CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
Massime • 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2023, n. 17656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17656 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 Data pubblicazione 20/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' OM TR Presidente SANITARIA LINA RUBINO Consigliere Ud.14/03/2023 PU FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere PAOLO PORRECA Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19716/2020 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI, domiciliazione digitale gianniciccone@pec.giuffre.it, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCONE GI -ricorrente- ST GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO FELICE, 89, presso lo studio dell'avvocato MARIANI TIZIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAMORI' GIANPIERO -ricorrente-
contro
SAN CI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.RE DEI MELLINI, 10, presso lo studio dell'avvocato MARINESE Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 NO che lo rappresenta e difende Data pubblicazione 20/06/2023 -controricorrente- nonché
contro
QBE INSURANCE EUROPE LDT, RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato MORGANTI DAVID che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché
contro
IG MA, IG NA, IG ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato ORLANDI MAURO, rappresentati e difesi dagli avvocati SALINI VINCENZO, SISTI PAOLO VALENTINO -controricorrenti- e sul ricorso incidentale proposto da QBE INSURANCE EUROPE LDT e RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato MORGANTI DAVID che le rappresenta e difende -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 471/2020 depositata il 20/03/2020. 2 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA, Data pubblicazione 20/06/2023 Rilevato che l'Azienda Sanitaria Locale 2 NC VA TI ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 471 del 2020 della Corte di appello di L'Aquila, esponendo che: - AN OL, in uno ai congiunti IM, NA e EL IO, aveva convenuto la deducente e la Casa di cura privata San NO, s.r.l., di Roma, dopo aver esperito un accertamento tecnico preventivo, allegando che;
- il 10 giugno 2002, presso l'Ospedale civile di NC e ad opera del dottor VA ES, aveva subìto un intervento chirurgico di laparo “banding” gastrico siccome affetta da grave obesità da disturbi alimentari e diabete;
- dopo una iniziale perdita di ponderale, a distanza di due anni circa, era tornata nella condizione iniziale, rendendosi così necessario un secondo intervento, effettuato presso la Casa di cura privata San NO di Roma, sempre dal dottor ES;
- il decorso “post” operatorio era caratterizzato da numerose complicanze;
- l'attrice era stata dimessa nonostante la non completa guarigione, e ciò aveva reso necessari altri due interventi chirurgici presso l'Ospedale di NC, effettuati il 4 gennaio 2005 e il 6 gennaio 2005; - il 12 gennaio 2005 la paziente aveva subito un terzo intervento chirurgico per realizzare altra sutura gastrica ma, non migliorando le condizioni fisiche, era stata trasferita presso l'Ospedale di Casoli il 2 maggio 2005, con diagnosi di “deficit” deambulatorio con sindrome ipocinetica 3 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 succeduta a interventi chirurgici multipli intestinali per Data pubblicazione 20/06/2023 obesità, postumi di meningoencefalite erpetica, ipertrigliceidemia;
- la OL, dimessa il 16 giugno 2005 dall'Ospedale di Casoli, era stata nuovamente ricoverata presso la Casa di cura Villa Pini di TI, dove le era stata diagnosticata la sclerosi combinata del midollo su base carenziale in soggetto precedentemente operato di bendaggio gastrico per obesità severa;
- erano seguiti altri ricoveri e un ulteriore intervento chirurgico il 3 agosto 2016; - la ASL aveva chiamato in giudizio in manleva assicurativa la QBE Insurance Europe ltd, mentre la Casa di cura San NO aveva fatto altrettanto, ad analogo sebbene differente titolo, con il dottor VA ES;
- entrambi i chiamati avevano resistito in giudizio, nel corso del quale la OL era deceduta dopo il palesarsi di un grave quadro infettivo in contesto già fortemente debilitato;
- costituiti quali eredi gli altri attori, il Tribunale aveva accolto la domanda statuendo che il dottor ES tenesse indenne la Casa di cura San NO s.r.l. e la QBE tenesse indenne l'ASL; - la Corte di appello aveva confermato la decisione di prime cure parzialmente, osservando che: - le relazioni tecniche giudiziali, quella preventiva e quella disposta nel corso del giudizio, avevano attestato che erano mancati sia lo “screening” preoperatorio sia il “follow up”, costanti irrinunciabili della chirurgia bariatrica, così da correggere i prevedibili e prevenibili disturbi del comportamento alimentare e psicotici;
4 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 - infatti, nella lettera di dimissioni, dopo il primo intervento Data pubblicazione 20/06/2023 del 10 giugno 2005 pur eseguito correttamente, era stato indicato che la OL era affetta da bulimia nervosa;
