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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/06/2025, n. 8158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8158 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45137 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 03.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Carlizzi e Francesca Taviano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via delle Terme Deciane n. 10 e presso il domicilio telematico, per procura allegata alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 06.06.2022;
, nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Messico n. 3 e presso il domicilio telematico, per procura allegata all'atto di citazione;
attrici
E
, nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bubici e Francesca Muzio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Flavia n. 47 e presso il domicilio telematico, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
1 Oggetto: Pagamento somme.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , figlie del Pt_2 Parte_1
defunto , convenivano in giudizio esponendo che, Parte_3 CP_1
nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019, la convenuta aveva beneficiato di somme appartenenti al e provenienti dai conti correnti al medesimo intestati (n. Parte_1
614270.74 aperto presso la banca e n. 40020020 Controparte_2
aperto presso la , di cui: € 121.700,00 dal conto MPS ed € 69.000,00 Controparte_3
dal conto mediante assegni tratti dal in suo favore;
€ 25.955,00 CP_3 Parte_1
dal conto MPS ed € 3.400,00 dal conto mediante bonifici disposti dal CP_3 [...]
in suo favore;
€ 40.560,00 dal conto MPS e € 326.800,00 dal conto Pt_1 CP_3
prelevati dalla agli sportelli ATM;
€ 10.974,00 utilizzati dalla per CP_1 CP_1
pagamenti con carta di debito collegata al conto MPS e € 200.729,30 utilizzati dalla per pagamenti con carta di credito n. 0652232 e con carta di debito collegate al CP_1
conto CP_3
che, delle suddette somme (pari a complessivi € 799.622,34). € 220.559,00, erano stati ricevuti mediante assegni e bonifici in assenza di qualsivoglia rapporto sottostante e senza giustificazione causale;
i restanti € 579.063,34 derivavano da disposizioni da ritenersi annullabili ex art. 428 c.c. in quanto il de cuius, dal 2014, soffriva di una malattia neurodegenerativa (morbo di Parkinson di origine vascolare) ed aveva perso la capacità di deambulare autonomamente, così risultando incapace di far fronte ai propri bisogni di vita e di gestire autonomamente i propri rapporti bancari;
2 che, in ragione delle descritte condizioni fisiche e mentali del de cuius, la aveva CP_1
gestito in piena libertà le sostanze del de cuius, operando essa stessa sui conti correnti ed allontanandolo progressivamente dalla famiglia e dagli amici;
che, inoltre, dopo aver gestito in modo informale per anni il patrimonio del de cuius, la in data 13.11.2017, aveva ricevuto dal de cuius formale delega per operare CP_1
sul conto CP_3
che, da tale momento, aveva essa stessa emesso assegni di cui era beneficiaria;
che, inoltre, le spese effettuate con carta di debito o di credito del de cuius, non erano compatibili con le esigenze e le condizioni di vita del medesimo, sia per tipologia di spese (abbigliamento, profumeria, gioielleria, alberghi ed altro), sia per l'elevato ammontare;
che, dunque, le operazioni bancarie poste in essere almeno dal marzo 2014 (per il complessivo importo di € 597.896,94), dovevano ritenersi annullabili con conseguente diritto alla restituzione delle corrispondenti somme illegittimamente sottratte;
che, inoltre, tutti i pagamenti effettuati a favore della convenuta a mezzo assegno o bonifico (per € 220.559,00) integravano un indebito oggettivo con conseguente obbligo di restituzione;
che, in ogni caso, l'utilizzo quotidiano delle sostanze del de cuius senza il suo consenso, integrava fatto illecito ex art. 2043 c.c. con obbligo al risarcimento nella corrispondente misura di € 608.418,34;
che, in via residuale, le condotte poste in essere dalla nel corso della convivenza, CP_1
avevano determinato un ingiustificato arricchimento a proprio favore ed in danno del de cuius, così ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2041 c.c. per l'azione di arricchimento quanto all'intero importo di € 799.622,34, di cui la convenuta aveva beneficiato in conseguenza della relazione sentimentale con il de cuius;
3 che i detti importi travalicavano ogni limite di proporzionalità e adeguatezza, anche considerando che la convenuta aveva beneficiato del trasferimento di due immobili, uno a Capri, l'altro a Fiumicino, in virtù di due contratti di mantenimento, rispettivamente stipulati nel 2016 e nel 2018, con i quali si era obbligata a mantenere ed assistere il de cuius vita natural durante.
Concludevano, quindi, chiedendo “a) in via principale: accertare e dichiarare che la
Sig.ra dal 2010 al 2019, ha sottratto illegittimamente al Sig. CP_1 [...]
