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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 230/2024 R.G.,
Promossa da
“ ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ) E_ P.IVA_1
e nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Cassarino;
APPELLANTI
Contro in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Pacetto;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 5 novembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo Con sentenza n. 1097, pubblicata l'11 luglio 2023, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , avverso E_ il decreto ingiuntivo n. 981/2019 emesso il 17/05/2019 su ricorso di (col quale CP_1 veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di € 10.381,02, oltre interessi e spese di procedura monitoria), revocava il predetto decreto ingiuntivo, dichiarava che il credito della nei confronti di e è di € CP_1 E_ Parte_2
9.929,34, condannava gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
47,74, oltre interessi legali sino al soddisfo, condannava gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nel presente giudizio, la ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando il titolo su CP_1 cui si fonda il credito oggetto del ricorso monitorio. In particolare, ha allegato le fatture a fondamento del decreto ingiuntivo opposto su cui è riportata sia la firma del vettore sia la firma del destinatario. È irrilevante il fatto che gli opponenti abbiano disconosciuto le firme apposte sulle predette fatture in quanto è possibile che a firmarle per accettazione al momento della consegna della merce siano stati i dipendenti di in Pt_1 E_ inoltre, il disconoscimento può assumere rilevanza solo quando riguardi la firma di colui che lo opera mentre nel caso che ci occupa gli opponenti si limitano ad affermare che le sottoscrizioni apposte sulle fatture a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non sono riconducibili a Gli opponenti, di contro, non hanno provato alcun fatto E_ estintivo o modificativo dell'obbligazione e hanno lasciato le contestazioni mosse in citazione prive di riscontro ...... considerato l'inadempimento degli opponenti, la lettera di costituzione in mora è stata anche un tentativo di prevenire l'insorgere di un contenzioso;
se l'ingiustificato inadempimento degli opponenti non fosse perdurato anche oltre la costituzione in mora, essa avrebbe avuto una concreta utilità. A ciò si aggiunga che l'opposta ha rispettato i normali oneri di domanda, allegazione e prova, producendo sia la fattura dell'Avv. Pacetto sia il bonifico. Alla luce di ciò il compenso dovuto dalla al proprio CP_1 avvocato per l'attività stragiudiziale di costituzione in mora degli opponenti deve essere considerato quale danno emergente che e devono E_ Parte_2 pertanto risarcire. È infondato il quarto motivo con cui gli opponenti affermano di avere pagato la fattura n. 125628 del 31/08/2018 e la fattura n. 150996 del 20/10/2018 in contanti.
Invero, secondo le regole sul riparto dell'onere probatorio è onere della parte convenuta (nel caso che ci occupa gli opponenti) dare prova dei fatti estintivi, cioè dell'avvenuto pagamento in contanti. Gli odierni opponenti non hanno tuttavia assolto tale onere, lasciando di conseguenza l'eccezione priva di alcun riscontro. Deve essere accolto il quinto motivo con cui gli opponenti eccepiscono di non essere debitori della somma di € 451,68 di cui alle fatture n. 176041 del 20/12/2017 e n. 29072 del 10/03/2018. Invero l'opposta non ha dato prova del fatto costitutivo di tale parte del credito ingiunto, riguardante oneri accessori su assegni. Con riguardo alla posizione di , è infondato il settimo motivo Parte_2 con cui si eccepisce l'inesistenza della fideiussione. Invero il , che non disconosce Pt_2 la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata recante la data dell'11.9.2018, si dichiara obbligato in solido con al pagamento di un debito da quest'ultima E_ contratto;
da ciò discende che l'intenzione del era quella di farsi fideiussore del Pt_2 debito assunto da considerato anche il vincolo di coniugio E_ intercorrente tra lui e , amministratrice della società. ....... In conclusione, Controparte_2 considerato che l'opposta è stata pagata dalla terza pignorata in forza Controparte_3 dell'ordinanza di assegnazione (quale debitrice degli odierni opponenti esecutati), permanendo un credito residuo di € 499,42 per interessi moratori, il decreto ingiuntivo n.
981/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa il 17/05/2019 deve essere revocato e
[...]
e devono essere condannati a versare in favore della E_ Parte_2 [...]
CP_ il risultato della compensazione tra quanto ancora dovuto per interessi moratori (€
499,42) e l'importo non dovuto di cui alle fatture n. 176041/2017 e n. 29072/2018 (€ 451,68), pari ad € 47,74”.
Avverso tale provvedimento e hanno E_ Parte_2 interposto appello con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2024, sulla base di sei ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussine orale del 5 novembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, viene dedotta la violazione degli art. 2967 c.c., 115 e
16 cpc e si censura la sentenza laddove il primo giudice ha affermato che “Nel presente giudizio, la ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando CP_1 il titolo su cui si fonda il credito oggetto del ricorso monitorio. In particolare, ha allegato le fatture a fondamento del decreto ingiuntivo opposto su cui è riportata sia la firma del vettore sia la firma del destinatario”.
