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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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- 1. Tutela del conviventeStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 20 ottobre 2025
L'evoluzione sociale ha portato a un crescente riconoscimento delle famiglie di fatto come formazioni sociali meritevoli di tutela, in linea con il dettato dell'articolo 2 della Costituzione. Tuttavia, sul piano dei diritti successori, la posizione del convivente more uxorio superstite rimane complessa e significativamente distante da quella del coniuge o della parte di un'unione civile. La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (nota come “Legge Cirinnà”), pur avendo introdotto una disciplina organica delle convivenze, non ha equiparato il convivente a un erede legittimo, lasciando al testamento il ruolo di strumento primario, sebbene limitato, per la tutela patrimoniale del partner. DEFINIZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2591/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIORDANO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122
MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA SAN BARNABA 47 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
FERRARI LUCA, pagina 1 di 21 APPELLATO
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata n. 6890/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare:
I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 6890/2024 in relazione ai capi impugnati.
II) IN OGNI CASO: con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.
- sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti ex lege richiesti e comunque per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede al punto V;
- in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto manifestatamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente la sentenza n. 6890/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.7.2024.
Con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio e distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti.
pagina 2 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2021, il sig. , Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano, la propria madre sig.ra Parte_1
, al fine di ricostruire e accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario
[...]
lasciato dal padre sig. , deceduto in data 31.08.2019, e Persona_1
per l'effetto dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote ereditarie.
A fondamento delle proprie pretese, il sig. , assumeva di Controparte_1
essere erede legittimo del padre deceduto, unitamente alla sig.ra Parte_1
e ai fratelli e . Precisava l'attore che in data 5.08.2019, CP_2 Persona_2
con testamento olografo registrato in data 18.09.2019 al n. 16600 serie T, presso la conservatoria di Bergamo, il de cuius, aveva nominato propria erede universale la sig.ra e tale disposizione sarebbe risultata eccedente rispetto alla quota Parte_1
di cui il testatore poteva disporre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2022, l'odierna appellante si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per vizi concernenti i nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie a favore della convenuta, in quanto inammissibile ed infondata, precisando in via subordinata che nel denegato caso di accoglimento della domanda di riduzione formulata dall'attore, di quantificare la quota indisponibile nella misura di Euro
3.540,34, o nell'altra somma accertata in corso di causa.
Il Giudice di primo grado, disposta la consulenza tecnica d'ufficio per la stima dell'immobile caduto in successione sito in Via Biella n. 2 in Milano, all'esito di tale accertamento rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 21 In data 10.07.2024 veniva depositata la sentenza n. 6890/2024, pubblicata in data
10.7.2024, qui impugnata, con la quale il Tribunale, accertava la lesione della quota di legittima nella misura di Euro 45.175,44 in danno del sig. , Controparte_1
poneva a carico della sig.ra le spese di CTU, condannando Parte_1
quest'ultima al rimborso delle spese di lite e delle spese di CTP a favore dell'attore.
Più precisamente, il Tribunale, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione;
2) accerta che il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius ammonta, al momento dell'apertura della successione, ad € 258.905,30;
3) accerta la lesione della quota di legittima in capo a parte attrice;
4) pone a carico di parte convenuta le spese della CTU;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre alle spese di CTP per € 761,28”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.09.2024, la sig.ra Parte_1
ha impugna la sentenza n. 6890/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
[...]
2.07.2024, pubblicata in data 10.07.2024 nel procedimento R.G. n. 43759/2021 e notificata in data 12.07.2024, assumendo le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 21 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata
n. 6890/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare:
I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 6890/2024 in relazione ai capi impugnati.
II) IN OGNI CASO: con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado
In particolare, l'appellante argomenta i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art.163 c.3 n.3 cpc
Secondo motivo di appello: nel rispetto dell'art.342 n.2 cpc vizio di contraddittoria, erronea e apparente motivazione della sentenza. Violazione dell'art.115 cpc
Terzo motivo di appello: Inclusione del TFR nell'asse ereditario
Quarto motivo di appello: Esclusione dall'asse ereditario delle spese condominiali straordinarie
Quinto motivo di appello: nullità della sentenza per erronea imputazione del diritto di abitazione alla quota disponibile
Sesto motivo di appello: soccombenza delle spese di lite
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2024 si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione in data 21.01.2025, la Corte d'Appello adita, rinviava la causa all'udienza del 4.02.2025, invitando le parti a tentare la composizione bonaria della vertenza, anche considerando il rapporto madre figlio intercorrente tra le parti.
pagina 5 di 21 All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 4.3.2025, ex art. 352
c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione di termini intermedi per il deposito delle memorie conclusionali.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra è stata unita in matrimonio con il sig. Parte_1 Persona_1
, fino al decesso di quest'ultimo avvenuto in data 31.08.2019.
[...]
Dal loro matrimonio sono nati i figli, (odierno attore), e CP_1 Per_2 [...]
(DOC 2 fasc. I grado). CP_3
In data 5.08.2019 il sig. ha redatto il testamento olografo ove Controparte_4
si legge: “dichiaro erede universale la sig.ra nata a [...], Parte_1
provincia di Siracusa, il 31 marzo 1960 e residente a [...]” (DOC.
3 fasc. I grado).
PRIMO MOTIVO D'APPELLO: NEL RISPETTO DELL'ART. 342 N. 2 C.P.C. SI
CENSURA L' ERRONEITA' DELLA SENTENZA OVE NON RILEVA LA
NULLITA' DELLA CITAZIONE EX ART. 163 COMMA 3 N. 3 C.P.C.
L'odierna appellante aveva eccepito in comparsa di costituzione la nullità dell'atto di citazione avversario, per assoluta genericità e carenza dei presupposti di legge, deducendo l'inammissibilità delle domande attoree.
Il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione, qualificando la domanda dell'attore come di mero accertamento.
La nullità della citazione in primo grado deriva- secondo tesi- dalla circostanza che l'attore, pur manifestando la volontà di pretendere il conseguimento della legittima, non ha formulato una specifica domanda di condanna dell'odierna appellante, facendo risultare l'atto incoerente rispetto alle conclusioni. pagina 6 di 21 Pertanto, la riqualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, come di mero accertamento, risulta errata.
