Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 960/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 29.1.2025 e composta dai seguenti
Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
dott. Federico Ria Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 960/2023 R.G., alla quale sono state riunita la n.963/2023 RG e 993/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del
23.1.2024
promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio
Pasquali e ANdro Pasquali del Foro di , giusto mandato in calce Pt_1 all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in , Via Cardinale Mazzarino n. 71 Pt_1
Appellante nel giudizio n. 960/23
in persona del suo legale rappresentante in carica, Controparte_1
procuratore ad negotia, Dott. rappresentata, difesa ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'Avv. Mario Antonio
Rossi in , Via Verdi n° 29, giusta procura spillata digitalmente Pt_1 all'atto di appello del 02.10.
Appellante nel giudizio n. 963/23
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale Controparte_2
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di Parte_3
appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in , via Leonardo Da Vinci Pt_1
n. 6,
Appellante nel giudizio 993/23
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede legale in Roma, Via Amelia n. 70, 00181 Roma, rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L'Aquila, dagli Avvocati Professor Eugenio
Barcellona del Foro di Torino, dagli Avvocati Mario Scaloni ed Alessandro
Scaloni del Foro di Ancona e dall'Avvocato Pierluigi Pezzopane del Foro de ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Pt_1
Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila (AQ),
Appellata
e
Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, elettivamente domiciliati in Arsita (Te) al Viale
[...] CP_7
pag. 2/53 3
AN Francesco, n.12, sede sociale dello Controparte_8
rappresentata e difesa dall'Wania Della Vigna del Foro di
[...]
Teramo, justa procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta in appello
Appellati
e in persona del suo legale Controparte_9
rappresentante in carica, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata in primo grado presso lo Studio legale dell'Avv. Maria Cristina Cervale in
, Via Leonardo Da Vinci n° 25 Pt_1
Appellata contumace e
in persona del suo legale rappresentante in carica, ex lege CP_10
rappresentato, difeso e domiciliato in primo grado presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato dell'Aquila, Via Buccio di Ranallo
Appellato contumace e
ING. ING. ING. Controparte_11 Controparte_12
ARCH. non Controparte_13 Controparte_14
costituiti in primo grado
Appellati contumaci e
in persona del suo legale rappresentante, Controparte_15 rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Francesco Bafile ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in , loc. Monticchio, Via Pt_1
Portella n. 1,
pag. 3/53 4
Appellata contumace avverso
la sentenza n.138/23 pubblicata il 4 marzo 2023, resa nel giudizio RG
1827/2017 (cui sono stati riuniti i giudizi RG 1832/2017, 1835/2017, 1836/2017), non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante ( nel giudizio n. 960/23): “Voglia l'on. le Parte_1
Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Civile: Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 138/2023 del Tribunale di
L'Aquila e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto: 1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città di in zona sismica di II categoria (zona a Pt_1 rischio sismico medio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, dichiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie Controparte_16 domande attoree nei confronti dell'DS; 1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651 c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall' circa la declassificazione sismica del Pt_1
comprensorio aquilano, ha posto a fondamento della propria decisione unicamente le risultanze della perizia redatta nel processo penale nei confronti dell' , estromessa sin dall'inizio dal giudizio penale, e per l'effetto Pt_1
annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo pag. 4/53 5
all' sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo penale, con Pt_1
ogni conseguenza;
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo della e per Controparte_16
l'effetto, ridurre della corrispondente misura proporzionale (almeno il 50% ovvero la diversa percentuale ritenuta di giustizia) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto ai danneggiati, condannando al risarcimento i tecnici condannati in sede penale. 2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 2053 c.c., sia per l'intervenuta Pt_1
interruzione del nesso di causalità ad opera del sisma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la responsabilità ex art. 2053
c.c. pur in presenza di identica responsabilità già riconosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile. 3)
Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e Pt_1
fondate su responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accertamento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condannati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via subordinata, la proprietaria dell'edificio. 4) Accertare e dichiarare Controparte_2
l'assenza di responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato dell'arch. Pt_1
sia per essere l' soggetto danneggiato, e non responsabile, CP_14 Pt_1 dall'operato dell'arch. sia per non essere l'incarico di collaudatore CP_14 stato conferito dall' ma dalla in applicazione della Pt_1 Controparte_2 normativa regionale all'epoca vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente DS, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito.
Per l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. 5) In via subordinata, e Pt_1 dunque soltanto in caso di riconoscimento dell'an, rispetto al quantum indicato dal Tribunale, per le causali in narrativa Voglia disporre nuova CTU
pag. 5/53 6
medico-legale e comunque ridurre le somme riconosciute secondo quanto indicato in narrativa, dichiarando risarcibile soltanto la quota ritenuta conseguenza di responsabilità, e dichiarando invece non risarcibile dall' Pt_1 la quota che deve ritenersi imputabile alla “concausa sisma” (il 50% o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente, in subordine,
, con conseguente riformulazione della minor somma Controparte_2 imputabile all' e con la specificazione che le somme eventualmente Pt_1 riconosciute devono essere considerate all'attualità, e che su di esse gli interessi dovranno essere calcolati secondo i principi stabiliti da SS.UU.
1712/95. 6) Riformare il capo della sentenza inerente alla AN riconosciuta in favore dell'DS “al netto” del risarcimento ottenuto dai tecnici condannati nonché quello inerente all'omessa condanna alla rifusione delle spese di lite in capo alla ed in favore Controparte_17 dell'DS; per l'effetto, estendere la riconosciuta AN da parte di ed in favore di all'intera somma Controparte_17 Pt_1
liquidata in favore degli attori in primo grado;
infine, condannare la al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_17
grado nella misura di euro 10.000,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell' nei confronti della propria Assicurazione. Con vittoria Pt_1 di spese del doppio grado di giudizio e con ogni salvezza”.
“Per parte appellante ( nel giudizio n. 963/23): ““Piaccia a questa Ill.ma _1
Corte, contrariis reiectis, prendere atto della rinuncia all'appello da parte dell' e, di conseguenza, dichiarare _1
l'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'appello proposto dall' liquidando nei confronti dell' le relative _1 Controparte_18
spese legali ai minimi tariffari, limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, e compensando integralmente le spese legali con gli pag. 6/53 7
altri appellati;
voglia altresì rigettare il 5° motivo di appello dell' Controparte_18
nei confronti dell' confermando la sentenza impugnata _1
e compensando integralmente le spese legali”.
per parte appellante : “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in Controparte_2
accoglimento delle esposte tesi difensive, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 138/23 del Tribunale di L'Aquila, accertato e dichiarato - che il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabile unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto 1. escludere qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale 2. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di
, e Controparte_13 Controparte_11 Controparte_12 CP_14
l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti dagli istanti 3.
[...]
Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione Pt_1 dello stesso,escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso; Subordinatamente alla denegata reiezione dell'eccepita carenza di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte:
4. accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della in relazione Controparte_2
alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
ridurre percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione riconoscendone il ruolo di nuda proprietaria dell'immobile, priva perciò degli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
6. ridimensionare, in ogni caso, la pag. 7/53 8
condanna, disponendo se d'uopo una nuova CTU, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e prendendo a riferimento i minimi tabellari, ed al totale così quantificato applicare le riduzioni percentuali relative alla accertata limitazione di responsabilità dell'Amministrazione nella causazione dell'evento;
7. prevedere l'attualizzazione delle somme;
8. compensare o almeno ridurre, in ogni caso, la condanna alle spese, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle avverse domande. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata (nel giudizio n. 960/23) Si costituisce per l' _1 _1
il sottoscritto Avv. Mario Antonio Rossi: 1) Chiedendo il rigetto del 5°
[...] motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' _1
nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e diritto, riservandosi di confutarlo per esteso in sede di conclusionale e replica;
2).Chiedendo che al presente appello venga riunito quello proposto dalla (n° Controparte_2
993\2023 RGC) unitamente all'appello proposto dall' (n° _1
963\2023 RGC), trattandosi di appelli interposti avverso la stessa sentenza (n°
138\2023 del Tribunale di L'Aquila); 3).Riportandosi al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l'integrale accoglimento;
4).Chiedendo, infine, la fissazione dell'udienza di rimessione in decisione degli appelli, così come sopra riuniti.
Per parte appellante ( nel giudizio n. 960/23): “Voglia l'on. le Parte_1
Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Civile, rigettare l'appello proposto da
Con vittoria di spese del presente grado di Controparte_17 giudizio”.
per parti appellate , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
In via preliminare 1) In rito: disporre, ai sensi dell'art.335 CP_7
c.p.c., la riunione dei procedimenti iscritti ai N.960/23 R.G. – N.993/23 R.G. e
N.963/23 R.G., afferenti appelli proposti separatamente avverso la medesima sentenza.2) Nel merito: rigettare tutti gli appelli proposti stante la loro pag. 8/53 9
infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 138/2023 del 04/03/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila.3) Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_3
contrariis reiectis, riunito il presente giudizio di appello con quelli instaurati avverso la Sentenza da parte della (R.G. n. 993/2023) e da parte di CP_2
(R.G. n. 963/2023), confermare la sentenza n. 138/2023 del Tribunale CP_19 de L'Aquila per la parte che qui interessa, relativamente alle statuizioni riguardanti in quanto non oggetto di alcun gravame. Controparte_3
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.
per parte appellata : contumace in appello Controparte_20
per parte appellata contumace in appello CP_21
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1-Il giudizio definito con la sentenza qui appellata è stato introdotto da
[...]
e (con CP_6 Controparte_4 CP_7 CP_5
separati procedimenti riuniti per connessione ex artt. 33 e 274 cpc) nei confronti della e dell' , al Controparte_2 Parte_4
fine di ottenere la condanna delle convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, oltre a rivalutazione ed interessi legali, subìti
a seguito del crollo dell'edificio dove alloggiavano (denominato “ CP_16
), in occasione del noto sisma che colpì la città di il 6 Aprile
[...] Pt_1
2009 .
1.1-Gli attori avevano esposto che:
-a seguito del disastroso sisma che colpì la città nella notte del 6 Aprile 2009 e del procedimento penale instauratosi per le vicende legate al crollo, nella stessa notte, della a carico, tra gli altri, dei convenuti Controparte_16
pag. 9/53 10
e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_11 [...]
questi ultimi sono stati dichiarati colpevoli, con sentenza di CP_14
condanna divenuta definitiva (sentenza Cass. Penale 6604/2017), per avere, a vario titolo, cagionato il crollo o cooperato a porre le condizioni del crollo di una porzione dell'ala nord dell'edificio in cui gli attori alloggiavano;
- dalle perizie disposte in sede penale sarebbe emersa anche la responsabilità civile extracontrattuale della , ente proprietario dell'edificio Controparte_2
e dell' in qualità di gestore (in seguito alla concessione in Parte_1 gestione del proprietario) della “ . Controparte_16
- risultando accertate le responsabilità per l'evento dannoso, gli attori adivano il Tribunale di L'Aquila al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito che ne sarebbe derivato, oltre a rivalutazione ed interessi legali.
1.2-Si costituivano la e l'DS contestando la domanda Controparte_2
attorea e chiedendone il rigetto.
Eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di risarcimento del danno ex adverso azionato, nel merito contestavano le responsabilità ad essi imputate, sottolineando la legittimità del proprio operato e chiedendo che venisse riconosciuto il sisma quale causa di forza maggiore. Chiedevano che fosse negata la risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice, sia in ordine alla prova della loro sussistenza, sia con riguardo al loro ammontare.
Entrambe le convenute chiamavano in causa i quattro tecnici condannati penalmente, l' il e l' ; Controparte_22 CP_10 Controparte_23
L' l e l' chiamavano in Parte_1 CP_22 Controparte_23 garanzia i rispettivi assicuratori (per l' l' , per Controparte_18 _1
l' la e per l' l' CP_22 CP_15 Controparte_23 _1
;
[...]
pag. 10/53 11
Il giudizio veniva quindi soggettivamente esteso ai chiamati in causa.
Tutti i chiamati in causa, costituiti in giudizio, eccepivano la propria estraneità ai fatti.
Instaurato il contraddittorio, le cause sono state riunite, è stata espletata l'istruzione probatoria, consistita essenzialmente nella acquisizione degli atti del processo penale, nell'interrogatorio libero degli attori, nell'escussione di testimoni e nell'espletamento di CTU medico-legale.
1.3-Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila ha deciso come da dispositivo che di seguito si trascrive:
-accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna la CP_2
l' ,
[...] Parte_1 [...]
, e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_11 CP_14
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori e
[...] dunque al pagamento delle seguenti somme: € 163.130,50 in favore di
[...]
€ 184.332,50 in favore di € 160.649,00 in CP_6 CP_7 favore di € 178.083,50 in favore di oltre Controparte_4 Parte_5
agli interessi legali e rivalutazione dal 06.04.2009 e fino al soddisfo.
-accoglie parzialmente la domanda proposta dall' Parte_1
nei confronti dei convenuti chiamati
[...] CP_13
, e e, per
[...] Controparte_12 Controparte_11 Controparte_14
l'effetto, condanna detti convenuti, in solido tra loro, a rifondere all
[...]
il 40% delle somme da quest'ultima Parte_1
dovute agli attori in forza della presente sentenza;
-condanna la a tenere indenne l' Controparte_24 [...]
, delle somme da questa dovute in base alla Parte_1
presente sentenza, al netto del risarcimento dalla stessa DS ottenuto da
, , e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_11 CP_14
pag. 11/53 12
e dalla condanna di questi al pagamento, sempre in favore di , CP_12 Pt_1
delle spese di lite.
-accoglie parzialmente la domanda proposta dalla nei Controparte_2
CP_1 confronti dei convenuti chiamati , , Controparte_13 Controparte_12
e e, per l'effetto, condanna detti Controparte_11 Controparte_14
convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla il 40% delle Controparte_2 somme da quest'ultima dovute agli attori in forza della presente sentenza;
-rigetta tutte le domande formulate da e nei confronti dei terzi CP_2 Pt_1
, Controparte_22 Controparte_25
, , (quest'ultima
[...] Controparte_20 _1
relativamente alla chiamata in garanzia di UNIVAQ);
-condanna la , l' Controparte_2 Parte_1
, , ,
[...] Controparte_13 Controparte_12 Controparte_11
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio nei Controparte_14 confronti degli attori che si liquidano in € 55.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CA e IVA se dovuta, e spese di iscrizione a ruolo e notifica, con distrazione in favore dell'Avv. Wania della CP_8
-condanna Pace , , e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_11
, in solido tra loro, alla refusione del 40% delle predette spese Controparte_14
di giudizio poste a carico della e di;
Controparte_2 Pt_1
-condanna la alla refusione delle spese di giudizio nei Controparte_2 confronti dei terzi chiamati, Controparte_20 _1
(quest'ultima relativamente alla chiamata in garanzia di UNIVAQ) che si liquidano in € 10.000,00 ciascuno oltre spese generali nella misura del 15%,
CA e IVA;
-condanna la e , in solido tra loro, alla refusione delle Controparte_2 Pt_1
spese di giudizio nei confronti dei terzi chiamati , Controparte_22
, , Controparte_15 Controparte_25
pag. 12/53 13
che si liquidano in € 10.000,00 ciascuno oltre spese generali nella misura del
15%, CA e IVA.
-Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di Controparte_2 Parte_1 Controparte_13
, e , in solido tra loro. Controparte_12 Controparte_11 Controparte_14
Le ragioni della decisione, con cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, esplicitate nella relativa motivazione, possono essere così compendiate:
1.3.1-Il Tribunale ha osservato preliminarmente che l'accertamento compiuto in sede penale non fosse opponibile ex art.651 c.p.p. ai convenuti ( CP_2
e ) diversi dagli imputati, già citati nel processo penale in
[...] Pt_1
qualità di responsabili civili e tuttavia poi estromessi ex art.87 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato.
Dopo aver osservato che, pur non potendosi estendere l'efficacia vincolante del giudicato penale ai responsabili civili (tra cui le convenute), era tuttavia possibile utilizzare prove e mezzi istruttori formulati nel procedimento penale, riteneva quell'Ufficio di primo grado conseguibile comunque l'affermazione
[... della responsabilità dei due Enti convenuti ai sensi dell'art.2053 c.c. “ in quanto proprietaria dello stabile e l'DS in quanto usuaria dello CP_26 stesso, con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria”; ciò in quanto non era stata raggiunta in giudizio la prova liberatoria circa il fatto che il crollo non fosse dipeso da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Sotto lo stesso profilo riteneva quel Giudice irrilevante ai fini de quibus, stante il carattere oggettivo di responsabilità dell'ente, la assoluzione in sede penale dei vertici dell' . Pt_1
Assumeva ancora sussistente il Giudice di prime cure in capo all'DS una responsabilità ex art. 2049 c.c. “per l'operato del proprio dipendente e collaudatore , individuando “tra l'Ente e il tecnico un rapporto di CP_14
pag. 13/53 14
servizio, avendo quest'ultimo, tra le diverse cariche ricoperte in seno all'ente, agito quale presidente della commissione di collaudo”.
Il Tribunale poi nel proprio percorso motivazionale escludeva “il carattere eccezionale o anomalo del sisma, tale da renderlo cioè un evento imprevedibile e pertanto imprevenibile “.
A tal proposito evidenziava “come il terremoto de quo, riconducibile scientificamente alla categoria 'strong', nell'ambito della quale vanno classificati mediamente 120 terremoti annui nel mondo, non rappresenti un evento assolutamente anomalo e tale da non dover essere considerato nel vaglio delle condotte umane che da esso possono essere influenzate, neppure per il territorio aquilano: a fronte della notoria sismicità della zona - valutata di II categoria, ossia media già da prima del 1965 - la città era stata in passato colpita da due terremoti di analoga intensità, nel 1461 e nel 1703; il fatto che terremoti analoghi a quello del 2009, in sé stessi non abnormi quali fenomeni sismici, si fossero già verificati, e per ben due volte, nella città di , dimostra che il Pt_1
sisma di cui si discute può essere semmai ritenuto raro, ma non certo eccezionale ed al di là dell'orizzonte di prevedibilità/prevenibilità”.
In merito ai danni risarcibili, relativi all'integrità psicofisica degli istanti, nonché alla asserita perdita dei beni personali a seguito del crollo dell'edificio, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, accertava che , Controparte_6
e pur essendo riusciti a Controparte_4 CP_7 CP_5 scappare utilizzando un'area di servizio ed uscendone indenni, avevano subìto una lesione della propria integrità psico-fisica a seguito dell'evento traumatico del crollo.
Ritenuto che il danno patrimoniale (relativo alla perdita dei beni personali) non fosse provato e dunque non potesse essere liquidato e ritenuto che, viceversa, quello non patrimoniale dovesse essere liquidato, all'attualità, sulla base della CTU medico legale svolta in corso di causa, tenuto conto dei criteri orientativi delle tabelle di Milano, decideva come sopra.
pag. 14/53 15
Riguardo poi alla domanda formulata in via subordinata dalla CP_2
CP_1 (e dall' ) nei confronti dei tecnici
[...] Pt_1 CP_14 CP_11
il Tribunale osservava come le cause del crollo fossero da CP_12
imputare prevalentemente a condotte riconducibili ai medesimi, con conseguente riparto di responsabilità, in ragione dell'apporto causale al crollo, nella misura del 60% a carico di e , e del 40% a carico dei CP_2 Pt_1 tecnici, e ne statuiva pertanto l'accoglimento.
Il Tribunale accoglieva infine la domanda di AN svolta dall' dei Pt_1
confronti della sulla base del contratto riconosciuto efficace al _1
momento dei fatti, di cui alla polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la R.C. verso terzi derivante sia dall'attività di gestione del pensionato di via XX Settembre, sia dalla proprietà dei Controparte_16
fabbricati ad uso di tale attività, non potendo trovare applicazione le condizioni generali di assicurazione (derogate dal contenuto della garanzia specificato nella descrizione del rischio e dall'art. 26 delle condizioni speciali di polizza), né rilevando la mancata estensione agli “eventi sismici”, trattandosi di assicurazione R.C.T., ossia riguardante i danni che l'assicurato cagiona a terzi” .
Ritenuta l'infondatezza delle altre pretese avanzate dalle convenute nei confronti delle ulteriori chiamate in causa ( , , Angelini CP_23 CP_25
Costruzioni) il Tribunale liquidava le spese di lite in favore degli attori e delle chiamate in causa in base al D.M. 55/2014.
Le spese di CTU venivano poste a carico solidale di , Controparte_2 [...]
, , , e Pt_1 Controparte_13 Controparte_12 Controparte_11
. Controparte_14
2.La sentenza è stata impugnata, con richiesta di integrale riforma, da
[...]
, da e da con distinti atti di Pt_1 Controparte_2 Controparte_17
appello, rispettivamente iscritti a ruolo con i nrr. 960/23, 993/23 e n.963/23,
pag. 15/53 16
procedimenti poi riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., con provvedimento di questa Corte del 14/02/24, per i motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
2.1. L' ha proposto appello (R.G.960/23) ripercorrendo, Pt_1
preliminarmente, le articolate vicende del procedimento penale che aveva escluso la responsabilità dell' per i lavori per cui i professionisti erano Pt_1
stati condannati – non rientrando gli stessi all'interno delle competenze che la legge attribuisce all'Azienda, ed articolando 'l'impugnativa in cinque motivi sintetizzabili come segue:
a) Eccezionalità, imprevedibilità del sisma. Il sisma avrebbe dovuto essere considerato quale evento eccezionale ed imprevedibile, come tale incidente sull'evento crollo quale caso fortuito o forza maggiore idoneo ad elidere e/o attenuare la responsabilità attribuita all : la doglianza fa leva, Pt_1 essenzialmente, sul costante inserimento normativo del Controparte_27 tra le zone sismiche di II categoria, cioè “asismicità media” che avrebbe reso imprevedibile un terremoto di violenza pari a quella registrata il 6/4/2009 (Mw
= 6.3).
b) Violazione dell'art 651 c.p.p. Il Tribunale ha operato, inoltre, in violazione dell'art 651 c.p.p. utilizzando “le risultanze e i documenti del processo penale” dal quale l' era stato estromesso, per imputare il crollo “in via esclusiva Pt_1
a responsabilità professionali (come nel caso dei tecnici condannati) o a responsabilità oggettiva (come nel caso dell' )”, tralasciando di Pt_1
considerare la forza del sisma nella gradazione delle responsabilità e nell'individuazione delle concause del crollo.
c) Incidenza quantomeno concausale del sisma nel crollo. Infine, secondo l'appellante, la stessa perizia della prof.ssa avrebbe dovuto condurre ad R_
ascrivere efficacia causale assolutamente prevalente al sisma e, conseguentemente, a ridurre corrispondentemente (“di almeno il 50%”) le responsabilità risarcitoria derivanti dalle ulteriori concause;
pag. 16/53 17
d) Assenza di responsabilità dell' ai sensi dell'art 2053 c.c. L'appellante, Pt_1 che non contesta né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione del proprio diritto di uso gratuito dell'edificio parzialmente crollato come diritto reale di godimento, lamenta che la propria condanna solidale con la proprietaria del bene sarebbe ingiusta (poiché il CP_2
predetto ente conservava il dovere di vigilanza sulla gestione del bene e quello di trasferimento delle risorse necessarie per la sua manutenzione anche straordinaria, entrambi imposti dalla stessa LR 91/1994) e comunque erronea, non potendo trovare applicazione la responsabilità oggettiva sancita dalla norma nei confronti di entrambi i titolari di diritti reali sul bene, ma dovendo invece riconoscersi carattere esclusivo alla responsabilità del proprietario ed alternativo a quella del titolare di altro diritto reale di godimento, la quale potrebbe venire in considerazione solo “in caso di mancanza di responsabilità del proprietario”. In ogni caso, secondo l'appellante, ove anche le due responsabilità potessero concorrere, esse dovrebbero essere graduate, con conseguente limitazione a non più di “un quarto dell'intero” di quella gravante sul titolare del solo diritto reale di godimento. Inoltre, anche con riferimento all'art. 2053 c.c. l'appellante ripropone la tesi della efficacia causale esclusiva del terremoto, quale caso fortuito o forza maggiore che, secondo costante giurisprudenza, libera dalla responsabilità ivi prevista il proprietario e/o il titolare di un diritto reale di godimento;
e) Sulla responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato dell'arch. Pt_1
CP_14
A parere dell'appellante il Tribunale ha, inoltre, erroneamente riconosciuto la responsabilità in capo all' ex art 2049 c.c. per l'operato del proprio Pt_1
dipendente e collaudatore Arch. omettendo di accogliere le CP_14
deduzioni della difesa della medesima Azienda- odierna appellante - tese ad evidenziare che la stessa non aveva mai affermato che Parte_6
l'incarico di presiedere la Commissione di Collaudo fu conferito dall' ( Pt_1
in relazione alla quale vi è una carenza di prova), che la nomina venne pag. 17/53 18
effettuata dalla e, soprattutto, che il suindicato tecnico Controparte_2 commise il fatto non in qualità di dipendente , ma nell'ambito di un Pt_1
rapporto distinto, autonomo e separatamente retribuito quale quello di
Presidente di Commissione di Collaudo.
f) Sulla quantificazione delle somme riconosciute a parte attrice. Sul terremoto quale concausa del crollo. Difetto di motivazione e comunque necessità di riduzione.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione dei danni risarcibili e immotivatamente non avrebbe operato alcuna riduzione in considerazione del terremoto quale concausa del crollo.
In tal senso, secondo l'DS, il Tribunale quantificando il danno subìto dagli attori , “avrebbe dovuto dichiarare risarcibile dai convenuti soltanto la quota ritenuta conseguenza delle loro responsabilità, dichiarando al contempo non risarcibile la quota che deve ritenersi invece imputabile al sisma”.
g) Sulla condanna di a tenere indenne l' “al netto del _1 Pt_1 risarcimento ottenuto” dai tecnici condannati e sulla omessa condanna al pagamento delle spese di lite della in favore Controparte_17 dell' Parte_1
Secondo parte appellante il Tribunale non avrebbe considerato che la AN debba coprire per intero e senza condizioni, entro i limiti di massimale, e pertanto la sarebbe dovuta essere condannata per l'intera somma CP_19
dovuta e anche in ordine alle spese di lite.
2.2. Avverso la medesima sentenza è stato proposto altro appello dalla CP_2
(R.G.993/23) le cui censure, in gran parte sovrapponibili a quelle
[...] articolate dall'DS possono essere così compendiate:
a) Con primo motivo anche la censura la sentenza gravata Controparte_2
per non aver considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza pag. 18/53 19
maggiore, tale da interrompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento o, in subordine, da ridurre l'entità dell'obbligazione risarcitoria ascritta alle convenute;
In tal senso l'appellante evidenzia la eccezionalità ed imprevedibilità del sisma, ritenendo il terremoto del 6 aprile 2009 come “vis maior” o “casus forutitus”, tale da escludere ogni e qualsiasi altra responsabilità in ordine al crollo dell'edificio Controparte_16
Sostiene, infatti che, anche all'esito degli studi condotti sui movimenti tellurici, una sollecitazione di grado 6.3, è ben al di sopra della media dei terremoti registrati e dunque deve essere definita eccezionale e, quindi, ritenuta causa principale del fatto di danno.
b) Con secondo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui viene ritenuta la responsabilità ex art.2053 c.c. dell' e della Pt_1 CP_2
in via integrale e solidale.
[...]
Rileva parte appellante che la fosse nuda proprietaria Controparte_2 dell'immobile e che gravavano solo sull' gli oneri di ordinaria e Pt_1
straordinaria manutenzione dello stesso.
Secondo la dunque la responsabilità dell'accaduto andava Controparte_2 addossata solo all' , ovvero, quella della nuda Pt_1 Controparte_2
proprietaria, ridotta proporzionalmente.
c) Con terzo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui non tiene conto del concorso di cause umane e cause naturali nella produzione dell'evento.
d) Con quarto motivo anche la lamenta la quantificazione Controparte_2
delle somme riconosciute a titolo risarcitorio senza tener conto del terremoto quale concausa del crollo.
Chiedeva in tal senso l'appellante di escludere la responsabilità della CP_2
in relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente
[...]
pag. 19/53 20
rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
2.3. Ulteriore appello è stato proposto dalla che si articola in Controparte_17
motivi sintetizzabili come segue:
a) In primo luogo l'appellante lamenta l'inoperatività della polizza sottoscritta
(polizza n. 122.722281.75), in quanto essa non riguarderebbe le “attività professionali” e non conterrebbe la “copertura degli eventi sismici”.
Il riconoscimento di operatività della polizza operato dal Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata sottoscrizione (e del mancato pagamento del relativo maggior premio) della condizione particolare di copertura degli
“eventi sismici” e della “attività professionale” dell' e della conseguente Pt_1 applicabilità dell'art. 3 lett. n) delle condizioni generali di assicurazione che esclude dalla copertura i “danni derivati a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” (peraltro, anche la sottoscrizione della clausola “eventi sismici” avrebbe esteso esclusivamente la copertura dei danni a cose e non anche a persone, in ragione della “politica aziendale dell' ). _1
L'appellante sottolinea in sintesi l'esplicita esclusione dal rischio assicurato della “attività professionale” e l'omessa estensione dell'assicurazione agli
“eventi sismici”.
b) Espone altresì la che tale polizza conterrebbe il massimale a CP_19
2.000.000,00 (due milioni) di euro per sinistro e per persona lesa.
c) Lamenta che del tutto erroneamente e illegittimamente il Tribunale dell'Aquila avrebbe riconosciuto la responsabilità civile dell' Controparte_18
"in quanto usuaria del predetto (edificio) ex art. 16, 2° comma, L.R. n° 91\94"
e perché il potere di godimento attribuito all' con disposizione di legge, Pt_1
pag. 20/53 21
peraltro con esplicito obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, impone di estendere anche a tale ente la predetta responsabilità.
Si duole dell'erronea ed illegittima individuazione e qualificazione degli interventi effettuati dai tecnici chiamati in causa come manutenzione (in generale) e manutenzione straordinaria (in particolare), anziché come restauro e risanamento conservativo e\o ristrutturazione edilizia d) Con quarto motivo di gravame sostiene che il Tribunale dell'Aquila, dopo avere riconosciuto che la sia crollata per una serie di Controparte_16
concause concomitanti, di cui due prevalenti (i gravi vizi strutturali dovuti all'Ing. e la notevole forza del terremoto) e una meramente aggravante (i Per_2
lavori effettuati dai tecnici chiamati in causa), non ne ha tratto le dovute conseguenze giuridiche in ordine alla relativa ripartizione di natura percentuale tra le stesse concause ai fini della quantificazione pro quota del danno ai sensi degli art. 2055 e 1227, c.c., e del principio di causalità.
2.4. La Controparte_22 Controparte_6 CP_4
e costituitisi in giudizio, hanno
[...] CP_7 CP_5
resistito alle iniziative impugnatorie sopra esposte
Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 23.1.2025 , questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Va preliminarmente esaminata la doglianza dell' , che sostiene che Pt_1
l'utilizzazione, in funzione probatoria, delle perizie e consulenze tecniche (ed in particolare della perizia della prof.ssa espletata in incidente R_ probatorio) formate nel procedimento penale integri “violazione dell'art. 651
c.p.p.”. Il motivo è palesemente infondato, giacché l'art. 651 c.p.p. osta alla diretta vincolatività – nei limiti ivi delineati – del giudicato penale nei pag. 21/53 22
confronti dei soggetti (per quanto qui rileva i responsabili civili, pur inizialmente ivi citati, ma poi esclusi in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato) non posti in grado di partecipare al processo penale, ma non impedisce affatto che nel giudizio civile possano essere utilizzate prove formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzione dei relativi supporti documentali (verbali di causa, relazioni consulenziali e simili), come è nella specie avvenuto.
3.1. Ed invero, l' inutilizzabilità delle prove prevista in ambito penale ex art
191 cpp, non rileva anche in ambito civile, in quanto in quest'ultimo ambito le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo ed anche in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (si vedano, ad esempio, Cass. 8459/2020; ord. 5947/2023, quest'ultima concernente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
3.1.1. Tanto più deve ammettersi la possibilità di utilizzare per la formazione del libero convincimento del giudice civile prove legittimamente assunte in un processo penale (pur definito con sentenza non vincolante in sede civile), come da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza ricordata dalla sentenza qui impugnata (cui può aggiungersi Cass. ord. 12164/2021, confermativa del principio per cui “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico”).
pag. 22/53 23
3.1.2. Nel caso che ci occupa, inoltre, la perizia espletata dalla prof.ssa R_
(con l'ausilio di numerosi ulteriori esperti) si è svolta nel contraddittorio anche dei responsabili civili (tra i quali la e l' non Controparte_2 Parte_1 ancora estromessi all'epoca di svolgimento dell'incidente probatorio, come risulta dall'elenco contenuto a pag. V della parte I della relazione di perizia, ove sono indicati i responsabili civili che, con i relativi difensori e consulenti di parte, hanno partecipato a quell'incombente istruttorio.
3.1.3. Con riferimento alle parti del presente giudizio rimaste estranee all'incidente probatorio svolto in sede penale, sembra pertinente richiamare il principio, affermato in relazione alla analoga fattispecie di un procedimento di
ATP svoltosi tra solo alcune delle parti del successivo giudizio di merito, secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. 8496/2023).
3.2. Esclusa la violazione dell'art. 651 c.p.p. lamentata dall' , deve Pt_1
constatarsi che alcuna seria censura o osservazione critica concernente i dati esposti e le valutazioni espresse nella ampiamente documentata e convincentemente motivata relazione elaborata dalla prof. è stata R_ mossa dall' o dalla (e tanto meno dall'ulteriore Pt_1 Controparte_2
appellante), sicché da quei dati e da quelle valutazioni non può prescindersi ai fini della decisione.
4. Da essi si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il terremoto del 6/4/2009 non può affatto ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della pag. 23/53 24
di via XX Settembre ed alle sue conseguenze dannose, di Controparte_16
cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si vedano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in particolare, pag. 209 per una R_
sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati). Nella specie, il territorio aquilano è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del 1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensità del danneggiamento in termini di Scala
Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, addirittura più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (intermedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo fenomeno verificatosi nel
1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali “spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
4.1. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi) è sufficiente constatare che la classificazione del territorio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costruzione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire livelli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
4.1.1. In ordine alla censura riguardante il contributo causale del sisma al crollo parziale della la perizia ha affermato in Controparte_16 R_
modo netto che la scossa di terremoto verificatasi nelle prime ore del 6 aprile
2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa pag. 24/53 25
sismica in vigore nel 1965” (si rimanda, per maggiori dettagli, a pag. 266 ss. della relazione di perizia), sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fenomeni di crollo come quello verificatosi”. Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipologia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
4.2. Anche per tale motivo la perizia in esame ha individuato, quale “causa principale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della CP_16 in occasione dell'evento sismico del 6 aprile 2009 […] l'insufficiente
[...] resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provocato il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti
“sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella zona di collegamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presenza della parete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risanamento conservativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state condannate in via definitiva in sede penale.
4. 3. La conclusione cui è pervenuta la perizia è che “il sisma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può concludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della Controparte_16 indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
5. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio ed al conseguente trauma psichico – per quanto qui pag. 25/53 26
interessa – subìto da , Controparte_6 Controparte_4 CP_7
e dà ragione (in uno con la parimenti accertata rilevanza
[...] CP_5 eziologica prevalente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti manutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta - con riferimento alla domanda proposta dai danneggiati nei confronti delle originarie convenute - nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. e della affermazione della attribuibilità ad entrambe le convenute in solido della responsabilità oggettiva (non superata dalla prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare caso fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concetto rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) dell'edificio di proprietà dell'una (la cui esso venne Controparte_2 trasferito dall' a norma dell'art. 28 LR 13/1982 con Controparte_28 verbale del 16/7/1982) e sul quale l'altra (l ) era, all'epoca del fatto, Pt_1
titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il 24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha qualificato quale diritto reale di godimento.
5.1. Va, intanto, preso atto che le doglianze formulate sul punto dalle appellanti non contestano – quanto meno con la specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. - né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione dei propri diritti sull'edificio parzialmente crollato come diritti reali. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (peraltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'DS, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sentenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi pag. 26/53 27
universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un contenuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - attribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso
'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di natura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel nostro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra DS ed immobili destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1,
LR 1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994 attribuisce ora “in proprietà” alle “i beni immobili appartenenti al patrimonio della Pt_1 già in uso alle medesime”). CP_2 Pt_1
5.2. Gli appelli, invero, mirano a sostenere (oltre che – ma si è già visto infondatamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costituiti dal sisma), con prospettive di riforma reciprocamente opposte, la non applicabilità contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053 c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsabilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessarie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti costruttivi/ristrutturativi piuttosto che manutentivi (in tal senso sembrando doversi intendere l'altrimenti incomprensibile –nell'ottica della responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. - distinzione tra manutenzione e ristrutturazione prospettata dagli appelli e . Pt_1 _1
pag. 27/53 28
5.2.1. Per affermare la infondatezza della prima censura ci si può limitare a ricordare che la giurisprudenza di legittimità, avendo dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento (nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: si veda, in proposito, Cass.
9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad “altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina
“opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verificandosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
5.3. Va, poi, osservato (rinviando a quanto si dirà più avanti in ordine alla anche ulteriore rilevanza dell'art. 2055 c.c. appena ricordato) che l'eventuale graduazione della responsabilità oggettiva (la quale prescinde da condotte colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene - oltre a non potere operare nei confronti della danneggiata (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rapporti interni tra obbligati solidali – postula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attribuibilità della sua rovina ai titolari dei diversi diritti reali sulla stessa.
5.3.1. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e CP_2 Pt_1
(artt. 14, 16, 17, 33 LR 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di gestione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Casa dello
Studente, conservando però alla un generale potere di vigilanza – CP_2
anche ispettiva – sulla amministrazione e sulla attività delle Aziende, un obbligo di trasferimento a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “risorse finanziarie per gli oneri” di manutenzione e un più generico pag. 28/53 29
obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta come gli errori del progetto originale dell'edificio – e la R_ conseguente fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili mediante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei molteplici “interventi che hanno interessato la CP_1 dal 1980 al 2008”. Sicché, sia la proprietaria sin CP_16 CP_2 dal 1982, sia l'DS, usuaria sin dal 1994, avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manutenzione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situazione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale strutturale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvisa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
5.3.1.1. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata responsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul bene all'epoca della sua rovina - la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dalle appellanti (l'una proprietaria del bene da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materiale e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambe in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insicurezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. di cui si dirà e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
6. A conclusione ed integrazione di quanto fino ad ora osservato, si deve precisare e ribadire che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbero desumerne le appellanti, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante ai danneggiati e posto dalla pag. 29/53 30
sentenza a carico solidale delle convenute oggi appellanti (nonché dei chiamati già definitivamente condannati in sede penale – anche al risarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e non appellanti, neanche incidentalmente, in questa sede).
6.1. E', infatti, noto (ancorché obliterato dalle appellanti) che, alla luce degli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile) la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa
Corte d'appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già visto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che deve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile (o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento dannoso) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendosi, in tal caso, operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo pag. 30/53 31
ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, tra le più recenti, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
7. Si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio, possa solo genericamente affermarsi che il sisma ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio il quale, tuttavia, non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno distruttive) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno assunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive successive, culminate nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento progettato e CP_1 diretto da e e collaudato dalla commissione CP_12 CP_11
presieduta da Non è dunque possibile determinare e quantificare CP_14
anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteristiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come concretamente verificatosi.
7.1. Anche in riferimento alle specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva variamente invocate dall'attore in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053
c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fattori causali
(comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia possibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, mentre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227
c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. fortuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche le appellanti prospettano la ravvisabilità di condotte siffatte attribuibili.
pag. 31/53 32
7.3. Riguardo, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi,
CP_1 ed in particolare a quelle – omissive e commissive – poste in essere da e anch'esse, come si desume in modo chiaro CP_12 CP_29 CP_14
dalla perizia hanno assunto una efficienza meramente concorrente ed R_
inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determinare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui prevalente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio.
7.2. Neppure queste sono pertanto idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo normativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato dotato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza ricordata dall'appellante DS), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato derivante da tale norma. Rispetto al danneggiato, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevoli o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1 c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo responsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole responsabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando come regola residuale quella della pari responsabilità dei medesimi (comma 3).
7.2.1. Da questo quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato anche recentemente sia il principio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato “il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, restando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord. 25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei pag. 32/53 33
confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (Cass.
5475/2023).
7.2.2 Correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difetti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e commissive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al risarcimento integrale in favore dei danneggiati ed ha poi - nel ritenere inammissibili per mancata prova dell'avvenuto pagamento quelle che ha qualificato come azioni di regresso esercitate dalle convenute nei confronti dei chiamati in causa e nel pronunciarsi, contestualmente, sulle richieste di graduazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso – addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso al 40 % di responsabilità a carico di tutti i tecnici incaricati nella progettazione della
(a fronte del restante 60% che, in quanto dipendente dalle Controparte_16
carenze progettuali iniziali, ma anche alle carenze manutentive protrattesi per circa due decenni, è stato addebitato alle convenute oggi appellanti) appare del tutto adeguato rispetto alla limitata rilevanza eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggravato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano, ai titolari di diritti reali sull'immobile.
pag. 33/53 34
8. Il terzo motivo di gravame dell' DS concernente la responsabilità di resta assorbito poiché, confermata la responsabilità oggettiva della CP_14 predetta azienda ai sensi dell'art 2053 c.c., è irrilevante se essa debba anche rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art 2049 c.c.
9. Sulle infondate doglianze dell' e della relative alla Pt_1 Controparte_2
riduzione del risarcimento, tenuto conto della quota di responsabilità che deve imputarsi al sisma quale causa naturale, è sufficiente richiamare quanto già esposto innanzi. (v. Paragrafo 6).
10. Quanto alla contestazione formulata da all'esito delle disposte Pt_1
acquisizioni medico legali, deve il Collegio limitarsi a confermare il principio in forza del quale il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez.
III, 30/04/2009 10123 Cass. n. 10222 del 2009 e 18618/2011).
Come risulta dalla documentazione medico-sanitaria in actis,
[...]
e CP_6 Controparte_4 CP_5 CP_7
hanno subito una malattia di natura psichica, nello specifico il disturbo
[...]
post traumatico da stress.
Come noto, l'insorgenza del disturbo post traumatico da stress può intervenire anche a distanza di mesi dall'evento traumatico, e la sua durata può variare da un mese alla cronicità.
pag. 34/53 35
Con riferimento ad ognuno dei periziati, l'espletata CTU ha correttamente e congruamente proceduto alla quantificazione del danno risarcibile, tenuto conto del noto insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 235/2014), avendo congiuntamente, ma distintamente, valutato la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale e cioè:
• l'aspetto interiore del danno sofferto, ossia il danno morale (dolore, vergogna, disistima di sé, paura ovvero disperazione);
• l'aspetto dinamico relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto.
La valutazione tecnica appare allora immune da vizi logici e profili di censurabilità.
11. Occorre passare all'esame dell'appello di relativo all'operatività _1
della polizza stipulata con . Pt_1
L'atto di appello risulta innanzitutto formulato esclusivamente in nome di
C.F.: , con sede legale a Controparte_17 P.IVA_1
Bologna, Via Stalingrado n° 45, in persona del suo legale rappresentante, procuratore ad negotia e non anche da come Controparte_30
erroneamente riportato dalla difesa di parte appellata, parte peraltro neanche risultante come tale nel giudizio di primo grado, stando almeno alla intestazione della decisione qui gravata.
allora così da ultimo conclude: “dichiarare Controparte_17
l'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'appello dell' nei confronti dell' , liquidando le relative spese _1 Pt_1 CP_18
legali ai minimi tariffari limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva e compensando integralmente le spese legali con gli altri appellati;
in relazione al 5° motivo di appello dell'DS se ne chiede il rigetto per il motivo sopra esposto e in subordine la liquidazione ai minimi tariffari vigenti all'epoca”.
pag. 35/53 36
La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453).
Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria, tanto evincendosi dal contenuto dell'atto dismissivo, in cui così ci si esprime “dichiara di rinunciare all'appello proposto dall' il 02.10.23, notificato il 03.10.23 e iscritto a ruolo il _1
04.10.23 con il n° 963\23 R.G.C……alla luce delle prime sei sentenze di rigetto di questa Ecc.ma Corte sugli appelli relativi al crollo della Casa dello Studente
(sentenze nn° 1508, 1509, 1510, 1595, 1596 e 1598 del 2023).”
La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora, come richiesto dalla difesa delle compagnia, quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto non voluto, anche la sentenza di primo grado.
Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia dle contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due pag. 36/53 37
istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio
1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr. 873/24).
Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20).
Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep.
30/11/2021), n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140).
Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo _1
grado nei confronti della stessa compagnia.
L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
pag. 37/53 38
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Infine osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava disciplinava reclamo collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza
(in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024).
Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non possono che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, sia pure limitate alla fase studio, introduttiva e di trattazione, liquidabile ai minimi anche in assenza della istruttoria, e con esclusione della fase di discussione, avendo la parte rinunciato alla impugnazione in sede di pc..
Sotto tale profilo va oltretutto evidenziato come l'appello interamente CP_19
rinunciato, avesse tuttavia riguardato anche i capi decisori assunti dal giudice di prime cure con i quali era stata affermata la responsabilità della propria assistita e non a caso l'atto era stato notificato a tutte le controparti del giudizio di primo grado.
è pertanto virtualmente soccombente, ai fini de quibus, nei confronti di CP_19
tutte le parti risultanti vittoriose rispetto a quella parte di critica.
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Peraltro in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto Pt_1
– incide anche l'esito della decisione sul capo di impugnazione _1
sollevato invece proprio da e nei confronti della propria compagnia e su Pt_1
cui infra.
Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo CP_19
di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud.
04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.).
11.1 Anche DS, come visto, aveva formulato motivi di appello nei confronti delle statuizioni involgenti il rapporto con la propria garante _1
Impugna in particolare il capo di sentenza che, pur contenente il riconoscimento dell'obbligo di AN a carico di Controparte_17 ed in favore dell' , limita l'operatività della stessa “al netto del
[...] Pt_1
risarcimento dalla stessa DS ottenuto da Controparte_13
, e e dalla condanna di Controparte_12 Controparte_11 Controparte_14 questi al pagamento, sempre in favore di , delle spese di lite” (pag. 28). Pt_1
Secondo l'appellante, senza alcuna valida motivazione, in dispositivo il
Tribunale ha riconosciuto la AN, come visto, soltanto “al netto” del risarcimento ottenuto dai tecnici condannati, laddove invece, si ritiene, la riconosciuta AN non debba soggiacere a tale limite, dovendo coprire per intero e senza condizioni – evidentemente entro i limiti di massimale, dai quali il caso di specie è ben lontano – l'intera somma che risulterà dovuta dall' in favore degli attori. Pt_1
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Assume l'appellata la palese infondatezza del motivo, in quanto il _1
Tribunale territoriale avrebbe solo affermato una cosa ovvia in punto di diritto, avendo voluto sottintendendere che, nella ipotesi che l' ottenga il Pt_1
risarcimento dai quattro tecnici condannati (in tutto o in parte), la riconosciuta AN assicurativa vale solo per quella parte del credito, che non sia già soddisfatta dai suddetti danneggianti. La locuzione “al netto”, infatti, starebbe soltanto a specificare, nell'ipotesi di un risarcimento ottenuto dai suddetti tecnici (in tutto o in parte), l'ambito di operatività della AN dell'eventuale differenza risarcitoria.
11.1.1-Il motivo di appello è fondato.
La decisione gravata infatti con l'utilizzo dell'espressione “al netto” inserisce una limitazione quantitativa che invece non può essere fissata ex ante in sede di cognizione e di predisposizione del titolo.
Il riconoscimento del diritto ad essere tenuto indenne, in sede di formazione del titolo, non può allora effettivamente soggiacere a predeterminabili limiti quantitativi ovvero a condizioni, dovendosi soddisfare in sede di cognizione il riconosciuto diritto alla garanzia di recupero per intero e senza condizioni – escluso il limite derivante dal massimale - dell'intera somma potenzialmente oggetto di liquidazione a carico dell' ed in favore dei creditori, salva Pt_1 nello specifico l'operatività di meccanismo limitativi, ove operanti, o recuperatori che l'assicurazione potrà eccepire o azionare in concreto.
Nella fattispecie al vaglio del Collegio si verte in ipotesi di accoglimento della vera e propria azione di regresso, e non di rivalsa (in quanto è stata Pt_1
ritenuta dal giudice di prime cure direttamente corresponsabile nella causazione dell'evento), formulata da uno dei condebitori in solido nei confronti degli altri condebitori, all'esito anche della accertata graduazione delle rispettive colpe.
L'azione di rivalsa infatti non va confusa con il diritto di regresso in senso stretto il quale presuppone l'adempimento di una obbligazione solidale da pag. 40/53 41
parte di uno dei condebitori per intero che, sulla base del medesimo titolo, si converte in obbligazione parziaria di regresso del soggetto che ha liberato i condebitori nei confronti dei condebitori restanti e non paganti. Ancora, il diritto di regresso (facilmente rinvenibile nell'ambito della responsabilità contrattuale, anche laddove il committente si avvalga, per lo svolgimento della propria attività contrattuale di soggetti terzi ex art. 1228 cc., i quali, per forza di cose, partecipano alla attuazione/estinzione della obbligazione contrattuale contratta dal debitore/committente) normalmente presuppone che ciascun soggetto, tanto in sede contrattuale ex artt. 1292 e 1298 cc. quanto in sede extracontrattuale ex art. 2055 cc., abbia concorso con le proprie condotte omissive o commissive alla produzione del danno. Il concorso cumulativo sotto il profilo causale omissivo o commissivo giustifica l'insorgenza di una obbligazione solidale che garantisce al condebitore liberante l'esercizio del diritto di regresso del quantum risarcitorio corrisposto in via integrale nei confronti condebitori/concorrenti causali ciascuno per la propria quota;
il diritto di regresso, pertanto, sorge in ragione della obbligazione solidale ed è esercitabile nei confronti degli altri coobbligati in solido. Ne discende che qualora al convenuto si addebiti una specifica corresponsabilità lo stesso potrà ottenere il regresso pro quota dagli altri corresponsabili dal momento che il loro contributo causale incide nella ricostruzione della causalità materiale prima e giuridica poi ai fini della verificazione del danno.
Laddove, per contro, si assuma una responsabilità del convenuto nell'ambito di una sola posizione cd di garanzia, cosa che avviene normalmente nelle ipotesi in cui il danno cagionato viene addebitato in via puramente oggettiva potrà essere esperita "azione di rivalsa" da parte del convenuto nei confronti dei responsabili.
Più precisamente, nell'ipotesi in cui la condotta del convenuto incida sotto il profilo causale, tanto da dar vita ad una obbligazione solidale nel senso più tecnico del termine, basata sull'effettivo apporto causale dei soggetti obbligati,
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non vi sono ostacoli nell'applicazione della disciplina generale degli artt. 1298
e 2055 cc. (regresso in senso stretto)
Nelle ipotesi in cui la condotta dei soggetti asseritamente responsabili abbia inciso in via esclusiva sulla verificazione dell'evento, fungendo, una volta ricostruita sia la causalità materiale sia quella giuridica, da unica fonte causativa dell'evento lesivo, appare perfino difficile parlare di "responsabilità solidale" effettiva.
E' noto poi che la graduazione delle colpe può essere domandata anche in vista delle azioni di rivalsa o di regresso seppure non ancora esercitate (Cass.,
20/12/2018, n. 32930, Cass., 25/07/2006, n. 16939, Cass., 05/10/2004, n. 19934).
Tirando le fila del ragionamento sin qui articolato, può allora affermarsi come nella fattispecie al vaglio, ferma l'impossibilità di escludere la responsabilità diretta del convenuto, almeno per culpa in eligendo, dalla acquisizioni tecniche emerga il positivo accertamento che l'effettiva responsabilità debba essere ascritta secondo le percentuali già indicate dal giudice di prime cure
Già Cassazione civile sez. III, 20/11/2012, n.20322 e Cass. 31 maggio 2012, n.
8686 avevano allora chiarito come, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non sia riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerna l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 n. 3 c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
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Il Collegio condivide tale orientamento, oltretutto confermato anche dalla recente Sentenza n. 17656 del 20/06/2023, fondato sulle essenziali argomentazioni che seguono.
a) E' evidente la violazione dell'art. 1917 cod. civ., secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto".
b) La limitazione della garanzia assicurativa alla quota di responsabilità priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità.
c) L'istituto della surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, esercitando il diritto di regresso dell'assicurato ex art. 1299 o art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5883).
11.1.2- Lamenta ancora nel quinto motivo di appello avverso Pt_1
l'omessa pronuncia da parte del giudice del primo grado del capo _1
relativo alle spese di lite.
Anche tale motivo è fondato.
La domanda di garanzia formulata da è stata effettivamente accolta Pt_1
integralmente, salvo quella imprecisione terminologica di cui sopra, e il
Tribunale ha omesso del tutto di stabilire consequenzialmente sulle spese di lite, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri rapporti giuridici dedotti in giudizio, in violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
Sul punto solo in sede di conclusionale di replica ha così esposto le _1 proprie difese “l'assicurata ha rifiutato del tutto immotivatamente e per ben due volte (la seconda volta nel novembre del 2023 dopo le prime sei sentenze di pag. 43/53 44
questa Ill.ma Corte) la messa a disposizione del massimale di polizza da parte della come documentato e argomentato negli altri appelli già decisi”. _1
Secondo il Tribunale dell'Aquila sarebbe stato perfettamente a _1 conoscenza della circostanza che l'DS, nel settembre del 2018, aveva rifiutato senza alcun motivo la messa a disposizione del massimale assicurativo da parte dell' costringendo quest'ultima a continuare un _1 contenzioso, dal quale invece intendeva uscirne con il massimo dell'esborso.
Vero è invece che in sede di comparsa di costituzione in appello, si CP_19
era limitata a chiedere il rigetto del 5° motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' poi invece come visto rinunciato, _1
nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e diritto, riservandosi di confutarlo per esteso in sede di conclusionale e replica.
A prescindere poi dalla verifica di tempestività delle allegazioni fattuali e probatorie addotte dalla difesa di sul punto in sede di conclusionale _1
di replica, non può il Collegio non rilevare, in via assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, come ancora in questa sede abbia impugnato la _1 decisione di primo grado proprio contestando l'operatività della polizza, ponendosi quindi quale contraddittore principale rispetto al proprio assistito.
Solo con la rinuncia all'atto di appello, deve darsi per definitivamente accertata, secondo i principi suesposti, l'operatività della garanzia.
Quanto poi all'argomento sollevato dalla difesa di relativo ad una _1
asserita identità delle difese, appare manifesto invece, in ragione della specificità del relativo rapporto assicurante – assicurato, come non sussistano neanche i presupposti per una diminuzione di quanto liquidabile in forza dei valori medi relativi a tutte le fasi maturate.
pag. 44/53 45
Anche in parte qua pertanto il relativo capo deve essere riformato e va disposta la condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore del proprio assistito.
12-La posizione di . Controparte_22
e hanno notificato il proprio atto di citazione in appello anche Pt_1 CP_2 nei confronti di ed invitandola a comparire all'udienza Controparte_3
fissata, pur non svolgendo alcuna domanda esplicita nei suoi confronti.
Le appellanti, invero, non hanno mosso alcuna formale critica alle statuizioni della sentenza di primo grado inerenti la posizione di Controparte_3
Secondo gli appellanti, la citazione in giudizio degli appellati, tra cu CP_3 sarebbe stata imposta dal rispetto dell' art. 331 cpc.
Secondo la stessa Corte di legittimità, l'art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cas. Civ. ordinanza 27.04.2021,
n. 11044).
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Il litisconsorzio di diritto processuale non rende allora necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento,
l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della parte, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità di quest'ultima, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, questa non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell'esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20965 del 30 settembre 2009).
Come si evince allora dalla lettura degli atti di gravame:
ed , pur rimettendo in discussione la percentuale di _1 CP_2 Pt_1
responsabilità individuata in sentenza in capo al progettista , non Per_2
avevano formulato alcuna critica specifica rispetto al capo decisorio che aveva escluso ogni responsabilità asseritamente derivante in capo alla a CP_3
seguito della accertata parziale responsabilità del . Per_2
La notifica pertanto dell'atto di appello nei confronti della
[...]
non può proprio dirsi giustificata dall'applicazione dell'art. 331 CP_3
cpc.