- il dottor ES, che pure, operando, aveva preso in carico le necessità correlate alle dimissioni, avrebbe comunque dovuto informarsi su tutti i dati dalla paziente anche prima dell'intervento; - i sanitari dell'Ospedale di NC, come risultante da una disordinata cartella clinica, avevano assunto una condotta diagnostico terapeutica non pertinente alla patologia di encefalopatia carenziale poiché, nonostante i sintomi, non avevano ravvisato un potenziale quadro neurologico correlabile ai “deficit” nutrizionali del tutto tipici della chirurgia bariatrica;
- l'idoneo “follow up” clinico laboratoristico e l'appropriato monitoraggio costante, le cui mancanze erano state confermate dalla cartella, avrebbero evitato, con giudizio di elevata probabilità logica e scientifica, la determinazione di encefalopatia carenziale rivelatasi fatale;
- le dimissioni dalla Casa di cura San NO erano state imprudenti e improprie in presenza delle complicanze emerse dopo l'intervento lì eseguito, ed erano state seguite direttamente dal dottor ES;
- le mancanze complessive avevano costituito antecedenti della concatenazione causale poi progressivamente maturata;
- la decisione di prime cure era da riformare – oltre che nella quantificazione del danno biologico terminale correlabile all'invalidità assoluta per l'arco temporale interessato e alla sofferenza morale – limitando le manleve alla quota di responsabilità dell'ASL e del dottor ES, accertata infatti 5 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 per ciascuno in un terzo, assumendo rilevanza la diversa Data pubblicazione 20/06/2023 efficienza causale ai fini della ripartizione interna;
- infine, la sentenza del Tribunale andava viceversa confermata quanto all'estensione della domanda attorea nei confronti dei chiamati in causa, non trattandosi di domanda nuova attesa l'unitarietà della vicenda sostanziale;
il dottor VA ES ha proposto ulteriore ricorso, sulla base di due motivi, avverso la medesima sentenza, evidenziando, nella parte narrativa dei fatti processuali, la risultata correttezza dei suoi due interventi chirurgici, la sua estraneità al terzo ricovero durante il quale il chirurgo aveva provocato per imperizia una lacerazione al colon cui era seguita una grave setticemia, che aveva imposto ulteriore intervento chirurgico durante il quale era stata accertata un'ulteriore lesione alla tasca gastrica, indicata dal consulente giudiziale come probabilmente da riferire all'intervento del 6 gennaio 2005, con conseguente altro intervento chirurgico, sicché, a causa delle descritte complicanze, era stato necessario istituire un'alimentazione parenterale laterale totale con massiccia terapia antibiotica, antimicotica e antivirale, nel contesto della quale era insorta la neuropatia su base carenziale non tempestivamente diagnosticata e trattata, tanto da comportare il quadro fortemente debilitato che poi aveva condotto progressivamente alla morte;
resiste a entrambi i ricorsi, con controricorso, la QBE Insurance (Europe) Limited, in uno alla Reliance National Insurance Company intervenuta, in appello, quale cessionaria del portafoglio assicurativo della QBE;
tali controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi;
resistono con controricorso la San NO s.r.l. al ricorso di VA ES, nonché, ad entrambi i ricorsi, gli eredi di AN OL, ossia IM, NA e EL IO;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
6 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 hanno depositato memorie l'ASL e la QBE in uno alla Reliance Data pubblicazione 20/06/2023 National Insurance Company;
Rilevato che con il primo motivo del ricorso della ASL si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, primo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che solamente in appello la QBE aveva chiesto di limitare la propria manleva alla sola quota a carico della ASL, con inammissibilità per tardività sempre rilevabile d'ufficio; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il contratto di assicurazione vincolava la compagnia a tener indenne integralmente dal debito solidale la deducente, traslando sulla società l'onere del regresso;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stato dedotto che, trattandosi di condotte mediche scindibili sebbene connesse, l'obbligazione della responsabilità avrebbe dovuto essere ritenuta divisibile e suddivisa e non solidale;
con il primo motivo del ricorso di VA ES si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, cod. civ., 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, come allegato e non contestato: la diagnosi di bulimia non era risultata indicata in documenti medici visionabili dal deducente, essendo stata indicata solo nelle dimissioni dell'Ospedale di NC non redatte dal deducente;