, con le modalità descritte da esposizioni che precede, l'importo Parte_3
complessivo di euro 799.622,34 e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta alla restituzione in favore delle Sig.re e , quali eredi universali Pt_4 Parte_1
del Sig. , di detto importo o di quello che sarà ritenuto di Parte_3
giustizia, oltre interessi legali dalle singole operazioni ed interessi moratori dalla domanda, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
b) sempre in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. , a Parte_3
decorrere almeno dal mese di Marzo 2014, era affetto da incapacità naturale rilevante ai sensi dell'articolo 428 cc;
di conseguenza, annullare ogni trasferimento di denaro in favore della Sig. , nonché ogni transazione posta in essere CP_1
dalla medesima al mezzo di utilizzo di strumenti elettronici di pagamento appartenenti al de cuius e, per l'effetto, condannare la medesima Sig.ra CP_1
alla restituzione in favore delle Sig.re e , quali eredi del Pt_2 Parte_1
Sig. , dell'importo di euro 597.866,94 o di quello che sarà Parte_3
ritenuto di giustizia oltre interessi legali dalle singole operazioni e gli interessi moratori dalla domanda ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c.;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub. a) e/o b), accertare dichiarare che i pagamenti effettuati in favore della Sig.ra CP_1
mediante assegni e bonifici bancari tratti ed addebitati sui conti correnti di
[...]
(Conto MPS e conto , nel periodo 2010-2019, costituiscono Parte_3 CP_3
indebiti oggettivi e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta alla restituzione in
4 favore delle Sig.re e quali eredi universali del medesimo Pt_2 Parte_1
, dell'importo di euro 220.559,00, o di quello che sarà ritenuto di Parte_3
giustizia, oltre interessi legali delle singole operazioni interessi moratori dalla domanda, sensi dell'articolo 1284, quarto comma c.c.; d) in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare che tutti i pagamenti effettuati dal Sig. in Parte_3
favore della Sig. nonché le percezioni patrimoniali della medesima CP_1
realizzatesi con le modalità descritte nell'esposizione che precede, costituiscono arricchimento senza giusta causa della convenuta in danno del Sig. Parte_3
e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore
[...] CP_1
delle attrici Sig.re e , quali eredi universali del Sig. Pt_2 Parte_1
, dell'importo di euro 799.622,34, o di quello che sarà ritenuto di Parte_3
giustizia, oltre interessi legali dalle singole operazioni ed interessi moratori della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. […]”;
Si costituiva la convenuta eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1
procura e la tardiva costituzione delle attrici ex art. 165 c.p.c.; nel merito: i)-
l'indeterminatezza della domanda;
ii)- l'abuso del diritto di parte attrice in ragione delle numerose azioni processuali intentate, senza positivo esito, volte a provare l'incapacità di intendere e di volere del , tra cui il ricorso per la nomina di Parte_1
un Amministratore di sostegno, rigettato dal Tribunale di Roma e, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello di Roma;
iii)- l'assenza di prova del grave pregiudizio subito dal de cuius e della malafede quali presupposti dell'azione di annullamento avanzata ai sensi dell'art. 428 c.c. nonchè la prescrizione dell'azione per gli atti di disposizione compiuti antecedentemente al 2016; iv)- il disconoscimento delle operazioni di prelievo dagli sportelli ATM e dei pagamenti effettuati mediante carte di debito/credito; v)- l'infondatezza dell'azione di indebito oggettivo per mancanza della legittimazione attiva delle attrici e difetto di prova;
vi)- l'infondatezza delle azioni di arricchimento senza causa e di responsabilità extracontrattuale per mancanza dei relativi presupposti.
5 Concludeva, quindi, chiedendo: “in via preliminare e in rito, accertare il difetto di procura alle liti e dichiarare l'atto introduttivo inidoneo a introdurre il giudizio per le motivazioni di cui al paragrafo 1.1; sempre in via preliminare e in rito, accertare la tardiva costituzione dell'attore e, per l'effetto, dichiarare l'irregolare formalizzazione del rapporto processuale con l'estinzione del processo stesso, in subordine, sempre in via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali depositate successivamente al 10 settembre 2020, il tutto per le motivazioni di cui al paragrafo 1.2; nel merito, in via preliminare, considerare la domanda sub. b) assorbita dalla domanda sub. a) per rapporto di continenza e, in ogni caso, sempre nel merito, rigettare in toto tutte le domande formulate in atto di citazione per le motivazioni di cui al paragrafo 2.0; condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96.”
Respinte le preliminari eccezioni di difetto di procura e tardività della costituzione, assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 03.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, scaduti in data 24.4.2025.
<<<<< >>>>>
e , figlie ed uniche eredi del defunto , Pt_2 Parte_1 Parte_3
deceduto in data 2.2.2020, deducono l'illegittima sottrazione e appropriazione dell'importo di € 799.622,34 dai conti del padre, da parte della convivente CP_1
nel periodo intercorrente dal 2010 al 2019, sul presupposto che la stessa
[...]
operasse autonomamente e senza autorizzazione su detti conti, mediante utilizzo di carte di credito e di debito o comunque in quanto beneficiaria di assegni e bonifici privi di titolo giustificativo.