Sostengono che il tribunale non poteva arrivare alla conclusione che la CP_1 abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, considerato che il presunto credito della CP_1 risulta solo dalle fatture emesse dalla stessa, mentre nessun'altra prova del credito è
[...] stata acquisita al processo;
che il giudice di prime cure non ha considerato che in tutte le fatture oggetto di ingiunzione non risulta apposta una sottoscrizione leggibile, trattandosi di meri scarabocchi che chiunque avrebbe potuto apporre e che non sono in nessun modo riconducibili alla;
che il tribunale, inoltre, ha applicato erroneamente E_
l'istituto del disconoscimento della sottoscrizione, poiché quelle apposte sulle fatture non sono sottoscrizioni e, ad ogni modo, non sono sottoscrizioni riconducibili ad una persona precisa, men che meno alla;
che gli opponenti hanno eccepito di non E_ aver mai ricevuto le forniture oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, hanno contestato che le illeggibili “sottoscrizioni” presenti sulle fatture non sono in alcun modo riconducibili alla , negando, dunque, che il credito oggetto di Pt_1 E_ ingiunzione sia mai sorto.
Il motivo è infondato.
E', invero, risaputo che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Ciò posto, ritiene condivisibile, la Corte, l'argomentazione del primo giudice secondo il quale
“…. la ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando il CP_1 titolo su cui si fonda il credito oggetto del ricorso monitorio. In particolare, ha allegato le fatture a fondamento del decreto ingiuntivo opposto su cui è riportata sia la firma del vettore sia la firma del destinatario”.
Riguardo alla fonte negoziale, osserva la Corte che le fatture prodotte da CP_1 contengono la descrizione delle merci fornite, l'indicazione che il trasporto è stato effettuato in favore di , la sottoscrizione del vettore e dell'incaricato che ha ricevuto E_ in consegna la merce, nonchè la data ed il luogo della consegna, sicchè deve riconoscersi a tali documenti valenza probatoria sia in ordine alla sussistenza del rapporto contrattuale che in ordine all'avvenuta esecuzione della prestazione.
Privo di pregio si appalesa l'argomentazione svolta dalla società appellante laddove osserva che “.... quelle apposte sulle fatture non sono delle sottoscrizioni e, ad ogni modo, non sono delle sottoscrizioni riconducibili ad una persona precisa, men che meno alla
[...] ”, rilevando, al riguardo, che le sottoscrizioni in calce alle fatture, sebbene E_ effettuate con firma illeggibile e tale da non rendere individuabile il nominativo dell'autore, ben possono essere state apposte da collaboratori di . Risulta, peraltro, E_ che sono state raccolte dal vettore che ha eseguito il trasporto e la consegna della merce, non sussistendo, quindi, ragione per ritenere che la merce sia stata ricevuta in consegna da soggetti non riconducibili a . Pt_1 E_
Le considerazioni testè svolte rendono, altresì, irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni operato da , posto che il disconoscimento è possibile solo E_ riguardo alla sottoscrizione del presunto autore.
Ora a fronte dell'assolvimento da parte di dell'onere probatorio sulla CP_1 medesima gravante in relazione alla proposta domanda di adempimento contrattuale, alcuna prova è stata fornita da circa la sussistenza di fatti modificativi o E_ estintivi della pretesa creditoria avanzata dalla stessa che, quindi, deve ritenersi CP_1 fondata.
Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono della statuizione con cui il tribunale ha ritenuto fondata la pretesa creditoria di € 450,00 inserita nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di compenso per l'attività stragiudiziale svolta dall'avvocato di parte opposta e consistente nella redazione della lettera di messa in mora che ha preceduto il ricorso monitorio.
Sostengono che il tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare la illegittimità del decreto ingiuntivo, emesso per un credito che nella fase monitoria non era certo, liquido ed esigibile, tanto più ove si consideri che fra i documenti allegati al ricorso monitorio non vi era nessuna prova che il relativo costo fosse stato già sostenuto da parte del presunto creditore, atteso che la prova dell'avvenuto pagamento è intervenuta solo nel giudizio di opposizione.
Il motivo è infondato.
E' risaputo che l'opposizione resa al provvedimento monitorio, non rappresenta una forma di impugnazione dello stesso, finalizzata a far valere eventuali vizi dello stesso, così anche eventualmente condizioni di invalidità originarie delle quali tale provvedimento resti assistito, ma piuttosto un giudizio ordinario di cognizione di merito, finalizzato a stabilire la stessa esistenza delle ragioni creditorie della parte che si è attivata attraverso il mezzo del ricorso monitorio. Quindi, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, laddove si riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della decisione.
La circostanza, quindi, che solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo abbia provveduto al pagamento della parcella posta a sostegno del credito CP_1 reclamato monitoriamente per prestazioni extragiudiziali, non assume rilevanza riguardo alla ritenuta fondatezza della pretesa creditoria.
Col terzo motivo gli appellanti si dolgono della pronuncia nella parte in cui il tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione laddove gli opponenti affermano di avere pagato la fattura n. 125628 del 31/08/2018 e la fattura n. 150996 del 20/10/2018 in contanti.
Sostengono che il Tribunale ha violato il principio del prudente apprezzamento delle prove prescritto dall'art. 116 c.p.c. ed è incorso in un errore di fatto poiché non ha considerato che sulle predette fatture risulta annotata la dicitura di pagamento in contanti, rappresentando una quietanza di pagamento.
Il motivo è infondato.
Giova, al riguardo, rilevare, richiamando le argomentazioni svolte dal primo giudice, che non sussiste la prova, il cui onere incombeva sulla società opponente, convenuta in senso sostanziale, del fatto estintivo dedotto, ossia l'avvenuto pagamento in contanti, mancando la relativa quietanza, non potendosi rinvenire nella dicitura “contanti” indicata nella fattura quale modalità di pagamento.
Col quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza laddove il tribunale, valutando la scrittura dell'11 settembre 2018 in cui si dichiara obbligato in solido Parte_2 con per l'importo di € 10.791.91, ha erroneamente individuato in essa E_ una fideiussione.
Sostengono che da tale scrittura non discende affatto «che l'intenzione del Pt_2 era quella di farsi fideiussore del debito assunto da in considerato anche Pt_1 E_ il vincolo di coniugio intercorrente tra lui e , amministratrice della società»; Controparte_2 che il Tribunale ha violato l'art. 1944 c.c., perché, anche quando vi avesse individuato una fideiussione, in quella scrittura non vi è alcuna rinuncia da parte del al beneficio Pt_2 della preventiva escussione del debitore principale;
che la scrittura prevedeva solo un obbligo futuro ed eventuale destinato ad operare solo e nella misura in cui fosse stato esistente e fondato il presunto credito verso e questa fosse stata E_ inadempiente.
Il motivo è infondato. Correttamente il primo giudice ha individuato nella scrittura in questione l'assunzione da parte di dell'impegno di estinguere l'esposizione debitoria di Parte_2 [...]
nei confronti di per l'importo di € 10791,91, assumendo la veste di E_ CP_1 coobbligato in solido con la stessa debitrice principale, senza che le parti abbiano previsto il beneficio della preventiva escussione di , stabilendosi espressamente E_ che in caso di inadempimento si riterrà libera “... la creditrice detratto l'importo CP_1 delle eventuali rate medio tempore corrisposte, di agire in giudizio per ottenere il pagamento di ogni somma di cui alla presente scrittura nei confronti sia di (P.I. E_
........ che del sig. (C.F. ) a titolo P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 esclusivamente personale”.
Col quinto motivo, gli appellanti si dolgono della condanna alle spese processuali.
Sostengono che nonostante il tribunale abbia accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo riconoscendo che “la scrittura privata dell'11.9.2018 non sia opponibile a CP_2
, né in proprio né in qualità di legale rappresentante della in
[...] Pt_1 E_ poiché le relative sottoscrizioni non sono a lei riconducibili”, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, anziché compensarle anche parzialmente, violando, così, l'art. 91 cpc.
Il motivo è infondato, atteso che, ritenuta la fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata da il primo giudice, pur revocando il decreto ingiuntivo a CP_1 cagione del riconoscimento del credito nella misura di € 9.929,34, rispetto all'ingiunzione di
€ 10.381,02, in ossequio al principio della soccombenza, ha condannato E_
alla rifusione delle spese processuali.
[...]
Col sesto motivo, gli appellanti censurano la sentenza laddove il tribunale ha statuito che “ e devono essere condannati a versare in E_ Parte_2 favore della il risultato della compensazione tra quanto ancora dovuto per CP_1 interessi moratori (€ 499,42) e l'importo non dovuto di cui alle fatture n. 176041/2017 e n.
29072/2018 (€ 451,68), pari ad € 47,74”.
Sostengono che il Tribunale non ha considerato che fra le somme riscosse dalla CP_1
[... nella procedura esecutiva presso terzi vi sono non solo la somma di € 451,68 ma anche le spese ed i compensi di avvocato ed i relativi accessori liquidati con il decreto ingiuntivo revocato dal Tribunale, i quali, dunque, vanno restituiti dalla alla in CP_1 Pt_1 Pt_1
e, dunque, andavano computati nella compensazione che ha fatto in sentenza il
[...] tribunale. Il motivo è infondato, avendo il primo giudice correttamente detratto dal credito riconosciuto in favore di le somme per incamerate dal terzo pignorato, senza CP_1 computare le spese di procedura, siccome corrisposte a diverso titolo.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare in prossima dei minimi di tariffa i compensi della fase istruttoria e di trattazione relativi al presente grado del giudizio, attesa la modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da E_
e , avverso la sentenza n. 1097, pubblicata l'11 luglio 2023, del giudice Parte_2 unico del Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna in solido e a rifondere, in favore di E_ Parte_2 CP_1
[...
le spese del grado, che liquida in complessivi € 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 950,00 per la fase istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della e , E_ Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 4 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena