TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WALTER Parte_1 C.F._1
MICELI, dell'avv. FABIO GANCI, dell'avv. GIOVANNI RINALDI e dell'avv. NICOLA ZAMPIERI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego – retribuzione professionale docente
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Reiectis adversis
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.964,83 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*****
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti
pagina 1 di 5 procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2024, , docente attualmente servizio presso Parte_1
l'ITI Fauser di Novara, impiegata dal in attività di Controparte_1 docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il suddetto per veder riconoscere il proprio diritto a CP_1 percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli anni scolastici 2019/2020 (dal 30/10/2019 al 15/11/2019), 2020/2021 e 2021/2022 (dal 13/09/2021 al 31/12/2021), nei quali tale emolumento non le è stato versato.
Ha rilevato la ricorrente che risulta che, sino ad oggi, il Controparte_1
abbia corrisposto la retribuzione professionale docenti esclusivamente ai docenti di
[...] ruolo e ai precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ma non ai docenti che abbiano avuto incarichi per supplenze brevi e saltuarie.
Deducendo l'equivalenza della prestazione lavorativa resa dal docente che svolge supplenze brevi rispetto a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e invocando l'applicazione in proprio favore della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, parte ricorrente ha chiesto, dunque, la condanna del al CP_1 pagamento, a titolo di RPD, di un importo di € 1.964,83, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il , sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione CP_1 dell'odierna udienza, non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa all'odierna udienza e di seguito posta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La stipula dei contratti a tempo determinato, posti dalla ricorrente a fondamento del ricorso, è indiscussa e documentata.
A norma dell'art. 7 comma 1 del CCNL 15.3.2001 “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio
pagina 2 di 5 scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Secondo il successivo comma 3, “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, individuati i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, da corrispondersi “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La norma precisava espressamente che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Sulla base di tali disposizioni, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, la giurisprudenza ha chiarito che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., n. 17773/2017, richiamata in senso adesivo da Cass., n. 20015/2018).
La giurisprudenza di legittimità menzionata dalla ricorrente (Cass., n. 20015 /2018, già citata) ha avuto modo di chiarire che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
La Corte di Cassazione ha precisato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso
pagina 3 di 5 accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”.
L'interpretazione secondo cui dovrebbe distinguersi, nell'attività dei docenti, quella degli assunti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella svolta dagli assunti con contratti fino al 30 giugno o per l'intero anno scolastico, per i quali soltanto si giustificherebbe la valorizzazione della professionalità con un incremento retributivo – ove fosse tale lettura da porsi a fondamento della mancata erogazione alla ricorrente dell'emolumento richiesto - non solo finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, ma, come osservato nella menzionata sentenza, “contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'”.
D'altra parte, non è sufficiente che si ravvisino differenze fra le attività del docente saltuario e del docente di lungo periodo per escludere l'equiparazione, ma esse devono essere tali da giustificare la disparità di trattamento fra il docente precario e il docente stabilmente assunto (o il supplente sino al 30 giugno/31 agosto). La circostanza che il docente che riceva incarichi di supplenze brevi ruoti su scuole diverse, classi diverse e su tipologie di posto diverse, come genericamente rilevato dal , non significa che, CP_1 per il tempo in cui effettivamente svolge la supplenza, egli non stia incrementando la propria professionalità. Il fatto che le modalità di calcolo della retribuzione tengano conto della durata della supplenza è sufficiente a rendere conto di tale differenza e giungere invece alla sua totale negazione, in relazione alle supplenze saltuarie, significherebbe disconoscere al docente qualsivoglia valore professionalizzante all'attività svolta, negando nello stesso tempo il chiaro valore finalistico e programmatico della voce retributiva in esame.
Il suddetto orientamento è stato peraltro ribadito, in piena continuità con la menzionata Cass., n. 20015/2018, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 6293/2020; n. 12309/2024).
Va osservato, peraltro, che nell'a.s. 2020/21 la docente ha stipulato, con decorrenza 7.10.2020, un contratto sino al 30/6, sicché la RPD le è certamente dovuta.
Sussiste, dunque, il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione all'intero servizio prestato, disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL come sopra interpretato.
La quantificazione dell'importo spettante alla ricorrente a tale titolo appare correttamente effettuata sulla base delle disposizioni contrattuali collettive vigenti. In particolare, la docente ha fatto riferimento alle modalità di calcolo previste dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di pagina 4 di 5 stato assimilate al servizio (comma 4) e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5) e ha correttamente computato un importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari ad € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e ad € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 01 gennaio 2022.
Il , rimasto contumace, non ha fornito prova di avere corrisposto quanto CP_1 richiesto dalla ricorrente, per le annualità in esame
Va, dunque, pronunciata condanna del per l'importo su indicato. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore e della semplicità della causa, segue la soccombenza.
