CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/07/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 454/25
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott. Bruno Sagone …………………………....Consigliere dott.ssa Daria Orlando ……..…………………….Consigliere dott.ssa Maria Ancione ……………………………Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 454/25 RG instaurato con appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 18 marzo 2025 nell'interesse del minore nato a [...] P.G. il 30.11.2011, rappresentato e Persona_1 difeso dal curatore speciale Avv. Antonio Arena;
proposto da
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
NA via Risorgimento n. 21, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. via Piano Carrubbara n. 30 presso lo studio dell'Avv. Antonina Ragusa che lo rappresenta e difende
APPELLANTE nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO E di
nata Gualtieri Sicaminò il 13.05.1970, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Marcella De Luca;
CONVENUTA
***** Con sentenza emessa in data 18.03.2025, il Tribunale per i minorenni di Messina confermava i decreti temporanei e urgenti emessi nell'interesse del minore di collocamento in comunità, dando mandato al servizio sociale di Persona_1 LL NA di proseguire negli interventi di supporto al nucleo e di sostegno alla genitorialità, di attuare una assidua vigilanza circa il rigoroso rispetto delle terapie da parte di e di programmare brevi rientri di nel contesto CP_1 Per_1 familiare e di incontri del minore con i familiari nel comune di Licata, con facoltà di sospensione in caso di sopravvenuto pregiudizio. Prescriveva, infine, ai genitori di attenersi scupolosamente alle indicazioni del servizio sociale e dei servizi sanitari.
*****
La sentenza veniva emessa a conferma del decreto in via d'urgenza con il quale era stato convalidato il provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. con il quale era stato il collocamento del minore in un luogo protetto. Il provvedimento si era reso necessario in quanto in data 3.10.2023 il minore, recatosi presso il servizio di NPIA dal quale era preso in carico, esternava “una situazione di violenza continuativa a danno della madre e a suo danno, causata dal padre”. In particolare, il minore, nel corso del colloquio, faceva riferimento all'alcool dipendenza del padre, ai lanci delle posate e dei bicchieri e dei piatti che spesso fa il padre nei confronti suoi e della madre, a gesti di minaccia, bestemmie, urla e parole scurrili. Avviata l'attività istruttoria, con decreto del 14.11.2023 il collegio confermava il decreto di convalida, risultando confermato che al momento dell'intervento della pubblica autorità il minore fosse esposto nell'ambiente familiare a pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica, che richiedevano il suo immediato allontanamento dall'abitazione familiare. Il minore veniva dunque collocato in comunità insieme alla madre e si confermavano gli interventi di supporto. Con successivo decreto del 27.12.2023, a seguito di segnalazione da parte della comunità ospitante di gravi criticità nella relazione madre-figlio, il Tribunale incaricava il servizio sociale affidatario di collocare il minore in una struttura adeguata alle sue esigenze. Nelle more, la sera dell'1.1.2024, si verificava all'interno della struttura un grave episodio che richiedeva l'intervento dei Carabinieri a causa di un'aggressione da parte della madre ai danni del ragazzo. Di conseguenza, con decreto del 5.1.2024, avuto riguardo alla condotta gravemente pregiudizievole posta in essere dalla genitrice ai danni del minore, si disponeva la sospensione di dalla responsabilità genitoriale, CP_1 confermando il collocamento immediato del minore, all'atto delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, in comunità. Il minore veniva quindi inserito presso la Comunità Panta Rei di Licata, ove ancora si trova, e ove si era adattato al contesto comunitario ed è risultato responsivo al progetto educativo individualizzato. Il minore ha nel tempo incontrato serenamente i genitori, nel frattempo riconciliatisi, sia all'interno della comunità, sia all'esterno. Con la sentenza impugnata il Tribunale confermava i provvedimenti urgenti emessi nell'interesse del minore, che si sono rivelati funzionali al suo interesse evolutivo. Evidenzia il Tribunale come risulti acclarata la fragilità e multiproblematicità della coppia genitoriale, che non può contare sul supporto di una valida rete intrafamiliare e sociale, non in grado di prendersi cura del figlio.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello deducendo Parte_1 che:
1. Sul collocamento del minore in struttura comunitaria. Si rileva, in proposito, che il collocamento del minore è avvenuto sulla scorta di una denuncia della con la quale accusava il di maltrattamenti dovuti CP_1 Per_1 all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, smentita non solo dall'assenza di riscontri, ma dall'esito delle analisi cui egli si è sempre sottoposto. La richiesta di aiuto da parte del minore era probabilmente da addebitare ad uno stato confusionale in cui si trovava in quanto, sentito dall'A.G., ha più volte negato qualsivoglia maltrattamento in ambito familiare, al di là di litigi verbali tra i genitori. Peraltro, all'udienza del 6.11.2023 ha ritrattato quanto in precedenza asserito, confermando un rapporto significativo con il padre. Escusso dal GIP del Tribunale di Barcellona P.G. in data 22.10.2024 nulla raccontava in ordine ai maltrattamenti subiti dalla madre né riferiva di essere stato vittima di condotte violente;
ridimensionava, invece, le dichiarazioni rese alle neuropsichiatre e confermava di avere raccontato delle bugie. Si rileva, inoltre, che il ha ripreso la convivenza con la e il clima Per_1 CP_1 familiare, migliorato, non può ritenersi nocivo per la serenità e l'armonica crescita del minore. Ciò è confermato dall'ultima relazione dell'Asp di Messina del 28.02.2025. Si rileva, dunque, che l'allontanamento dal nucleo familiare del minore si rivela privo di fondamento, nonché la soluzione meno rispondente all'interesse del minore, sradicato dal proprio ambiente e dai propri affetti.
2 Sugli incontri nel Comune di Licata. Il Tribunale ha dato mandato al Servizio Sociale competente a calendarizzare gli incontri dei genitori con nel comune di Licata al di fuori della comunità Per_1 ospitante, ma non si comprende la ragione di tale limitazione. Si chiede, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, che la Corte d'Appello voglia:
1) disporre il rientro definitivo del minore presso il nucleo familiare;
2) In subordine, disporre il rientro del minore presso il nucleo familiare mantenendo, tuttavia, l'affido di , in limitazione della responsabilità genitoriale, al Servizio Per_1
Sociale per svolgere tutti gli interventi a sostegno del nucleo familiare.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore, Avv. Antonio Arena, chiedendo il rigetto del reclamo. Si evidenzia che, tenuto conto delle risultanze istruttorie, il minore, ove adeguatamente stimolato e seguito, può ottenere buoni risultati sul piano relazionale, formativo e comportamentale. Prevedere un rientro in forma stabile di presso il proprio nucleo Per_1 familiare potrebbe costituire una causa di pregiudizio per il minore, venendo coinvolto nuovamente nelle dinamiche disfunzionali che caratterizzano la coppia genitoriale, con conseguente regresso dai risultati ed obiettivi raggiunti grazie all'ambiente stabile e normativo in cui oggi vive.
***** In esito all'udienza del 5 giugno 2025 svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte della difesa del reclamante, che ha insistito nell'accoglimento dell'appello, del curatore dei minori e del P.G. che hanno chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Non possono che condividersi, al riguardo, le compiute argomentazioni del Tribunale per i Minorenni laddove ha messo in evidenza la multiproblematicità del nucleo familiare del minore, caratterizzato da instabilità – principalmente connessa alla patologia psichiatrica della madre ed alla incapacità del marito di poterla contenere sempre adeguatamente. Allo stato, prevedere un rientro stabile del minore presso il nucleo familiare significherebbe vanificare tutto il lavoro fin qui compiuto dal ragazzo all'interno della comunità presso la quale è stato collocato. Qui, finalmente, il minore ha trovato la sua dimensione. Si legge nella relazione del consultorio familiare del 28.2.2025 che il ragazzo, che è stato iscritto ad un liceo ad indirizzo sportivo, “sembra tranquillo e soddisfatto di sè”; è lo stesso minore, per come riferito dai Servizi Sociali, che chiede di potere trascorrere
“qualche giorno” con i genitori, segnale evidente questo di come sia lo stesso Per_1 ad essere consapevole di dovere mantenere questa situazione “onde non rischiare di perdere i benefici che la collocazione in struttura sembra stia portando”. La circostanza segnalata nell'atto di appello, ovvero che sarebbero rimaste indimostrate le condotte maltrattanti da parte del tanto da determinare Per_1
l'ufficio di Procura a richiedere l'archiviazione, non è per nulla decisiva, in quanto è il contesto familiare, al di là della sussistenza di fatti costituenti reato, ad essere destabilizzante per il minore che verrebbe nuovamente coinvolto nelle dinamiche disfunzionali che caratterizzano la coppia genitoriale. Il rientro definitivo presso l'abitazione familiare costituisce un fattore di rischio di regressione che riporterebbe il minore in un clima di tensione, vanificando i progressi raggiunti.
, infatti, è risultato responsivo al progetto educativo individualizzato, è Per_1 stato impegnato negli esami di terza media e un altr'anno frequenterà il liceo e ciò grazie all'ambiente stabile e normativo ove oggi vive. Lo stesso consultorio, nella relazione del febbraio 2025, consiglia di consentire a dei rientri presso l'abitazione familiare solo per qualche fine settimana, in Per_1 modo da ripristinare dei momenti di felicità nel minore e ridurre i pensieri persecutori ancora presenti in capo alla figura materna. In conformità alla sentenza l'assistente sociale incaricata ha già calendarizzato i rientri del minore presso l'abitazione familiare per i mesi di giugno e luglio 2025, prevedendo due rientri al mese, giusta nota del 28.5.2025. Quanto alla richiesta subordinata di autorizzare i genitori a spostarsi dal comune di Licata non si ravvisano motivi ostativi a consentire alla coppia genitoriale a condurre il minore anche in comuni limitrofi, fermi restando gli orari di uscita e di rientro dalla comunità ospitante (10:00-16:00). Va, nel resto, confermata la sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 18 marzo 2025, appellata da autorizza i genitori a Parte_1 condurre il minore fuori dal comune di Licata, fermi restando gli orari di uscita e di rientro dalla comunità ospitante (10:00-16:00). Compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente est.
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott. Bruno Sagone …………………………....Consigliere dott.ssa Daria Orlando ……..…………………….Consigliere dott.ssa Maria Ancione ……………………………Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 454/25 RG instaurato con appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 18 marzo 2025 nell'interesse del minore nato a [...] P.G. il 30.11.2011, rappresentato e Persona_1 difeso dal curatore speciale Avv. Antonio Arena;
proposto da
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
NA via Risorgimento n. 21, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. via Piano Carrubbara n. 30 presso lo studio dell'Avv. Antonina Ragusa che lo rappresenta e difende
APPELLANTE nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO E di
nata Gualtieri Sicaminò il 13.05.1970, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Marcella De Luca;
CONVENUTA
***** Con sentenza emessa in data 18.03.2025, il Tribunale per i minorenni di Messina confermava i decreti temporanei e urgenti emessi nell'interesse del minore di collocamento in comunità, dando mandato al servizio sociale di Persona_1 LL NA di proseguire negli interventi di supporto al nucleo e di sostegno alla genitorialità, di attuare una assidua vigilanza circa il rigoroso rispetto delle terapie da parte di e di programmare brevi rientri di nel contesto CP_1 Per_1 familiare e di incontri del minore con i familiari nel comune di Licata, con facoltà di sospensione in caso di sopravvenuto pregiudizio. Prescriveva, infine, ai genitori di attenersi scupolosamente alle indicazioni del servizio sociale e dei servizi sanitari.
*****
La sentenza veniva emessa a conferma del decreto in via d'urgenza con il quale era stato convalidato il provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. con il quale era stato il collocamento del minore in un luogo protetto. Il provvedimento si era reso necessario in quanto in data 3.10.2023 il minore, recatosi presso il servizio di NPIA dal quale era preso in carico, esternava “una situazione di violenza continuativa a danno della madre e a suo danno, causata dal padre”. In particolare, il minore, nel corso del colloquio, faceva riferimento all'alcool dipendenza del padre, ai lanci delle posate e dei bicchieri e dei piatti che spesso fa il padre nei confronti suoi e della madre, a gesti di minaccia, bestemmie, urla e parole scurrili. Avviata l'attività istruttoria, con decreto del 14.11.2023 il collegio confermava il decreto di convalida, risultando confermato che al momento dell'intervento della pubblica autorità il minore fosse esposto nell'ambiente familiare a pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica, che richiedevano il suo immediato allontanamento dall'abitazione familiare. Il minore veniva dunque collocato in comunità insieme alla madre e si confermavano gli interventi di supporto. Con successivo decreto del 27.12.2023, a seguito di segnalazione da parte della comunità ospitante di gravi criticità nella relazione madre-figlio, il Tribunale incaricava il servizio sociale affidatario di collocare il minore in una struttura adeguata alle sue esigenze. Nelle more, la sera dell'1.1.2024, si verificava all'interno della struttura un grave episodio che richiedeva l'intervento dei Carabinieri a causa di un'aggressione da parte della madre ai danni del ragazzo. Di conseguenza, con decreto del 5.1.2024, avuto riguardo alla condotta gravemente pregiudizievole posta in essere dalla genitrice ai danni del minore, si disponeva la sospensione di dalla responsabilità genitoriale, CP_1 confermando il collocamento immediato del minore, all'atto delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, in comunità. Il minore veniva quindi inserito presso la Comunità Panta Rei di Licata, ove ancora si trova, e ove si era adattato al contesto comunitario ed è risultato responsivo al progetto educativo individualizzato. Il minore ha nel tempo incontrato serenamente i genitori, nel frattempo riconciliatisi, sia all'interno della comunità, sia all'esterno. Con la sentenza impugnata il Tribunale confermava i provvedimenti urgenti emessi nell'interesse del minore, che si sono rivelati funzionali al suo interesse evolutivo. Evidenzia il Tribunale come risulti acclarata la fragilità e multiproblematicità della coppia genitoriale, che non può contare sul supporto di una valida rete intrafamiliare e sociale, non in grado di prendersi cura del figlio.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello deducendo Parte_1 che:
1. Sul collocamento del minore in struttura comunitaria. Si rileva, in proposito, che il collocamento del minore è avvenuto sulla scorta di una denuncia della con la quale accusava il di maltrattamenti dovuti CP_1 Per_1 all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, smentita non solo dall'assenza di riscontri, ma dall'esito delle analisi cui egli si è sempre sottoposto. La richiesta di aiuto da parte del minore era probabilmente da addebitare ad uno stato confusionale in cui si trovava in quanto, sentito dall'A.G., ha più volte negato qualsivoglia maltrattamento in ambito familiare, al di là di litigi verbali tra i genitori. Peraltro, all'udienza del 6.11.2023 ha ritrattato quanto in precedenza asserito, confermando un rapporto significativo con il padre. Escusso dal GIP del Tribunale di Barcellona P.G. in data 22.10.2024 nulla raccontava in ordine ai maltrattamenti subiti dalla madre né riferiva di essere stato vittima di condotte violente;
ridimensionava, invece, le dichiarazioni rese alle neuropsichiatre e confermava di avere raccontato delle bugie. Si rileva, inoltre, che il ha ripreso la convivenza con la e il clima Per_1 CP_1 familiare, migliorato, non può ritenersi nocivo per la serenità e l'armonica crescita del minore. Ciò è confermato dall'ultima relazione dell'Asp di Messina del 28.02.2025. Si rileva, dunque, che l'allontanamento dal nucleo familiare del minore si rivela privo di fondamento, nonché la soluzione meno rispondente all'interesse del minore, sradicato dal proprio ambiente e dai propri affetti.
2 Sugli incontri nel Comune di Licata. Il Tribunale ha dato mandato al Servizio Sociale competente a calendarizzare gli incontri dei genitori con nel comune di Licata al di fuori della comunità Per_1 ospitante, ma non si comprende la ragione di tale limitazione. Si chiede, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, che la Corte d'Appello voglia:
1) disporre il rientro definitivo del minore presso il nucleo familiare;
2) In subordine, disporre il rientro del minore presso il nucleo familiare mantenendo, tuttavia, l'affido di , in limitazione della responsabilità genitoriale, al Servizio Per_1
Sociale per svolgere tutti gli interventi a sostegno del nucleo familiare.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore, Avv. Antonio Arena, chiedendo il rigetto del reclamo. Si evidenzia che, tenuto conto delle risultanze istruttorie, il minore, ove adeguatamente stimolato e seguito, può ottenere buoni risultati sul piano relazionale, formativo e comportamentale. Prevedere un rientro in forma stabile di presso il proprio nucleo Per_1 familiare potrebbe costituire una causa di pregiudizio per il minore, venendo coinvolto nuovamente nelle dinamiche disfunzionali che caratterizzano la coppia genitoriale, con conseguente regresso dai risultati ed obiettivi raggiunti grazie all'ambiente stabile e normativo in cui oggi vive.
***** In esito all'udienza del 5 giugno 2025 svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte della difesa del reclamante, che ha insistito nell'accoglimento dell'appello, del curatore dei minori e del P.G. che hanno chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Non possono che condividersi, al riguardo, le compiute argomentazioni del Tribunale per i Minorenni laddove ha messo in evidenza la multiproblematicità del nucleo familiare del minore, caratterizzato da instabilità – principalmente connessa alla patologia psichiatrica della madre ed alla incapacità del marito di poterla contenere sempre adeguatamente. Allo stato, prevedere un rientro stabile del minore presso il nucleo familiare significherebbe vanificare tutto il lavoro fin qui compiuto dal ragazzo all'interno della comunità presso la quale è stato collocato. Qui, finalmente, il minore ha trovato la sua dimensione. Si legge nella relazione del consultorio familiare del 28.2.2025 che il ragazzo, che è stato iscritto ad un liceo ad indirizzo sportivo, “sembra tranquillo e soddisfatto di sè”; è lo stesso minore, per come riferito dai Servizi Sociali, che chiede di potere trascorrere
“qualche giorno” con i genitori, segnale evidente questo di come sia lo stesso Per_1 ad essere consapevole di dovere mantenere questa situazione “onde non rischiare di perdere i benefici che la collocazione in struttura sembra stia portando”. La circostanza segnalata nell'atto di appello, ovvero che sarebbero rimaste indimostrate le condotte maltrattanti da parte del tanto da determinare Per_1
l'ufficio di Procura a richiedere l'archiviazione, non è per nulla decisiva, in quanto è il contesto familiare, al di là della sussistenza di fatti costituenti reato, ad essere destabilizzante per il minore che verrebbe nuovamente coinvolto nelle dinamiche disfunzionali che caratterizzano la coppia genitoriale. Il rientro definitivo presso l'abitazione familiare costituisce un fattore di rischio di regressione che riporterebbe il minore in un clima di tensione, vanificando i progressi raggiunti.
, infatti, è risultato responsivo al progetto educativo individualizzato, è Per_1 stato impegnato negli esami di terza media e un altr'anno frequenterà il liceo e ciò grazie all'ambiente stabile e normativo ove oggi vive. Lo stesso consultorio, nella relazione del febbraio 2025, consiglia di consentire a dei rientri presso l'abitazione familiare solo per qualche fine settimana, in Per_1 modo da ripristinare dei momenti di felicità nel minore e ridurre i pensieri persecutori ancora presenti in capo alla figura materna. In conformità alla sentenza l'assistente sociale incaricata ha già calendarizzato i rientri del minore presso l'abitazione familiare per i mesi di giugno e luglio 2025, prevedendo due rientri al mese, giusta nota del 28.5.2025. Quanto alla richiesta subordinata di autorizzare i genitori a spostarsi dal comune di Licata non si ravvisano motivi ostativi a consentire alla coppia genitoriale a condurre il minore anche in comuni limitrofi, fermi restando gli orari di uscita e di rientro dalla comunità ospitante (10:00-16:00). Va, nel resto, confermata la sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 18 marzo 2025, appellata da autorizza i genitori a Parte_1 condurre il minore fuori dal comune di Licata, fermi restando gli orari di uscita e di rientro dalla comunità ospitante (10:00-16:00). Compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente est.
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti