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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 2971/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 2971/2025 promosso congiuntamente da:
, nato l'[...] a [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._2
IZ VA (c.f. – PE ) e AL C.F._3 Email_1
OM (c.f. – PE ) C.F._4 Email_2
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 19.11.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data 25.7.2025, i ricorrenti hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il 13.10.2001 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 01129, parte 2, serie A04 del
2001, deducendo che dalla loro unione sono nate due figlie: (n. a Roma il Persona_1
13.6.2003) e (n. a Roma il 29.3.2005), la prima maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, la seconda ancora non indipendente nonostante abbia raggiunto la maggiore età. pagina 1 di 3 Data l'impossibilita di ricostituire la vita coniugale e il tempo trascorso dalla comparizione delle parti (9.6.2008) in sede di separazione personale consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 21.6.2008, hanno chiesto, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e rinuncia alla comparizione personale con istanza di fissazione udienza ex art. 127ter c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al libello introduttivo.
2. In vista dell'udienza del 10.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate come di seguito riportate: “a) I coniugi, come in epigrafe rappresentati, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. b) Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento. c) La Per_ figlia maggiorenne , non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere con la madre ed ognuno dei coniugi provvederà al 50% per il mantenimento ordinario ed al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente. Nessun mantenimento verrà corrisposto per la figlia maggiorenne
ormai economicamente indipendente. d) Il marito cessa di corrispondere alla moglie il Per_1
50% del mutuo accesso sull'immobile di proprietà esclusiva della moglie sito in via Tanaro n.
54/A - RD -, nonché ogni altra spesa inerente”.
3. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, è provata l'esistenza della omologa della separazione consensuale emessa all'esito della comparizione delle parti dinanzi all'allora Presidente del Tribunale. Risulta, altresì, decorso il termine, dalla prefata comparizione, ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della mancata contestazione della protrazione della separazione tra i coniugi stessi.
5. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della figlia ancora non economicamente indipendente e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
6. Nulla deve essere pronunciato in punto di assegno divorzile avendo, le parti dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
7. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. pagina 2 di 3 8. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
13.10.2001 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 01129, parte 2, serie A04 del 2001 tra , nato l'[...] a [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
; C.F._2
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 2971/2025 promosso congiuntamente da:
, nato l'[...] a [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._2
IZ VA (c.f. – PE ) e AL C.F._3 Email_1
OM (c.f. – PE ) C.F._4 Email_2
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 19.11.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data 25.7.2025, i ricorrenti hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il 13.10.2001 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 01129, parte 2, serie A04 del
2001, deducendo che dalla loro unione sono nate due figlie: (n. a Roma il Persona_1
13.6.2003) e (n. a Roma il 29.3.2005), la prima maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, la seconda ancora non indipendente nonostante abbia raggiunto la maggiore età. pagina 1 di 3 Data l'impossibilita di ricostituire la vita coniugale e il tempo trascorso dalla comparizione delle parti (9.6.2008) in sede di separazione personale consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 21.6.2008, hanno chiesto, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e rinuncia alla comparizione personale con istanza di fissazione udienza ex art. 127ter c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al libello introduttivo.
2. In vista dell'udienza del 10.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate come di seguito riportate: “a) I coniugi, come in epigrafe rappresentati, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. b) Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento. c) La Per_ figlia maggiorenne , non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere con la madre ed ognuno dei coniugi provvederà al 50% per il mantenimento ordinario ed al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente. Nessun mantenimento verrà corrisposto per la figlia maggiorenne
ormai economicamente indipendente. d) Il marito cessa di corrispondere alla moglie il Per_1
50% del mutuo accesso sull'immobile di proprietà esclusiva della moglie sito in via Tanaro n.
54/A - RD -, nonché ogni altra spesa inerente”.
3. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, è provata l'esistenza della omologa della separazione consensuale emessa all'esito della comparizione delle parti dinanzi all'allora Presidente del Tribunale. Risulta, altresì, decorso il termine, dalla prefata comparizione, ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della mancata contestazione della protrazione della separazione tra i coniugi stessi.
5. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della figlia ancora non economicamente indipendente e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
6. Nulla deve essere pronunciato in punto di assegno divorzile avendo, le parti dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
7. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. pagina 2 di 3 8. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
13.10.2001 e iscritto presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 01129, parte 2, serie A04 del 2001 tra , nato l'[...] a [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
; C.F._2
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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