Inoltre, , quale il legittimario che ha proposto l'azione di Controparte_1
riduzione, non ha indicato i limiti della quota presuntivamente lesa, non ha determinato con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.
La Corte osserva.
Nel procedimento di primo grado, l'attore ha allegato che con il testamento olografo è stata lesa la sua quota di erede legittimo, infatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 536 cc
“le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti”; l'attore ha chiesto, perciò, di accertare la consistenza dell'asse ereditario al fine di ottenere quanto gli spetta per legge.
L'attore precisava, correttamente, che era stato completamente pretermesso e in tal caso, non potendo effettuare alcuna accettazione di una eredità a cui non era stato chiamato, egli non poteva essere obbligato ai sensi dell'art. 564 c.c. alla accettazione beneficiata.
La Cassazione civile sez. II 03 luglio 2013 n. 16635 ha statuito che la condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell' art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall' art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso.
In ogni caso il Giudice di prime cure ha condivisibilmente motivato in punto 2 della sentenza “L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata, in quanto l'atto presenta tutti gli elementi di fatto e di diritto in riferimento all'azione di accertamento
pagina 7 di 21 della lesione della legittima, richiamando le voci di credito e debito, nonché i valori da utilizzare per la ricostruzione dell'asse ereditario” Ed ancora “Quanto poi alla eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione, per non avere accettato CP_1
l'eredità con beneficio di inventario come assume parte convenuta, è appena il caso di osservare che l'accettazione con beneficio di inventario di cui all'art. 564 c.c. non è necessaria nel caso in cui l'erede sia stato interamente pretermesso, proprio come nella specie”
Pertanto, il primo motivo non merita accoglimento.
SECONDO MOTIVO D'APPELLO: NEL RISPETTO DELL'ART. 342 N. 2
C.P.C. SI CENSURA IL VIZIO DI CONTRADDITTORIA, ERRONEA E
APPARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE ART. 115
C.P.C.
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado risulta priva di coerente motivazione con riferimento all'inclusione nell'asse ereditario dell'importo di Euro 123.000,00, pari al 50% della somma complessiva di Euro 246.000,00 transitata dal conto cointestato al conto personale della sig.ra , prima del decesso del sig. Parte_1 [...]
. Persona_1
Riguardo a tali importi (Euro 227.000,00 giroconto del 7.8.2018 e il residuo in versamenti periodici successivi), l'odierna appellante in comparsa di risposta aveva eccepito che, avendo provenienza in un conto cointestato, è del tutto ovvio che si trattava di somme necessarie al sostentamento familiare;
trattasi, perciò, di un'obbligazione naturale che non può divenire oggetto di domanda restitutoria (Cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 14732 del 12 gennaio – 7 giugno 2018; Cass. Civ., sent. n.
12251 del 2009).
La Corte osserva.
pagina 8 di 21 Il motivo di impugnazione ripercorre la tesi difensiva contenuta nell'atto di costituzione di primo grado, senza considerare ciò che ha motivato il Tribunale: “Il Collegio osserva innanzitutto che ogni disquisizione in merito alla qualificazione di tali movimentazioni come donazione è inconferente, in quanto lo stesso attore ha più volte dedotto che detti bonifici non sarebbero stati giustificati da atti di liberalità da parte del de cuius”.
Va altresì rilevato che la convenuta non ha dimostrato alcuna giustificazione di tali consistenti passaggi di denaro, i quali non possono ricondursi evidentemente al mero sostentamento familiare.
Non solo in quanto trattasi di somme ingenti e non giustificate, bensì anche in quanto appare anomalo che, per esigenze di sostentamento familiare, si sia reso necessario un trasferimento dal C/C cointestato al C/C personale;
doppio passaggio che non trova alcuna logica e documentata giustificazione.
Né è dedotto e dimostrato dalla convenuta che il de cuius avesse prestato esplicito ovvero tacito consenso a tali movimentazioni”.
Risulta documentalmente provato che in data 8.8.2018 sono stati liquidati dei fondi, versati poi sul c/c cointestato al de cuius e alla convenuta pari ad € 227.000,00, che sono stati poi trasferiti sul conto corrente personale della convenuta in data 1.4.2019 importo che sarebbe caduto nell'asse ereditario, se la convenuta non li avesse trasferiti sul conto corrente personale, che avrebbe ovviamente costituito la giacenza pari ad € 113.500,00
(sub doc.7 di parte attrice primo grado).
Per completezza di esame, si osserva che non risulta provata alcuna donazione da parte del marito alla moglie, né alcun consenso del primo all'autonomo trasferimento del denaro sul conto della moglie.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: INCLUSIONE DEL TFR NELL'ASSE
EREDITARIO
pagina 9 di 21 L'appellante censura la sentenza impugnata laddove riconduce l'importo di Euro
36.673,78 del TFR nella massa ereditaria.
La Corte osserva.
L'articolo 2122 del codice civile recita “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
La locuzione “se vivono a carico del prestatore di lavoro” si riferisce ai parenti entro il terzo grado e agli affini, e NON AI FIGLI.
Detto ciò, il Giudice di prime cure ha ben motivato: “Parte convenuta sostiene che tale somma andrebbe corrisposta esclusivamente al coniuge del lavoratore deceduto e che
“ai figli potrebbe essere corrisposto solo qualora vivessero a carico del lavoratore e nel proprio nucleo familiare” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione della convenuta).
L'assunto è tuttavia contrario all'art. 2122 c.c. (richiamato financo dalla stessa convenuta).
Ivi si legge che “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
Emerge dunque dalla lettura della norma che il TFR, oltre al coniuge, deve essere corrisposto incondizionatamente anche ai figli, in quanto il presupposto del mantenimento economico a carico del prestatore di lavoro è solo in riferimento ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Ne consegue che la somma di € 36.673,78 va ricondotta per intero nella massa ereditaria”. pagina 10 di 21 Il motivo, perciò, non merita accoglimento.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: ESCLUSIONE DALL'ASSE EREDITARIO
DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE
Secondo l'appellante la somma di Euro 4.600,60 deve essere imputata quale debito alla massa ereditaria, trattandosi di spese straordinarie e per il rilascio di idoneità statica;
tutte spese provate in primo grado.