La qualità di eredi delle attrici e la loro legittimazione, oltre a non essere oggetto di contestazione, emerge dalla documentazione allegata e, in particolare, dalla
6 dichiarazione di atto notorio allegata all'atto di citazione (doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Quanto al merito, parte attrice deduce, in via principale, l'illegittima sottrazione delle somme e l'annullabilità delle operazioni effettuate dal 2014 per incapacità del de cuius;
in subordine, il carattere indebito dei versamenti effettuati tramite assegni e bonifici intestati alla convenuta;
in ulteriore subordine il ricorrere dei presupposti per l'azione di arricchimento.
Appare opportuno esaminare separatamente le domande svolte.
Domanda principale: sottrazione illegittima delle somme e condanna alla restituzione di € 799.622,34.
Le attrici fondano il diritto azionato alla restituzione di tutte le somme uscite dai conti del padre tra il 2010 e il 2019 sul presupposto del carattere illecito delle operazioni, ritenendo che le stesse siano state effettuate dalla convenuta senza autorizzazione.
Non è provato tuttavia che, almeno sino al 2017, anno in cui il de cuius ha delegato la convenuta ad operare su uno dei due conti, sia stata la e non lo stesso de cuius a CP_1
gestire i conti e a compiere tutte le operazioni economiche menzionate. Inoltre e soprattutto, non è provato che le dette operazioni, ove anche materialmente compiute dalla (cui presumibilmente il de cuius aveva fornito le credenziali e le carte per CP_1
operare, avendo le attrici individuato operazioni effettuate durante i ricoveri in ospedale), non siano state conosciute, volute ed autorizzate dal medesimo de cuius, laddove i due, pacificamente, erano legati sentimentalmente e conviventi, così risultando ben possibile una gestione economica comune e condivisa, ed anche che ad operare fosse la convenuta, proprio in ragione dei problemi di salute e di deambulazione del de cuius.
E dunque, anche se le operazioni siano state eseguite in tutto o in parte dalla ciò CP_1
non significa che le stesse siano avvenute in difformità alle disposizioni o al volere del de cuius, considerando peraltro che la detta gestione economica è proseguita per anni, senza che il de cuius se ne sia lamentato ed anzi avendole rilasciato nel 2017
7 delega ad operare sul conto, a dimostrazione della fiducia che evidentemente nutriva verso la stessa.
Con specifico riferimento agli assegni e ai bonifici disposti in favore della CP_1
ancora una volta non è provato che gli stessi siano stati effettuati dalla stessa CP_1
(neanche risultando disconosciute le sottoscrizioni degli assegni) e, comunque che i versamenti siano avvenuti all'insaputa e senza autorizzazione del de cuius, così da integrare fatto illecito.
Difetta quindi la prova, il cui onere gravava su parte attrice, del fatto illecito che possa fondare una responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
In merito poi alla dedotta assenza di causa giustificativa, va evidenziato come i bonifici risultino accompagnati di volta in volta da specifica causale (quale restituzione somme, pagamenti o regali), che ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. n. 20052 del 22.7.2024).
Analogamente per gli assegni, trattandosi di titoli astratti contenenti in sé una promessa di pagamento, il beneficiario è sollevato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria
E dunque, sia rispetto ai bonifici che agli assegni, spettava alle attrici provare l'assenza di causa o, eventualmente, l'esistenza di uno specifico obbligo restitutorio, prova tuttavia non offerta con riferimento a nessuno dei plurimi versamenti.
In merito, neppure è significativa la documentazione prodotta dalle attrici, relativa a pagamenti cui si riferiscono alcuni dei bonifici e degli assegni (es. tasse del de cuius), occorrendo la prova specifica che i pagamenti siano stati effettuati dalle attrici con fondi propri e non con le somme provenienti dal conto del de cuius, transitate eventualmente per la CP_1
Stesse considerazioni valgono anche per gli assegni e i bonifici eventualmente emessi dalla in virtù della delega conferita nel 2017, laddove non vi è prova che la CP_1
stessa abbia operato al di fuori delle indicazioni del compagno e, comunque, che le somme versatele non siano sorrette da una propria giustificazione causale o siano
8 state utilizzate per finalità diverse da quelle indicate, trattandosi di disposizioni operate da de cuius nella libera disponibilità dei propri averi.
Quanto ai prelievi e alle operazioni economiche ulteriori, avvenute nell'ambito della menzionata gestione economica comune, difetta analogamente qualsivoglia prova o indizio che ne confermi la natura abusiva o che provi l'assenza di autorizzazione del de cuius, così da doversi presumere che le stesse siano state volute dal de cuius quand'anche eseguite attraverso la compagna e le somme liberamente destinate alle esigenze di vita proprie e della compagna, personali o comuni.
Infine, neanche è significativa l'entità complessiva delle somme movimentate o la tipologia di spese, considerando da un lato che il tenore di vita di ciascuno è direttamente corrispondente alle risorse economiche di cui si dispone, dall'altro come il legame di vita esistente tra i due ben può aver giustificato il desiderio e la volontà del de cuius di farsi carico delle esigenze di vita della compagna o anche di compiere atti di liberalità nei suoi confronti.
“La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.” (Cass. n. 30944 del
29.11.2018)
La domanda svolta in via principale deve quindi essere respinta.
2) in via principale, annullabilità dei versamenti effettuati dal 2014 pari € 597.896,94 per incapacità di intendere e di volere del de cuius.
9 In merito va evidenziato che, in base alla previsione di cui all'art. 428 1° comma c.c.,
e per costante giurisprudenza, incombe su chi contesta in giudizio la validità del negozio fornire la prova, rigorosa, precisa e puntuale, della sussistenza dello stato di grave infermità mentale del contraente al momento della stipula, e ciò in quanto la capacità d'intendere e di volere di una persona non interdetta legalmente è la regola, mentre l'incapacità naturale è l'eccezione.
Nel caso di specie, una tale prova non risulta fornita né è evincibile dalla documentazione medica in atti, dalla quale emerge che il de cuius era sicuramente affetto da patologie e, in particolare, da deficit motorio, mentre non risultano evidenziate condizioni di deficit cognitivo assoluto e continuativo.
Peraltro, la valutazione neurologica prodotta dalle attrici, in cui si parla di compromissione delle funzioni cognitive, risulta effettuata in data 9.12.2019, solo due mesi prima della morte, mentre la convenuta ha a sua volta prodotto tre certificazioni neurologiche, dell'agosto, settembre e novembre 2019, in cui si escludono significative compromissioni delle funzioni cognitive.
Particolarmente significativo appare poi quanto emerge dal provvedimento di rigetto del ricorso per amministrazione di sostegno a carico del , proposto dalle Parte_1
odierne attrici e dalla madre adottato dal giudice tutelare di Parte_5
Roma con decreto del 14.4.2016 (all. 1), previo parere contrario all'apertura dell'amministrazione di sostegno del PM reso in pari data, confermato in sede di reclamo dalla Corte d'appello con provvedimento del 22.6.2017 (all. 2).
In particolare, nel decreto si dà atto che, nel corso dell'esame personale condotto dal
G.T., il è parso in buone condizioni di salute, ha sempre risposto alle Parte_1
domande che gli venivano poste, con dichiarazioni del tutto compatibili con l'età e coerenti col suo status economico, professionale e sociale, “anche riguardo alle affermazioni in ordine alla fase di serenità accanto alla nuova compagna di vita da tredici anni”. Il giudice tutelare ha altresì rilevato che il stava bene, al Parte_1
medesimo “non mancava nulla”, essendo “accudito dalla compagna convivente” (cfr. decreto G.T. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
10 E dunque, l'esito delle verifiche compiute in sede di procedimento per amministrazione di sostegno, l'assenza di documentazione medica che comprovi un accertato o riscontrato stato di ridotta capacità di intendere e di volere del de cuius o comunque di patologie sopravvenute che di per sé comportino deficit cognitivi conclamati, evidenziano l'infondatezza della domanda, anche tenendo conto che, ai fini dell'annullabilità ex art. 428 c.c., l'incapacità ove non continuativa, va provata con riguardo a ciascun negozio o operazione imputata.
Sul punto deve anche evidenziarsi come non sia contestata la deduzione, riportata dalla convenuta negli scritti conclusionali, secondo cui la capacità del de cuius, con riferimento al medesimo periodo, sia stata già riconosciuta, a seguito di CTU, in altro giudizio svoltosi tra le medesime parti, definito in primo grado, seppure non risulti prodotta in atti la relativa pronuncia.
La domanda va quindi respinta.
3) in via subordinata, indebito oggettivo dei pagamenti con assegno o bonifico per €
220.000,00.
Vale al riguardo quanto già sopra evidenziato.
In assenza di prova dello stato di incapacità del de cuius, difetta altresì la prova, cui erano onerate le attrici, del dedotto indebito;
le attrici non hanno infatti provato né la mancata destinazione delle somme secondo le causali di volta in volta indicate, né
l'assenza di una diversa causa, tra cui eventualmente anche lo spirito di liberalità, alla base dei versamenti effettuati volontariamente dal de cuius.
Né infine hanno provato l'assunzione di un eventuale obbligo di restituzione che giustifichi la domanda.
Significativa al riguardo Cass. Sent. N. 14428/2021
In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
11 4) in via ulteriormente subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento
Infondata è anche la detta domanda, difettando sia il requisito della sussidiarietà, sia comunque i caratteri proprio dell'ingiustificato arricchimento, trattandosi di plurime operazioni economiche effettuate dal de cuius o comunque a lui riferibili, che, in difetto di diversa prova, devono ritenersi dallo stesso volute, in relazione alle esigenze di vita proprie o della compagna, rispetto alle quali non è provata né
l'assenza di causa né l'eventuale corrispondente impoverimento del disponente.