Va data applicazione, come richiesto, all'art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 719/2024:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il , in Controparte_1 persona del tempore, a corrispondere a , a titolo di CP_2 Parte_1 retribuzione professionale docenti per agli anni scolastici 2019/2020 (dal
30/10/2019 al 15/11/2019), 2020/2021 e 2021/2022 (dal 13/09/2021 al
31/12/2021), l'importo di € 1.964,83, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
2) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a corrispondere a , e per essa ai difensori dichiaratisi antistatari, Parte_1 le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.029,50, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WALTER Parte_1 C.F._1
MICELI, dell'avv. FABIO GANCI, dell'avv. GIOVANNI RINALDI e dell'avv. NICOLA ZAMPIERI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego – retribuzione professionale docente
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Reiectis adversis
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.964,83 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*****
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti
pagina 1 di 5 procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2024, , docente attualmente servizio presso Parte_1
l'ITI Fauser di Novara, impiegata dal in attività di Controparte_1 docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il suddetto per veder riconoscere il proprio diritto a CP_1 percepire la retribuzione professionale docenti in relazione agli anni scolastici 2019/2020 (dal 30/10/2019 al 15/11/2019), 2020/2021 e 2021/2022 (dal 13/09/2021 al 31/12/2021), nei quali tale emolumento non le è stato versato.
Ha rilevato la ricorrente che risulta che, sino ad oggi, il Controparte_1
abbia corrisposto la retribuzione professionale docenti esclusivamente ai docenti di
[...] ruolo e ai precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ma non ai docenti che abbiano avuto incarichi per supplenze brevi e saltuarie.
Deducendo l'equivalenza della prestazione lavorativa resa dal docente che svolge supplenze brevi rispetto a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e invocando l'applicazione in proprio favore della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, parte ricorrente ha chiesto, dunque, la condanna del al CP_1 pagamento, a titolo di RPD, di un importo di € 1.964,83, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il , sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione CP_1 dell'odierna udienza, non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa all'odierna udienza e di seguito posta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La stipula dei contratti a tempo determinato, posti dalla ricorrente a fondamento del ricorso, è indiscussa e documentata.
A norma dell'art. 7 comma 1 del CCNL 15.3.2001 “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio
pagina 2 di 5 scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Secondo il successivo comma 3, “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, individuati i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, da corrispondersi “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La norma precisava espressamente che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Sulla base di tali disposizioni, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, la giurisprudenza ha chiarito che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., n. 17773/2017, richiamata in senso adesivo da Cass., n. 20015/2018).
La giurisprudenza di legittimità menzionata dalla ricorrente (Cass., n. 20015 /2018, già citata) ha avuto modo di chiarire che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
La Corte di Cassazione ha precisato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso
pagina 3 di 5 accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”.
L'interpretazione secondo cui dovrebbe distinguersi, nell'attività dei docenti, quella degli assunti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella svolta dagli assunti con contratti fino al 30 giugno o per l'intero anno scolastico, per i quali soltanto si giustificherebbe la valorizzazione della professionalità con un incremento retributivo – ove fosse tale lettura da porsi a fondamento della mancata erogazione alla ricorrente dell'emolumento richiesto - non solo finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, ma, come osservato nella menzionata sentenza, “contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'”.
D'altra parte, non è sufficiente che si ravvisino differenze fra le attività del docente saltuario e del docente di lungo periodo per escludere l'equiparazione, ma esse devono essere tali da giustificare la disparità di trattamento fra il docente precario e il docente stabilmente assunto (o il supplente sino al 30 giugno/31 agosto). La circostanza che il docente che riceva incarichi di supplenze brevi ruoti su scuole diverse, classi diverse e su tipologie di posto diverse, come genericamente rilevato dal , non significa che, CP_1 per il tempo in cui effettivamente svolge la supplenza, egli non stia incrementando la propria professionalità. Il fatto che le modalità di calcolo della retribuzione tengano conto della durata della supplenza è sufficiente a rendere conto di tale differenza e giungere invece alla sua totale negazione, in relazione alle supplenze saltuarie, significherebbe disconoscere al docente qualsivoglia valore professionalizzante all'attività svolta, negando nello stesso tempo il chiaro valore finalistico e programmatico della voce retributiva in esame.
Il suddetto orientamento è stato peraltro ribadito, in piena continuità con la menzionata Cass., n. 20015/2018, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 6293/2020; n. 12309/2024).
Va osservato, peraltro, che nell'a.s. 2020/21 la docente ha stipulato, con decorrenza 7.10.2020, un contratto sino al 30/6, sicché la RPD le è certamente dovuta.
Sussiste, dunque, il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione all'intero servizio prestato, disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL come sopra interpretato.
La quantificazione dell'importo spettante alla ricorrente a tale titolo appare correttamente effettuata sulla base delle disposizioni contrattuali collettive vigenti. In particolare, la docente ha fatto riferimento alle modalità di calcolo previste dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di pagina 4 di 5 stato assimilate al servizio (comma 4) e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5) e ha correttamente computato un importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari ad € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e ad € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 01 gennaio 2022.
Il , rimasto contumace, non ha fornito prova di avere corrisposto quanto CP_1 richiesto dalla ricorrente, per le annualità in esame
Va, dunque, pronunciata condanna del per l'importo su indicato. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore e della semplicità della causa, segue la soccombenza.
Va data applicazione, come richiesto, all'art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 719/2024:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il , in Controparte_1 persona del tempore, a corrispondere a , a titolo di CP_2 Parte_1 retribuzione professionale docenti per agli anni scolastici 2019/2020 (dal
30/10/2019 al 15/11/2019), 2020/2021 e 2021/2022 (dal 13/09/2021 al
31/12/2021), l'importo di € 1.964,83, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
2) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a corrispondere a , e per essa ai difensori dichiaratisi antistatari, Parte_1 le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.029,50, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 5 di 5