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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3070 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Mastrodomenico
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa Tes_1
, quale C.T.U. nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., e lamentando, in particolare,
[...]
come la predetta ausiliaria avesse immotivatamente sottovalutato il grave quadro clinico di esso istante, quale asseverato dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della concessione della suindicata prestazione assistenziale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del
26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980,
l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la dott.ssa , quale C.T.U. officiata nel procedimento n. 5553/2023 Testimone_1
R.G.L., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver vagliato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, concludeva il proprio elaborato giudicando Parte_1
quale persona totalmente invalida, seppur sprovvista del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 6.3.2024).
2 A tali conclusioni la predetta ausiliaria era pervenuta – in estrema sintesi – sul (duplice) presupposto che la deambulazione fosse “claudicante autonoma senza appoggi” e che l'assistibile fosse “autonomo negli atti quotidiani della vita (ADL, IADL)”.
2.4. Sennonchè, le argomentate osservazioni critiche formulate dal dott. Persona_1
(doc. 3, fascicolo di parte ricorrente), che l'odierno istante non ha potuto sottoporre alla
C.T.U. nominata, avendo quest'ultima depositato il proprio elaborato in data 2.2.2024 (e, dunque, prima che scadesse il termine all'uopo fissato con l'ordinanza di conferimento dell'incarico), hanno indotto questo Giudice a rinnovare le indagini peritali, per il tramite di altro C.T.U.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di Persona_2
opposizione, dopo aver espletato la visita peritale, ha riferito che è affetto Parte_1
da “ADK PROSTATICO GLEASON 8 (4+4), BRCA ½ SWT, TP53 MUT. CON MULTIPLI
SECONDARISMI OSSEI LINFONODALI. FCT (FATIGUE' CORRELATA AL TUMORE)”.
Il C.T.U. ha, quindi, particolarmente valorizzato la sindrome da affaticamento (c.d. fatigue) da cui è affetto il predetto assistibile, anche per effetto delle terapie chemioterapiche alle quali egli si sottopone, esprimendo, pertanto, le seguenti considerazioni medico-legali: “Il signor
[...]
, in base all'accertamento medico e alla documentazione clinica esaminata Parte_1 risulta affetta dalle seguenti infermità:” ADK PROSTATICO GLEASON 8 (4+4), BRCA ½
SWT, TP53 MUT. CON MULTIPLI SECONDARISMI OSSEI LINFONODALI. FCT
(FATIGUE' CORRELATA AL TUMORE”. Trattasi di patologia e di postumi di patologia che riducono la validità dell'istante in misura del 100%; inoltre, per quando motivato nella valutazione analitica medico-legale, sussistono i presupposti per il diritto alla Indennità di
Accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e successive modifiche non potendo assolvere il ricorrente, con sufficienza, a tutti gli atti quotidiani della vita senza necessità di accompagnamento continuo nelle 24 ore a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 06/02/2023. Rivalutazione a 2 (due) anni attesa la necessità di rivalutare gli esiti della CHT sulla patologia oncologica sofferta” (cfr. relazione depositata in data
24.11.2024).
2.5. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo, oltre che aderenti all'effettivo quadro invalidante del ricorrente, quale riscontrato dal C.T.U., e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve, quindi, dichiararsi che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di
[...]
3 accompagnamento, a decorrere dal 6.2.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Mastrodomenico, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3070/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.2.2023);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello
Mastrodomenico; CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3070 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Mastrodomenico
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa Tes_1
, quale C.T.U. nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., e lamentando, in particolare,
[...]
come la predetta ausiliaria avesse immotivatamente sottovalutato il grave quadro clinico di esso istante, quale asseverato dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della concessione della suindicata prestazione assistenziale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del
26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980,
l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la dott.ssa , quale C.T.U. officiata nel procedimento n. 5553/2023 Testimone_1
R.G.L., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver vagliato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, concludeva il proprio elaborato giudicando Parte_1
quale persona totalmente invalida, seppur sprovvista del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 6.3.2024).
2 A tali conclusioni la predetta ausiliaria era pervenuta – in estrema sintesi – sul (duplice) presupposto che la deambulazione fosse “claudicante autonoma senza appoggi” e che l'assistibile fosse “autonomo negli atti quotidiani della vita (ADL, IADL)”.
2.4. Sennonchè, le argomentate osservazioni critiche formulate dal dott. Persona_1
(doc. 3, fascicolo di parte ricorrente), che l'odierno istante non ha potuto sottoporre alla
C.T.U. nominata, avendo quest'ultima depositato il proprio elaborato in data 2.2.2024 (e, dunque, prima che scadesse il termine all'uopo fissato con l'ordinanza di conferimento dell'incarico), hanno indotto questo Giudice a rinnovare le indagini peritali, per il tramite di altro C.T.U.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di Persona_2
opposizione, dopo aver espletato la visita peritale, ha riferito che è affetto Parte_1
da “ADK PROSTATICO GLEASON 8 (4+4), BRCA ½ SWT, TP53 MUT. CON MULTIPLI
SECONDARISMI OSSEI LINFONODALI. FCT (FATIGUE' CORRELATA AL TUMORE)”.
Il C.T.U. ha, quindi, particolarmente valorizzato la sindrome da affaticamento (c.d. fatigue) da cui è affetto il predetto assistibile, anche per effetto delle terapie chemioterapiche alle quali egli si sottopone, esprimendo, pertanto, le seguenti considerazioni medico-legali: “Il signor
[...]
, in base all'accertamento medico e alla documentazione clinica esaminata Parte_1 risulta affetta dalle seguenti infermità:” ADK PROSTATICO GLEASON 8 (4+4), BRCA ½
SWT, TP53 MUT. CON MULTIPLI SECONDARISMI OSSEI LINFONODALI. FCT
(FATIGUE' CORRELATA AL TUMORE”. Trattasi di patologia e di postumi di patologia che riducono la validità dell'istante in misura del 100%; inoltre, per quando motivato nella valutazione analitica medico-legale, sussistono i presupposti per il diritto alla Indennità di
Accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e successive modifiche non potendo assolvere il ricorrente, con sufficienza, a tutti gli atti quotidiani della vita senza necessità di accompagnamento continuo nelle 24 ore a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 06/02/2023. Rivalutazione a 2 (due) anni attesa la necessità di rivalutare gli esiti della CHT sulla patologia oncologica sofferta” (cfr. relazione depositata in data
24.11.2024).
2.5. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo, oltre che aderenti all'effettivo quadro invalidante del ricorrente, quale riscontrato dal C.T.U., e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve, quindi, dichiararsi che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di
[...]
3 accompagnamento, a decorrere dal 6.2.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Mastrodomenico, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3070/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.2.2023);
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello
Mastrodomenico; CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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