Le domande svolte dalle parti attrici devono dunque essere respinte con conseguente condanna al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge le domande svolte da e verso Parte_1 Parte_2
; CP_1
• Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
processuali in favore di nella misura di € 18.000,00 per compensi, CP_1
oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 30.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45137 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 03.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Carlizzi e Francesca Taviano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via delle Terme Deciane n. 10 e presso il domicilio telematico, per procura allegata alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 06.06.2022;
, nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Messico n. 3 e presso il domicilio telematico, per procura allegata all'atto di citazione;
attrici
E
, nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bubici e Francesca Muzio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Flavia n. 47 e presso il domicilio telematico, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
1 Oggetto: Pagamento somme.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , figlie del Pt_2 Parte_1
defunto , convenivano in giudizio esponendo che, Parte_3 CP_1
nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019, la convenuta aveva beneficiato di somme appartenenti al e provenienti dai conti correnti al medesimo intestati (n. Parte_1
614270.74 aperto presso la banca e n. 40020020 Controparte_2
aperto presso la , di cui: € 121.700,00 dal conto MPS ed € 69.000,00 Controparte_3
dal conto mediante assegni tratti dal in suo favore;
€ 25.955,00 CP_3 Parte_1
dal conto MPS ed € 3.400,00 dal conto mediante bonifici disposti dal CP_3 [...]
in suo favore;
€ 40.560,00 dal conto MPS e € 326.800,00 dal conto Pt_1 CP_3
prelevati dalla agli sportelli ATM;
€ 10.974,00 utilizzati dalla per CP_1 CP_1
pagamenti con carta di debito collegata al conto MPS e € 200.729,30 utilizzati dalla per pagamenti con carta di credito n. 0652232 e con carta di debito collegate al CP_1
conto CP_3
che, delle suddette somme (pari a complessivi € 799.622,34). € 220.559,00, erano stati ricevuti mediante assegni e bonifici in assenza di qualsivoglia rapporto sottostante e senza giustificazione causale;
i restanti € 579.063,34 derivavano da disposizioni da ritenersi annullabili ex art. 428 c.c. in quanto il de cuius, dal 2014, soffriva di una malattia neurodegenerativa (morbo di Parkinson di origine vascolare) ed aveva perso la capacità di deambulare autonomamente, così risultando incapace di far fronte ai propri bisogni di vita e di gestire autonomamente i propri rapporti bancari;
2 che, in ragione delle descritte condizioni fisiche e mentali del de cuius, la aveva CP_1
gestito in piena libertà le sostanze del de cuius, operando essa stessa sui conti correnti ed allontanandolo progressivamente dalla famiglia e dagli amici;
che, inoltre, dopo aver gestito in modo informale per anni il patrimonio del de cuius, la in data 13.11.2017, aveva ricevuto dal de cuius formale delega per operare CP_1
sul conto CP_3
che, da tale momento, aveva essa stessa emesso assegni di cui era beneficiaria;
che, inoltre, le spese effettuate con carta di debito o di credito del de cuius, non erano compatibili con le esigenze e le condizioni di vita del medesimo, sia per tipologia di spese (abbigliamento, profumeria, gioielleria, alberghi ed altro), sia per l'elevato ammontare;
che, dunque, le operazioni bancarie poste in essere almeno dal marzo 2014 (per il complessivo importo di € 597.896,94), dovevano ritenersi annullabili con conseguente diritto alla restituzione delle corrispondenti somme illegittimamente sottratte;
che, inoltre, tutti i pagamenti effettuati a favore della convenuta a mezzo assegno o bonifico (per € 220.559,00) integravano un indebito oggettivo con conseguente obbligo di restituzione;
che, in ogni caso, l'utilizzo quotidiano delle sostanze del de cuius senza il suo consenso, integrava fatto illecito ex art. 2043 c.c. con obbligo al risarcimento nella corrispondente misura di € 608.418,34;
che, in via residuale, le condotte poste in essere dalla nel corso della convivenza, CP_1
avevano determinato un ingiustificato arricchimento a proprio favore ed in danno del de cuius, così ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2041 c.c. per l'azione di arricchimento quanto all'intero importo di € 799.622,34, di cui la convenuta aveva beneficiato in conseguenza della relazione sentimentale con il de cuius;
3 che i detti importi travalicavano ogni limite di proporzionalità e adeguatezza, anche considerando che la convenuta aveva beneficiato del trasferimento di due immobili, uno a Capri, l'altro a Fiumicino, in virtù di due contratti di mantenimento, rispettivamente stipulati nel 2016 e nel 2018, con i quali si era obbligata a mantenere ed assistere il de cuius vita natural durante.
Concludevano, quindi, chiedendo “a) in via principale: accertare e dichiarare che la
Sig.ra dal 2010 al 2019, ha sottratto illegittimamente al Sig. CP_1 [...]
, con le modalità descritte da esposizioni che precede, l'importo Parte_3
complessivo di euro 799.622,34 e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta alla restituzione in favore delle Sig.re e , quali eredi universali Pt_4 Parte_1
del Sig. , di detto importo o di quello che sarà ritenuto di Parte_3
giustizia, oltre interessi legali dalle singole operazioni ed interessi moratori dalla domanda, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
b) sempre in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. , a Parte_3
decorrere almeno dal mese di Marzo 2014, era affetto da incapacità naturale rilevante ai sensi dell'articolo 428 cc;
di conseguenza, annullare ogni trasferimento di denaro in favore della Sig. , nonché ogni transazione posta in essere CP_1
dalla medesima al mezzo di utilizzo di strumenti elettronici di pagamento appartenenti al de cuius e, per l'effetto, condannare la medesima Sig.ra CP_1
alla restituzione in favore delle Sig.re e , quali eredi del Pt_2 Parte_1
Sig. , dell'importo di euro 597.866,94 o di quello che sarà Parte_3
ritenuto di giustizia oltre interessi legali dalle singole operazioni e gli interessi moratori dalla domanda ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c.;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub. a) e/o b), accertare dichiarare che i pagamenti effettuati in favore della Sig.ra CP_1
mediante assegni e bonifici bancari tratti ed addebitati sui conti correnti di
[...]
(Conto MPS e conto , nel periodo 2010-2019, costituiscono Parte_3 CP_3
indebiti oggettivi e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta alla restituzione in
4 favore delle Sig.re e quali eredi universali del medesimo Pt_2 Parte_1
, dell'importo di euro 220.559,00, o di quello che sarà ritenuto di Parte_3
giustizia, oltre interessi legali delle singole operazioni interessi moratori dalla domanda, sensi dell'articolo 1284, quarto comma c.c.; d) in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare che tutti i pagamenti effettuati dal Sig. in Parte_3
favore della Sig. nonché le percezioni patrimoniali della medesima CP_1
realizzatesi con le modalità descritte nell'esposizione che precede, costituiscono arricchimento senza giusta causa della convenuta in danno del Sig. Parte_3
e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore
[...] CP_1
delle attrici Sig.re e , quali eredi universali del Sig. Pt_2 Parte_1
, dell'importo di euro 799.622,34, o di quello che sarà ritenuto di Parte_3
giustizia, oltre interessi legali dalle singole operazioni ed interessi moratori della domanda, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. […]”;
Si costituiva la convenuta eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1
procura e la tardiva costituzione delle attrici ex art. 165 c.p.c.; nel merito: i)-
l'indeterminatezza della domanda;
ii)- l'abuso del diritto di parte attrice in ragione delle numerose azioni processuali intentate, senza positivo esito, volte a provare l'incapacità di intendere e di volere del , tra cui il ricorso per la nomina di Parte_1
un Amministratore di sostegno, rigettato dal Tribunale di Roma e, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello di Roma;
iii)- l'assenza di prova del grave pregiudizio subito dal de cuius e della malafede quali presupposti dell'azione di annullamento avanzata ai sensi dell'art. 428 c.c. nonchè la prescrizione dell'azione per gli atti di disposizione compiuti antecedentemente al 2016; iv)- il disconoscimento delle operazioni di prelievo dagli sportelli ATM e dei pagamenti effettuati mediante carte di debito/credito; v)- l'infondatezza dell'azione di indebito oggettivo per mancanza della legittimazione attiva delle attrici e difetto di prova;
vi)- l'infondatezza delle azioni di arricchimento senza causa e di responsabilità extracontrattuale per mancanza dei relativi presupposti.
5 Concludeva, quindi, chiedendo: “in via preliminare e in rito, accertare il difetto di procura alle liti e dichiarare l'atto introduttivo inidoneo a introdurre il giudizio per le motivazioni di cui al paragrafo 1.1; sempre in via preliminare e in rito, accertare la tardiva costituzione dell'attore e, per l'effetto, dichiarare l'irregolare formalizzazione del rapporto processuale con l'estinzione del processo stesso, in subordine, sempre in via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali depositate successivamente al 10 settembre 2020, il tutto per le motivazioni di cui al paragrafo 1.2; nel merito, in via preliminare, considerare la domanda sub. b) assorbita dalla domanda sub. a) per rapporto di continenza e, in ogni caso, sempre nel merito, rigettare in toto tutte le domande formulate in atto di citazione per le motivazioni di cui al paragrafo 2.0; condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96.”
Respinte le preliminari eccezioni di difetto di procura e tardività della costituzione, assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 03.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, scaduti in data 24.4.2025.
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e , figlie ed uniche eredi del defunto , Pt_2 Parte_1 Parte_3
deceduto in data 2.2.2020, deducono l'illegittima sottrazione e appropriazione dell'importo di € 799.622,34 dai conti del padre, da parte della convivente CP_1
nel periodo intercorrente dal 2010 al 2019, sul presupposto che la stessa
[...]
operasse autonomamente e senza autorizzazione su detti conti, mediante utilizzo di carte di credito e di debito o comunque in quanto beneficiaria di assegni e bonifici privi di titolo giustificativo.
La qualità di eredi delle attrici e la loro legittimazione, oltre a non essere oggetto di contestazione, emerge dalla documentazione allegata e, in particolare, dalla
6 dichiarazione di atto notorio allegata all'atto di citazione (doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Quanto al merito, parte attrice deduce, in via principale, l'illegittima sottrazione delle somme e l'annullabilità delle operazioni effettuate dal 2014 per incapacità del de cuius;
in subordine, il carattere indebito dei versamenti effettuati tramite assegni e bonifici intestati alla convenuta;
in ulteriore subordine il ricorrere dei presupposti per l'azione di arricchimento.
Appare opportuno esaminare separatamente le domande svolte.
Domanda principale: sottrazione illegittima delle somme e condanna alla restituzione di € 799.622,34.
Le attrici fondano il diritto azionato alla restituzione di tutte le somme uscite dai conti del padre tra il 2010 e il 2019 sul presupposto del carattere illecito delle operazioni, ritenendo che le stesse siano state effettuate dalla convenuta senza autorizzazione.
Non è provato tuttavia che, almeno sino al 2017, anno in cui il de cuius ha delegato la convenuta ad operare su uno dei due conti, sia stata la e non lo stesso de cuius a CP_1
gestire i conti e a compiere tutte le operazioni economiche menzionate. Inoltre e soprattutto, non è provato che le dette operazioni, ove anche materialmente compiute dalla (cui presumibilmente il de cuius aveva fornito le credenziali e le carte per CP_1
operare, avendo le attrici individuato operazioni effettuate durante i ricoveri in ospedale), non siano state conosciute, volute ed autorizzate dal medesimo de cuius, laddove i due, pacificamente, erano legati sentimentalmente e conviventi, così risultando ben possibile una gestione economica comune e condivisa, ed anche che ad operare fosse la convenuta, proprio in ragione dei problemi di salute e di deambulazione del de cuius.
E dunque, anche se le operazioni siano state eseguite in tutto o in parte dalla ciò CP_1
non significa che le stesse siano avvenute in difformità alle disposizioni o al volere del de cuius, considerando peraltro che la detta gestione economica è proseguita per anni, senza che il de cuius se ne sia lamentato ed anzi avendole rilasciato nel 2017
7 delega ad operare sul conto, a dimostrazione della fiducia che evidentemente nutriva verso la stessa.
Con specifico riferimento agli assegni e ai bonifici disposti in favore della CP_1
ancora una volta non è provato che gli stessi siano stati effettuati dalla stessa CP_1
(neanche risultando disconosciute le sottoscrizioni degli assegni) e, comunque che i versamenti siano avvenuti all'insaputa e senza autorizzazione del de cuius, così da integrare fatto illecito.
Difetta quindi la prova, il cui onere gravava su parte attrice, del fatto illecito che possa fondare una responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
In merito poi alla dedotta assenza di causa giustificativa, va evidenziato come i bonifici risultino accompagnati di volta in volta da specifica causale (quale restituzione somme, pagamenti o regali), che ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. n. 20052 del 22.7.2024).
Analogamente per gli assegni, trattandosi di titoli astratti contenenti in sé una promessa di pagamento, il beneficiario è sollevato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria
E dunque, sia rispetto ai bonifici che agli assegni, spettava alle attrici provare l'assenza di causa o, eventualmente, l'esistenza di uno specifico obbligo restitutorio, prova tuttavia non offerta con riferimento a nessuno dei plurimi versamenti.
In merito, neppure è significativa la documentazione prodotta dalle attrici, relativa a pagamenti cui si riferiscono alcuni dei bonifici e degli assegni (es. tasse del de cuius), occorrendo la prova specifica che i pagamenti siano stati effettuati dalle attrici con fondi propri e non con le somme provenienti dal conto del de cuius, transitate eventualmente per la CP_1
Stesse considerazioni valgono anche per gli assegni e i bonifici eventualmente emessi dalla in virtù della delega conferita nel 2017, laddove non vi è prova che la CP_1
stessa abbia operato al di fuori delle indicazioni del compagno e, comunque, che le somme versatele non siano sorrette da una propria giustificazione causale o siano
8 state utilizzate per finalità diverse da quelle indicate, trattandosi di disposizioni operate da de cuius nella libera disponibilità dei propri averi.
Quanto ai prelievi e alle operazioni economiche ulteriori, avvenute nell'ambito della menzionata gestione economica comune, difetta analogamente qualsivoglia prova o indizio che ne confermi la natura abusiva o che provi l'assenza di autorizzazione del de cuius, così da doversi presumere che le stesse siano state volute dal de cuius quand'anche eseguite attraverso la compagna e le somme liberamente destinate alle esigenze di vita proprie e della compagna, personali o comuni.
Infine, neanche è significativa l'entità complessiva delle somme movimentate o la tipologia di spese, considerando da un lato che il tenore di vita di ciascuno è direttamente corrispondente alle risorse economiche di cui si dispone, dall'altro come il legame di vita esistente tra i due ben può aver giustificato il desiderio e la volontà del de cuius di farsi carico delle esigenze di vita della compagna o anche di compiere atti di liberalità nei suoi confronti.
