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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 436 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2020 promossa da
(c.f. e p.i. Parte_1
), con sede a Cardano al Campo (VA) ed elettivamente domicilia- P.IVA_1
ta a Cagliari presso lo studio dell'avv. Paoloefisio Corrias che, unitamente agli avv.ti Massimo Confortini, Luca Marcello e Marco Francesco Campagna, la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso il proprio ufficio legale a Cagliari, rappresentata e difesa da-
gli avv.ti Mattia Pani e Andrea Secchi, in forza di procura speciale in atti,
appellata pagina 1 di 21 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, previe le necessarie declaratorie del caso e in parziale riforma della sentenza impugnata:
i) accertare e dichiarare che la Controparte_1
è debitrice, per il titolo come sopra dedotto, di € 10.761.890,00, o della maggiore o minore somma che sarà verificata, nei confronti della
[...]
in concordato preventivo, quale rimborso spese del Parte_1
servizio d'urgenza da questa svolto per il collegamento aereo Alghero-
Roma Fiumicino e viceversa nel periodo 27 ottobre 2013 - 6 giugno
2014;
ii) per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favo-
re della in concordato preventivo della somma Parte_1
di € 10.761.890,00, ovvero di quella maggiore o minore verificata o,
comunque, ritenuta di giustizia secondo valutazione equitativa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 19 novembre 2014;
iii) in ogni caso, rigettare, per i motivi tutti sin qui svolti, ciascuna e tutte le domande azionate in via riconvenzionale della Regione Auto-
noma della Sardegna, in quanto infondate in fatto e in diritto,
iv) in ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese, an-
che generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessorî di legge;
pagina 2 di 21 In via istruttoria:
disporre, per le ragioni indicate in narrativa, una CTU contabile per la veri-
fica della congruità delle somme richieste a titolo di rimborso.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- in merito all'appello principale e a conferma della sentenza impugnata
dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato e/o nullo l'atto di ap-
pello proposto con conseguente rigetto di tutte le domande proposte;
- in merito all'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata
dichiarare la responsabilità di per i danni subiti dalla Parte_1 CP_1
e per l'effetto condannare la medesima società al pagamento delle ulteriori voci di danno nella misura di euro 1.215.545,24 oltre ad accessori come per legge;
- in merito all'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata
procedere alla rimodulazione e alla ripartizione delle spese di giudizio nei ter-
mini indicati.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2017, la Parte_1
in concordato preventivo (in breve, ) convenne in giudi-
[...] Parte_1
zio davanti al Tribunale di Cagliari la al fi- Controparte_1
ne di ottenere il pagamento di euro 10.761.890,00, pari al rimborso delle spese del servizio d'urgenza da essa svolto per il collegamento aereo sulla tratta Al-
ghero-Roma Fiumicino nel periodo 27 ottobre 2013 - 6 giugno 2014 in regime di c.d. continuità territoriale.
A fondamento della pretesa, la società attrice illustrò che:
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 61 del 21 pagina 3 di 21 febbraio 2013, il citato collegamento aereo era stato sottoposto a one-
ri di servizio pubblico;
- per l'affidamento del servizio, con determinazione n. 355 del 26 giugno
Contr 2013, la aveva indetto una gara pubblica all'esito della quale es-
sa si era aggiudicata il servizio, mentre era risultata se- Controparte_3
conda in graduatoria;
- con determina del 10 ottobre 2013 la RAS le aveva imposto di procede- re, ai sensi dell'art. 11, nono comma, d.lgs. 163/2006, all'esecuzione d'urgenza del servizio a partire dal 27 ottobre 2013 fino a non oltre il ragionevole termine di tempo occorrente per la stipulazione del con-
tratto;
- sulla base del ribasso da essa offerto sull'importo massimo previsto dal bando, il contratto avrebbe dovuto prevedere una somma di euro
4.728.521,86 a titolo di compensazione annua che la RAS avrebbe dovuto versarle per il servizio reso;
- malgrado essa avesse svolto il servizio in via d'urgenza dal 27 ottobre
2013 al 6 giugno 2014 (ossia per sette mesi e dieci giorni) la RAS
non aveva effettuato alcun rimborso;
- dalla stesso 6 giugno 2014 il servizio era stato affidato ad . CP_3
Evidenziato come l'art. 11 citato preveda che, intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro esecuzione (al pari di quanto previsto dal relativo regola-
mento di esecuzione e attuazione), la lamentò di avere soste- Parte_1
nuto spese per euro 17.145.456, di avere ottenuto dallo svolgimento del servi-
zio ricavi per euro 6.383.566,00 e di avere, dunque, diritto al rimborso della pagina 4 di 21 differenza pari a euro 10.761.890,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta dal Tribunale.