Ed infatti, secondo tesi, come si ricava dalla comparsa di costituzione (pag. 13) e dalla comparsa conclusionale (pag. 8), le seguenti spese sono di natura straordinaria:
Spese straordinarie rifacimento facciate Euro 1.088,00
Spese per Certificato idoneità statica Euro 2.476,60
Spese straordinarie Euro 1.036,00
TOTALE: Euro 4.600,60
Le spese straordinarie rifacimento facciate di Euro 1.088,00 e le spese per Certificato idoneità statica sono documentate nel consuntivo del 2019 (Doc. 12 pag.
4-5 fasc. I grado). Mentre le ulteriori spese straordinarie di Euro 1.036,00 sono documentate
(DOC. 17 fasc. I grado).
La Corte osserva.
La Corte di Cass. con sentenza n. 9920/2017 ha chiarito che: “In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cadono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l'art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto”.
pagina 11 di 21 La motivazione del primo giudice risulta corretta rispetto alle spese straordinarie di cui al doc. 17, tenuto conto che la convenuta in primo grado, come risulta dalla sentenza, nulla ha tempestivamente provato sulla tipologia di spese di cui chiede siano poste a carico della massa.
Infatti, il doc. 17 prodotto dalla difesa della convenuta in primo grado è stato tardivamente allegato con la comparsa conclusionale e, perciò, la Corte non può tenerlo in considerazione.
Diverso il discorso per le spese straordinarie, tempestivamente allegate e documentate, di cui al doc.12, pari ad Euro 1.088,00 che vanno addebitate alla massa, cosi' come quelle per il Certificato idoneità statica Euro 2.476,60 (sempre doc. 12)
Sul punto, perciò, la sentenza deve essere riformata.
Dall'asse ereditario calcolato dal Tribunale in Euro 258.905,30 vanno perciò detratte
Euro 2.476,60 e Euro 1.088,00, per un risultato pari a Euro 255.340,70.
QUINTO MOTIVO DI APPELLO: NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
ERRONEA IMPUTAZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE ALLA QUOTA
DISPONIBILE
Secondo l'appellante risulta errata la sentenza anche per l'imputazione del valore del diritto di abitazione al valore della quota disponibile.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale sulla base dell'asse ereditario quantificato in Euro
258.905,30, ha riconosciuto quale quota legittima complessiva dei figli la somma di
Euro 135.526,32 (45.175,44 X 3), somma superiore a ½ del “relictum” pari a Euro
129.452,50.
Da qui -secondo tesi- emerge l'errore di conteggio commesso dal Giudice di primo grado, che ha violato il principio statuito dalla Suprema Corte: “nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla pagina 12 di 21 metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali” (Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n. 4008) e nello stesso senso
(Cass. n. 22566/2023).
La sentenza in relazione al profilo esaminato, secondo l'appellante deve essere riformata.
Secondo , nel concorso del coniuge con più figli, la legittima Parte_1
complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali (Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n. 4008) e nello stesso senso (Cass. n. 22566/2023).
A ciò consegue che, al fine della corretta distribuzione delle quote ereditarie, si deve innanzitutto calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c. e, in base a ciò, determinare la quota di riserva.
Una volta calcolata poi la quota riservata al coniuge sulla base del combinato disposto degli artt. 540 comma 1 e 542, alla quota di riserva così determinata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile.
Qualora la disponibile non fosse capiente, i diritti di abitazione e di uso andrebbero a gravare, in primo luogo, sulla quota di riserva del coniuge, che verrebbe proporzionalmente diminuita fino a colmare l'incapienza della disponibile.
Se neanche la quota di riserva del coniuge risultasse sufficiente, i diritti di abitazione e di uso finirebbero per gravare sulla riserva degli altri legittimari.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale sulla base dell'asse ereditario quantificato in Euro
258.905,30, ha riconosciuto quale quota legittima complessiva dei figli la somma di
Euro 135.526,32 (45.175,44 X 3), somma superiore a ½ del “relictum” pari a Euro
129.452,50.
pagina 13 di 21 Da qui emerge -secondo tesi- l'errore di conteggio commesso dal Giudice di primo grado, che ha violato il principio statuito dalla Suprema Corte: “nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali” (Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n. 4008) e nello stesso senso
(Cass. n. 22566/2023).
La Corte osserva.
Il motivo merita accoglimento.
L'art. 540, comma 2, c.c., dopo avere riconosciuto in favore del coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, dispone: “tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
E' stato chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Ord., 09/02/2023, n. 4008) che “in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l'art. 540, comma 1, e l'art. 542
c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è pagina 14 di 21 sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (Cass., Sez. 2, 6 aprile 2000, n. 4329). In altri termini, in materia di diritti riservati ai legittimari, la determinazione della porzione disponibile, su cui devono gravare in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e delle quote di riserva, deve avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà” (così testualmente Cass.
n. 9651/2013; conf. Cass. n. 26741/2017).
Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche nella successione testamentaria (cfr.
Cass. n. 15667/2019; n. 4329/2000; v. altresì, in materia di successione intestata, Cass.,
S.U., n. 4847/2013).
L'acquisto dei diritti a beneficio del coniuge si realizza così sempre e invariabilmente, qualunque sia il valore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore delle altre cose comprese nell'asse, perchè altrimenti la finalità della norma cogente (consentire al coniuge di conservare l'abituale habitat) rimarrebbe frustrata. E' stato esattamente osservato che la norma introduce un'eccezione al principio di intangibilità della legittima sancito dall'art. 549 c.c.: in senso qualitativo, i due diritti gravano invariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, alla quale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento della casa.
Resta a questo punto da stabilire quali siano i diritti del coniuge nell'eredità, in qualità di legittimario, dopo aver conseguito i legati sulla casa familiare: di ciò si occupa il pagina 15 di 21 secondo periodo dell'art. 540, comma 2, c.c., quando – come già ricordato – dispone che
“tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Nell'esegesi di tale norma, occorre in primo luogo chiarire che i diritti in questione, acquistati dal coniuge a titolo di legato, sono sottratti dal relictum ereditario, ma non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari. In questa prospettiva, i diritti del coniuge, in quanto posti dalla legge a carico della disponibile, sono generalmente assimilati al legato testamentario con dispensa dall'imputazione (art. 564, comma 2, c.c.). Il coniuge, dopo averli prelevati dall'asse, può aspirare ad avere la quota riservata nella sua interezza sugli altri beni.