“La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.” (Cass. n. 30944 del
29.11.2018)
La domanda svolta in via principale deve quindi essere respinta.
2) in via principale, annullabilità dei versamenti effettuati dal 2014 pari € 597.896,94 per incapacità di intendere e di volere del de cuius.
9 In merito va evidenziato che, in base alla previsione di cui all'art. 428 1° comma c.c.,
e per costante giurisprudenza, incombe su chi contesta in giudizio la validità del negozio fornire la prova, rigorosa, precisa e puntuale, della sussistenza dello stato di grave infermità mentale del contraente al momento della stipula, e ciò in quanto la capacità d'intendere e di volere di una persona non interdetta legalmente è la regola, mentre l'incapacità naturale è l'eccezione.
Nel caso di specie, una tale prova non risulta fornita né è evincibile dalla documentazione medica in atti, dalla quale emerge che il de cuius era sicuramente affetto da patologie e, in particolare, da deficit motorio, mentre non risultano evidenziate condizioni di deficit cognitivo assoluto e continuativo.
Peraltro, la valutazione neurologica prodotta dalle attrici, in cui si parla di compromissione delle funzioni cognitive, risulta effettuata in data 9.12.2019, solo due mesi prima della morte, mentre la convenuta ha a sua volta prodotto tre certificazioni neurologiche, dell'agosto, settembre e novembre 2019, in cui si escludono significative compromissioni delle funzioni cognitive.
Particolarmente significativo appare poi quanto emerge dal provvedimento di rigetto del ricorso per amministrazione di sostegno a carico del , proposto dalle Parte_1
odierne attrici e dalla madre adottato dal giudice tutelare di Parte_5
Roma con decreto del 14.4.2016 (all. 1), previo parere contrario all'apertura dell'amministrazione di sostegno del PM reso in pari data, confermato in sede di reclamo dalla Corte d'appello con provvedimento del 22.6.2017 (all. 2).
In particolare, nel decreto si dà atto che, nel corso dell'esame personale condotto dal
G.T., il è parso in buone condizioni di salute, ha sempre risposto alle Parte_1
domande che gli venivano poste, con dichiarazioni del tutto compatibili con l'età e coerenti col suo status economico, professionale e sociale, “anche riguardo alle affermazioni in ordine alla fase di serenità accanto alla nuova compagna di vita da tredici anni”. Il giudice tutelare ha altresì rilevato che il stava bene, al Parte_1
medesimo “non mancava nulla”, essendo “accudito dalla compagna convivente” (cfr. decreto G.T. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
10 E dunque, l'esito delle verifiche compiute in sede di procedimento per amministrazione di sostegno, l'assenza di documentazione medica che comprovi un accertato o riscontrato stato di ridotta capacità di intendere e di volere del de cuius o comunque di patologie sopravvenute che di per sé comportino deficit cognitivi conclamati, evidenziano l'infondatezza della domanda, anche tenendo conto che, ai fini dell'annullabilità ex art. 428 c.c., l'incapacità ove non continuativa, va provata con riguardo a ciascun negozio o operazione imputata.
Sul punto deve anche evidenziarsi come non sia contestata la deduzione, riportata dalla convenuta negli scritti conclusionali, secondo cui la capacità del de cuius, con riferimento al medesimo periodo, sia stata già riconosciuta, a seguito di CTU, in altro giudizio svoltosi tra le medesime parti, definito in primo grado, seppure non risulti prodotta in atti la relativa pronuncia.
La domanda va quindi respinta.
3) in via subordinata, indebito oggettivo dei pagamenti con assegno o bonifico per €
220.000,00.
Vale al riguardo quanto già sopra evidenziato.
In assenza di prova dello stato di incapacità del de cuius, difetta altresì la prova, cui erano onerate le attrici, del dedotto indebito;
le attrici non hanno infatti provato né la mancata destinazione delle somme secondo le causali di volta in volta indicate, né
l'assenza di una diversa causa, tra cui eventualmente anche lo spirito di liberalità, alla base dei versamenti effettuati volontariamente dal de cuius.
Né infine hanno provato l'assunzione di un eventuale obbligo di restituzione che giustifichi la domanda.
Significativa al riguardo Cass. Sent. N. 14428/2021
In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
11 4) in via ulteriormente subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento
Infondata è anche la detta domanda, difettando sia il requisito della sussidiarietà, sia comunque i caratteri proprio dell'ingiustificato arricchimento, trattandosi di plurime operazioni economiche effettuate dal de cuius o comunque a lui riferibili, che, in difetto di diversa prova, devono ritenersi dallo stesso volute, in relazione alle esigenze di vita proprie o della compagna, rispetto alle quali non è provata né
l'assenza di causa né l'eventuale corrispondente impoverimento del disponente.
Le domande svolte dalle parti attrici devono dunque essere respinte con conseguente condanna al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge le domande svolte da e verso Parte_1 Parte_2
; CP_1
• Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
processuali in favore di nella misura di € 18.000,00 per compensi, CP_1
oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 30.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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