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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/10/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2342/2023
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2342/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. TADDIA STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Barbara Vici Parte_1
È presente ai fini dello stage ex art 73 D.L. 69/2013 la dott.ssa Nicole Orsini
Per l'avv. DEIANA Controparte_1
VALERIA, oggi sostituito dall'avv. Gabriele Ghilarducci.
Nessuno per . Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Vici si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa conclusionale depositata il 16.9.2025.
L'avv. Ghilarducci precisazione le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositata il 15.10.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2342/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TADDIA STEFANO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DEIANA VALERIA del foro di CAGLIARI P.IVA_1
CONVENUTI OPPOSTI
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare la cessazione della materia del contendere, per i motivi in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per parte convenuta opposta costituita: accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse all'azione da parte della sig.ra per cessazione della materia del contendere a seguito di Parte_1 discarico delle somme contenute nella cartella di pagamento n. 06120210007652100000 sottesa alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 06176202300000054000 e dei ruoli oggetto di impugnazione;
- accertare e dichiarare legittimo l'operato di e per Controparte_1 l'effetto compensare integralmente le spese tra la stessa e parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con memoria depositata il 4.1.2024 la ha dato atto che, nelle Controparte_3
more del giudizio, la cartella di pagamento n. 06120210007652100000 notificata il 28.07.2022 e sottesa alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 06176202300000054000 notificata il 19.04.2023 - pagina 2 di 4 oggetto del presente giudizio - risulta discaricata dall'ente creditore ( con Controparte_2 provvedimento dell'01.12.2023.
A seguito di tale fatto sopravvenuto, riconosciuto da parte attrice che, infatti, ha parimenti concluso per la dichiarazione di cessazione del contendere, è venuto meno l'interesse ad una pronuncia di merito. Ne consegue pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti l'istituto, di creazione giurisprudenziale, della cessazione della materia del contendere cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. ex multis Cass. 5390 del 27/04/2000).
2. Dichiarata la cessazione del contendere si deve provvedere sulle spese di lite.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti in ragione dei seguenti rilievi:
a) parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione sul ruolo n.1710/2020 relativo al recupero della Tosap per l'anno 2018 per l'importo complessivo di 70,04 euro;
b) parte opponente neppure ha tentato di risolvere stragiudizialmente la controversia segnalando l'avvenuto pagamento, come pure avrebbe potuto fare ai fini di sospendere, ai sensi dell'allora vigente art. 1 comma 537 della legge 228/2012, ogni iniziativa tesa alla riscossione del credito conseguente alla emissione della sentenza, ai sensi della lettera e) dell'allora vigente art. 1 comma 538 della legge 228/2012.
c) la avuta contezza dell'avvenuto pagamento ha prontamente provveduto al Controparte_2
discarico del ruolo come non è controverso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione a verbale.
pagina 3 di 4 Livorno, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2342/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. TADDIA STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Barbara Vici Parte_1
È presente ai fini dello stage ex art 73 D.L. 69/2013 la dott.ssa Nicole Orsini
Per l'avv. DEIANA Controparte_1
VALERIA, oggi sostituito dall'avv. Gabriele Ghilarducci.
Nessuno per . Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Vici si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa conclusionale depositata il 16.9.2025.
L'avv. Ghilarducci precisazione le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositata il 15.10.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2342/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TADDIA STEFANO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DEIANA VALERIA del foro di CAGLIARI P.IVA_1
CONVENUTI OPPOSTI
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare la cessazione della materia del contendere, per i motivi in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per parte convenuta opposta costituita: accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse all'azione da parte della sig.ra per cessazione della materia del contendere a seguito di Parte_1 discarico delle somme contenute nella cartella di pagamento n. 06120210007652100000 sottesa alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 06176202300000054000 e dei ruoli oggetto di impugnazione;
- accertare e dichiarare legittimo l'operato di e per Controparte_1 l'effetto compensare integralmente le spese tra la stessa e parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con memoria depositata il 4.1.2024 la ha dato atto che, nelle Controparte_3
more del giudizio, la cartella di pagamento n. 06120210007652100000 notificata il 28.07.2022 e sottesa alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 06176202300000054000 notificata il 19.04.2023 - pagina 2 di 4 oggetto del presente giudizio - risulta discaricata dall'ente creditore ( con Controparte_2 provvedimento dell'01.12.2023.
A seguito di tale fatto sopravvenuto, riconosciuto da parte attrice che, infatti, ha parimenti concluso per la dichiarazione di cessazione del contendere, è venuto meno l'interesse ad una pronuncia di merito. Ne consegue pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti l'istituto, di creazione giurisprudenziale, della cessazione della materia del contendere cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. ex multis Cass. 5390 del 27/04/2000).
2. Dichiarata la cessazione del contendere si deve provvedere sulle spese di lite.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti in ragione dei seguenti rilievi:
a) parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione sul ruolo n.1710/2020 relativo al recupero della Tosap per l'anno 2018 per l'importo complessivo di 70,04 euro;
b) parte opponente neppure ha tentato di risolvere stragiudizialmente la controversia segnalando l'avvenuto pagamento, come pure avrebbe potuto fare ai fini di sospendere, ai sensi dell'allora vigente art. 1 comma 537 della legge 228/2012, ogni iniziativa tesa alla riscossione del credito conseguente alla emissione della sentenza, ai sensi della lettera e) dell'allora vigente art. 1 comma 538 della legge 228/2012.
c) la avuta contezza dell'avvenuto pagamento ha prontamente provveduto al Controparte_2
discarico del ruolo come non è controverso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti e allegazione a verbale.
pagina 3 di 4 Livorno, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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