Articolo 549 del Codice civile
Articolo 548Articolo 550
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19 aprile 1942
Art. 549.

(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).

Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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