Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2568 del 2025, proposto da
FR NE e IO ZO, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Cesana e Angelo Marco Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 245/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale:
« accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente:
(…)
NE FR per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23,
(…)
ZO IO per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23,
per ciascuno, in misura di euro 500,00 per ciascun anno;
per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa ET AM e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale duplicato informatico attestato conforme all’originale e in tale forma notificata al Ministero il 14/11/2024 e il 29/01/2025, il giudice ordinario ha, tra l’altro, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto di parte ricorrente ad « ottenere la carta docente, rispettivamente: (…) NE FR per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, (…) ZO IO per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per ciascuno, in misura di euro 500,00 per ciascun anno ; …».
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale (del 23/06/2025), depositata in atti di causa.
2. Con ricorso notificato e depositato il 9/07/2025 parte ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’intimata Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo pertanto, di « ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ottemperanza alla sentenza n. 245/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro, provvedendo all’accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni:
NE per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
ZO per le annualità 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (…) ».
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
4. All’udienza camerale del 28/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (cfr., al riguardo, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 27/04/2026, n. 1976).
6. Nel merito, il ricorso è fondato, essendo sorretta da idonea documentazione la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti a favore degli esponenti dalla sentenza n. 179/2024 - passata in giudicato -, trattandosi di pretesa non contrastata dall’Amministrazione debitrice, che, pur costituita in giudizio, non ha allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza sopra citata.
7. Il ricorso per ottemperanza va, dunque, accolto; per l’effetto, va dichiarata l’inottemperanza dell’intimato Ministero, a cui va assegnato un termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza per l’accredito ai ricorrenti degli importi sopra indicati, detratti i pagamenti medio tempore effettuati a favore dei medesimi per il predetto titolo.
8. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà entro i successivi 60 (sessanta) giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo, quindi, ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
9. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto, in applicazione del criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ. (cfr. Cons. Stato, VII, 24/03/2026, n. 2447), della limitata attività difensiva in concreto svolta nel presente giudizio (riconducibile a quelle « attività minime e stereotipate », di cui alla costante giurisprudenza sviluppatasi in questa materia, su cui cfr., fra le tante, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 19/02/2026, n. 822; id., II, 27/04/2026, nn. 1993, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987; id., III, 27/04/2026, nn. 1976, 1972, 1971). Le spese vengono distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ET AM, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ET AM | EF LL |
IL SEGRETARIO