Ordinanza collegiale 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, ordinanza collegiale 31/05/2023, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 00177/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2023, proposto da
Quattro Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Asaro, Andrea Maurelli, Francesca Ghelfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Ghelfi in Reggio Emilia, via Sforza 4;
contro
Regione Emilia AG, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della Determinazione del Direttore Generale della Cura della Persona, Salute e Welfare di Regione Emilia AG n. 24300 del 12.12.2022, pubblicata sul sito della Regione Emilia AG e notificata all'odierna ricorrente in data 13.12.2022;
di tutti gli atti ad essa antecedenti e preordinati, in considerazione del fatto che i medesimi, costituendo norme regolamentari ed avendo natura generale ed astratta, vanno impugnati unitamente all'atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi legittimi dei quali sono portatori i destinatari delle stesse;
di ogni altro atto ad essa consequenziale e/o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso indicato in epigrafe si chiede l’annullamento della Determinazione del Direttore Generale della Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia AG n. 24300 del 12.12.2022, pubblicata sul sito della Regione Emilia AG e notificata all’odierna ricorrente in data 13.12.2022; - di tutti gli atti ad essa antecedenti e preordinati, in considerazione del fatto che i medesimi, costituendo norme regolamentari ed avendo natura generale ed astratta, vanno impugnati unitamente all’atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi legittimi dei quali sono portatori i destinatari delle stesse; - di ogni atto ad essa consequenziale e/o comunque connesso;
- che parte ricorrente deduce altresì l’illegittimità derivata degli atti regionali dalla illegittimità a derivata dai provvedimenti normativi ad esso presupposti, che ne comportano l’illegittimità;
-che parte ricorrente contesta l’intero meccanismo delineato dal legislatore precisando che né il decreto “superamento” (DM 6.7.2022), né le Linee Guida (DM 6.10.2022), contengono alcuna specifica indicazione metodologica sui criteri applicati per quantificare la spesa complessiva delle Regioni per acquisto di dispositivi medici;
-che parte ricorrente contesta altresì l’insufficienza e la superficialità dei contenuti ricompresi nel Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee giuda propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 evidenziando che lacunosità e l’imprecisione dei provvedimenti presupposti si riverberano, sulla determina oggetto di impugnazione, che ne risulta affetta in via derivata;
- i predetti D. M. hanno efficacia sull’intero territorio;
Rilevato altresì che:
- ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 104/2010 sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede;
- il successivo comma 3 dispone poi che negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;
Ritenuto che i criteri di riparto di competenza sopra ricordati conducono a ritenere che nel caso di specie questo Tribunale non abbia competenza territoriale. Invero nel presente giudizio sono impugnati anche atti regolamentari avente efficacia su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto pertanto, come eccepito nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che debba essere declinata la competenza territoriale del Tribunale adito, a favore di quella del Tar del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia AG (Sezione Seconda), dichiara la propria incompetenza che declina a favore del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm..
Spese al prosieguo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO