TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima grado iscritta al n. r.g. 5106/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIANLUCA TUCCI, per procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. DOMENICO FORMICA, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/01/2025, le parti hanno precisato conclusioni congiunte ovvero richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni economiche di cui alla separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Ancona n. 1496 di data 08-10/11/2023 rispetto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, spese compensate;
si riporta, di seguito, il passaggio della sentenza di separazione n. 1496/2023 nella parte in cui richiama l'accordo, poi recepito, raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con la precisazione che i figli vengono indicati nelle relative condizioni come ancora minorenni:
pagina 1 di 3 “Le parti rappresentano che ad oggi il figlio minore vive con la madre e la figlia minore _1 vive con il padre;
dichiarano di essere disponibili a proseguire in questo modo, nel senso Per_2 rimarrà con la madre, la quale provvederà al suo mantenimento, sia con riferimento _1 alle spese ordinarie sia con riferimento alle spese straordinarie (per il periodo in cui il minore vivrà con lei) ed rimarrà con il padre, il quale provvederà al suo mantenimento, sia con Per_2 riferimento alle spese ordinarie sia con riferimento alle spese straordinarie (per il periodo in cui la minore vivrà con lui)”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Torraca (SA) il 27/04/2003 con . Controparte_1
Ha, in particolare, dedotto:
- che dall'unione matrimoniale erano nati due figli, e entrambi in data Per_2 _1
15/05/2004;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza di questo Tribunale n. 1496 di data 08- 10/11/2023, che aveva preso atto degli accordi raggiunti tra i coniugi, tra le altre cose, per quanto qui interessa, in ordine al mantenimento dei figli, divenuti nelle more maggiorenni ma non economicamente indipendenti, come sopra meglio riportate;
- di essere stato, da ultimo, assunto da una società farmaceutica di Milano, città in cui attualmente vive, pur mantenendo la residenza a Senigallia, percependo uno stipendio netto mensile di € 2.100,00 circa;
- che entrambi i figli non sono ancora economicamente indipendenti;
- che, difatti, il figlio nel mese di luglio 2024 ha conseguito il diploma presso _1
l'Istituto Alberghiero “Alfredo Panzini” di Senigallia, e deve ancora decidere se continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro;
- che, la figlia invece, è al secondo anno di medicina, in lingua inglese presso Per_2
l'Università di Catania, con un costo annuale, sostenuto interamente dallo stesso ricorrente, pari ad € 10.500,000 annui;
- che, dall'epoca della separazione, il padre provvede a tutte le esigenze, ordinarie e straordinarie della figlia che ha vissuto esclusivamente con il medesimo, Per_2 mantenendo rapporti molto saltuari con la madre, mentre ai bisogni del figlio _1 che dall'anno 2023 non avrebbe voluto più avere rapporti con il padre, provvede la madre.
Ha, pertanto, chiesto unicamente una pronuncia sul vincolo, con rinuncia da parte di entrambi gli ex coniugi relativamente a mantenimento e/o agli alimenti, in quanto autonomi economicamente con proprio reddito, e conferma, per il resto, di quanto recepito nella sentenza n. 1496/2023 in ordine al contributo economico di ciascuna parte al mantenimento dei figli.
pagina 2 di 3 2. , costituendosi in giudizio, premesso che il figlio sta Controparte_1 _1 vivendo una situazione di grave disagio verosimilmente legata ai difficili rapporti con il padre, ha aderito alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo per il mantenimento dei figli oramai maggiorenni, anche se non ancora economicamente indipendenti, la conferma di quanto statuito in sede di separazione, ossia che la stessa avrebbe provveduto al mantenimento ordinario e straordinario di _1 mentre il al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Pt_1 Per_2
3. All'udienza del 22/01/2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi, precisando conclusioni congiunte, ossia la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conferma delle condizioni economiche di cui alla separazione rispetto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia alla fissazione di ulteriori udienze e appendici conclusive.
4. Alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel corso del giudizio, deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Le allegazioni delle parti appaiono, infatti, suffragate anche dalla sentenza di separazione emessa da questo Tribunale in data 08/11/2023; inoltre, è incontestato come la convivenza tra le parti si sia interrotta e non è più ripresa almeno dalla data di comparizione delle parti stesse dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, avvenuta il 19/10/2015.
Sussistono, quindi, ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art. 3, n. 2), lett. b), l, n.898/1970 per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'accordo raggiunto nel corso del procedimento di separazione e confermato in questa sede appare rispondente agli interessi dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché congruo avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuna parte.
5. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, così come del resto richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Torraca (SA) in data 27/04/2003, tra e , entrambi ut supra meglio idd., trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torraca (SA), atto n.
1-II-A-2003; prende atto delle condizioni del divorzio concordate dalle parti così come sopra specificate;
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22/I/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima grado iscritta al n. r.g. 5106/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIANLUCA TUCCI, per procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. DOMENICO FORMICA, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/01/2025, le parti hanno precisato conclusioni congiunte ovvero richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni economiche di cui alla separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Ancona n. 1496 di data 08-10/11/2023 rispetto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, spese compensate;
si riporta, di seguito, il passaggio della sentenza di separazione n. 1496/2023 nella parte in cui richiama l'accordo, poi recepito, raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con la precisazione che i figli vengono indicati nelle relative condizioni come ancora minorenni:
pagina 1 di 3 “Le parti rappresentano che ad oggi il figlio minore vive con la madre e la figlia minore _1 vive con il padre;
dichiarano di essere disponibili a proseguire in questo modo, nel senso Per_2 rimarrà con la madre, la quale provvederà al suo mantenimento, sia con riferimento _1 alle spese ordinarie sia con riferimento alle spese straordinarie (per il periodo in cui il minore vivrà con lei) ed rimarrà con il padre, il quale provvederà al suo mantenimento, sia con Per_2 riferimento alle spese ordinarie sia con riferimento alle spese straordinarie (per il periodo in cui la minore vivrà con lui)”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Torraca (SA) il 27/04/2003 con . Controparte_1
Ha, in particolare, dedotto:
- che dall'unione matrimoniale erano nati due figli, e entrambi in data Per_2 _1
15/05/2004;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza di questo Tribunale n. 1496 di data 08- 10/11/2023, che aveva preso atto degli accordi raggiunti tra i coniugi, tra le altre cose, per quanto qui interessa, in ordine al mantenimento dei figli, divenuti nelle more maggiorenni ma non economicamente indipendenti, come sopra meglio riportate;
- di essere stato, da ultimo, assunto da una società farmaceutica di Milano, città in cui attualmente vive, pur mantenendo la residenza a Senigallia, percependo uno stipendio netto mensile di € 2.100,00 circa;
- che entrambi i figli non sono ancora economicamente indipendenti;
- che, difatti, il figlio nel mese di luglio 2024 ha conseguito il diploma presso _1
l'Istituto Alberghiero “Alfredo Panzini” di Senigallia, e deve ancora decidere se continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro;
- che, la figlia invece, è al secondo anno di medicina, in lingua inglese presso Per_2
l'Università di Catania, con un costo annuale, sostenuto interamente dallo stesso ricorrente, pari ad € 10.500,000 annui;
- che, dall'epoca della separazione, il padre provvede a tutte le esigenze, ordinarie e straordinarie della figlia che ha vissuto esclusivamente con il medesimo, Per_2 mantenendo rapporti molto saltuari con la madre, mentre ai bisogni del figlio _1 che dall'anno 2023 non avrebbe voluto più avere rapporti con il padre, provvede la madre.
Ha, pertanto, chiesto unicamente una pronuncia sul vincolo, con rinuncia da parte di entrambi gli ex coniugi relativamente a mantenimento e/o agli alimenti, in quanto autonomi economicamente con proprio reddito, e conferma, per il resto, di quanto recepito nella sentenza n. 1496/2023 in ordine al contributo economico di ciascuna parte al mantenimento dei figli.
pagina 2 di 3 2. , costituendosi in giudizio, premesso che il figlio sta Controparte_1 _1 vivendo una situazione di grave disagio verosimilmente legata ai difficili rapporti con il padre, ha aderito alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo per il mantenimento dei figli oramai maggiorenni, anche se non ancora economicamente indipendenti, la conferma di quanto statuito in sede di separazione, ossia che la stessa avrebbe provveduto al mantenimento ordinario e straordinario di _1 mentre il al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Pt_1 Per_2
3. All'udienza del 22/01/2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi, precisando conclusioni congiunte, ossia la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conferma delle condizioni economiche di cui alla separazione rispetto al contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia alla fissazione di ulteriori udienze e appendici conclusive.
4. Alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel corso del giudizio, deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Le allegazioni delle parti appaiono, infatti, suffragate anche dalla sentenza di separazione emessa da questo Tribunale in data 08/11/2023; inoltre, è incontestato come la convivenza tra le parti si sia interrotta e non è più ripresa almeno dalla data di comparizione delle parti stesse dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, avvenuta il 19/10/2015.
Sussistono, quindi, ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art. 3, n. 2), lett. b), l, n.898/1970 per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'accordo raggiunto nel corso del procedimento di separazione e confermato in questa sede appare rispondente agli interessi dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché congruo avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuna parte.
5. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, così come del resto richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Torraca (SA) in data 27/04/2003, tra e , entrambi ut supra meglio idd., trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torraca (SA), atto n.
1-II-A-2003; prende atto delle condizioni del divorzio concordate dalle parti così come sopra specificate;
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22/I/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3