Ordinanza collegiale 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/11/2025, n. 21407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21407 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12976/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12976 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rifiuto del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo emesso dalla Questura -OMISSIS- il 13.04.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente, entrata in Italia nel 2007, ha chiesto in data 9.9.2021 il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
2. La richiesta è stata respinta con decreto del 13.4.2022, avendo l’Amministrazione ritenuto carenti i requisiti reddituali nei cinque anni antecedenti alla domanda.
3. La parte ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, affidato a un unico motivo con cui si sostiene, in sostanza, che nell’anno 2020 ella ha conseguito un reddito netto di € 6.700,00, come risulterebbe nel Modello Unico 2021, mentre nell’anno 2021 ha conseguito un reddito netto di € 7.035,00 come risulterebbe nel Modello Unico 2022, importi superiori a quello dell’assegno sociale. La condizione reddituale da considerare sarebbe quella sussistente al momento della domanda, per cui sarebbe illegittima una valutazione condotta nei cinque anni pregressi.
5. L’Amministrazione si è costituita in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato.
8. L’art. 9, co. 1, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, stabilisce che “ Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 ”.
9. Con riferimento al requisito reddituale, la giurisprudenza ha affermato che se di regola esso deve essere oggetto di una valutazione non rigidamente ancorata al conseguimento nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno di redditi non inferiori alla soglia prevista dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998, “ detto criterio non può valere riguardo alla valutazione del requisito reddituale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE, in quanto, in considerazione degli effetti che ne derivano, in quel caso l’art. 9 del d.lgs. 286/1998 richiede una verifica puntuale e rigorosa del possesso dei requisiti per tutto il periodo pregresso di vigenza del titolo ordinario ” (Cons. Stato, III, 18.4.2018, n. 2345).
10. Ancora recentemente è stato affermato che “ per soddisfare il requisito reddituale stabilito dall’art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 5 della direttiva 2003/109/CE non può essere sufficiente, come sembra prospettare il ricorrente, il reddito riferito ad un solo biennio (anni 2019 e 2020), essendo presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo il possesso di “risorse stabili e regolari” (art. 5 direttiva 2003/109/CE), che impone una verifica pluriennale idonea a fondare una ragionevole prognosi in ordine alla sussistenza anche in futuro di risorse sufficienti di sostentamento (TAR Sicilia Palermo, sez. III, 23/12/2024, n. 3571) ” (TAR Lazio – Roma, I- ter , 24.1.2025, n. 1456).
11. Con riferimento al caso di specie, la parte ricorrente ha prodotto documentazione relativa a un solo biennio, sulla quale peraltro l’Amministrazione ha potuto osservare che:
- il reddito allegato alla richiesta consisteva nella Certificazione Unica anno 2021 per il reddito relativo all’anno 2020, per cui non è stato trovato alcun riscontro di veridicità a seguito di verifica in Banca Dati Agenzia delle Entrate, né risultano versati contributi in Banca Dati INPS, e nulla per gli anni pregressi;
- a seguito del preavviso di rigetto, lo straniero integrava con una nuova dichiarazione Persone Fisiche 2021 relativo all’anno 2020, presentata il 24.10.2022 per cui ha effettuato versamenti del totale di euro 423,68 invece del dovuto di euro 1.005,00, mentre non veniva effettuato alcun pagamento della sanzione per il ritardo, né per i dovuti contributi INPS;
- con modalità che appare pretestuosa e finalizzata al buon esito della richiesta in atto, l’interessato ha provveduto a presentare il 18.3.2022 il modello persone fisiche 2020 relativo ai redditi 2019 per euro 6.700,00, ed il 25.10.2022 il modello persone fisiche 2019 relativo ai redditi 2018 per euro 10,00.
12. La parte ricorrente non ha efficacemente contrastato le deduzioni dell’Amministrazione, limitandosi ad affermarne l’illegittimità e a censurare la richiesta dimostrazione del reddito pluriennale che risulta, invece, conforme alla giurisprudenza sopra riportata.
13. Per le ragioni esposte le censure sono infondate e il ricorso va, pertanto, rigettato.
14. In considerazione della ridotta attività difensiva espletata dalla difesa erariale, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NA, Presidente FF
RI AR, Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | NE NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.