*
Contr La resistette, eccependo come l'importo richiesto fosse più che doppio rispetto all'importo massimo di euro 4.728.521,86, offerto in sede di gara (euro
4.298.656,24 oltre i.v.a.), e, in via riconvenzionale, chiese la condanna dell'attrice al pagamento di:
- euro 1.215.545,24 pari al maggior costo da essa sopportato per il su-
bentro del vettore sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino, ri- CP_3
spetto a quello che avrebbe sopportato nel quadriennio nel caso in cui non fosse intervenuta la dichiarazione di decadenza della
[...]
dall'aggiudicazione per mancato versamento della cau- Parte_1
zione prevista nel bando di gara;
- euro 722.588,73, pari all'importo da essa corrisposto in qualità di terzo pignorato alla società di gestione dell'aeroporto, creditrice di
; Parte_1
- euro 3.450,00, pari all'ammontare del credito per cui era stata am- messa dal commissario giudiziale nell'elenco dei creditori del con-
cordato omologato della;
Parte_1
- euro 1.000.000,00 a titolo risarcitorio per il danno all'immagine, al decoro e all'affidabilità dell'attrattività turistica e della capacità di garantire la mobilità a residenti e non residenti.
*
Con la sentenza n. 2149 del 15 ottobre 2020, il Tribunale:
- rigettò la domanda attrice per mancato assolvimento dell'onere di pagina 5 di 21 individuare e specificare gli elementi indispensabili per verificare la fondatezza della pretesa creditoria;
- rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da maggiore compensazione annua dovuta ad in quanto: CP_3
i. tendente a fare conseguire alla convenuta lo stesso risul-
tato che essa avrebbe ottenuto stipulando il contratto con
[...]
(a tutela di un interesse positivo) in un caso in cui la Parte_1
decadenza dell'aggiudicataria avrebbe giustificato solo il risar- cimento del danno da lesione dell'interesse (negativo) a non in-
trattenere la relazione precontrattuale;
ii. non v'era prova del danno in questione per mancata di-
mostrazione e allegazione di quanto corrisposto ad a CP_3
quel titolo;
- accolse la domanda riconvenzionale di rimborso di euro 722.588,73 sul rilievo che l'attrice non avesse tempestivamente contestato nella prima difesa (prima udienza del 13 ottobre 2017) il pagamento alle-
Contr gato dalla quale debitor debitoris e che sussistesse un principio di prova costituito dalla determinazione di pagamento prot. n. 6955
del 24 giugno 2014;
- accolse la domanda di pagamento di euro 3.450,00 in quanto non specificamente contestata dall'attrice;
- respinse la domanda di risarcimento del danno all'immagine in quanto insussistente, data la mancata soluzione di continuità tra il servizio reso dall'attrice e quello reso da . CP_3
Infine, il primo giudice dispose la compensazione per un terzo delle spese, pagina 6 di 21 con condanna dell'attrice al pagamento dei residui due terzi.
* * *
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione l'attrice soccombente.
