Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5114/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5114/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Michela Frachetti
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elisa Larentis
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Costermano sul Garda (VR) in data 27 agosto 2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Costermano sul
1
Trento le figlie in data 19 aprile 2021, e in data 3 marzo 2023. Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno concordato che il sig. si sarebbe trasferito in altra abitazione CP_1
entro il giorno 15 dicembre 2024, mentre la sig.ra avrebbe continuato ad Parte_1
abitare insieme alle figlie nella casa coniugale di RG GA (TN) in via di
San Pero n. 18/C.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto.
2) I coniugi, nel dichiararsi economicamente autosufficienti, nulla pretendono l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento.
3) La casa familiare, sita in RG GA, Via di San Pero n°18/C, condotta in locazione con contratto intestato alla GN , rimane in uso alla Parte_1
medesima che la abiterà con le figlie, con i relativi arredi, dandosi atto che il marito lascerà tale immobile, per trasferirsi in altra abitazione, asportando dalla casa coniugale i propri beni personali, entro il 15 dicembre 2024 con contestuale riconsegna alla GN delle chiavi della casa coniugale. Parte_1
4) Le figlie minori e rimangono affidate in modo Persona_3 Persona_4
condiviso, collocate in via principale presso la madre con la quale manterranno la residenza anagrafica.
5) L'affidamento delle figlie sarà, a settimane alterne, così di seguito regolato:
-le bambine staranno con il padre da lunedì uscita asilo al mercoledì entrata asilo, salvi i pernottamenti della piccola presso la madre sino al compimento dei tre anni e quindi allo stato resterà con il padre sino alle ore 19.00 mentre la madre provvederà a riaccompagnarla all'asilo nelle giornate di martedì e mercoledì; le bambine staranno poi con la madre da mercoledì uscita asilo al sabato mattina;
con il padre dal sabato mattina, ore 09.00, sino al lunedì mattina entrata asilo, salvi
2 i pernottamenti della piccola presso la madre che quindi resterà con il padre sino alle ore 19.00 delle giornate di sabato e domenica;
- a seguire le bambine staranno con la madre, dal lunedì uscita asilo sino a mercoledì entrata asilo e con il padre da mercoledì uscita asilo sino a venerdì entrata asilo, salvi i pernottamenti della piccola presso la madre, sino al compimento dei tre anni, che quindi resterà con il padre sino alle ore 19.00 mentre la madre provvederà a riaccompagnarla all'asilo nella giornata di giovedì e venerdì; con la madre dal venerdì uscita asilo al lunedì mattina entrata asilo. I coniugi si alterneranno settimanalmente presa in consegna e riconsegna delle bimbe presso le rispettive abitazioni.
Detto protocollo verrà osservato per entrambe le figlie anche in corrispondenza di ferie natalizie, pasquali ed estive sino al compimento dei tre anni della figlia minore alternando di anno in anno, rispettivamente il giorno della vigilia di Persona_4
Natale ed il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Successivamente al compimento dei tre anni da parte della figlia minore Per_4
marzo 2026, ferma l'alternanza quanto alle festività, le vacanze scolastiche
[...]
natalizie e pasquali saranno ripartite a metà tra i genitori e inoltre la madre e il padre terranno le bambine per due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze scolastiche estive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di febbraio.
-i coniugi concordano che la figlia minore non potrà espatriare sino al Per_2
compimento dei tre anni mentre la figlia maggiore potrà in compagnia del Per_1
padre fare visita ai parenti paterni residenti in [...]a decorrere delle vacanze natalizie 2025 – 2026 per un massimo di una settimana e comunque a seguire, sino a quanto entrambe le bambine non raggiungeranno l'età scolare, i soggiorni all'estero delle bambine in compagnia del padre potranno durare per un massimo di due settimane non consecutive all'anno, da concordare ogni anno entro il mese di febbraio compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine.
6) Essendo l'affidamento pressoché paritario, i genitori provvederanno al mantenimento ordinario delle figlie in modo diretto senza riconoscimento reciproco di contributi al mantenimento delle stesse.
3 7) L'assegno unico universale ed analoghe provvidenze legate al nucleo familiare saranno percepiti integralmente dalla madre GN sino al compimento Parte_1
del terzo anno di età da parte della figlia minore ovvero sino al mese di Per_2
marzo 2026. Successivamente detti emolumenti saranno percepiti al 50% da entrambi i genitori.
8) Le spese straordinarie saranno ripartite a metà tra i genitori, e precisamente da intendersi secondo le Linee Guida del C.N.F.: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori quando superiori all'esborso di €. 100,00:
a.-spese scolastiche: iscrizioni e rette di istituti privati, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze
4 trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c.-spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e.-organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare per l'importo superiore ad
€.100,00 per singolo esborso, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso dell'altra metà all'altro genitore.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla presentazione delle pezze di appoggio.
Per le spese più ingenti, come quelle dentistiche, ciascun genitore concorderà direttamente con il dentista le modalità di rientro della quota a lui spettante, così da poter mettere in detrazione fiscale direttamente le fatture emesse in suo favore e evitare costose reciproche anticipazioni. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La eventuale deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
9) I ORi e si impegnano a favorire contatti telefonici giornalieri Parte_1 CP_1
tra le figlie ed il genitore che in quel momento non ha con sé le minori, in orario ricompreso tra le ore 18.00 e le ore 19.00 o in orario diverso a seconda delle esigenze lavorative di entrambi.
5 10) L'autovettura Ford Kuga tg. FN 950YH, intestata alla GN , Parte_1
viene trasferita in proprietà esclusiva del OR , il quale, proprio CP_1
nella sua qualità di esclusivo proprietario, si farà carico di ogni onere assicurativo e manutentivo. Eventuali spese connesse al trasferimento della proprietà dell'autoveicolo saranno ad esclusivo carico del OR . CP_1
11) Il OR si impegna a versare alla GN mediante bonifico CP_1 Parte_1
bancario, entro e non oltre il giorno 15 novembre 2024, l'importo forfettariamente determinato in Euro 1.500,00 ( millecinquecento/00), a titolo di contributo per conduzione casa e mantenimento nucleo familiare per i mesi di ottobre e novembre
2024.
12) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, anche mediante le sovra estese pattuizioni, a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e dunque, dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa con riferimento ai rapporti tra gli stessi intercorsi e dichiarano di null'altro avere a reciprocamente pretendere per qualsiasi titolo o ragione.”.
All'udienza del 4 febbraio 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dando atto che le condizioni n. 10 e n. 11 sono già state adempiute e che il sig. ha già lasciato l'abitazione familiare. La causa è CP_1
stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse delle figlie minori e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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