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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 21 gennaio
2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3733/2021 vertente
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Costantino Parisi e dall'avv. Patrizia Pelosi ed elettivamente domiciliato in Vairano Patenora, Fraz. Scalo, alla via Abruzzi n. 102, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
-, in persona del suo Presidente pro – Controparte_1
tempore, elettivamente dimiciliato in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio
Legale, e rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.6.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva che a seguito del fallimento della società datrice di lavoro dichiarato dal Tribunale Parte_2
di Latina con sentenza del 27/12/2012, presentava in data 23.11.2016 domanda di accesso al
CP_ Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
che l' comunicava solo in data
3.6.2020 il rigetto dell'istanza per intervenuta decadenza;
che aveva proposto ricorso al
Comitato Provinciale in data 23.7.2020, rimasto senza esito.
1 Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto a ricevere le somme spettanti in ragione del TFR maturato ai sensi dell'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, pari a € 2.726,39, oltre accessori, spese vinte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che, non contestando nel merito CP_1 la pretesa, eccepiva la decadenza dall'azione.
In ordine all'eccezione preliminare si osserva quanto segue,
Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014)
– può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza.
Il termine suindicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi
2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella
L. 14 novembre 1992, n. 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non
2 consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la "fase amministrativa" (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti. Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva.
Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza
03/04/2019, n. 9276).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che: il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 23.11.2016; che in data 20.7.2020 l' ha CP_1
comunicato il rigetto della domanda;
che in data 23.7.2020 il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
che il ricorso giudiziario è stato depositato in data
18.6.2021. Sicché deve affermarsi che la parte ricorrente sia incorso in decadenza con conseguente inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando il tardivo rigetto adottato dall' in data 3.6.2020 così come il ricorso amministrativo proposto il 23.7.2020 e CP_1 rimasto senza esito. Con maggiore precisione, al momento della proposizione dell'azione giudiziaria in data 18.6.2021 era decorso il termine di un anno dalla definizione del
3 procedimento amministrativo, tenuto conto che la domanda al fondo di garanzia non è stata evasa entro il termine massimo di 120 giorni dalla sua proposizione e dalla data di scadenza di detto termine decorrevano a sua volta quelli per la proposizione e definizione del ricorso amministrativo.
Quindi alla luce del chiaro tenore letterale della norma in questione, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità qui condivisa, non può condividersi il ragionamento effettuato dalla Corte di Appello di Napoli in una fattispecie analoga, ove si è affermato che bisogna tener conto dei fatti come concretamente svoltisi e che quindi attribuisce rilevanza al rigetto tardivo dell' , adottato nonostante il decorso dei termini del procedimento CP_1
amministrativo, poiché tale circostanza determina di fatto un prolungamento del termine di decadenza prescritto dalla legge.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza è fondata e come tale il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni esame nel merito della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., versata in atti, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.1.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 21 gennaio
2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3733/2021 vertente
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Costantino Parisi e dall'avv. Patrizia Pelosi ed elettivamente domiciliato in Vairano Patenora, Fraz. Scalo, alla via Abruzzi n. 102, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
-, in persona del suo Presidente pro – Controparte_1
tempore, elettivamente dimiciliato in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio
Legale, e rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.6.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva che a seguito del fallimento della società datrice di lavoro dichiarato dal Tribunale Parte_2
di Latina con sentenza del 27/12/2012, presentava in data 23.11.2016 domanda di accesso al
CP_ Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
che l' comunicava solo in data
3.6.2020 il rigetto dell'istanza per intervenuta decadenza;
che aveva proposto ricorso al
Comitato Provinciale in data 23.7.2020, rimasto senza esito.
1 Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto a ricevere le somme spettanti in ragione del TFR maturato ai sensi dell'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, pari a € 2.726,39, oltre accessori, spese vinte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che, non contestando nel merito CP_1 la pretesa, eccepiva la decadenza dall'azione.
In ordine all'eccezione preliminare si osserva quanto segue,
Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014)
– può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza.
Il termine suindicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi
2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella
L. 14 novembre 1992, n. 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non
2 consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la "fase amministrativa" (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti. Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva.
Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa" (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza
03/04/2019, n. 9276).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che: il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 23.11.2016; che in data 20.7.2020 l' ha CP_1
comunicato il rigetto della domanda;
che in data 23.7.2020 il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
che il ricorso giudiziario è stato depositato in data
18.6.2021. Sicché deve affermarsi che la parte ricorrente sia incorso in decadenza con conseguente inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando il tardivo rigetto adottato dall' in data 3.6.2020 così come il ricorso amministrativo proposto il 23.7.2020 e CP_1 rimasto senza esito. Con maggiore precisione, al momento della proposizione dell'azione giudiziaria in data 18.6.2021 era decorso il termine di un anno dalla definizione del
3 procedimento amministrativo, tenuto conto che la domanda al fondo di garanzia non è stata evasa entro il termine massimo di 120 giorni dalla sua proposizione e dalla data di scadenza di detto termine decorrevano a sua volta quelli per la proposizione e definizione del ricorso amministrativo.
Quindi alla luce del chiaro tenore letterale della norma in questione, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità qui condivisa, non può condividersi il ragionamento effettuato dalla Corte di Appello di Napoli in una fattispecie analoga, ove si è affermato che bisogna tener conto dei fatti come concretamente svoltisi e che quindi attribuisce rilevanza al rigetto tardivo dell' , adottato nonostante il decorso dei termini del procedimento CP_1
amministrativo, poiché tale circostanza determina di fatto un prolungamento del termine di decadenza prescritto dalla legge.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza è fondata e come tale il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni esame nel merito della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., versata in atti, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.1.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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