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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 329/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2022 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”
PROMOSSA DA
, con l'avv. Giuseppe Condorelli;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Nadia Gnoffo;
CP_1
- Resistente –
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 18 marzo 2022, ha adito questo Tribunale, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il concludente ha prestato attività di lavoro dipendente alle di-pendenze della corrente a Gela nel CP_1 CP_2
Vico Spinello n. 5 (P.IVA ) con contratto a tempo determinato dal 8/4/2019 al P.IVA_1
30/11/2019, dal 1/12/2019 al 24/12/2019, dal 27/2/2020 al 31/3/2020, dal 16/5/2020 al 30/6/2020 ed infine dal 21/8/2020 al 11/10/2020 con la qualifica di operaio metalmeccanico VI livello del
CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e delle istallazioni di impianti elettrici. Accertare e dichiarare indi che per la detta attività il ricorrente ha diritto alla cor- responsione delle spettanze economiche non percepite complessivamente pari a €uro 63.011,55 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per le causali di cui in premessa da intendere qui integralmente ripetute e trascritte. Conseguentemente condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 del concludente della complessiva somma di 63.011,55 €uro, o di quell'altra maggiore o minore
1 giusta ed equa somma che sarà liquidata dal Decidente anche eventualmente ricorrendo al Suo prudente apprezzamento, e comunque ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalle singole date di maturazione dei crediti siccome in premessa esposti e sino all'integrale soddisfo…”.
A fondamento delle proprie pretese, ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'8 aprile 2019 all'11 ottobre 2020, secondo gli intervalli di tempo specificati in ricorso, con contratto a tempo indeterminato, con la mansione di “operaio metalmeccanico”, con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. “Metalmeccanica Industria”; che, di fatto, ha svolto, nei vari cantieri ove ha prestato servizio, le superiori mansioni di “capocantiere”; nonché di aver prestato lavoro per 1.338 ore di straordinario, a fronte delle sole 13 riconosciute in busta paga;
che, pertanto, ha promosso la presente azione giudiziale al fine di vedere riconosciute le differenze retributive calcolate alla luce del CCNL applicabile.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 4 dicembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2.1 Mansioni superiori.
Secondo diuturna giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103
c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass.
n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (Cass. n. 2164
2 del 5.2.2004; Cass. n. 3069 del 16.2.2005; Cass. n. 11037 del 12.5.2006; Cass. n. 1427 del
23.1.2008; Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del
4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4 aprile 2016 ecc.).
Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato
l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass. n. 4923 del 14/3/2016).
È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n. 3547 del 23/2/2016).
Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n. 4272 del 23 febbraio
2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008).
La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza del 19 aprile 2011, n. 8993, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
3 Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega.
Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali.
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ciò posto in linea sistematica, in relazione al caso in esame, va osservato come, dalla lettura del ricorso introduttivo, emerga un'evidente carenza di allegazione in relazione alla consistenza alle mansioni superiori svolte, che non sono nemmeno specificate.
In tal senso, non appare sufficiente la mera indicazione del livello contrattuale reclamato, in assenza di qualsiasi riferimento alle attività di fatto svolte dal ricorrente nel corso del periodo in contestazione e sussunte nel superiore livello del CCNL allegato. Inoltre, non si fa cenno a un'eventuale prevalenza di tali mansioni e alla loro continuità, in aderenza ai principi giurisprudenziali sin qui richiamati.
L'evidente carenza allegatoria illustrata si riverbera sui capitoli di prova formulati.
Segnatamente, merita di essere sottolineato come il ricorrente affidi la prova dello svolgimento delle mansioni superiori esclusivamente alla sottoposizione ai testi richiesti della domanda se abbia o meno svolto le funzioni di capo cantiere. Appare palese che il suo contenuto sia valutativo, non indicando in alcun modo quali effettive attività, per ritenersi capo cantiere, avrebbe svolto in concreto.
3.2 Orario superiore.
In relazione alle reclamate indennità relative al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Infatti, l'allegazione e la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti deve essere fornita non già genericamente ma, in termini sufficientemente precisi, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum
4 di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere piena e rigorosa è affermazione reiteratamente, e correttamente, espressa nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n.16150 del 2018).
Ciò posto in termini sistematici, nel caso di specie, il ricorso difetta già in punto di allegazione dell'indicazione di tali elementi essenziali.
In tal senso, manca l'indicazione degli orari di lavoro pattuiti e di quelli invece che il lavoratore assume aver realmente osservato;
non viene fornito alcun riferimento temporale per capire la determinazione del monte orario delle ore di straordinario effettuate;
non è indicato, poi, il periodo di riposo concesso tra l'orario antimeridiano e quello pomeridiano. Né tale carenza di prospettazione si ritiene possa essere colmata dalla chiesta prova testimoniale, stante la genericità dei capitoli formulati. Invero, come detto, a escludere qualsiasi fondatezza del ricorso assume carattere determinante la mancata indicazione dell'orario di lavoro ordinario, pertanto risulta impossibile, già in via astratta, identificare quello straordinario. Inoltre, i capitoli di prova diretti a sottoporre ai testimoni le schede relative agli orari di ingresso e di uscita dal cantiere sono del tutto inammissibili perché palesemente suggestivi.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto delle quattro fasi di giudizio espletate (introduttiva, studio e decisionale), del valore della causa, della difficoltà delle questioni di diritto affrontate e della complessa e articolata istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
5 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di parte resistente, che si liquidano in complessivi € 5.360,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 4 dicembre 2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2022 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”
PROMOSSA DA
, con l'avv. Giuseppe Condorelli;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Nadia Gnoffo;
CP_1
- Resistente –
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 18 marzo 2022, ha adito questo Tribunale, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il concludente ha prestato attività di lavoro dipendente alle di-pendenze della corrente a Gela nel CP_1 CP_2
Vico Spinello n. 5 (P.IVA ) con contratto a tempo determinato dal 8/4/2019 al P.IVA_1
30/11/2019, dal 1/12/2019 al 24/12/2019, dal 27/2/2020 al 31/3/2020, dal 16/5/2020 al 30/6/2020 ed infine dal 21/8/2020 al 11/10/2020 con la qualifica di operaio metalmeccanico VI livello del
CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e delle istallazioni di impianti elettrici. Accertare e dichiarare indi che per la detta attività il ricorrente ha diritto alla cor- responsione delle spettanze economiche non percepite complessivamente pari a €uro 63.011,55 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per le causali di cui in premessa da intendere qui integralmente ripetute e trascritte. Conseguentemente condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 del concludente della complessiva somma di 63.011,55 €uro, o di quell'altra maggiore o minore
1 giusta ed equa somma che sarà liquidata dal Decidente anche eventualmente ricorrendo al Suo prudente apprezzamento, e comunque ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalle singole date di maturazione dei crediti siccome in premessa esposti e sino all'integrale soddisfo…”.
A fondamento delle proprie pretese, ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'8 aprile 2019 all'11 ottobre 2020, secondo gli intervalli di tempo specificati in ricorso, con contratto a tempo indeterminato, con la mansione di “operaio metalmeccanico”, con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. “Metalmeccanica Industria”; che, di fatto, ha svolto, nei vari cantieri ove ha prestato servizio, le superiori mansioni di “capocantiere”; nonché di aver prestato lavoro per 1.338 ore di straordinario, a fronte delle sole 13 riconosciute in busta paga;
che, pertanto, ha promosso la presente azione giudiziale al fine di vedere riconosciute le differenze retributive calcolate alla luce del CCNL applicabile.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 4 dicembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2.1 Mansioni superiori.
Secondo diuturna giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103
c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass.
n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (Cass. n. 2164
2 del 5.2.2004; Cass. n. 3069 del 16.2.2005; Cass. n. 11037 del 12.5.2006; Cass. n. 1427 del
23.1.2008; Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del
4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4 aprile 2016 ecc.).
Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato
l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass. n. 4923 del 14/3/2016).
È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n. 3547 del 23/2/2016).
Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n. 4272 del 23 febbraio
2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008).
La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza del 19 aprile 2011, n. 8993, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
3 Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega.
Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali.
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ciò posto in linea sistematica, in relazione al caso in esame, va osservato come, dalla lettura del ricorso introduttivo, emerga un'evidente carenza di allegazione in relazione alla consistenza alle mansioni superiori svolte, che non sono nemmeno specificate.
In tal senso, non appare sufficiente la mera indicazione del livello contrattuale reclamato, in assenza di qualsiasi riferimento alle attività di fatto svolte dal ricorrente nel corso del periodo in contestazione e sussunte nel superiore livello del CCNL allegato. Inoltre, non si fa cenno a un'eventuale prevalenza di tali mansioni e alla loro continuità, in aderenza ai principi giurisprudenziali sin qui richiamati.
L'evidente carenza allegatoria illustrata si riverbera sui capitoli di prova formulati.
Segnatamente, merita di essere sottolineato come il ricorrente affidi la prova dello svolgimento delle mansioni superiori esclusivamente alla sottoposizione ai testi richiesti della domanda se abbia o meno svolto le funzioni di capo cantiere. Appare palese che il suo contenuto sia valutativo, non indicando in alcun modo quali effettive attività, per ritenersi capo cantiere, avrebbe svolto in concreto.
3.2 Orario superiore.
In relazione alle reclamate indennità relative al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Infatti, l'allegazione e la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti deve essere fornita non già genericamente ma, in termini sufficientemente precisi, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum
4 di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere piena e rigorosa è affermazione reiteratamente, e correttamente, espressa nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n.16150 del 2018).
Ciò posto in termini sistematici, nel caso di specie, il ricorso difetta già in punto di allegazione dell'indicazione di tali elementi essenziali.
In tal senso, manca l'indicazione degli orari di lavoro pattuiti e di quelli invece che il lavoratore assume aver realmente osservato;
non viene fornito alcun riferimento temporale per capire la determinazione del monte orario delle ore di straordinario effettuate;
non è indicato, poi, il periodo di riposo concesso tra l'orario antimeridiano e quello pomeridiano. Né tale carenza di prospettazione si ritiene possa essere colmata dalla chiesta prova testimoniale, stante la genericità dei capitoli formulati. Invero, come detto, a escludere qualsiasi fondatezza del ricorso assume carattere determinante la mancata indicazione dell'orario di lavoro ordinario, pertanto risulta impossibile, già in via astratta, identificare quello straordinario. Inoltre, i capitoli di prova diretti a sottoporre ai testimoni le schede relative agli orari di ingresso e di uscita dal cantiere sono del tutto inammissibili perché palesemente suggestivi.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto delle quattro fasi di giudizio espletate (introduttiva, studio e decisionale), del valore della causa, della difficoltà delle questioni di diritto affrontate e della complessa e articolata istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
5 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di parte resistente, che si liquidano in complessivi € 5.360,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 4 dicembre 2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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