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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1149/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott.ssa Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 1149/2024 R.G. promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSSI FABIO;
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._1
ALBERTO ALBERTO MARIA e dell'avv. TOSSERI CHIARA;
RESISTENTE
Esaminata l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata da parte appellante;
Viste le note depositate da parte appellata;
pagina 1 di 4 Premesso che per l'adozione del provvedimento di inibitoria ex art. 283 c.p.c., come novellato, occorre alternativamente che l'impugnazione principale o incidentale sia manifestamente fondata ovvero che dall'esecuzione della sentenza gravata possa derivare per la parte interessata un pregiudizio grave ed irreparabile, anche tenuto conto della possibilità di insolvenza di una delle parti;
Osservato che, nella fattispecie, circa la manifesta fondatezza del gravame, non risulta prima facie apprezzabile alcuna abnormità o palese incongruità della decisione impugnata, in quanto il primo giudice, esaminate le difese delle parti, ha raggiunto una decisione,
motivandola con argomenti che non sembrano pretestuosi, né
meramente apparenti o incongrui;
Ritenuto, anzi, che il recesso dal contratto preliminare inter partes
esercitato da appare pienamente giustificato in quanto CP_1
l'immobile non è stato ancora costruito dalla società appellante,
nonostante nel preliminare fosse previsto un termine per il rogito al
31.12.2023 con possibilità di una proroga di altri sei mesi in ipotesi di causa di forza maggiore;
Ritenuto che, nel caso concreto, si può ragionevolmente prevedere che il contratto abbia perso la sua concreta utilità per il promissario pagina 2 di 4 acquirente alla scadenza del termine convenuto per il definitivo –
tanto più che non è dato sapere in quale momento Parte_1 [...]
sia stata o sia in grado di offrire la sua controprestazione;
CP_2
Ritenuto che, quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, occorre la rappresentazione e la dimostrazione, seppure sommaria, da parte dell'impugnante di effetti ulteriori ed anomali rispetto a quelli propri insiti nell'esecuzione forzata - esigenza rafforzata dalla circostanza che nel nostro sistema processuale è immanente il principio della efficacia esecutiva delle sentenza di condanna di primo grado;
Considerato che nel caso concreto detto grave pregiudizio non esiste in quanto la società appellante ha percepito un acconto di ben €
220.000 dai mesi di ottobre e novembre 2021 per il preliminare del
19.10.2021 senza offrire la controprestazione (e allo stato trattasi di indebito e di ingente somma di cui la società ha potuto disporre senza titolo) e non esiste alcuna prova che la doverosa restituzione dell'acconto sulla scorta della sentenza di primo grado possa determinare le conseguenze descritte nel ricorso;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia
pagina 3 di 4 Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. avanzata da parte appellante.
Così deciso in Brescia, 12/02/2025
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott.ssa Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 1149/2024 R.G. promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSSI FABIO;
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._1
ALBERTO ALBERTO MARIA e dell'avv. TOSSERI CHIARA;
RESISTENTE
Esaminata l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata da parte appellante;
Viste le note depositate da parte appellata;
pagina 1 di 4 Premesso che per l'adozione del provvedimento di inibitoria ex art. 283 c.p.c., come novellato, occorre alternativamente che l'impugnazione principale o incidentale sia manifestamente fondata ovvero che dall'esecuzione della sentenza gravata possa derivare per la parte interessata un pregiudizio grave ed irreparabile, anche tenuto conto della possibilità di insolvenza di una delle parti;
Osservato che, nella fattispecie, circa la manifesta fondatezza del gravame, non risulta prima facie apprezzabile alcuna abnormità o palese incongruità della decisione impugnata, in quanto il primo giudice, esaminate le difese delle parti, ha raggiunto una decisione,
motivandola con argomenti che non sembrano pretestuosi, né
meramente apparenti o incongrui;
Ritenuto, anzi, che il recesso dal contratto preliminare inter partes
esercitato da appare pienamente giustificato in quanto CP_1
l'immobile non è stato ancora costruito dalla società appellante,
nonostante nel preliminare fosse previsto un termine per il rogito al
31.12.2023 con possibilità di una proroga di altri sei mesi in ipotesi di causa di forza maggiore;
Ritenuto che, nel caso concreto, si può ragionevolmente prevedere che il contratto abbia perso la sua concreta utilità per il promissario pagina 2 di 4 acquirente alla scadenza del termine convenuto per il definitivo –
tanto più che non è dato sapere in quale momento Parte_1 [...]
sia stata o sia in grado di offrire la sua controprestazione;
CP_2
Ritenuto che, quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, occorre la rappresentazione e la dimostrazione, seppure sommaria, da parte dell'impugnante di effetti ulteriori ed anomali rispetto a quelli propri insiti nell'esecuzione forzata - esigenza rafforzata dalla circostanza che nel nostro sistema processuale è immanente il principio della efficacia esecutiva delle sentenza di condanna di primo grado;
Considerato che nel caso concreto detto grave pregiudizio non esiste in quanto la società appellante ha percepito un acconto di ben €
220.000 dai mesi di ottobre e novembre 2021 per il preliminare del
19.10.2021 senza offrire la controprestazione (e allo stato trattasi di indebito e di ingente somma di cui la società ha potuto disporre senza titolo) e non esiste alcuna prova che la doverosa restituzione dell'acconto sulla scorta della sentenza di primo grado possa determinare le conseguenze descritte nel ricorso;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia
pagina 3 di 4 Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. avanzata da parte appellante.
Così deciso in Brescia, 12/02/2025
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4