L'obiettivo della norma, attraverso l'inciso secondo cui i diritti “gravano sulla disponibile”, è evidentemente quello di garantire al coniuge la continuità dell'abitazione senza pregiudicare il suo diritto di legittima in quota.
La configurazione dei diritti sulla casa familiare, come legato cumulabile con la quota di legittima, deve fare i conti con la possibilità che i diritti superino la disponibile.
Verificandosi tale eventualità è giocoforza che i legati del coniuge, per la parte che eccede la disponibile, incomincino a “gravare” la legittima. L'eccedenza, però, non va a
“gravare” genericamente e indistintamente sulla porzione riservata, ma “grava”, in prima battuta, sulla legittima del coniuge, che si riduce, appunto, di quanto il valore dei diritti supera la disponibile. Tale criterio di imputazione dell'eccedenza mira a salvaguardare la legittima dei figli e degli altri legittimari concorrenti con il coniuge.
Anche questo secondo obiettivo della norma è, naturalmente, solo tendenziale, dovendosi considerare la possibilità che i diritti siano di valore tale da sopravanzare non solo la disponibile, ma anche la legittima del coniuge. Per questo caso la legge dispone che l'ulteriore eccedenza “gravi” sulla legittima dei figli. E' chiaro che, quando si verifica questa eventualità, in cui il valore dei diritti supera la somma della disponibile e pagina 16 di 21 della quota riservata al coniuge in proprietà, i figli sono chiamati a raccogliere l'intera eredità, mentre il coniuge resta escluso dalla successione nella proprietà; nondimeno, i figli vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, perchè conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest'ultima.
E' stato incisivamente osservato che mentre il legato testamentario cumulabile con la legittima può essere trattenuto dal legatario alla condizione che “il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario” (art. 560, comma 3, c.c.), qui invece tale condizione non opera. Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta errata da parte del Tribunale l'imputazione del valore del diritto di abitazione al valore della quota disponibile.
Al riguardo in sentenza (pag. 11): “l'asse ereditario va così quantificato: attivo (€
280.885,85) - passivo (€ 21,979,70) = € 258.905,30, il cui ¼ è pari ad €
64.726,32(quota disponibile).
Le quote ex lege per i figli e per il coniuge ammonterebbero a:
- ai tre figli eredi legittimari (tra cui l'odierno attore): € 43.150,88;
- al coniuge legittimario (l'odierna convenuta): € 64.726,32.
Tuttavia, la convenuta è titolare del diritto di abitazione il cui valore (di € 70.800,00) è superiore alla quota disponibile (€ 64.726,32), per una differenza di € 6.073,68, che andrebbe ripartita in parti uguali ai tre fratelli (in caso di domanda riduzione, oggi non svolta.
Dunque, come conseguenza di tale impostazione il Tribunale conclude:
L'asse ereditario ammonta ad € 258.905,30, il cui ¼ è pari ad € 64.726,32 (quota disponibile). pagina 17 di 21 La quota di riserva del coniuge legittimario è di € 64.726,32.
Il diritto di abitazione in favore della sig.ra ammonta ad € 70.800,00 ed Pt_1
eccede la sua quota di riserva di € 6.073,68, che deve gravare sulla stessa quota di riserva della convenuta, la quale dunque va ridotta: € 64.726,32 - € 6.073,68 = €
58.652,64.
L'eccedenza di € 6.073,68 va ripartita per 1/3 ciascuno tra i tre fratelli, le cui quote dunque ammontano ad € 43.150,88 + € 2.024,56 = € 45.175,44 ciascuno.
Ebbene, secondo questa Corte, tale procedimento di calcolo appare errato.
L'Asse ereditario è pari a Euro 255.340,70;
la quota disponibile è pari a Euro 63.835,175;
la quota di riserva del coniuge è 63.835,175;
il diritto di abitazione è pari a Euro 70.800,00;
quest'ultimo eccede di Euro 6.964,825 la quota disponibile;
tale differenza (6.964,825) graverà sulla quota di riserva del coniuge.
Al coniuge spetterà perciò la quota di riserva meno 6.964,825, oltre al diritto di abitazione.
Ai tre figli spetteranno Euro 127.670,35 (:3= ciascuno Euro 42.556,7833).
SESTO MOTIVO: spese
Con riguardo alle spese di lite, il motivo di censura riguarda l'errata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., considerato che nella fattispecie vi è stata una soccombenza reciproca.
Infatti, il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni della sig.ra ha escluso Pt_1
talune pretese dell'attore, rigettandone la domanda:
pagina 18 di 21 - somme accantonate presso il fondo pensioni FON.TE
- prestito per le cure dentistiche del de cuius
- ha respinto la richiesta di annullamento del testamento.
- ha ridotto la pretesa dell'attore in primo grado.
Questa Corte, ritenuta la parziale reciproca soccombenza ritiene corretto compensare nella misura del 50% le spese di causa di primo e secondo grado, tra le parti. Il restante
50% deve essere posto -secondo principio di soccombenza- a carico di parte
. Parte_1
Le spese di CTU debbono essere poste a carico di parte Controparte_1
nella misura del 50%; la restante parte (50%) deve essere posta a carico di parte
. Parte_1
La Corte di Cassazione chiarisce i criteri per la compensazione delle spese di ctu nell'ordinanza n. 16074 del 7 giugno 2023.
a. la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
b. le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso;
c. a fortiori e per le medesime ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in solido nell'ambito di un giudizio risoltosi con il rigetto delle domande presentate dall'uno e dall'altro dei pagina 19 di 21 contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa presentata da uno solo di loro.
Da quanto premesso, consegue che nulla è dovuto per le spese sostenute per i propri
CTP.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022ordinanza n.
9448 del 06/04/2023).
Le spese sono liquidate ex DM. 147/22 nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori di parte appellata dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 6890/2024 resa tra le parti dal
Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.7.2024, accerta che il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius ammonta, al momento dell'apertura della successione, ad € 255.340,70;
2. Compensa nella misura del 50% le spese tra le parti, del giudizio di primo grado e di secondo grado;
pagina 20 di 21 pone il restante 50% a carico di parte e la condanna Parte_1
a pagare in favore di le spese di primo grado Controparte_1
liquidate in Euro 7.050,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali e in Euro
4.497,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il presente grado, da distrarsi, in favore degli Avvocati Luca M.A. Ferrari e Avv. Annamaria D'Agostino, dichiaratisi antistatari per entrambi i gradi;
3. Compensa tra le parti le spese di CTU;
4. Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano il 12.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2591/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIORDANO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122
MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA SAN BARNABA 47 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
FERRARI LUCA, pagina 1 di 21 APPELLATO
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata n. 6890/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare:
I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 6890/2024 in relazione ai capi impugnati.
II) IN OGNI CASO: con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.
- sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti ex lege richiesti e comunque per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede al punto V;
- in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto manifestatamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente la sentenza n. 6890/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.7.2024.
Con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio e distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti.
pagina 2 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2021, il sig. , Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano, la propria madre sig.ra Parte_1
, al fine di ricostruire e accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario
[...]
lasciato dal padre sig. , deceduto in data 31.08.2019, e Persona_1
per l'effetto dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote ereditarie.
A fondamento delle proprie pretese, il sig. , assumeva di Controparte_1
essere erede legittimo del padre deceduto, unitamente alla sig.ra Parte_1
e ai fratelli e . Precisava l'attore che in data 5.08.2019, CP_2 Persona_2
con testamento olografo registrato in data 18.09.2019 al n. 16600 serie T, presso la conservatoria di Bergamo, il de cuius, aveva nominato propria erede universale la sig.ra e tale disposizione sarebbe risultata eccedente rispetto alla quota Parte_1
di cui il testatore poteva disporre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2022, l'odierna appellante si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per vizi concernenti i nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie a favore della convenuta, in quanto inammissibile ed infondata, precisando in via subordinata che nel denegato caso di accoglimento della domanda di riduzione formulata dall'attore, di quantificare la quota indisponibile nella misura di Euro
3.540,34, o nell'altra somma accertata in corso di causa.
Il Giudice di primo grado, disposta la consulenza tecnica d'ufficio per la stima dell'immobile caduto in successione sito in Via Biella n. 2 in Milano, all'esito di tale accertamento rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 21 In data 10.07.2024 veniva depositata la sentenza n. 6890/2024, pubblicata in data
10.7.2024, qui impugnata, con la quale il Tribunale, accertava la lesione della quota di legittima nella misura di Euro 45.175,44 in danno del sig. , Controparte_1
poneva a carico della sig.ra le spese di CTU, condannando Parte_1
quest'ultima al rimborso delle spese di lite e delle spese di CTP a favore dell'attore.
Più precisamente, il Tribunale, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione;
2) accerta che il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius ammonta, al momento dell'apertura della successione, ad € 258.905,30;
3) accerta la lesione della quota di legittima in capo a parte attrice;
4) pone a carico di parte convenuta le spese della CTU;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre alle spese di CTP per € 761,28”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.09.2024, la sig.ra Parte_1
ha impugna la sentenza n. 6890/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
[...]
2.07.2024, pubblicata in data 10.07.2024 nel procedimento R.G. n. 43759/2021 e notificata in data 12.07.2024, assumendo le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 21 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata
n. 6890/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare:
I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 6890/2024 in relazione ai capi impugnati.
II) IN OGNI CASO: con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado
In particolare, l'appellante argomenta i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art.163 c.3 n.3 cpc
Secondo motivo di appello: nel rispetto dell'art.342 n.2 cpc vizio di contraddittoria, erronea e apparente motivazione della sentenza. Violazione dell'art.115 cpc
Terzo motivo di appello: Inclusione del TFR nell'asse ereditario
Quarto motivo di appello: Esclusione dall'asse ereditario delle spese condominiali straordinarie
Quinto motivo di appello: nullità della sentenza per erronea imputazione del diritto di abitazione alla quota disponibile
Sesto motivo di appello: soccombenza delle spese di lite
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2024 si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione in data 21.01.2025, la Corte d'Appello adita, rinviava la causa all'udienza del 4.02.2025, invitando le parti a tentare la composizione bonaria della vertenza, anche considerando il rapporto madre figlio intercorrente tra le parti.
pagina 5 di 21 All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 4.3.2025, ex art. 352
c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione di termini intermedi per il deposito delle memorie conclusionali.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra è stata unita in matrimonio con il sig. Parte_1 Persona_1
, fino al decesso di quest'ultimo avvenuto in data 31.08.2019.
[...]
Dal loro matrimonio sono nati i figli, (odierno attore), e CP_1 Per_2 [...]
(DOC 2 fasc. I grado). CP_3
In data 5.08.2019 il sig. ha redatto il testamento olografo ove Controparte_4
si legge: “dichiaro erede universale la sig.ra nata a [...], Parte_1
provincia di Siracusa, il 31 marzo 1960 e residente a [...]” (DOC.
3 fasc. I grado).
PRIMO MOTIVO D'APPELLO: NEL RISPETTO DELL'ART. 342 N. 2 C.P.C. SI
CENSURA L' ERRONEITA' DELLA SENTENZA OVE NON RILEVA LA
NULLITA' DELLA CITAZIONE EX ART. 163 COMMA 3 N. 3 C.P.C.
L'odierna appellante aveva eccepito in comparsa di costituzione la nullità dell'atto di citazione avversario, per assoluta genericità e carenza dei presupposti di legge, deducendo l'inammissibilità delle domande attoree.
Il Giudice di primo grado ha respinto l'eccezione, qualificando la domanda dell'attore come di mero accertamento.
La nullità della citazione in primo grado deriva- secondo tesi- dalla circostanza che l'attore, pur manifestando la volontà di pretendere il conseguimento della legittima, non ha formulato una specifica domanda di condanna dell'odierna appellante, facendo risultare l'atto incoerente rispetto alle conclusioni. pagina 6 di 21 Pertanto, la riqualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, come di mero accertamento, risulta errata.
Inoltre, , quale il legittimario che ha proposto l'azione di Controparte_1
riduzione, non ha indicato i limiti della quota presuntivamente lesa, non ha determinato con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.
La Corte osserva.
Nel procedimento di primo grado, l'attore ha allegato che con il testamento olografo è stata lesa la sua quota di erede legittimo, infatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 536 cc
“le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti”; l'attore ha chiesto, perciò, di accertare la consistenza dell'asse ereditario al fine di ottenere quanto gli spetta per legge.
