Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5883
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Massime2

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., nel caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ove una di esse risarcisca per tutti il danno, ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispondente alla gravita della rispettiva colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene. Qualora uno dei corresponsabili sia assicurato ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo assicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta in sua vece all'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. Tale principio trova applicazione anche qualora lo stesso assicuratore, discendendo la responsabilità del suo assicurato da fattispecie di responsabilità per danno da circolazione dei veicoli, abbia risarcito il danno essendo esso stesso obbligato in solido con il suo assicurato, in forza del contratto e della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli.

Con riferimento ad un processo di cognizione ordinario, soggetto alla disciplina delle norme del codice di procedura civile anteriori alla legge n. 353 del 1990 ed avente ad oggetto una domanda, con la quale l'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli di uno dei corresponsabili di un fatto dannoso, avendo risarcito il danno per l'intero, abbia agito, surrogandosi nel diritto di regresso ex secondo comma dell'art. 2055 cod. civ. spettante al suo assicurato, contro gli altri coobbligati, per ottenere la rifusione della parte della somma risarcita loro imputabile ai sensi del suddetto secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., il giudice d'appello non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere esaminato d'ufficio un'eccezione in senso stretto senza rilievo di parte, qualora rigetti detta domanda verso un coobbligato, rilevando d'ufficio l'emergenza dagli atti della prova che l'assicuratore era obbligato a tenere indenne anche quell'altro coobbligato, in forza di esistenza di rapporto assicurativo contrattuale per la responsabilità civile anche con esso. L'esistenza di tale rapporto integra, infatti, non già un'eccezione in senso stretto, bensì un'eccezione rilevabile d'ufficio, quale fatto idoneo ad escludere l'efficacia dei fatti costitutivi dell'azione di regresso in surrogazione esercitata dall'assicuratore. Tuttavia, quello stesso giudice viola l'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 342 cod. proc. civ., se rileva d'ufficio il suddetto fatto, qualora il giudice di primo grado abbia accolto la domanda di regresso in surroga dell'assicuratore sul presupposto - (nella specie espressamente rilevato dalla Suprema Corte da un passo della sentenza impugnata) - dell'inesistenza di rapporto assicurativo fra l'assicuratore e quel coobbligato e costui, appellando la sentenza, non abbia sostenuto che il rapporto contrattuale assicurativo esisteva, ma abbia negato di essere soggetto al regresso, perché la somma pagata dall'assicuratore rientrava nel limite del massimale di responsabilità relativo al rapporto assicurativo con il coobbligato surrogato.

Commentari3

  • 1no all'efficacia riflessa del giudicato verso l’assicuratoreAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019

  • 2Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento diretto
    Lattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017

    Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …

     Leggi di più…

  • 3Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitato
    Carmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5883
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5883
Data del deposito : 14 giugno 1999

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