la bulimia era stata indicata quale controindicazione della chirurgia bariatrica solo in linee guida approvate successivamente nel 2011; 7 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 la valutazione psichiatrica della paziente rientrava in competenze Data pubblicazione 20/06/2023 specialistiche di altri medici così come la fase prodromica sin dal primo intervento, correttamente eseguito dal deducente, era stata fatta da altri sanitari in relazione ai quali il chirurgo operante non aveva potuto che fare affidamento;
non poteva avere alcun rilievo il terzo e imperito intervento cui il deducente era stato del tutto estraneo;
l'intempestiva dimissione dopo l'intervento del 2004 non era imputabile poiché, subito dopo l'operazione, la OL era stata trasferita presso la diversa divisione di Cardiologia della stessa Casa di cura San NO;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 2056, 1218, 2043, cod. civ., 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato confondendo la responsabilità solidale con la diversa questione della valutazione delle singole gravità ed efficienze eziologiche ai fini della ripartizione interna delle ipotizzate imputabilità dei pregiudizi risarcibili, omettendo di valutare in specie che, come allegato e non contestato: la paziente era stata indirizzata per l'intervento bariatrico dai sanitari del Centro per i disturbi alimentari dell'ospedale di NC;
non poteva esservi alcuna responsabilità quanto alle dimissioni seguite dalla divisione di Cardiologia della Casa di cura San NO;
il tutto fermo restando che non era stata rispettata, dalla decisione impugnata, la presunzione di pari responsabilità tra medico e struttura, tenuto conto del fatto che l'imperito chirurgo operante in occasione del terzo ricovero era stato obliterato solo perché non convenuto in lite;
con il primo motivo del ricorso incidentale di QBE, e Reliance National Insurance Company, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo la pronuncia sul motivo di appello 8 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 secondo cui, trattandosi di eventi lesivi distinti e scindibili, le Data pubblicazione 20/06/2023 obbligazioni in tesi nascenti avrebbero dovuto essere affermate come tali e non come solidali;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, cod. proc. civ., 1917, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la correttezza dell'estensione della domanda degli originari attori alla compagnia deducente in assenza di rapporto assicurativo e di fondamento normativo per una pretesa diretta, il tutto tenendo conto che nel dispositivo, per converso, non vi era comunque tale violazione pur presente in motivazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso della ASL è infondato;
non è individuabile una domanda nuova o eccezione nuova in senso stretto, posto che si è trattato, semplicemente, della deduzione, integrante motivo di appello, dei ritenuti limiti di fondatezza della domanda di copertura assicurativa quale svolta dall'assicurato, conseguente alla differente statuizione del giudice di prime cure;
il secondo motivo è però fondato;
dev'essere ribadito (Cass., 20/11/2012, n. 23022, pagg. 7-8) che l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati;
per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata 9 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento Data pubblicazione 20/06/2023 da illecito imputabile a più persone, è solidale;
se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti, l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.; il contratto di assicurazione è stato quindi erroneamente interpretato alla luce della normativa di riferimento;
in memoria la QBE afferma che l'ASL avrebbe formulato, in appello, conclusioni adesive alle proprie, chiedendo essa stessa la manleva nei limiti della sua propria quota di responsabilità; in realtà, l'ASL ha fatto valere sin dal primo grado, come rimarcato nella relativa memoria, il contratto di assicurazione, laddove le conclusioni riferite al dichiarare la manleva della QBE operante solo per la relativa quota di responsabilità sono affermate in appello – come riportato dallo stesso controricorso dell'assicuratore e come risultante dalla sentenza gravata – “in conseguenza” della richiesta, subordinata, di ritenere l'eventuale 10 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 debito risarcitorio non solidale, profilo oggetto della terza censura Data pubblicazione 20/06/2023 svolta in questa sede dall'ASL e della prima della QBE, che di séguito si vanno ad esaminare;
il terzo motivo di ricorso dell'ASL è infatti esaminare, per connessione, congiuntamente al primo motivo di ricorso incidentale della società QBE: essi sono infondati;
la Corte territoriale ha accertato in fatto che la concatenazione causale delle condotte (pagg. 20, prima parte, e 21, in fine, della sentenza gravata) era tale e, dunque, non arbitrariamente scindibile, come del resto indicato in chiave medica dal consulente tecnico d'ufficio, secondo quanto ricordato dai controricorrenti originari attori (pag. 11 del controricorso); questo accertamento, riservato come tale al giudice di merito, non è rivedibile nel presente giudizio di legittimità, men che meno apoditticamente;
il ricorso di VA ES, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è in parte inammissibile, in parte infondato;
va premesso che le censure di violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili in presenza di una doppia decisione conforme da parte dei giudici di merito (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ora traslato nella formulazione riportata dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), atteso che la riforma parziale della sentenza di prime cure operata dalla Corte di appello non ha inciso sugli accertamenti della responsabilità del dottor ES, e non è stata dimostrata una diversità delle ragioni di fatto sottese alla conclusione in parola (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 15/03/2022, n. 8320); le residue censure per un verso non colgono la compiuta ragione decisoria, per altro verso non colgono nel segno, per altro 11 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 verso ancora mirano, conclusivamente, a una rilettura istruttoria Data pubblicazione 20/06/2023 come detto in questa sede inammissibile;
la Corte territoriale ha addebitato al medico il mancato “follow up” sin dal primo intervento, indicato come una costante irrinunciabile, al pari del pur mancato “screening” preoperatorio, della chirurgia bariatrica;
ora, al di là della ricomprensione della bulimia nelle linee guida internazionali, quale controindicazione alla chirurgia bariatrica, resta il difetto di attento previo “screening” e soprattutto di correlato “follow up” addebitati in ragione dell'indice di obesità patologica BMI (pag. 15), laddove la lettera di dimissione dopo l'intervento operatorio del giugno 2002, indicava che la OL era affetta da bulimia nervosa, disturbo cronico dell'alimentazione il quale, se non corretto, «impedisce la rieducazione nutrizionale e quindi il successo del trattamento» (pag. 16); nella prospettiva fattuale della sentenza di seconde cure, questa condotta, in uno alle successive e imprudenti dimissioni in occasione del secondo intervento, hanno innescato la concatenazione eziologica in esame;
l'attività dovuta dal chirurgo non è limitata all'intervento di cui è incaricato, ma si estende, coerentemente alla compiutezza della sua prestazione e in relazione al correlato interesse di tutela della salute del paziente, alla fase preparatoria dell'intervento e alle informazioni relative al doveroso “follow up” comunque richiesto dal caso concreto (Cass., 29/04/2022, n. 13509); né, logicamente, la conclusione può essere incisa dall'affidamento fatto in relazione alla prestazione di altri sanitari, che non può esimere dall'adempimento della propria nel ricostruito perimetro;
per tale motivo, il solo trasferimento “post” operatorio ad altra divisione della stessa struttura, in occasione del secondo intervento, non poteva esimere dal rimarcato e complessivo “follow 12 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 up”, al di là del non aver redatto personalmente il conclusivo Data pubblicazione 20/06/2023 documento in uscita della paziente: pertanto, anche la riferibilità delle imprudenti dimissioni resta correttamente accertata dal Collegio di merito (pag. 19) senza ipotizzabili vizi di sussunzione;
l'ultima parte dell'ultima censura, fa leva sul principio di presunzione di pari responsabilità tra struttura e medico di cui la prima si sia avvalso, affermato e ribadito da questa Corte (Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 20/10/2021, n. 29001); il dottor ES ha operato quale ausiliario di due strutture entrambe convenute e ritenute, all'esito dello scrutinio riferito alle domande di parte, responsabili, a NC e Roma, sicché la pari responsabilità di queste, in applicazione dell'invocato principio, avrebbe dovuto essere suddivisa tenendo conto del doppio intervento colposo e concausalmente efficiente;
in tal senso la motivazione va corretta;
ne deriva che la responsabilità del dottor ES avrebbe potuto estendersi, nei rapporti interni, fino al 50%, e la rivalsa statuita nella misura di un terzo non è quindi pregiudizievole per il deducente;
la censura, per questo, non è sorretta da fondato interesse;
d'altra parte, lo stesso motivo neppure sarebbe risultato concludente per come prospettato, poiché, in conclusione (pag. 36 del ricorso), volto a ripartire con le strutture la quota del terzo di responsabilità oggetto di statuizione giudiziale di merito;
ma si tratta proprio della quota che deriva, nella prospettiva dei giudici di merito, dalla presunzione di parità in parola, e come tale, nella stessa chiave, è la misura della possibile rivalsa;
il secondo motivo del ricorso incidentale della QBE sarebbe in tesi fondato per come formulato ma, come osserva la stessa ricorrente, si risolve in una mera correzione della motivazione, essendo corretto il dispositivo;
13 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 spese al giudice del rinvio;
Numero di raccolta generale 17656/2023
P.Q.M.
Data pubblicazione 20/06/2023 La Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso dell'ASL, il ricorso di VA ES e il ricorso incidentale delle società QBE e Reliance National Insurance Company, accoglie il secondo motivo di ricorso dell'ASL, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte, distintamente, di VA ES e della società QBE in solido con la Reliance National Insurance Company, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2023. Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Porreca Dott. Giacomo Travaglino 14 di 14
contro
SAN CI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.RE DEI MELLINI, 10, presso lo studio dell'avvocato MARINESE Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 NO che lo rappresenta e difende Data pubblicazione 20/06/2023 -controricorrente- nonché
contro
QBE INSURANCE EUROPE LDT, RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato MORGANTI DAVID che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché
contro
IG MA, IG NA, IG ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato ORLANDI MAURO, rappresentati e difesi dagli avvocati SALINI VINCENZO, SISTI PAOLO VALENTINO -controricorrenti- e sul ricorso incidentale proposto da QBE INSURANCE EUROPE LDT e RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato MORGANTI DAVID che le rappresenta e difende -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 471/2020 depositata il 20/03/2020. 2 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA, Data pubblicazione 20/06/2023 Rilevato che l'Azienda Sanitaria Locale 2 NC VA TI ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 471 del 2020 della Corte di appello di L'Aquila, esponendo che: - AN OL, in uno ai congiunti IM, NA e EL IO, aveva convenuto la deducente e la Casa di cura privata San NO, s.r.l., di Roma, dopo aver esperito un accertamento tecnico preventivo, allegando che;
- il 10 giugno 2002, presso l'Ospedale civile di NC e ad opera del dottor VA ES, aveva subìto un intervento chirurgico di laparo “banding” gastrico siccome affetta da grave obesità da disturbi alimentari e diabete;
- dopo una iniziale perdita di ponderale, a distanza di due anni circa, era tornata nella condizione iniziale, rendendosi così necessario un secondo intervento, effettuato presso la Casa di cura privata San NO di Roma, sempre dal dottor ES;
- il decorso “post” operatorio era caratterizzato da numerose complicanze;
- l'attrice era stata dimessa nonostante la non completa guarigione, e ciò aveva reso necessari altri due interventi chirurgici presso l'Ospedale di NC, effettuati il 4 gennaio 2005 e il 6 gennaio 2005; - il 12 gennaio 2005 la paziente aveva subito un terzo intervento chirurgico per realizzare altra sutura gastrica ma, non migliorando le condizioni fisiche, era stata trasferita presso l'Ospedale di Casoli il 2 maggio 2005, con diagnosi di “deficit” deambulatorio con sindrome ipocinetica 3 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 succeduta a interventi chirurgici multipli intestinali per Data pubblicazione 20/06/2023 obesità, postumi di meningoencefalite erpetica, ipertrigliceidemia;
- la OL, dimessa il 16 giugno 2005 dall'Ospedale di Casoli, era stata nuovamente ricoverata presso la Casa di cura Villa Pini di TI, dove le era stata diagnosticata la sclerosi combinata del midollo su base carenziale in soggetto precedentemente operato di bendaggio gastrico per obesità severa;
- erano seguiti altri ricoveri e un ulteriore intervento chirurgico il 3 agosto 2016; - la ASL aveva chiamato in giudizio in manleva assicurativa la QBE Insurance Europe ltd, mentre la Casa di cura San NO aveva fatto altrettanto, ad analogo sebbene differente titolo, con il dottor VA ES;
- entrambi i chiamati avevano resistito in giudizio, nel corso del quale la OL era deceduta dopo il palesarsi di un grave quadro infettivo in contesto già fortemente debilitato;
- costituiti quali eredi gli altri attori, il Tribunale aveva accolto la domanda statuendo che il dottor ES tenesse indenne la Casa di cura San NO s.r.l. e la QBE tenesse indenne l'ASL; - la Corte di appello aveva confermato la decisione di prime cure parzialmente, osservando che: - le relazioni tecniche giudiziali, quella preventiva e quella disposta nel corso del giudizio, avevano attestato che erano mancati sia lo “screening” preoperatorio sia il “follow up”, costanti irrinunciabili della chirurgia bariatrica, così da correggere i prevedibili e prevenibili disturbi del comportamento alimentare e psicotici;
4 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 - infatti, nella lettera di dimissioni, dopo il primo intervento Data pubblicazione 20/06/2023 del 10 giugno 2005 pur eseguito correttamente, era stato indicato che la OL era affetta da bulimia nervosa;
- il dottor ES, che pure, operando, aveva preso in carico le necessità correlate alle dimissioni, avrebbe comunque dovuto informarsi su tutti i dati dalla paziente anche prima dell'intervento; - i sanitari dell'Ospedale di NC, come risultante da una disordinata cartella clinica, avevano assunto una condotta diagnostico terapeutica non pertinente alla patologia di encefalopatia carenziale poiché, nonostante i sintomi, non avevano ravvisato un potenziale quadro neurologico correlabile ai “deficit” nutrizionali del tutto tipici della chirurgia bariatrica;
- l'idoneo “follow up” clinico laboratoristico e l'appropriato monitoraggio costante, le cui mancanze erano state confermate dalla cartella, avrebbero evitato, con giudizio di elevata probabilità logica e scientifica, la determinazione di encefalopatia carenziale rivelatasi fatale;
- le dimissioni dalla Casa di cura San NO erano state imprudenti e improprie in presenza delle complicanze emerse dopo l'intervento lì eseguito, ed erano state seguite direttamente dal dottor ES;
- le mancanze complessive avevano costituito antecedenti della concatenazione causale poi progressivamente maturata;
- la decisione di prime cure era da riformare – oltre che nella quantificazione del danno biologico terminale correlabile all'invalidità assoluta per l'arco temporale interessato e alla sofferenza morale – limitando le manleve alla quota di responsabilità dell'ASL e del dottor ES, accertata infatti 5 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 per ciascuno in un terzo, assumendo rilevanza la diversa Data pubblicazione 20/06/2023 efficienza causale ai fini della ripartizione interna;
- infine, la sentenza del Tribunale andava viceversa confermata quanto all'estensione della domanda attorea nei confronti dei chiamati in causa, non trattandosi di domanda nuova attesa l'unitarietà della vicenda sostanziale;
il dottor VA ES ha proposto ulteriore ricorso, sulla base di due motivi, avverso la medesima sentenza, evidenziando, nella parte narrativa dei fatti processuali, la risultata correttezza dei suoi due interventi chirurgici, la sua estraneità al terzo ricovero durante il quale il chirurgo aveva provocato per imperizia una lacerazione al colon cui era seguita una grave setticemia, che aveva imposto ulteriore intervento chirurgico durante il quale era stata accertata un'ulteriore lesione alla tasca gastrica, indicata dal consulente giudiziale come probabilmente da riferire all'intervento del 6 gennaio 2005, con conseguente altro intervento chirurgico, sicché, a causa delle descritte complicanze, era stato necessario istituire un'alimentazione parenterale laterale totale con massiccia terapia antibiotica, antimicotica e antivirale, nel contesto della quale era insorta la neuropatia su base carenziale non tempestivamente diagnosticata e trattata, tanto da comportare il quadro fortemente debilitato che poi aveva condotto progressivamente alla morte;
resiste a entrambi i ricorsi, con controricorso, la QBE Insurance (Europe) Limited, in uno alla Reliance National Insurance Company intervenuta, in appello, quale cessionaria del portafoglio assicurativo della QBE;
tali controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi;
resistono con controricorso la San NO s.r.l. al ricorso di VA ES, nonché, ad entrambi i ricorsi, gli eredi di AN OL, ossia IM, NA e EL IO;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
6 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 hanno depositato memorie l'ASL e la QBE in uno alla Reliance Data pubblicazione 20/06/2023 National Insurance Company;
Rilevato che con il primo motivo del ricorso della ASL si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, primo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che solamente in appello la QBE aveva chiesto di limitare la propria manleva alla sola quota a carico della ASL, con inammissibilità per tardività sempre rilevabile d'ufficio; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il contratto di assicurazione vincolava la compagnia a tener indenne integralmente dal debito solidale la deducente, traslando sulla società l'onere del regresso;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stato dedotto che, trattandosi di condotte mediche scindibili sebbene connesse, l'obbligazione della responsabilità avrebbe dovuto essere ritenuta divisibile e suddivisa e non solidale;
con il primo motivo del ricorso di VA ES si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, cod. civ., 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, come allegato e non contestato: la diagnosi di bulimia non era risultata indicata in documenti medici visionabili dal deducente, essendo stata indicata solo nelle dimissioni dell'Ospedale di NC non redatte dal deducente;
la bulimia era stata indicata quale controindicazione della chirurgia bariatrica solo in linee guida approvate successivamente nel 2011; 7 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 la valutazione psichiatrica della paziente rientrava in competenze Data pubblicazione 20/06/2023 specialistiche di altri medici così come la fase prodromica sin dal primo intervento, correttamente eseguito dal deducente, era stata fatta da altri sanitari in relazione ai quali il chirurgo operante non aveva potuto che fare affidamento;
non poteva avere alcun rilievo il terzo e imperito intervento cui il deducente era stato del tutto estraneo;
l'intempestiva dimissione dopo l'intervento del 2004 non era imputabile poiché, subito dopo l'operazione, la OL era stata trasferita presso la diversa divisione di Cardiologia della stessa Casa di cura San NO;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 2056, 1218, 2043, cod. civ., 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato confondendo la responsabilità solidale con la diversa questione della valutazione delle singole gravità ed efficienze eziologiche ai fini della ripartizione interna delle ipotizzate imputabilità dei pregiudizi risarcibili, omettendo di valutare in specie che, come allegato e non contestato: la paziente era stata indirizzata per l'intervento bariatrico dai sanitari del Centro per i disturbi alimentari dell'ospedale di NC;
non poteva esservi alcuna responsabilità quanto alle dimissioni seguite dalla divisione di Cardiologia della Casa di cura San NO;
il tutto fermo restando che non era stata rispettata, dalla decisione impugnata, la presunzione di pari responsabilità tra medico e struttura, tenuto conto del fatto che l'imperito chirurgo operante in occasione del terzo ricovero era stato obliterato solo perché non convenuto in lite;
con il primo motivo del ricorso incidentale di QBE, e Reliance National Insurance Company, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo la pronuncia sul motivo di appello 8 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 secondo cui, trattandosi di eventi lesivi distinti e scindibili, le Data pubblicazione 20/06/2023 obbligazioni in tesi nascenti avrebbero dovuto essere affermate come tali e non come solidali;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, cod. proc. civ., 1917, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la correttezza dell'estensione della domanda degli originari attori alla compagnia deducente in assenza di rapporto assicurativo e di fondamento normativo per una pretesa diretta, il tutto tenendo conto che nel dispositivo, per converso, non vi era comunque tale violazione pur presente in motivazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso della ASL è infondato;
non è individuabile una domanda nuova o eccezione nuova in senso stretto, posto che si è trattato, semplicemente, della deduzione, integrante motivo di appello, dei ritenuti limiti di fondatezza della domanda di copertura assicurativa quale svolta dall'assicurato, conseguente alla differente statuizione del giudice di prime cure;
il secondo motivo è però fondato;
dev'essere ribadito (Cass., 20/11/2012, n. 23022, pagg. 7-8) che l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati;
per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata 9 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento Data pubblicazione 20/06/2023 da illecito imputabile a più persone, è solidale;
se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti, l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.; il contratto di assicurazione è stato quindi erroneamente interpretato alla luce della normativa di riferimento;
in memoria la QBE afferma che l'ASL avrebbe formulato, in appello, conclusioni adesive alle proprie, chiedendo essa stessa la manleva nei limiti della sua propria quota di responsabilità; in realtà, l'ASL ha fatto valere sin dal primo grado, come rimarcato nella relativa memoria, il contratto di assicurazione, laddove le conclusioni riferite al dichiarare la manleva della QBE operante solo per la relativa quota di responsabilità sono affermate in appello – come riportato dallo stesso controricorso dell'assicuratore e come risultante dalla sentenza gravata – “in conseguenza” della richiesta, subordinata, di ritenere l'eventuale 10 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 debito risarcitorio non solidale, profilo oggetto della terza censura Data pubblicazione 20/06/2023 svolta in questa sede dall'ASL e della prima della QBE, che di séguito si vanno ad esaminare;
il terzo motivo di ricorso dell'ASL è infatti esaminare, per connessione, congiuntamente al primo motivo di ricorso incidentale della società QBE: essi sono infondati;
la Corte territoriale ha accertato in fatto che la concatenazione causale delle condotte (pagg. 20, prima parte, e 21, in fine, della sentenza gravata) era tale e, dunque, non arbitrariamente scindibile, come del resto indicato in chiave medica dal consulente tecnico d'ufficio, secondo quanto ricordato dai controricorrenti originari attori (pag. 11 del controricorso); questo accertamento, riservato come tale al giudice di merito, non è rivedibile nel presente giudizio di legittimità, men che meno apoditticamente;
il ricorso di VA ES, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è in parte inammissibile, in parte infondato;
va premesso che le censure di violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili in presenza di una doppia decisione conforme da parte dei giudici di merito (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ora traslato nella formulazione riportata dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), atteso che la riforma parziale della sentenza di prime cure operata dalla Corte di appello non ha inciso sugli accertamenti della responsabilità del dottor ES, e non è stata dimostrata una diversità delle ragioni di fatto sottese alla conclusione in parola (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 15/03/2022, n. 8320); le residue censure per un verso non colgono la compiuta ragione decisoria, per altro verso non colgono nel segno, per altro 11 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 verso ancora mirano, conclusivamente, a una rilettura istruttoria Data pubblicazione 20/06/2023 come detto in questa sede inammissibile;
la Corte territoriale ha addebitato al medico il mancato “follow up” sin dal primo intervento, indicato come una costante irrinunciabile, al pari del pur mancato “screening” preoperatorio, della chirurgia bariatrica;
ora, al di là della ricomprensione della bulimia nelle linee guida internazionali, quale controindicazione alla chirurgia bariatrica, resta il difetto di attento previo “screening” e soprattutto di correlato “follow up” addebitati in ragione dell'indice di obesità patologica BMI (pag. 15), laddove la lettera di dimissione dopo l'intervento operatorio del giugno 2002, indicava che la OL era affetta da bulimia nervosa, disturbo cronico dell'alimentazione il quale, se non corretto, «impedisce la rieducazione nutrizionale e quindi il successo del trattamento» (pag. 16); nella prospettiva fattuale della sentenza di seconde cure, questa condotta, in uno alle successive e imprudenti dimissioni in occasione del secondo intervento, hanno innescato la concatenazione eziologica in esame;
l'attività dovuta dal chirurgo non è limitata all'intervento di cui è incaricato, ma si estende, coerentemente alla compiutezza della sua prestazione e in relazione al correlato interesse di tutela della salute del paziente, alla fase preparatoria dell'intervento e alle informazioni relative al doveroso “follow up” comunque richiesto dal caso concreto (Cass., 29/04/2022, n. 13509); né, logicamente, la conclusione può essere incisa dall'affidamento fatto in relazione alla prestazione di altri sanitari, che non può esimere dall'adempimento della propria nel ricostruito perimetro;
per tale motivo, il solo trasferimento “post” operatorio ad altra divisione della stessa struttura, in occasione del secondo intervento, non poteva esimere dal rimarcato e complessivo “follow 12 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 Numero di raccolta generale 17656/2023 up”, al di là del non aver redatto personalmente il conclusivo Data pubblicazione 20/06/2023 documento in uscita della paziente: pertanto, anche la riferibilità delle imprudenti dimissioni resta correttamente accertata dal Collegio di merito (pag. 19) senza ipotizzabili vizi di sussunzione;
l'ultima parte dell'ultima censura, fa leva sul principio di presunzione di pari responsabilità tra struttura e medico di cui la prima si sia avvalso, affermato e ribadito da questa Corte (Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 20/10/2021, n. 29001); il dottor ES ha operato quale ausiliario di due strutture entrambe convenute e ritenute, all'esito dello scrutinio riferito alle domande di parte, responsabili, a NC e Roma, sicché la pari responsabilità di queste, in applicazione dell'invocato principio, avrebbe dovuto essere suddivisa tenendo conto del doppio intervento colposo e concausalmente efficiente;
in tal senso la motivazione va corretta;
ne deriva che la responsabilità del dottor ES avrebbe potuto estendersi, nei rapporti interni, fino al 50%, e la rivalsa statuita nella misura di un terzo non è quindi pregiudizievole per il deducente;
la censura, per questo, non è sorretta da fondato interesse;
d'altra parte, lo stesso motivo neppure sarebbe risultato concludente per come prospettato, poiché, in conclusione (pag. 36 del ricorso), volto a ripartire con le strutture la quota del terzo di responsabilità oggetto di statuizione giudiziale di merito;
ma si tratta proprio della quota che deriva, nella prospettiva dei giudici di merito, dalla presunzione di parità in parola, e come tale, nella stessa chiave, è la misura della possibile rivalsa;
il secondo motivo del ricorso incidentale della QBE sarebbe in tesi fondato per come formulato ma, come osserva la stessa ricorrente, si risolve in una mera correzione della motivazione, essendo corretto il dispositivo;
13 di 14 Numero registro generale 19716/2020 Numero sezionale 909/2023 spese al giudice del rinvio;
Numero di raccolta generale 17656/2023
P.Q.M.
Data pubblicazione 20/06/2023 La Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso dell'ASL, il ricorso di VA ES e il ricorso incidentale delle società QBE e Reliance National Insurance Company, accoglie il secondo motivo di ricorso dell'ASL, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte, distintamente, di VA ES e della società QBE in solido con la Reliance National Insurance Company, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2023. Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Porreca Dott. Giacomo Travaglino 14 di 14