Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA LAZZERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Marlia, via Paolinelli n. 58/F, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
B) I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre.
C) La casa coniugale, sita in Trav. V di Via Romana n. 80/G, Lucca, rimarrà dunque nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra , la quale continuerà dunque ad abitarvi assieme Parte_1 ai due figli minori.
D) Il SI. trasferirà la propria residenza, inizialmente, presso la propria madre, in Lucca, Pt_2
Capannori, Fraz. Massa Macinaia, Via Di Sottomonte n. 193, in attesa di ristrutturare un appartamento di proprietà del padre, sito in Lucca, Fraz. Massa Pisana, Via del Colletto n. 5.
1
F) Entro il giorno 19 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto della SI.ra , il SI. Pt_1 Pt_2 corrisponderà alla SI.ra l'importo di Euro 500,00 (cinquecento euro/00) mensili rivalutabili Pt_1 annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse dei medesimi. Questo fino a che il
SI. vivrà presso l'abitazione della madre in Massa Macinaia, Via Di Sottomonte n. 193, Pt_2 dopodiché, con il trasferimento presso l'immobile sito in Lucca, Fraz. Massa Pisana, Via del Colletto
5, in ragione delle maggiori uscite (spese di ristrutturazione e per utenze), il contributo al mantenimento ordinario sarà abbassato ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici Istat.
G) Si precisa che le spese straordinarie non indicate nel successivo elenco saranno equamente sostenute e divise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come sopra detto. Debbono pertanto intendersi come spese straordinarie da documentare e da dividere nella misura del 50% fra i genitori le seguenti: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche (medicinali non da banco), oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal pediatra o dal medico di base e se urgenti, precisando che l'urgenza - stante il prevalente collocamento dei minori presso la madre - sarà valutata, almeno preliminarmente, unicamente dalla medesima;
con obbligo di preventiva concertazione quanto alle spese non urgenti;
spese scolastiche intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, gite scolastiche, abbonamento autobus e treno per raggiungere la scuola e/o l'università, senza obbligo di concertazione;
spese per corsi di recupero richieste o consigliate dagli insegnanti senza obbligo di concertazione qualora non superino l'importo complessivo di € 100,00 (cento/00) ciascuna mensili, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (per esempio corsi aggiuntivi, etc., oppure dove la spesa superi
100,00 euro mensili); corsi per patente auto/ciclomotore, con obbligo di concertazione;
acquisti moto/macchina e relativo mantenimento (tagliando, revisione, polizza RCA, bollo) con obbligo di concertazione sia in ordine all'acquisto che alla stipula con la Compagnia;
vacanze studio e stage formativi, con obbligo di preventiva concertazione, corsi di formazione extrascolastica non sportiva
(musica, teatro) con obbligo di preventiva concertazione;
ricariche del cellulare.
H) Per comune accordo fra i genitori, il padre, nel periodo transitorio di convivenza con la propria madre in Massa Macinaia, in ragione degli spazi ridotti, potrà tenere con sé i due figli minori solo in orario diurno, con massima flessibilità, in ragione dei propri turni lavorativi e degli impegni scolastici e non della prole. Per un tempo non inferiore a tre sere/pomeriggi a settimana.
Con il definitivo trasferimento presso l'immobile sito in Lucca, Fraz. Massa Pisana, il padre visiterà
i figli a fine settimana alternati, includendo il pernottamento del venerdì o sabato. Oltre a due giorni infrasettimanali, con previsione di un pernotto.
Fatti salvi i diversi accordi di volta in volta presi dalle parti in base alle esigenze di lavoro e di vita di ciascuno e previo congruo avviso fra le parti.
- Per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo avviso alla madre almeno 30 gg. prima dell'inizio del periodo di vacanza.
- I minori trascorreranno alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore le festività principali (giorno di Natale, giorno di S. Stefano, ultimo e primo dell'anno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta): dunque se un anno i minori staranno con la madre per esempio il giorno di Natale, l'anno successivo in tale giornata gli stessi staranno con il padre;
lo stesso dicasi per tutte le altre festività
2 sopra elencate;
il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso in base agli accordi che le parti di volta in volta prenderanno;
tutte le ricorrenze e cerimonie che coinvolgeranno le famiglie di origine dei genitori, vedranno i figli minori al fianco del padre o della madre invitato a detto evento, a prescindere da quale dei due in detto momento godrà (secondo gli accordi ordinari) della cura diretta dei figli;
i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai propri figli buoni rapporti con i nonni sia paterni che materni e, più in generale, con le rispettive famiglie di origine (zii, cugini, etc.); entrambi i ricorrenti potranno comunicare telefonicamente con i propri figli anche quando questi si trovino con l'altro genitore;
entrambi i ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico all'altro genitore, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali significativi spostamenti in altre località da parte dei figli minori.
I) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% ciascuno fra i genitori;
il c.d. “assegno unico” sarà percepito interamente da parte della SI.ra . Parte_1
L) Il SI. è proprietario del veicolo modello roulotte Adria Nobil D O O 5207 PK Parte_2
3, tg. AC53554 (all. 6), in uso alla famiglia. Per accordo tra le parti, il veicolo è stato posto in vendita ed è stato pattuito che i relativi proventi verranno ripartiti nella misura di ½ ciascuno.
M) I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i restanti loro rapporti patrimoniali al di fuori del presente atto e di aver concordemente già diviso i loro beni mobili in comune.
N) Tutte le suddette condizioni avranno piena validità ed efficacia fra le parti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
O) I coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio, assentendo al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per i figli minori.
P) Con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere a tutte le annotazioni».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 24/4/2010, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
15/9/2013) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 24/4/2010, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 6, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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