Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/04/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03676/2025REG.PROV.COLL.
N. 07896/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2024, proposto dal dott. Roberto FE, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli, n. 180 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8067/2024, pubblicata in data 23 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Brunella Bruno e udito per la parte appellante l’avvocato Lorenzo Coraggio;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellante dott. Roberto FE, magistrato con la VI valutazione di professionalità, ha impugnato innanzi al TAR Lazio la delibera del Consiglio superiore della magistratura – di qui in avanti, per brevità, CSM –, adottata nella seduta del 16 giugno 2021, con la quale non gli è stata riconosciuta l’attribuzione della settima valutazione di professionalità, unitamente agli atti connessi, nonché, con il ricorso per motivi aggiunti, il decreto del competente Ministro, di recepimento di detta delibera.
La valutazione in argomento è riferita al quadriennio dal 26 febbraio 2013 al 25 febbraio 2017, nel corso del quale l’appellante ha svolto funzioni di giudice del Tribunale di L’Aquila, recando un giudizio – preceduto dai pareri negativi del Presidente del Tribunale e del Consiglio giudiziario di pertinenza – “non positivo”, incentrato sulla ritenuta carenza del parametro della “capacità”, in relazione, segnatamente, alla “ capacità di organizzare il proprio lavoro quotidiano in modo da rispondere alle esigenze della giurisdizione ”.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, rilevando, in sintesi, l’esaustiva esplicitazione della valutazione espressa dal CSM, supportata da congrui elementi, con conseguente infondatezza delle deduzioni incentrate sulla carenza di motivazione, oltre all’assenza – tenuto conto dei limiti propri del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni in questione – di illogicità, irragionevolezze o erroneità nell’apprezzamento degli elementi di fatto, avuto riguardo a scelte organizzative del magistrato connotate dal differimento d’ufficio della prima udienza di trattazione di numerosi procedimenti civili, con rinvii anche di anni e spesso a data da destinarsi in futuro che hanno riguardato anche udienze prefallimentari e udienze preliminari nel giudizio penale. Il primo giudice ha, inoltre, escluso la suscettibilità di riconnettere rilievo, ai fini pretesi dal ricorrente, alle argomentazioni difensive riferite all’eccessivo carico di lavoro, agli asseriti risultati positivi conseguiti, in termini di riduzione dei tempi medi di definizione dei procedimenti, allo svolgimento anche delle funzioni di referente per la formazione e alle modalità di impiego del giudice onorario a lui assegnato, evidenziandosi nella sentenza, in stretta aderenza alle risultanze documentali in atti, lo specifico contenuto delle contestazioni alla base della valutazione espressa dal CSM, che si appunta sulle scelte organizzative adottate e sulle conseguenze correlate.
L’appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
Il CSM e il Ministero della giustizia si sono costituiti in giudizio, sollevando – previa ricostruzione della disciplina normativa di riferimento – l’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto recante una generica critica alle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, e concludendo, comunque, nel merito, per l’infondatezza delle censure formulate.
Successivamente le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica.
Con atto depositato in data 21 marzo 2025, inoltre, il CSM e il Ministero appellati hanno richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione orale in udienza.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte, ritenendo il Collegio di prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuna una sintetica ricostruzione della disciplina normativa di riferimento applicabile alla fattispecie.
2.1. La sottoposizione dei magistrati, ogni quadriennio, a valutazione di professionalità, a decorrere dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione, è prevista dall’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dalle modifiche introdotte con la l. n. 111 del 2007 e ha ad oggetto la capacità, la laboriosità e l’impegno, sulla base dei parametri oggettivi che sono stati definiti dal CSM con la circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007.
2.2. La valutazione può concludersi con esito: “positivo”, quando la valutazione è favorevole in relazione a ciascuno dei sopra indicati parametri; “non positivo”, nel caso in cui la valutazione evidenzi carenze in relazione a uno o più di detti parametri, risultando, comunque, positivi i profili dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio; “negativo”, ove vengano riscontrate carenze gravi in relazione a due o più dei parametri predeterminati.