L'attore precisava, correttamente, che era stato completamente pretermesso e in tal caso, non potendo effettuare alcuna accettazione di una eredità a cui non era stato chiamato, egli non poteva essere obbligato ai sensi dell'art. 564 c.c. alla accettazione beneficiata.
La Cassazione civile sez. II 03 luglio 2013 n. 16635 ha statuito che la condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell' art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall' art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso.
In ogni caso il Giudice di prime cure ha condivisibilmente motivato in punto 2 della sentenza “L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata, in quanto l'atto presenta tutti gli elementi di fatto e di diritto in riferimento all'azione di accertamento
pagina 7 di 21 della lesione della legittima, richiamando le voci di credito e debito, nonché i valori da utilizzare per la ricostruzione dell'asse ereditario” Ed ancora “Quanto poi alla eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione, per non avere accettato CP_1
l'eredità con beneficio di inventario come assume parte convenuta, è appena il caso di osservare che l'accettazione con beneficio di inventario di cui all'art. 564 c.c. non è necessaria nel caso in cui l'erede sia stato interamente pretermesso, proprio come nella specie”
Pertanto, il primo motivo non merita accoglimento.
SECONDO MOTIVO D'APPELLO: NEL RISPETTO DELL'ART. 342 N. 2
C.P.C. SI CENSURA IL VIZIO DI CONTRADDITTORIA, ERRONEA E
APPARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE ART. 115
C.P.C.
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado risulta priva di coerente motivazione con riferimento all'inclusione nell'asse ereditario dell'importo di Euro 123.000,00, pari al 50% della somma complessiva di Euro 246.000,00 transitata dal conto cointestato al conto personale della sig.ra , prima del decesso del sig. Parte_1 [...]
. Persona_1
Riguardo a tali importi (Euro 227.000,00 giroconto del 7.8.2018 e il residuo in versamenti periodici successivi), l'odierna appellante in comparsa di risposta aveva eccepito che, avendo provenienza in un conto cointestato, è del tutto ovvio che si trattava di somme necessarie al sostentamento familiare;
trattasi, perciò, di un'obbligazione naturale che non può divenire oggetto di domanda restitutoria (Cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 14732 del 12 gennaio – 7 giugno 2018; Cass. Civ., sent. n.
12251 del 2009).
La Corte osserva.
pagina 8 di 21 Il motivo di impugnazione ripercorre la tesi difensiva contenuta nell'atto di costituzione di primo grado, senza considerare ciò che ha motivato il Tribunale: “Il Collegio osserva innanzitutto che ogni disquisizione in merito alla qualificazione di tali movimentazioni come donazione è inconferente, in quanto lo stesso attore ha più volte dedotto che detti bonifici non sarebbero stati giustificati da atti di liberalità da parte del de cuius”.
Va altresì rilevato che la convenuta non ha dimostrato alcuna giustificazione di tali consistenti passaggi di denaro, i quali non possono ricondursi evidentemente al mero sostentamento familiare.
Non solo in quanto trattasi di somme ingenti e non giustificate, bensì anche in quanto appare anomalo che, per esigenze di sostentamento familiare, si sia reso necessario un trasferimento dal C/C cointestato al C/C personale;
doppio passaggio che non trova alcuna logica e documentata giustificazione.
Né è dedotto e dimostrato dalla convenuta che il de cuius avesse prestato esplicito ovvero tacito consenso a tali movimentazioni”.
Risulta documentalmente provato che in data 8.8.2018 sono stati liquidati dei fondi, versati poi sul c/c cointestato al de cuius e alla convenuta pari ad € 227.000,00, che sono stati poi trasferiti sul conto corrente personale della convenuta in data 1.4.2019 importo che sarebbe caduto nell'asse ereditario, se la convenuta non li avesse trasferiti sul conto corrente personale, che avrebbe ovviamente costituito la giacenza pari ad € 113.500,00
(sub doc.7 di parte attrice primo grado).
Per completezza di esame, si osserva che non risulta provata alcuna donazione da parte del marito alla moglie, né alcun consenso del primo all'autonomo trasferimento del denaro sul conto della moglie.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: INCLUSIONE DEL TFR NELL'ASSE
EREDITARIO
pagina 9 di 21 L'appellante censura la sentenza impugnata laddove riconduce l'importo di Euro
36.673,78 del TFR nella massa ereditaria.
La Corte osserva.
L'articolo 2122 del codice civile recita “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
La locuzione “se vivono a carico del prestatore di lavoro” si riferisce ai parenti entro il terzo grado e agli affini, e NON AI FIGLI.
Detto ciò, il Giudice di prime cure ha ben motivato: “Parte convenuta sostiene che tale somma andrebbe corrisposta esclusivamente al coniuge del lavoratore deceduto e che
“ai figli potrebbe essere corrisposto solo qualora vivessero a carico del lavoratore e nel proprio nucleo familiare” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione della convenuta).
L'assunto è tuttavia contrario all'art. 2122 c.c. (richiamato financo dalla stessa convenuta).
Ivi si legge che “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
Emerge dunque dalla lettura della norma che il TFR, oltre al coniuge, deve essere corrisposto incondizionatamente anche ai figli, in quanto il presupposto del mantenimento economico a carico del prestatore di lavoro è solo in riferimento ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Ne consegue che la somma di € 36.673,78 va ricondotta per intero nella massa ereditaria”. pagina 10 di 21 Il motivo, perciò, non merita accoglimento.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: ESCLUSIONE DALL'ASSE EREDITARIO
DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE
Secondo l'appellante la somma di Euro 4.600,60 deve essere imputata quale debito alla massa ereditaria, trattandosi di spese straordinarie e per il rilascio di idoneità statica;
tutte spese provate in primo grado.
Ed infatti, secondo tesi, come si ricava dalla comparsa di costituzione (pag. 13) e dalla comparsa conclusionale (pag. 8), le seguenti spese sono di natura straordinaria:
Spese straordinarie rifacimento facciate Euro 1.088,00
Spese per Certificato idoneità statica Euro 2.476,60
Spese straordinarie Euro 1.036,00
TOTALE: Euro 4.600,60
Le spese straordinarie rifacimento facciate di Euro 1.088,00 e le spese per Certificato idoneità statica sono documentate nel consuntivo del 2019 (Doc. 12 pag.
4-5 fasc. I grado). Mentre le ulteriori spese straordinarie di Euro 1.036,00 sono documentate
(DOC. 17 fasc. I grado).
La Corte osserva.
La Corte di Cass. con sentenza n. 9920/2017 ha chiarito che: “In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cadono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l'art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto”.
pagina 11 di 21 La motivazione del primo giudice risulta corretta rispetto alle spese straordinarie di cui al doc. 17, tenuto conto che la convenuta in primo grado, come risulta dalla sentenza, nulla ha tempestivamente provato sulla tipologia di spese di cui chiede siano poste a carico della massa.
Infatti, il doc. 17 prodotto dalla difesa della convenuta in primo grado è stato tardivamente allegato con la comparsa conclusionale e, perciò, la Corte non può tenerlo in considerazione.
Diverso il discorso per le spese straordinarie, tempestivamente allegate e documentate, di cui al doc.12, pari ad Euro 1.088,00 che vanno addebitate alla massa, cosi' come quelle per il Certificato idoneità statica Euro 2.476,60 (sempre doc. 12)
Sul punto, perciò, la sentenza deve essere riformata.
Dall'asse ereditario calcolato dal Tribunale in Euro 258.905,30 vanno perciò detratte
Euro 2.476,60 e Euro 1.088,00, per un risultato pari a Euro 255.340,70.
QUINTO MOTIVO DI APPELLO: NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
ERRONEA IMPUTAZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE ALLA QUOTA
DISPONIBILE
Secondo l'appellante risulta errata la sentenza anche per l'imputazione del valore del diritto di abitazione al valore della quota disponibile.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale sulla base dell'asse ereditario quantificato in Euro
258.905,30, ha riconosciuto quale quota legittima complessiva dei figli la somma di
Euro 135.526,32 (45.175,44 X 3), somma superiore a ½ del “relictum” pari a Euro
129.452,50.
Da qui -secondo tesi- emerge l'errore di conteggio commesso dal Giudice di primo grado, che ha violato il principio statuito dalla Suprema Corte: “nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla pagina 12 di 21 metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali” (Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n. 4008) e nello stesso senso
(Cass. n. 22566/2023).
La sentenza in relazione al profilo esaminato, secondo l'appellante deve essere riformata.
Secondo , nel concorso del coniuge con più figli, la legittima Parte_1
complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali (Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n. 4008) e nello stesso senso (Cass. n. 22566/2023).
A ciò consegue che, al fine della corretta distribuzione delle quote ereditarie, si deve innanzitutto calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c. e, in base a ciò, determinare la quota di riserva.
Una volta calcolata poi la quota riservata al coniuge sulla base del combinato disposto degli artt. 540 comma 1 e 542, alla quota di riserva così determinata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile.
Qualora la disponibile non fosse capiente, i diritti di abitazione e di uso andrebbero a gravare, in primo luogo, sulla quota di riserva del coniuge, che verrebbe proporzionalmente diminuita fino a colmare l'incapienza della disponibile.
Se neanche la quota di riserva del coniuge risultasse sufficiente, i diritti di abitazione e di uso finirebbero per gravare sulla riserva degli altri legittimari.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale sulla base dell'asse ereditario quantificato in Euro
258.905,30, ha riconosciuto quale quota legittima complessiva dei figli la somma di
Euro 135.526,32 (45.175,44 X 3), somma superiore a ½ del “relictum” pari a Euro
129.452,50.
pagina 13 di 21 Da qui emerge -secondo tesi- l'errore di conteggio commesso dal Giudice di primo grado, che ha violato il principio statuito dalla Suprema Corte: “nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali” (Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n. 4008) e nello stesso senso
(Cass. n. 22566/2023).
La Corte osserva.
Il motivo merita accoglimento.
L'art. 540, comma 2, c.c., dopo avere riconosciuto in favore del coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, dispone: “tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
E' stato chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Ord., 09/02/2023, n. 4008) che “in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l'art. 540, comma 1, e l'art. 542
c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è pagina 14 di 21 sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (Cass., Sez. 2, 6 aprile 2000, n. 4329). In altri termini, in materia di diritti riservati ai legittimari, la determinazione della porzione disponibile, su cui devono gravare in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e delle quote di riserva, deve avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà” (così testualmente Cass.
n. 9651/2013; conf. Cass. n. 26741/2017).
Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche nella successione testamentaria (cfr.
Cass. n. 15667/2019; n. 4329/2000; v. altresì, in materia di successione intestata, Cass.,
S.U., n. 4847/2013).
L'acquisto dei diritti a beneficio del coniuge si realizza così sempre e invariabilmente, qualunque sia il valore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore delle altre cose comprese nell'asse, perchè altrimenti la finalità della norma cogente (consentire al coniuge di conservare l'abituale habitat) rimarrebbe frustrata. E' stato esattamente osservato che la norma introduce un'eccezione al principio di intangibilità della legittima sancito dall'art. 549 c.c.: in senso qualitativo, i due diritti gravano invariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, alla quale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento della casa.
Resta a questo punto da stabilire quali siano i diritti del coniuge nell'eredità, in qualità di legittimario, dopo aver conseguito i legati sulla casa familiare: di ciò si occupa il pagina 15 di 21 secondo periodo dell'art. 540, comma 2, c.c., quando – come già ricordato – dispone che
“tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Nell'esegesi di tale norma, occorre in primo luogo chiarire che i diritti in questione, acquistati dal coniuge a titolo di legato, sono sottratti dal relictum ereditario, ma non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari. In questa prospettiva, i diritti del coniuge, in quanto posti dalla legge a carico della disponibile, sono generalmente assimilati al legato testamentario con dispensa dall'imputazione (art. 564, comma 2, c.c.). Il coniuge, dopo averli prelevati dall'asse, può aspirare ad avere la quota riservata nella sua interezza sugli altri beni.
L'obiettivo della norma, attraverso l'inciso secondo cui i diritti “gravano sulla disponibile”, è evidentemente quello di garantire al coniuge la continuità dell'abitazione senza pregiudicare il suo diritto di legittima in quota.
La configurazione dei diritti sulla casa familiare, come legato cumulabile con la quota di legittima, deve fare i conti con la possibilità che i diritti superino la disponibile.
Verificandosi tale eventualità è giocoforza che i legati del coniuge, per la parte che eccede la disponibile, incomincino a “gravare” la legittima. L'eccedenza, però, non va a
“gravare” genericamente e indistintamente sulla porzione riservata, ma “grava”, in prima battuta, sulla legittima del coniuge, che si riduce, appunto, di quanto il valore dei diritti supera la disponibile. Tale criterio di imputazione dell'eccedenza mira a salvaguardare la legittima dei figli e degli altri legittimari concorrenti con il coniuge.
Anche questo secondo obiettivo della norma è, naturalmente, solo tendenziale, dovendosi considerare la possibilità che i diritti siano di valore tale da sopravanzare non solo la disponibile, ma anche la legittima del coniuge. Per questo caso la legge dispone che l'ulteriore eccedenza “gravi” sulla legittima dei figli. E' chiaro che, quando si verifica questa eventualità, in cui il valore dei diritti supera la somma della disponibile e pagina 16 di 21 della quota riservata al coniuge in proprietà, i figli sono chiamati a raccogliere l'intera eredità, mentre il coniuge resta escluso dalla successione nella proprietà; nondimeno, i figli vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, perchè conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest'ultima.
E' stato incisivamente osservato che mentre il legato testamentario cumulabile con la legittima può essere trattenuto dal legatario alla condizione che “il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario” (art. 560, comma 3, c.c.), qui invece tale condizione non opera. Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta errata da parte del Tribunale l'imputazione del valore del diritto di abitazione al valore della quota disponibile.
Al riguardo in sentenza (pag. 11): “l'asse ereditario va così quantificato: attivo (€
280.885,85) - passivo (€ 21,979,70) = € 258.905,30, il cui ¼ è pari ad €
64.726,32(quota disponibile).
Le quote ex lege per i figli e per il coniuge ammonterebbero a:
- ai tre figli eredi legittimari (tra cui l'odierno attore): € 43.150,88;
- al coniuge legittimario (l'odierna convenuta): € 64.726,32.
Tuttavia, la convenuta è titolare del diritto di abitazione il cui valore (di € 70.800,00) è superiore alla quota disponibile (€ 64.726,32), per una differenza di € 6.073,68, che andrebbe ripartita in parti uguali ai tre fratelli (in caso di domanda riduzione, oggi non svolta.
Dunque, come conseguenza di tale impostazione il Tribunale conclude:
L'asse ereditario ammonta ad € 258.905,30, il cui ¼ è pari ad € 64.726,32 (quota disponibile). pagina 17 di 21 La quota di riserva del coniuge legittimario è di € 64.726,32.
Il diritto di abitazione in favore della sig.ra ammonta ad € 70.800,00 ed Pt_1
eccede la sua quota di riserva di € 6.073,68, che deve gravare sulla stessa quota di riserva della convenuta, la quale dunque va ridotta: € 64.726,32 - € 6.073,68 = €
58.652,64.
L'eccedenza di € 6.073,68 va ripartita per 1/3 ciascuno tra i tre fratelli, le cui quote dunque ammontano ad € 43.150,88 + € 2.024,56 = € 45.175,44 ciascuno.
Ebbene, secondo questa Corte, tale procedimento di calcolo appare errato.
L'Asse ereditario è pari a Euro 255.340,70;
la quota disponibile è pari a Euro 63.835,175;
la quota di riserva del coniuge è 63.835,175;
il diritto di abitazione è pari a Euro 70.800,00;
quest'ultimo eccede di Euro 6.964,825 la quota disponibile;
tale differenza (6.964,825) graverà sulla quota di riserva del coniuge.
Al coniuge spetterà perciò la quota di riserva meno 6.964,825, oltre al diritto di abitazione.
Ai tre figli spetteranno Euro 127.670,35 (:3= ciascuno Euro 42.556,7833).
SESTO MOTIVO: spese
Con riguardo alle spese di lite, il motivo di censura riguarda l'errata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., considerato che nella fattispecie vi è stata una soccombenza reciproca.
Infatti, il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni della sig.ra ha escluso Pt_1
talune pretese dell'attore, rigettandone la domanda:
pagina 18 di 21 - somme accantonate presso il fondo pensioni FON.TE
- prestito per le cure dentistiche del de cuius
- ha respinto la richiesta di annullamento del testamento.
- ha ridotto la pretesa dell'attore in primo grado.
Questa Corte, ritenuta la parziale reciproca soccombenza ritiene corretto compensare nella misura del 50% le spese di causa di primo e secondo grado, tra le parti. Il restante
50% deve essere posto -secondo principio di soccombenza- a carico di parte
. Parte_1
Le spese di CTU debbono essere poste a carico di parte Controparte_1
nella misura del 50%; la restante parte (50%) deve essere posta a carico di parte
. Parte_1
La Corte di Cassazione chiarisce i criteri per la compensazione delle spese di ctu nell'ordinanza n. 16074 del 7 giugno 2023.
a. la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
b. le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso;
c. a fortiori e per le medesime ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in solido nell'ambito di un giudizio risoltosi con il rigetto delle domande presentate dall'uno e dall'altro dei pagina 19 di 21 contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa presentata da uno solo di loro.
Da quanto premesso, consegue che nulla è dovuto per le spese sostenute per i propri
CTP.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022ordinanza n.
9448 del 06/04/2023).
Le spese sono liquidate ex DM. 147/22 nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori di parte appellata dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 6890/2024 resa tra le parti dal
Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.7.2024, accerta che il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius ammonta, al momento dell'apertura della successione, ad € 255.340,70;
2. Compensa nella misura del 50% le spese tra le parti, del giudizio di primo grado e di secondo grado;
pagina 20 di 21 pone il restante 50% a carico di parte e la condanna Parte_1
a pagare in favore di le spese di primo grado Controparte_1
liquidate in Euro 7.050,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali e in Euro
4.497,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il presente grado, da distrarsi, in favore degli Avvocati Luca M.A. Ferrari e Avv. Annamaria D'Agostino, dichiaratisi antistatari per entrambi i gradi;
3. Compensa tra le parti le spese di CTU;
4. Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano il 12.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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