Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1150.
(Riparazioni, miglioramenti e addizioni).
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa, purche' sussistano al tempo della restituzione.
L'indennita' si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e' di buona fede, e' dovuta un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
(Riparazioni, miglioramenti e addizioni).
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa, purche' sussistano al tempo della restituzione.
L'indennita' si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e' di buona fede, e' dovuta un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
Commentari • 140
- 1. Cassazione civile n. 17245/2010https://www.brocardi.it/ · 229.71996
(massima n. 1) La norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore; ne consegue che, qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, la relazione del promissorio acquirente con il bene si definisce in termini di detenzione qualificata, sicché l'art. 1150 c.c. non si applica a tale ipotesi.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/06/2025, n. 541Provvedimento: […] Tuttavia, ha osservato che la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del coniuge non possessore al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie, nonché ad un'indennità per i miglioramenti ai sensi dell'articolo 1150 c.c., nel caso in cui tali esborsi abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile (richiamando Cass. civ., Sent. 202027 del 21/08/2017). Ciò posto, […] abbia superato il normale dovere di contribuzione alle spese ordinarie della convivenza e, pertanto, ha riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 1150 c.c., della somma di euro 43.685,93, pari a un terzo della spesa complessiva, […]Leggi di più...
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