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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133
nella persona della dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.894/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Crocitto 18, C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, viale C.F._1
dei Mille 22, nello studio e presso la persona dell'Avv. Paola Soragni
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-
[...] tempore dell'Emilia Romagna,
- CONVENUTO contumace
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, , operaio che si occupa della realizzazione e Parte_1
installazione di arredi urbani, in data 13.01.2020 inoltrava un'istanza di riconoscimento di malattia professionale: "protrusioni discali multiple dorsolombo- sacrale".
L' respingeva la denuncia della malattia professionale ritenendo che "il rischio per il CP_1
rachide lombare è stato di grado verosimilmente non significativo".
Veniva quindi proposto ricorso amministrativo nell'agosto 2021 che tuttavia sortiva esito negativo, in quanto "esaminata la cartella personale sanitaria e di rischio, risultano limitazioni alla movimentazione di carichi e sovraccarico almeno dal 2002. Le limitazioni impartite dal medico competente hanno, per l' determinando azione protettiva rispetto all'esposizione a CP_1
rischio, quindi la malattia denunciata non può essere ricondotta al lavoro. Di contrario parere del Dott. Collegiale discorde". CP_2
Veniva poi proposto un ulteriore ricorso di precontenzioso discusso nuovamente in Collegiale Medica in data 19.04.2023 anch'essa discorde in quanto "rischio MMC non idoneo a determina la patologia denunciata".
Da qui il presente ricorso ove -previo accertamento della causa o concausa professionale della malattia - si chiede ad riconoscimento della malattia professionale. CP_1
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' non si costituiva in giudizio nonostante CP_1
regolarità della notifica stessa, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata la CTU medico-legale affidata al dr. all'odierna udienza 07/05/2025 il Giudice Per_1
ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che il ricorrente ha congruamente documentato (anche a mezzo documenti quali il contratto di lavoro e le buste paga) la sua attività professionale: infatti, il Sig. ha Pt_1
lavorato dal 1994 alla ditta FI-Ma come operaio metalmeccanico trasfertista, e si occupava del montaggio di arredo urbano quali pensiline, pensiline presso supermercati di grandi catene alimentari per coprire i carrelli, cartelli segnaletici, spartitraffico, panchine, cestine, ecc.
Il ricorrente lavorava anche 13 ore al giorno in trasferta con il viaggio compreso.
Come trasfertista il ricorrente utilizzava un furgone patente B con la gruetta modello Mercedes
e un Nissan. Entrambi erano dotati di gruetta.
Il montaggio consiste nel partire ad esempio della pensilina, dalla base, all'interno vi sono delle corsie dove all'interno vanno disposte delle mattonelle/matoni giganti, circa 30, del peso di circa 20 chili ogni bancone. In ogni bancale ci sono 32 di questi mattoni . Poi viene montato il tetto, assemblato, con il taglio dei fogli. Gli assemblamenti vengono fatti a terra, i bulloni della pensilina
sono circa 70 e vengono avvitati tutti a terra, con un avvitatore a percussione elettrico, vibrante.
Il ricorrente preparava anche i pacchi per la spedizione in magazzino. Per i pezzi più pesanti i lavoratori avevano in dotazione i muletti e i carroponte. Per prendere i pezzi utilizza a volte per necessità il muletto altrimenti a braccia.
Il ricorrente lavora tutto il giorno con trapani, avvitatori, in posture incongrue e movimentando
Pag. 2 di 4 pesi anche con dimensioni importanti. Dalle foto prodotte si evincono i pezzi che movimenta.
Si occupava degli spartitraffico, cioè i deviatori in cemento, e si occupava per un certo periodo anche delle rotonde in cemento. In questi casi poteva usare la gruetta per movimentare i pesi maggiori, ma per centrare il pezzo doveva sempre aiutarsi con le braccia.
Le mansioni sopra descritte, provate documentalmente, non sono state contestate da che CP_1
non si è costituita.
L'ampia ed esaustiva CTU affidata al dr. analizza poi, oltre che i rilevanti dati Per_1
anamnestici raccolti, i fattori di rischio.
Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU –cui si rimanda integralmente- vanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni.
In particolare mette conto riprodurre le conclusioni della articolata consulenza: “Sussiste in di anni 59 la malattia denunciata definibile nosograficamente come “Patologia Parte_1
protrusiva multipla del rachide ai vari livelli, associata a contenuta spondiloartrosi, prevalente in sede lombo-sacrale con estensione intraforaminale sx sulla radice S1”.
E' da ritenersi che la stessa ha, per una quota parte, un'origine professionale in concorrenza con un'origine degenerativa extra-lavorativa
La data della sua insorgenza è da collocarsi alla data della denuncia di malattia professionale,
Non è valutabile l'esistenza di eventuali preesistenze ma queste sono Firmato Da: SS
IO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 3a6f4d
10
verosimilmente desumibili dal tipo di patologia complessiva del rachide ad andamento cronico progressivo. Non sono definibili, ne espressamente richiesti da parte ricorrente, periodi di inabilità temporanea, sia assoluta che parziale. E' identificabile una quota parte di postumi della menomazione afferibili ad un'origine lavorativa con una incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del periziando (c.d. danno biologico), nella misura del 6 % (sei per
Pag. 3 di 4 cento)…”.
Tale conclusione non è stata contestata da e pertanto risulta accertato il nesso causale tra CP_1
la malattia e le mansioni lavorative.
Le spese seguono la soccombenza dell'Istituto assicuratore, e vanno poste a suo carico in via definitiva anche le spese di CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
così decide:
- dichiara tenuto e condanna l' a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di legge CP_1
per il danno biologico pari al 6%, a seguito della malattia professionale denunciata il
13/01/2020, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con
eventuale preesistenza di origine professionale;
Condanna altresì a corrispondere a parte attrice le spese giudiziali sostenute nel CP_1
presente procedimento, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi oltre accessori di
legge e ne ordina la distrazione in favore del procuratore antistatario;
conferma a carico
dell' le spese di CTU come già liquidate;
CP_1
1 Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Reggio Emilia, 07/05/2025.
IL Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 4 di 4
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133
nella persona della dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.894/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Crocitto 18, C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, viale C.F._1
dei Mille 22, nello studio e presso la persona dell'Avv. Paola Soragni
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-
[...] tempore dell'Emilia Romagna,
- CONVENUTO contumace
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, , operaio che si occupa della realizzazione e Parte_1
installazione di arredi urbani, in data 13.01.2020 inoltrava un'istanza di riconoscimento di malattia professionale: "protrusioni discali multiple dorsolombo- sacrale".
L' respingeva la denuncia della malattia professionale ritenendo che "il rischio per il CP_1
rachide lombare è stato di grado verosimilmente non significativo".
Veniva quindi proposto ricorso amministrativo nell'agosto 2021 che tuttavia sortiva esito negativo, in quanto "esaminata la cartella personale sanitaria e di rischio, risultano limitazioni alla movimentazione di carichi e sovraccarico almeno dal 2002. Le limitazioni impartite dal medico competente hanno, per l' determinando azione protettiva rispetto all'esposizione a CP_1
rischio, quindi la malattia denunciata non può essere ricondotta al lavoro. Di contrario parere del Dott. Collegiale discorde". CP_2
Veniva poi proposto un ulteriore ricorso di precontenzioso discusso nuovamente in Collegiale Medica in data 19.04.2023 anch'essa discorde in quanto "rischio MMC non idoneo a determina la patologia denunciata".
Da qui il presente ricorso ove -previo accertamento della causa o concausa professionale della malattia - si chiede ad riconoscimento della malattia professionale. CP_1
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' non si costituiva in giudizio nonostante CP_1
regolarità della notifica stessa, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata la CTU medico-legale affidata al dr. all'odierna udienza 07/05/2025 il Giudice Per_1
ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che il ricorrente ha congruamente documentato (anche a mezzo documenti quali il contratto di lavoro e le buste paga) la sua attività professionale: infatti, il Sig. ha Pt_1
lavorato dal 1994 alla ditta FI-Ma come operaio metalmeccanico trasfertista, e si occupava del montaggio di arredo urbano quali pensiline, pensiline presso supermercati di grandi catene alimentari per coprire i carrelli, cartelli segnaletici, spartitraffico, panchine, cestine, ecc.
Il ricorrente lavorava anche 13 ore al giorno in trasferta con il viaggio compreso.
Come trasfertista il ricorrente utilizzava un furgone patente B con la gruetta modello Mercedes
e un Nissan. Entrambi erano dotati di gruetta.
Il montaggio consiste nel partire ad esempio della pensilina, dalla base, all'interno vi sono delle corsie dove all'interno vanno disposte delle mattonelle/matoni giganti, circa 30, del peso di circa 20 chili ogni bancone. In ogni bancale ci sono 32 di questi mattoni . Poi viene montato il tetto, assemblato, con il taglio dei fogli. Gli assemblamenti vengono fatti a terra, i bulloni della pensilina
sono circa 70 e vengono avvitati tutti a terra, con un avvitatore a percussione elettrico, vibrante.
Il ricorrente preparava anche i pacchi per la spedizione in magazzino. Per i pezzi più pesanti i lavoratori avevano in dotazione i muletti e i carroponte. Per prendere i pezzi utilizza a volte per necessità il muletto altrimenti a braccia.
Il ricorrente lavora tutto il giorno con trapani, avvitatori, in posture incongrue e movimentando
Pag. 2 di 4 pesi anche con dimensioni importanti. Dalle foto prodotte si evincono i pezzi che movimenta.
Si occupava degli spartitraffico, cioè i deviatori in cemento, e si occupava per un certo periodo anche delle rotonde in cemento. In questi casi poteva usare la gruetta per movimentare i pesi maggiori, ma per centrare il pezzo doveva sempre aiutarsi con le braccia.
Le mansioni sopra descritte, provate documentalmente, non sono state contestate da che CP_1
non si è costituita.
L'ampia ed esaustiva CTU affidata al dr. analizza poi, oltre che i rilevanti dati Per_1
anamnestici raccolti, i fattori di rischio.
Le conclusioni in tal senso espresse dal CTU –cui si rimanda integralmente- vanno condivise, in quanto congruamente motivate, logiche e prive di intrinseche contraddizioni.
In particolare mette conto riprodurre le conclusioni della articolata consulenza: “Sussiste in di anni 59 la malattia denunciata definibile nosograficamente come “Patologia Parte_1
protrusiva multipla del rachide ai vari livelli, associata a contenuta spondiloartrosi, prevalente in sede lombo-sacrale con estensione intraforaminale sx sulla radice S1”.
E' da ritenersi che la stessa ha, per una quota parte, un'origine professionale in concorrenza con un'origine degenerativa extra-lavorativa
La data della sua insorgenza è da collocarsi alla data della denuncia di malattia professionale,
Non è valutabile l'esistenza di eventuali preesistenze ma queste sono Firmato Da: SS
IO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 3a6f4d
10
verosimilmente desumibili dal tipo di patologia complessiva del rachide ad andamento cronico progressivo. Non sono definibili, ne espressamente richiesti da parte ricorrente, periodi di inabilità temporanea, sia assoluta che parziale. E' identificabile una quota parte di postumi della menomazione afferibili ad un'origine lavorativa con una incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del periziando (c.d. danno biologico), nella misura del 6 % (sei per
Pag. 3 di 4 cento)…”.
Tale conclusione non è stata contestata da e pertanto risulta accertato il nesso causale tra CP_1
la malattia e le mansioni lavorative.
Le spese seguono la soccombenza dell'Istituto assicuratore, e vanno poste a suo carico in via definitiva anche le spese di CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
così decide:
- dichiara tenuto e condanna l' a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di legge CP_1
per il danno biologico pari al 6%, a seguito della malattia professionale denunciata il
13/01/2020, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con
eventuale preesistenza di origine professionale;
Condanna altresì a corrispondere a parte attrice le spese giudiziali sostenute nel CP_1
presente procedimento, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi oltre accessori di
legge e ne ordina la distrazione in favore del procuratore antistatario;
conferma a carico
dell' le spese di CTU come già liquidate;
CP_1
1 Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Reggio Emilia, 07/05/2025.
IL Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 4 di 4