2.3. Ai fini che in questa sede rilevano, si evidenzia che il giudizio “non positivo” determina una serie di conseguenze e, segnatamente: la sottoposizione del magistrato ad una nuova valutazione di professionalità decorso un anno dalla scadenza del periodo relativo alla precedente valutazione, con acquisizione di un nuovo parere dal Consiglio giudiziario; la corresponsione del nuovo trattamento economico e dell’aumento periodico dello stipendio solo a decorrere dalla scadenza dell’anno e sempre che il nuovo giudizio sia positivo; la preclusione della possibilità per il magistrato di ottenere autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
3. Nella fattispecie, l’odierno appellante ha riportato un giudizio “non positivo”, sulla base di una valutazione, preceduta dai pareri negativi del Presidente del Tribunale di L’Aquila e del relativo Consiglio giudiziario, che ha considerato specifici elementi di fatto, riferiti all’accertamento che “ in numerosi procedimenti civili affidati al dott. FE il predetto abbia differito d’ufficio, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c., la prima udienza di trattazione, con differimenti e rinvii a volte anche di anni e spesso a data da indicarsi in futuro, lasciando quindi nell’incertezza le parti del procedimento ”, avendo i rinvii reiterati interessato oltre ad udienze di procedimenti ordinari civili, anche udienze prefallimentari e udienze preliminari nel giudizio penale.
4. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la valutazione espressa dal primo giudice in relazione all’adeguatezza della motivazione alla base degli atti impugnati e all’assenza di circostanze suscettibili di assumere rilievo ai fini pretesi dal deducente, non può ritenersi inficiata né da erroneità né da travisamento dei fatti, risultando, invece, supportata dalla documentazione in atti.
4.1. Il primo giudice, infatti, ha ritenuto, sulla scorta di una trama argomentativa puntuale e analitica, che la valutazione del CSM non fosse affetta, come non è affetta, da un alcun vizio di legittimità, specificamente soffermandosi sulle circostanze che ad avviso del ricorrente avrebbero determinato i differimenti della trattazione delle cause contestati, escludendone la rilevanza, avuto riguardo al quadro complessivo, particolarmente accurato, emergente dalla delibera impugnata.
4.2. Come esplicitato nella sentenza appellata, con motivazioni integralmente condivise dal Collegio, all’odierno appellante non sono state contestate carenze sotto il profilo della laboriosità e dell’impegno bensì la carenza della capacità organizzativa del proprio ruolo, risultando, quindi, non persuasivo né pertinente l’argomento difensivo incentrato sulla eccessività del carico di lavoro, afferendo l’addebito “ propriamente al quomodo, e non al quantum, del lavoro giudiziario ”.
Al riguardo, inoltre, la sentenza ha avuto cura di ulteriormente rilevare che un eventuale aumento del numero di procedimenti assegnati al magistrato non autorizzava quest’ultimo “ a non fissare nemmeno la prima udienza, tanto più con riguardo alle udienze preliminari e ai procedimenti prefallimentari, rispetto ai quali vi è la necessità di ridurre il rischio di aggravamento del passivo o di occultamento dell’attivo dell’imprenditore ”.
4.3. Non può revocarsi in discussione che la gestione dei ruoli da parte dell’odierno appellante dispieghi una incidenza ai fini della valutazione delle sue capacità organizzative, per le conseguenze che i consistenti e reiterati rinvii determinano anche sul piano della certezza per le parti in ordine alle tempistiche di definizione dei giudizi, come, del resto, esaustivamente esplicitato nella delibera impugnata con il ricorso originario.
4.4. Le evidenze in atti, invero, denotano carenze nelle capacità di gestione e programmazione dei ruoli attraverso il ricorso a rinvii sistematici e ingiustificati, alcuni addirittura a data da stabilire in futuro e, quindi, sine die , con la conseguenza che tale modus operandi si riverbera negativamente oltre che sulla percezione di efficienza dell’ufficio giudiziario sulla qualità del servizio giustizia.
5. A quanto esposto deve anche soggiungersi che – come pure rilevato nella sentenza appellata – neppure i dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti soccorrono ai fini pretesi dall’odierno appellante, tenuto conto dell’incidenza negativa comunque prodotta dal ricorso a reiterati e non esigui rinvii delle trattazioni delle cause, con adozione di un metodo di lavoro che ha comportato differimenti anche di anni, in assenza, peraltro, di un previo confronto con il Presidente del Tribunale. Ne deriva, dunque, l’infondatezza anche delle deduzioni incentrate sulla riduzione delle pendenze ultratriennali e sulla durata dei procedimenti, afferendo i rilievi sui quali si basa la valutazione del CSM a profili di metodo precipuamente incentrati sulla capacità di organizzazione.
6. Né in senso contrario può riconnettersi rilievo ad altri incarichi svolti dall’appellante, sia in quanto la relativa attività deve essere, come bene evidenziato dal primo giudice, sempre ragionevolmente bilanciata con quella giudiziaria in senso stretto, sia in ragione dei previsti esoneri che, ove, come sostenuto dall’appellante, eventualmente riconosciuti in misura inferiore a quella spettante avrebbero potuto legittimare l’adozione di altre iniziative ma non certamente l’attuazione di un metodo organizzativo incidente in senso negativo sul parametro della capacità, come ritenuto dal CMS con valutazioni che restano immuni dai contestati vizi.
6.1. Le medesime considerazioni valgono anche in relazione ad altri incarichi indicati dall’appellante, tra i quali quello di magistrato di riferimento per l’informatica nel settore civile e in quello penale, con l’ulteriore rilievo che il deducente non ha, comunque, allegato elementi congrui, idonei a comprovare che le attività connesse a tali incarichi abbiano determinato un aggravio tale di lavoro da precludere un’adeguata organizzazione e gestione del ruolo.
6.2. A quanto esposto va anche soggiunto che le funzioni di referente per la formazione sono state volontariamente proseguite dall’odierno appellante, nonostante l’invito rivolto dal Presidente del Tribunale (secondo quanto affermato dallo stesso deducente; cfr. pag. 8 del ricorso in appello) a rinunciare all’incarico di formatore.
7. Non risultano superate dalle deduzioni dell’appellante neppure le valutazioni espresse dal primo giudice con riferimento alla modifica delle modalità di utilizzo del giudice onorario a lui assegnato, il quale avrebbe potuto comunque fornire un supporto utile nella gestione delle udienze, con particolare riferimento alle attività istruttorie, ritenendosi, al riguardo, persuasive le osservazioni formulate dal CSM e dal Consiglio giudiziario e le motivazioni della sentenza appellata che su esse si basano.
8. Deve evidenziarsi, inoltre, che l’apprezzamento riferito ai profili dedotti dall’appellante non può che essere svolto considerando le specifiche evidenze vagliate dal CSM, dovendosi ribadire che, come emerge dalla delibera impugnata, l’appellante ha fatto costante ricorso a consistenti differimenti, con rinvii, “a volte anche di anni e spesso a data da indicarsi in futuro, lasciando quindi nell’incertezza le parti del procedimento ”, finanche in relazione al contenzioso prefallimentare. A fronte, dunque, delle circostanze di fatto emergenti in atti, oggetto di accurata disamina da parte del CSM, scolorano le argomentazioni difensive circa la sostanziale mancanza di alternative, risultando, invece, confermata la riscontrata carenza delle capacità organizzative, non essendo l’Organo di autogoverno tenuto anche ad declinare in maniera dettagliata quali scelte il magistrato avrebbe dovuto concretamente assumere in relazione ai vari e numerosi elementi oggetto di valutazione, risultando ampiamente esaustivi, ai fini della legittimità del giudizio espresso, i contenuti della deliberazione impugnata con il ricorso originario, con i quali sono stati evidenziati, tra l’altro, la gravità dei differimenti della prima udienza in sede prefallimentare, il carattere sostanzialmente sistematico del ricorso ai rinvii delle trattazioni quale metodo di gestione del ruolo, le conseguenze di tale modus operandi nella percezione delle parti, oltre ai rischi di dispersione anche del materiale probatorio. Né può essere avallato l’approccio atomistico che l’appellante tenta di sostenere in un quadro complessivo adeguatamente circostanziato che, si ribadisce, non risulta superato neppure nel presente giudizio.
9. Né va trascurato che il CSM, in materia di valutazioni di professionalità è istituzionalmente titolare di un amplissimo potere discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 17 ottobre 2024, n. 8320), che nel caso di specie, stante il sindacato estrinseco sulle modalità del suo esercizio consentito a questo giudice, si rivela ragionevolmente esercitato e adeguatamente motivato, all’esito di una corretta istruttoria nella quale sono state debitamente considerate le ragioni esposte dall’interessato e che ha avuto uno sviluppo coerente anche con il parere negativo del Consiglio giudiziario che ha evidenziato carenze nelle capacità organizzative.
10. Non conferenti si rivelano, infine, le deduzioni – formulate per la prima volta solo con la memoria depositata in data 20 febbraio 2025, peraltro non notificata - che recano riferimento alle previsioni della circolare n. 21578 del 2024, adottata dal CSM con delibera del 13 novembre 2024, non applicabile alla fattispecie, in quanto, come espressamente stabilito dall’art. 37 di detto atto, applicabile “ alle valutazioni di professionalità per le quali l’elenco dei DD.MM. di cui all’articolo 18 viene trasmesso successivamente alla sua entrata in vigore ”.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto in quanto infondato, esaurendo le questioni sopra vagliate la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.
12. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, nonché tenuto conto della complessità delle questioni sottese alla valutazione discrezionale del CSM, si valutano sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 7896 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO