Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il GoP della III sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata nella persona del dott.
Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg. 1204/2024
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Castellammare Parte_1 C.F._1
di Stabia alla Via E. Alvino n. 12 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Antonino Conte che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
Opponente
in persona del leg.le rapp.te p.t. elettivamente Controparte_1
domiciliata in Salerno alla Via Casarse n. 1 presso lo studio dell'avv. Armando Pistolese che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Opposto
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare in rito si osserva che parte attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo quindi della pretesa azionata quali la omessa notifica dell'atto presupposto e comunque la prescrizione del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione.
Essendo stata proposta un opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc stante l'eccezione di prescrizione del titolo esecutivo e comunque della pretesa di credito, il Tribunale adìto si deve ritenere competente.
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono.
I convenuti non hanno fornito la prova della rituale notificazione degli atti presupposti e quindi sottesi alla cartella impugnata.
Orbene in mancanza di prova circa la rituale notifica dell'atto presupposto, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario sia illegittima e conseguentemente deve essere accolta l'opposizione proposta apparendo infondata la pretesa della P.A.
In subordine, la pretesa tributaria deve comunque essere dichiarata prescritta.
La prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma come dovuta per spese processuali e/o equiparate e comunque, come indicata nella cartella di pagamento, si prescrive nel termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque,
dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Orbene nel caso in specie la concessionaria ha provato di aver notificato la cartella esattoriale ma fuori dei termini come imposti dalla vigente normativa e non ha provato di aver notificato, nelle more, validi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Nel caso di specie è rimasto provato che alla pretesa tributaria “Spese processuali / Atti
giudiziari” (molto genericamente indicato) risalente all'anno 2012 è seguita la rituale notifica della cartella esattoriale soltanto in data 14/02/2024.
Infatti dalla data del 2012 cui si riferisce la pretesa ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione e fino a quando è stata notificata in data 14/02/24 la cartella esattoriale impugnata n. 07120230085114634000 è ampiamente spirato il termine prescrizionale di dieci anni come sopra indicato.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario si sia prescritta stante il decorso del termine prescrizionale tra l'epoca cui risale il tributo e la notifica della cartella esattoriale e conseguentemente deve essere accolta l'opposizione proposta apparendo infondata la pretesa della P.A.
Pertanto, per i suesposti motivi, in considerazione della difesa precisa e circostanziata dell'opponente, deve ritenersi fondata l'opposizione come proposta che pertanto va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) accoglie l'opposizione proposta relativamente la cartella esattoriale n.
07120230085114634000 essendo maturata la prescrizione del diritto alla riscossione tra la data della pretesa e la data di notifica della cartella impugnata;
b) condanna gli opposti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano di ufficio in Euro 100,00 per spese vive, Euro 700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Fabrizio
Antonino Conte, antistatario.
T. Annunziata, 15/04/2025 Il GoP
dott. Salvatore Di Biase