Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2023, n. 22566
CASS
Sentenza 26 luglio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 22 marzo 2023. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative ai diritti successori e all'attribuzione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, in un contesto di separazione legale. La ricorrente ha contestato la qualifica di coniuge separato attribuita dalla Corte d'Appello, sostenendo che non vi fosse stata una separazione effettiva al momento della morte del de cuius. Ha inoltre sollevato questioni riguardanti la genericità della domanda di rimborso per miglioramenti apportati all'immobile comune.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, stabilendo che i diritti di abitazione e uso spettano anche al coniuge separato senza addebito, a meno che non vi sia stata una cessazione della destinazione familiare della casa. Il giudice ha argomentato che la separazione legale non implica automaticamente la perdita di tali diritti, sottolineando l'importanza di mantenere un collegamento con l'originaria destinazione familiare. La sentenza è stata quindi cassata e il caso rinviato alla Corte d'Appello di Brescia per un nuovo esame, in conformità con il principio di diritto stabilito.

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Massime1

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.

Commentari4

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    Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Umberto De Rasis I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare. – Cass. II, 26 luglio 2023, n. 22566. Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la spettanza al coniuge separato senza addebito del diritto di abitazione ed uso di cui all'art. 540, comma 2, c.c. Quest'ultimo consiste in un diritto personale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2023, n. 22566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22566
Data del deposito : 26 luglio 2023

Testo completo