Pur essendo allora il rapporto tra le cause di dipendenza o inscinbilità, si ritiene che la notifica effettuata alla parte senza alcuna critica al capo decisorio che ne ha escluso ogni responsabilità assolva solo alle funzioni di cui all'art. 332 cpc, dettata in materia di cause scindibili o indipendenti.
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Nell'ipotesi allora di cause scindibili ex art. 332 c.p.c. , la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza
(Cassazione civile sez. VI, 15/11/2021, n.34174Cassazione civile sez. I,
21/03/2016, n.5508 e Cassazione civile sez. III, 16/02/2012, n.2208).
Quando viene infatti invocata una responsabilità alternativa di due o più distinti soggetti rispetto ad uno stesso fatto dannoso, il litisconsorzio che si determina, se nel momento iniziale, cioè della introduzione della lite, è certamente riconducibile all'ambito dell'art. 103, perchè è l'attore che sceglie di prospettare la domanda invocando la responsabilità alternativa in relazione all'accadimento concreto che la occasiona, una volta che il litisconsorzio si sia instaurato si connota, quoad svolgimento, come litisconsorzio processuale necessario o unitario, perchè l'accertamento alternativo necessariamente coinvolge la posizione processuale dei due convenuti attribuendo ed esigendo un grado di massimo coordinamento nell'attività processuale, in non diversa guisa delle fattispecie di litisconsorzio necessario iniziale ex art. 102 c.p.c..
Ciò è vero perchè la domanda originariamente introdotta, postulando l'alternatività delle responsabilità, determina, dal punto di vista della domanda attorea, un nesso di interrelazione fra le posizioni nel processo dei convenuti.
Una volta sopravvenuta la sentenza, poichè la fattispecie di litisconsorzio ha natura processuale e non sostanziale e, dunque, non riguarda un caso in cui è per il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio (o per legge) che la pronuncia deve coinvolgere tutte le parti, assume rilievo, per pag. 47/53 48
stabilire se il litisconsorzio in sede di impugnazione resti inscindibile, sia il contenuto della pronuncia, sia il soggetto che la impugna.
Nel caso di rigetto della domanda nei confronti di entrambi i responsabili, essendo soccombente il danneggiato, il soggetto che impugna sarà lui ed è palese che, in non diversa guisa di come risultava all'atto della instaurazione del processo in primo grado, gli spetterà la possibilità di esercitare la domanda con l'atto di impugnazione reiterando la rivendicazione della responsabilità di entrambi i pretesi responsabili oppure di esercitarla, se del caso all'esito delle risultanze del grado precedente, soltanto nei confronti di uno di essi.
Ove il danneggiato compia tale scelta e, dunque, impugni nei confronti di uno solo dei responsabili, essa è rituale e segna lo scioglimento del litisconsorzio legittimamente, perchè non determina alcuna situazione di possibile contrasto fra la parte della decisione impugnata, là dove essa ha escluso la responsabilità di uno dei convenuti, che passa in giudicato, e l'eventuale decisione sull'impugnazione che riconosca la responsabilità dell'altro, atteso che le due statuizioni possono coesistere.
L'operare del principio della domanda in sede di esercizio dell'impugnazione determina in questo caso legittimante lo scioglimento del litisconsorzio processuale.
Può semmai verificarsi che, in ragione dell'essere stata proposta domanda da uno dei responsabili contro l'altro, l'esistenza di tale domanda, creando nesso di dipendenza fra le posizioni dei due pretesi responsabili, comporti che il litisconsorzio non possa essere sciolto dal danneggiato, che, dunque, pur non intendendo rivolgere e non rivolgendo l'impugnazione nei confronti di uno dei due ma solo dell'altro, necessariamente deve notificare l'impugnazione anche al primo, in modo da assicurare all'altro contro cui impugna la possibilità di poter perseguire la domanda rivolta contro il corresponsabile: in tal caso ricorrerà la fattispecie dell'art. 331 c.p.c. (si vedano già Cass. n. 2360 del 1965
e n. 2769 del 1967 e, quindi, Cass. n. 3114 del 1999, seguita da altre conformi;
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adde Cass. n. 15734 del 2004), a meno che si ritenga utilizzabile l'art. 334
c.p.c., da parte del responsabile contro cui si impugna, come opinano recenti dottrine (in termini Cassazione civile sez. III, 12/05/2014, (ud. 06/02/2014, dep.
12/05/2014), n.10243), altrimenti rileva esclusivamente l'onere di mera denuntiatio di cui all'art. 332 cpc cit.
Nell'ipotesi al vaglio allora, legittimamente gli appellanti, che pur criticano la gravata decisione in punto di percentuali di corresponsabilità in capo all'altro convenuto , non mettono in discussione il capo con cui invece è stata Per_2
esclusa ogni responsabilità della CP_3
Ciò determina la sussusmibilità della fattispecie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 332 cpc, essendo stato sciolto per legittima scelta degli appellanti il vincolo di dipendenza che avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 331 cpc
Non essendo stata evocata pertanto la in qualità di parte, ma essendo CP_3
stata destinataria della mera denuntiatio, non può esservi spazio per l'applicazione del principio della soccombenza.
13.Le spese seguono ancora la soccombenza nel rapporto appellanti Parte_7
e – appellati persone fisiche e vengono liquidate come in dispositivo in CP_19
applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, nella versione oggi in vigore, tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali svolte (che hanno compreso anche la fase di trattazione) e degli esborsi documentati.
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Devono invece essere compensate (per le stesse ragioni che hanno condotto alla analoga compensazione delle spese del primo grado) le spese del presente grado nel rapporto tra e nonché nel rapporto UNIPOL- Pt_1 Controparte_2
Regione.
Nel rapporto – seguono la soccombenza, secondo quanto motivato CP_19 Pt_1
sopra.
L'integrale rigetto dell' appello proposto dalla impone di dare Controparte_2 atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater drp 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'obbligazione di versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato. Analoga attestazione non può invece concernere l'appellante DS, il cui gravame è stato, sia pure parzialmente, accolto, nei confronti di né, come visto avendo CP_19 CP_19
questa rinunciato alla iniziativa impugnatoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara l'estinzione dell'impugnazione proposta da e relativa al _1 procedimento nr. 963/23 e per l'effetto accerta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente ai rapporti ivi dedotti tra cui quello di AN , salvo quanto infra al punto 2); CP_31
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2) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
ed in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, revoca la parte della decisione di primo grado, decisoria del rapporto di AN , nella parte in cui limita l'operatività CP_31 della stessa “al netto del risarcimento dalla stessa ottenuto da Pt_1 [...]
, , e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_11 Controparte_14
e dalla condanna di questi al pagamento, sempre in favore di , delle spese di Pt_1
lite” (pag. 28);
3) rigetta per il resto il suddetto appello DS e quello proposto dal CP_2
[...]
4) condanna tutti gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di
[...]
, nato a [...] il [...] e CP_6
residente in [...]- Codice Fiscale
, , nato a [...] il C.F._1 Controparte_4
20/01/1987 e residente in [...]- Codice Fiscale , , C.F._2 CP_7
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Via De Contra snc -
Codice Fiscale , , nato a [...] C.F._3 CP_5
(Albania) il 01/05/1985 e residente in [...] - Codice Fiscale delle spese del presente C.F._4 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 26.000,00, nei limiti del minor importo di euro 20.000,00 euro oltre rimborso forfettario del _1
15%, IVA e CAP come per legge e distratte in favore dell'avv. Wania Della
Vigna, dichiaratasi antistataria;
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5) condanna la a rimborsare alla Controparte_17 [...]
le spese del primo grado, Parte_1
riformata in parte qua la gravata decisione, pari ad euro 14.103,00 e del presente grado di giudizio, liquidate in ulteriori complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi;
6) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l' e la Parte_1 CP_2
tra la e la spa
[...] Controparte_2 Controparte_17
7) nulla sulle spese di lite in relazione alla posizione di Controparte_22
;
[...]
8) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di ulteriori Controparte_2 importi a titolo di contributo unificato pari a quelli già dovuti per l' appello interamente rigettato.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 29.1.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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