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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7774 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 666 /2021 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PERROTTI PILADE, elettivamente domiciliato in VIA MONTE
SANTO 14 00195 ROMA presso il difensore avv. PERROTTI PILADE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAFFIDI ARGENTINA CP_2 P.IVA_2
AU e dell'avv. BUTTAFOCO ANNA ( ) VIALE MAZZINI C.F._1
134 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 134 00195 ROMA presso il difensore avv. SCAFFIDI ARGENTINA AU;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 10537/20
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
chiedendo la condanna di questo al pagamento del corrispettivo dovuto in CP_3
adempimento del contratto concluso tra le parti in forma di scrittura privata in data
3.4.2006.
Ha dedotto che con questa scrittura si era obbligata a fornire il know how, la consulenza e l'assistenza utili al disbrigo delle pratiche burocratiche volte a dare effettiva concretezza alla costruzione di parcheggi per cui possedeva soltanto le CP_3
iniziali concessioni amministrative nell'ambito del PUP (Piano Urbano Parcheggi).
Ha esposto che la convenuta si era obbligata a corrisponderle un compenso quantificato in € 5000,00 per ogni box venduto e in € 1500,00 per ogni box promesso in vendita e che in ragione di ciò aveva diritto a ricevere il relativo compenso maturato.
La convenuta ha eccepito l'inadempimento.
Ha esposto di avere versato a titolo di acconto l'importo di €. 30.000,00 e che, invece, la parte attrice è rimasta assolutamente inerte cosicchè il contratto è stato dapprima posto in quiescenza e successivamente si era sostanzialmente risolto per contegno concludente.
Ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate.
Il Tribunale ha respinto la domanda.
Ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito la prova di avere adempiuto alle obbligazioni assunte.
Segnatamente Il Tribunale ha dedotto che l'attore avrebbe dovuto indicare specificamente in cosa fosse consistita l'attività di consulenza e assistenza prestata e poi provare di averla fornita. Oneri non assolti.
Ha accolto la domanda riconvenzionale e ordinato la parte attrice la restituzione ex art. 2033 cc degli importi ricevuti.
Ha proposto appello la parte attrice.
2 A sostegno dell'appello ha dedotto che l'estrema laconicità delle motivazioni poste a corredo della sentenza emessa, rendeva impossibile una specifica critica. Ha esposto che nel provvedimento mancava del tutto finanche una autonoma elencazione descrittiva di quali fatti, da qualificare poi giuridicamente, siano stati pretermessi dall'attrice (ed odierna appellante), non potendo bastare, come è accaduto nella fattispecie, un riferimento e/o rimando indistinto ad alcune deduzioni contenute negli atti di causa
Ha esposto che Giudice a quo non aveva tenuto in alcuna debita considerazione tutte e ciascuna le difese e le argomentazioni, dispiegate dalla Controparte_1
, rigettando per di più - una volta ritenuto inspiegabilmente insufficiente
[...]
il pur cospicuo corredo documentale offerto - tutte le sue richieste istruttorie senza alcuna plausibile giustificazione
Ha sostenuto di avere fornito adeguata documentazione a supporto della propria attività
e ha sostenuto essere poco verosimile che, di oltre 120 documenti depositati in atti, neanche uno avesse una qualche minima valenza probatoria.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto
HA esposto che non era comprensibili le ragioni per le quali tutta la documentazione allegata dall'appellante a dimostrazione dell'attività svolta a vantaggio della CP_2
non proverebbe nulla sol perché mancherebbe una delega di quest'ultima a favore
[...]
della prima. Ha esposto che il Tribunale non aveva chiarito per quale motivo tale delega sarebbe stata necessaria a ritenere l'utilità dello svolgimento delle attività documentate.
Ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato anche nel non dare rilievo al fatto che una fattura era stata pagata dall'appellato.
Ha esposte che ove il Giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c., egli avrebbe dovuto ben accogliere la domanda avanzata nei confronti della stante il fatto che tutte le circostanze (sussistenza ed effettività CP_2
dell'attività prevista nel contratto di compartecipazione per un verso, ed avvenuta vendita di alcuni box ai fini del quantum, per l'altro) che avrebbero dovuto essere sottese alla disposta condanna erano tutte fornite di prova.
3 Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
Infondatezza della condanna dell'appellante alla restituzione delle somme ricevute in acconto.
HA esposto che anche le ragioni di questo accoglimento non erano state esplicitate.
HA esposto che in ogni su un piano era l'affermazione dell'assenza del diritto alla liquidazione giudiziale di ulteriori somme richieste, sun un altro invece l'affermazione dell'obbligo di restituire anche quelle già percepite;
la presunta mancata prova del diritto al saldo (posta a base dell'avvenuto rigetto della domanda principale) non può infatti comportare sic et simpliciter la mancanza di causa del versamento delle somme precedentemente corrisposte.
Ha concluso chiedendo: in accoglimento dell'azione di manutenzione del contratto, stipulato inter partes in data 3.4.2006, promossa dalla , in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore:
- accertare il diritto della medesima a vedersi corrispondere dalla in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di euro 1.500,00 per ogni contratto preliminare di compravendita di box per il quale non è stato ancora perfezionato il rogito definitivo e dell'importo di euro 5.000,00 per ogni contratto di compravendita di box già perfezionato;
- e per l'effetto, previo accertamento del numero dei contratti preliminari che la stessa
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha già perfezionato CP_2
per la vendita di box auto nel P.U.P. di Via Imera e dei contratti di compravendita che la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha già perfezionato CP_2
per la vendita di box auto nel P.U.P. di Via Imera, condannare la medesima al pagamento in favore della , in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, dell'importo di euro 1.500,00 per ogni contratto preliminare di compravendita di box per il quale non è stato ancora perfezionato il rogito definitivo
e dell'importo di euro 5.000,00 per ogni contratto di compravendita di box già perfezionato: il tutto in misura non inferiore ad euro 90.000,00, pari all'importo
4 dovuto per n. 18 contratti di compravendita di box auto nel P.U.P. di Via Imera già conclusi e perfezionati, e comunque in quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia all'esito definitivo dell'istruttoria, detratta, in ogni caso, la somma di euro 25.000,00, già percepita , in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, a titolo di acconto sul maggiore avere.
- 2 -
- ritenuta infondata e non provata la domanda giudiziale in primo grado avanzata in via riconvenzionale da in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
dichiarare non dovuta la restituzione dell'acconto e dunque illegittima la disposta condanna di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 30.000,00, oltre interessi legali dalla data del 18/7/2018 al saldo, condannando la stessa appellata in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutti gli importi già eventualmente percepiti in esecuzione dell'impugnata sentenza.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è parzialmente fondato.
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente. In essi la parte appellante lamenta che il Tribunale senza motivare, se non in modo generico, avrebbe respinto la domanda senza tenere conto ai fini della valutazione dell'esatto adempimento della prestazione, della grande mole di documenti e del versamento da parte dell'appellato di una somma a titolo di corrispettivo.
I motivi sono solo parzialmente fondati.
Va premesso che la valutazione dell'adempimento di una obbligazione si misura in base al contenuto dell'obbligazione; nel caso di specie la parte appellante avrebbe dovuto fornire know how, la consulenza e l'assistenza utili al disbrigo delle pratiche burocratiche volte a dare effettiva concretezza alla costruzione di parcheggi da parte della appellata. Il pagamento era previsto in percentuale rispetto al numero di locali box realizzati o promessi in vendita come effetto dell'attività posta in essere dalla appellante. Il contratto è qualificato dalle parti come di cointeressenza e lo stesso deve
5 essere più esattamente qualificato come cointeressenza impropria stante la mancanza di partecipazione alla perdita in capo all'appellante.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 8955 del 17/04/2014) ha precisato, quanto agli effetti discendenti da tale contratto, che il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall'art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all'altro (associato) e l'apporto che quest'ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell'impresa. Ne consegue l'applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive.
Tanto premesso gravava, quindi, sull'appellante fornire prova dell'effettivo apporto reso e del collegamento di questo con la realizzazione dei box e la messa in vendita dei box.
Tale onere non è stato assolto.
L'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe indicato le ragioni per le quali la documentazione allegata non sarebbe stata sufficiente a fornire prova dell'adempimento; tuttavia, è l'appellante che aveva l'onere di indicare quali documenti sarebbero dimostrativi delle attività svolte e della loro efficacia.
In appello, invece, si limita ad affermare che “non è ragionevole affermare che oltre
103 documenti non sarebbero dimostrativi”. È evidente che di per sé il numero di documenti non è indicativo di alcunché. In realtà la richiesta della parte appellante sconta in radice un difetto di allegazioni in ordine alla natura ed al tipo di attività svolte in concreto.
In primo grado l'attore non aveva descritto e specificato le proprie attività e neppure l'incidenza delle stesse rispetto al buon fine dell'affare. Sul punto si era infatti limitata a dichiarare che: “a seguito di un'intensa, lunga e complessa attività posta in essere di concerto dalle due società, ma guidata dall'odierna deducente, tutte le procedure amministrative relative alle realizzazione del P.U.P. da costruirsi in Via Imera sono state portate a termine e la Pubblica Amministrazione competente ha rilasciato il nulla
6 osta all'inizio dei lavori in data 18.11.2010”. Manca un richiamo specifico ad un documento allegato o ad un altro.
Nella motivazione della sentenza sono correttamente valorizzate le lacune in termini di allegazione e di prova che caratterizzavano la domanda dell'attore.
Il Tribunale, infatti, ha affermato che non era stato indicato da parte attrice “…come si sia addivenuti alla redazione di progetti più specifici dei box da costruire, in che modo Con
abbia contribuito a individuare i siti di edificazione dei box, quali documenti siano Con stati predisposti da , in quali adempimenti abbia sostituito PDG nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.
I numerosi documenti allegati alla seconda memoria ex art.183 c.p.c. non provano Con nulla, dato che nessuno di essi contiene una delega di PDG a per la presentazione di istanze o documenti alla PA e nemmeno riconoscimenti o anche semplici riferimenti Con Contr ad attività eseguite da a favore di .”
Nell'atto di appello l'esistenza di tali lacune non è stata confutata;
la parte appellante non ha indicato quali documenti fornissero prova delle circostanze mancanti.
La mole documentaria di per sé, come invece afferma l'appellante, non è prova di nulla.
Quindi la domanda principale dell'appellante deve essere respinta.
Deve, invece, essere dichiarato il diritto dell'appellante a trattenere la somma corrisposta e revocata la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante a restituirla.
La somma in esame, pari ad €. 30.000,00, è stata versata, come emerge dalla causale della fattura stessa, a titolo di primo versamento di cui al contratto di cointeressenza utili. Non è, pertanto, una fattura in acconto ma costituisce un versamento espressione del riconoscimento di lavoro svolto.
Entro questi limiti può ritenersi provato il diritto dell'appellante al corrispettivo, difettando, invece, la prova del diritto ad ulteriori utili.
La sentenza, in ragione di quanto premesso, deve essere parzialmente riformata con revoca della condanna dell'appellante alla restituzione delle somme e rigetto integrale della domanda riconvenzionale.
7 La reciproca soccombenza e il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10537/20, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
2) Respinge nel resto l'appello;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma 17/12/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 666 /2021 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PERROTTI PILADE, elettivamente domiciliato in VIA MONTE
SANTO 14 00195 ROMA presso il difensore avv. PERROTTI PILADE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAFFIDI ARGENTINA CP_2 P.IVA_2
AU e dell'avv. BUTTAFOCO ANNA ( ) VIALE MAZZINI C.F._1
134 00195 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 134 00195 ROMA presso il difensore avv. SCAFFIDI ARGENTINA AU;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 10537/20
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
chiedendo la condanna di questo al pagamento del corrispettivo dovuto in CP_3
adempimento del contratto concluso tra le parti in forma di scrittura privata in data
3.4.2006.
Ha dedotto che con questa scrittura si era obbligata a fornire il know how, la consulenza e l'assistenza utili al disbrigo delle pratiche burocratiche volte a dare effettiva concretezza alla costruzione di parcheggi per cui possedeva soltanto le CP_3
iniziali concessioni amministrative nell'ambito del PUP (Piano Urbano Parcheggi).
Ha esposto che la convenuta si era obbligata a corrisponderle un compenso quantificato in € 5000,00 per ogni box venduto e in € 1500,00 per ogni box promesso in vendita e che in ragione di ciò aveva diritto a ricevere il relativo compenso maturato.
La convenuta ha eccepito l'inadempimento.
Ha esposto di avere versato a titolo di acconto l'importo di €. 30.000,00 e che, invece, la parte attrice è rimasta assolutamente inerte cosicchè il contratto è stato dapprima posto in quiescenza e successivamente si era sostanzialmente risolto per contegno concludente.
Ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate.
Il Tribunale ha respinto la domanda.
Ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito la prova di avere adempiuto alle obbligazioni assunte.
Segnatamente Il Tribunale ha dedotto che l'attore avrebbe dovuto indicare specificamente in cosa fosse consistita l'attività di consulenza e assistenza prestata e poi provare di averla fornita. Oneri non assolti.
Ha accolto la domanda riconvenzionale e ordinato la parte attrice la restituzione ex art. 2033 cc degli importi ricevuti.
Ha proposto appello la parte attrice.
2 A sostegno dell'appello ha dedotto che l'estrema laconicità delle motivazioni poste a corredo della sentenza emessa, rendeva impossibile una specifica critica. Ha esposto che nel provvedimento mancava del tutto finanche una autonoma elencazione descrittiva di quali fatti, da qualificare poi giuridicamente, siano stati pretermessi dall'attrice (ed odierna appellante), non potendo bastare, come è accaduto nella fattispecie, un riferimento e/o rimando indistinto ad alcune deduzioni contenute negli atti di causa
Ha esposto che Giudice a quo non aveva tenuto in alcuna debita considerazione tutte e ciascuna le difese e le argomentazioni, dispiegate dalla Controparte_1
, rigettando per di più - una volta ritenuto inspiegabilmente insufficiente
[...]
il pur cospicuo corredo documentale offerto - tutte le sue richieste istruttorie senza alcuna plausibile giustificazione
Ha sostenuto di avere fornito adeguata documentazione a supporto della propria attività
e ha sostenuto essere poco verosimile che, di oltre 120 documenti depositati in atti, neanche uno avesse una qualche minima valenza probatoria.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto
HA esposto che non era comprensibili le ragioni per le quali tutta la documentazione allegata dall'appellante a dimostrazione dell'attività svolta a vantaggio della CP_2
non proverebbe nulla sol perché mancherebbe una delega di quest'ultima a favore
[...]
della prima. Ha esposto che il Tribunale non aveva chiarito per quale motivo tale delega sarebbe stata necessaria a ritenere l'utilità dello svolgimento delle attività documentate.
Ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato anche nel non dare rilievo al fatto che una fattura era stata pagata dall'appellato.
Ha esposte che ove il Giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c., egli avrebbe dovuto ben accogliere la domanda avanzata nei confronti della stante il fatto che tutte le circostanze (sussistenza ed effettività CP_2
dell'attività prevista nel contratto di compartecipazione per un verso, ed avvenuta vendita di alcuni box ai fini del quantum, per l'altro) che avrebbero dovuto essere sottese alla disposta condanna erano tutte fornite di prova.
3 Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
Infondatezza della condanna dell'appellante alla restituzione delle somme ricevute in acconto.
HA esposto che anche le ragioni di questo accoglimento non erano state esplicitate.
HA esposto che in ogni su un piano era l'affermazione dell'assenza del diritto alla liquidazione giudiziale di ulteriori somme richieste, sun un altro invece l'affermazione dell'obbligo di restituire anche quelle già percepite;
la presunta mancata prova del diritto al saldo (posta a base dell'avvenuto rigetto della domanda principale) non può infatti comportare sic et simpliciter la mancanza di causa del versamento delle somme precedentemente corrisposte.
Ha concluso chiedendo: in accoglimento dell'azione di manutenzione del contratto, stipulato inter partes in data 3.4.2006, promossa dalla , in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore:
- accertare il diritto della medesima a vedersi corrispondere dalla in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di euro 1.500,00 per ogni contratto preliminare di compravendita di box per il quale non è stato ancora perfezionato il rogito definitivo e dell'importo di euro 5.000,00 per ogni contratto di compravendita di box già perfezionato;
- e per l'effetto, previo accertamento del numero dei contratti preliminari che la stessa
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha già perfezionato CP_2
per la vendita di box auto nel P.U.P. di Via Imera e dei contratti di compravendita che la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha già perfezionato CP_2
per la vendita di box auto nel P.U.P. di Via Imera, condannare la medesima al pagamento in favore della , in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, dell'importo di euro 1.500,00 per ogni contratto preliminare di compravendita di box per il quale non è stato ancora perfezionato il rogito definitivo
e dell'importo di euro 5.000,00 per ogni contratto di compravendita di box già perfezionato: il tutto in misura non inferiore ad euro 90.000,00, pari all'importo
4 dovuto per n. 18 contratti di compravendita di box auto nel P.U.P. di Via Imera già conclusi e perfezionati, e comunque in quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia all'esito definitivo dell'istruttoria, detratta, in ogni caso, la somma di euro 25.000,00, già percepita , in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, a titolo di acconto sul maggiore avere.
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- ritenuta infondata e non provata la domanda giudiziale in primo grado avanzata in via riconvenzionale da in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
dichiarare non dovuta la restituzione dell'acconto e dunque illegittima la disposta condanna di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 30.000,00, oltre interessi legali dalla data del 18/7/2018 al saldo, condannando la stessa appellata in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutti gli importi già eventualmente percepiti in esecuzione dell'impugnata sentenza.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è parzialmente fondato.
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente. In essi la parte appellante lamenta che il Tribunale senza motivare, se non in modo generico, avrebbe respinto la domanda senza tenere conto ai fini della valutazione dell'esatto adempimento della prestazione, della grande mole di documenti e del versamento da parte dell'appellato di una somma a titolo di corrispettivo.
I motivi sono solo parzialmente fondati.
Va premesso che la valutazione dell'adempimento di una obbligazione si misura in base al contenuto dell'obbligazione; nel caso di specie la parte appellante avrebbe dovuto fornire know how, la consulenza e l'assistenza utili al disbrigo delle pratiche burocratiche volte a dare effettiva concretezza alla costruzione di parcheggi da parte della appellata. Il pagamento era previsto in percentuale rispetto al numero di locali box realizzati o promessi in vendita come effetto dell'attività posta in essere dalla appellante. Il contratto è qualificato dalle parti come di cointeressenza e lo stesso deve
5 essere più esattamente qualificato come cointeressenza impropria stante la mancanza di partecipazione alla perdita in capo all'appellante.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 8955 del 17/04/2014) ha precisato, quanto agli effetti discendenti da tale contratto, che il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall'art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all'altro (associato) e l'apporto che quest'ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell'impresa. Ne consegue l'applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive.
Tanto premesso gravava, quindi, sull'appellante fornire prova dell'effettivo apporto reso e del collegamento di questo con la realizzazione dei box e la messa in vendita dei box.
Tale onere non è stato assolto.
L'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe indicato le ragioni per le quali la documentazione allegata non sarebbe stata sufficiente a fornire prova dell'adempimento; tuttavia, è l'appellante che aveva l'onere di indicare quali documenti sarebbero dimostrativi delle attività svolte e della loro efficacia.
In appello, invece, si limita ad affermare che “non è ragionevole affermare che oltre
103 documenti non sarebbero dimostrativi”. È evidente che di per sé il numero di documenti non è indicativo di alcunché. In realtà la richiesta della parte appellante sconta in radice un difetto di allegazioni in ordine alla natura ed al tipo di attività svolte in concreto.
In primo grado l'attore non aveva descritto e specificato le proprie attività e neppure l'incidenza delle stesse rispetto al buon fine dell'affare. Sul punto si era infatti limitata a dichiarare che: “a seguito di un'intensa, lunga e complessa attività posta in essere di concerto dalle due società, ma guidata dall'odierna deducente, tutte le procedure amministrative relative alle realizzazione del P.U.P. da costruirsi in Via Imera sono state portate a termine e la Pubblica Amministrazione competente ha rilasciato il nulla
6 osta all'inizio dei lavori in data 18.11.2010”. Manca un richiamo specifico ad un documento allegato o ad un altro.
Nella motivazione della sentenza sono correttamente valorizzate le lacune in termini di allegazione e di prova che caratterizzavano la domanda dell'attore.
Il Tribunale, infatti, ha affermato che non era stato indicato da parte attrice “…come si sia addivenuti alla redazione di progetti più specifici dei box da costruire, in che modo Con
abbia contribuito a individuare i siti di edificazione dei box, quali documenti siano Con stati predisposti da , in quali adempimenti abbia sostituito PDG nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.
I numerosi documenti allegati alla seconda memoria ex art.183 c.p.c. non provano Con nulla, dato che nessuno di essi contiene una delega di PDG a per la presentazione di istanze o documenti alla PA e nemmeno riconoscimenti o anche semplici riferimenti Con Contr ad attività eseguite da a favore di .”
Nell'atto di appello l'esistenza di tali lacune non è stata confutata;
la parte appellante non ha indicato quali documenti fornissero prova delle circostanze mancanti.
La mole documentaria di per sé, come invece afferma l'appellante, non è prova di nulla.
Quindi la domanda principale dell'appellante deve essere respinta.
Deve, invece, essere dichiarato il diritto dell'appellante a trattenere la somma corrisposta e revocata la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante a restituirla.
La somma in esame, pari ad €. 30.000,00, è stata versata, come emerge dalla causale della fattura stessa, a titolo di primo versamento di cui al contratto di cointeressenza utili. Non è, pertanto, una fattura in acconto ma costituisce un versamento espressione del riconoscimento di lavoro svolto.
Entro questi limiti può ritenersi provato il diritto dell'appellante al corrispettivo, difettando, invece, la prova del diritto ad ulteriori utili.
La sentenza, in ragione di quanto premesso, deve essere parzialmente riformata con revoca della condanna dell'appellante alla restituzione delle somme e rigetto integrale della domanda riconvenzionale.
7 La reciproca soccombenza e il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10537/20, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
2) Respinge nel resto l'appello;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma 17/12/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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