2.1 Con un primo motivo d'appello, ha censurato la sen- Parte_1
tenza nella parte in cui aveva ritenuto l'insussistenza della pretesa creditoria e,
in tale prospettiva, ha evidenziato come fosse pacifico che essa avesse svolto il servizio nell'arco temporale indicato e come l'obbligo di rimborso potesse es- sere indifferentemente riconducibile tanto alla disciplina settoriale dell'art. 11,
nono comma, d.lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di esecuzione (art. 153, quarto comma, d.P.R. 207/2010), quanto alla clausola generale dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In punto di quantificazione del credito, ha obiettato di avere Parte_1
tempestivamente prodotto già con la citazione tutti i documenti e i dati utili per la quantificazione del rimborso oggetto della sua domanda, premurandosi di far precedere la documentazione da una tabella riassuntiva.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa motivazio-
Contr ne e l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna della al pagamento di una somma da determinare secondo giustizia, in quanto, ove pure avesse repu-
tato non quantificabili nel loro preciso ammontare le spese indiscutibilmente sostenute per un servizio svolto in regime di urgenza, il giudice avrebbe dovuto determinare la misura del rimborso secondo giustizia.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea pronuncia di accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale proposta
Contr dalla con riferimento alla somma di euro 722.588,73 oggetto di pignora-
mento. pagina 7 di 21 ha lamentato una errata applicazione del principio di non Parte_1
contestazione (atteso che essa aveva contestato la sussistenza del credito nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) e nel merito ha contestato l'esistenza di un
Contr danno, nel senso che il pagamento effettuato dalla come debitor debitoris
non avrebbe arrecato all'ente alcun pregiudizio, in quanto il pagamento a favo-
re del creditore pignorante avrebbe contestualmente estinto pro quota anche il debito della nei confronti del proprio creditore. CP_1
2.4 Con un quarto motivo, l'appellante ha denunciato l'erroneità della con-
danna di pagamento di euro 3.450,00, in quanto tale somma rientrava pacifi-
camente tra i crediti prededucibili già ammessi al concordato.
2.5 Con un quinto motivo d'appello, la ha lamentato Parte_1
l'erronea determinazione della condanna alle spese di lite, invocando maggiore equità e maggiore attenzione alla serietà delle proprie domande.
* * *
3. La ha resistito, contrastando i motivi di impugnazione e propo- CP_1
nendo appello incidentale affidato a due motivi.
3.1 Col primo, ha lamentato il mancato riconoscimento del danno coinci-
dente col maggior costo derivante dal subentro del vettore sulla tratta CP_3
(rispetto a un residuo periodo temporale di tre anni e mezzo sugli originali quattro previsti) quantificabile in euro 1.215.545,24.
Sotto un primo profilo, ha richiamando l'insegnamento dei giudici ammini-
strativi per cui, nel caso di aggiudicazione al concorrente successivo in gradua-
toria, spetta alla stazione appaltante il danno effettivo corrispondente al mag-
gior prezzo di aggiudicazione risultante dall'affidamento ad altra impresa.
Con riguardo al profilo di rigetto connesso alla mancata prova dei pagamen- pagina 8 di 21 ti eseguiti, la ha eccepito di avere verificato che nel fascicolo telema- CP_1
tico del procedimento di primo grado –malgrado il rituale invio telematico de-
gli atti- alcuni di essi non [era]no stati caricati nel fascicolo telematico e ha protesta la propria estraneità a tale carenza.
In ogni caso –ha aggiunto l'ente- in primo grado aveva potuto depositare esclusivamente i giustificativi di pagamento effettuati fino alla data di chiusura dell'istruttoria e ha depositato gli ulteriori pagamenti eseguiti dopo la scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie e ne ha domandato l'acquisizione (in par-
ticolare: i pagamenti effettuati ad in acconto, per il periodo 1 ottobre CP_3
2017 – 26 ottobre 2017 nonché quelli a saldo di cui alle determinazioni n. 20
del 22 gennaio 2018 e n. 208 del 24 aprile 2018 e correlate estrazioni dal si-
Cont stema comprovanti le quietanze, cfr. docc. nn.
2-8 in grado di appello, con le quali, in aggiunta alle precedenti assunte allegate in primo grado risultano i pagamenti effettuati ad per l'intero periodo di servizio 6 giugno 2014 – CP_3
26 ottobre 2017).
Contr
3.2 Col secondo motivo, la ha censurato la sentenza per avere ritenuto congruo, in esito al riconoscimento della reciproca soccombenza delle parti, di-
sporre la compensazione delle spese per un terzo residuo in ragione del valore
delle rispettive domande respinte e ha chiesto a questa Corte di rivedere il go-
verno delle spese.
* * *
4. Il primo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato e deve es-
sere accolto per quanto di ragione.
4.1 È pacifica (e risulta dalla documentazione in atti) la cornice fattuale su cui si fondano il petitum e la causa petendi della pretesa creditoria di Pt_2 pagina 9 di 21 . CP_5
Nella vigenza dell'art. 17, paragrafo 8 del regolamento CE n. 1008 del 24
settembre 2008 che consentiva la compensazione economica sulle rotte in con-
tinuità territoriale, col decreto 21 febbraio 2013 n. 61 il Ministero dei trasporti stabilì la sottoposizione ad oneri di servizio pubblico –tra le altre- della rotta
Alghero-Roma al fine di assicurare la continuità territoriale della CP_1
con collegamenti aerei adeguati, prevedendo all'art. 3 che tali gli oneri divenis-
sero obbligatori dal 27 ottobre 2013.
Per l'affidamento di tale servizio, partecipò, riuscendo ag- Parte_1
giudicataria in virtù di un ribasso percentuale dell'11,69% rispetto alla base d'asta di euro 4.867.689,09 oltre i.v.a. previsti come ammontare massimo della compensazione finanziaria annua del servizio gravato da oneri pubblicistici, al-
la gara indetta dalla per l'individuazione del(l'unico) vettore conces- CP_1
sionario del diritto di esercizio dei servizi aerei di linea sulla rotta per cui è
causa.
Il paragrafo 6.2 del bando di gara (doc. 2 RAS primo grado) prevedeva che,
in ogni caso, il vettore aereo non potesse richiedere a titolo di compensazione
finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione,
stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma com-
pensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicistici.
Con determinazione del 10 ottobre 2013, n. 644, la affidò alla CP_1 [...]
l'esecuzione d'urgenza dei servizi a far data dal 27 ottobre 2013 e Parte_1
la concessionaria svolse il servizio sino al 6 giugno 2014, ovverossia sino al subentro (doc. 103 RAS primo grado), senza soluzione di continuità, da parte di a seguito della dichiarazione di decadenza della aggiudicataria per CP_3 pagina 10 di 21 mancata prestazione della cauzione prevista dal bando di gara (doc. 37 RAS
primo grado) e conseguente mancata stipulazione del contratto.
Tanto precisato, occorre richiamare il pacifico e costante orientamento dei giudici amministrativi secondo il quale, qualora intervenga la c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto per ragioni di urgenza, si ha l'instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) il quale prefigura, sia pure in termini di anticipazione ri-
spetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali,
una fase propriamente esecutiva, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento (cfr. Cons. Stato 14 giugno 2022, n. 4857, 2 agosto 2019,
n. 5498 e 11 gennaio 2018, n. 120).
In particolare, la consegna dei lavori in via d'urgenza determina l'insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in rela-
zione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verba-
le di consegna.
Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna antici-
pata dei lavori -pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto desti-
nate a restare definitivamente suggellate nel contratto- devono ritenersi effetti-
vamente sorte e non può dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti (per l'affermazione della regola: Cons. Stato 6 giu-
gno 2012 n. 3320, ribadita anche dalla citata sentenza Cons. Stato n.
4857/2022). pagina 11 di 21 Alla luce di quanto precede, deve ritenersi fondata nell'an la pretesa credito- ria dell'odierna appellante, atteso che lo svolgimento del servizio aereo di linea gravato da oneri pubblicistici giustifica, ai sensi degli invocati art. 11, nono comma, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 153, quarto comma, d.P.R. 207/2010, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.
Per quanto sopra osservato, deve escludersi che la compensazione –come invece vorrebbe l'odierna appellante- attenga al regime che entra in vigore do-
po la firma del contratto e che la mancata sottoscrizione del contratto fondi la sua pretesa a ottenere la refusione di tutti i costi sostenuti.
Stante la previsione del bando di gara in ordine al contenimento entro una certa somma dell'ammontare massimo della compensazione finanziaria annua per il servizio, a spetta –in via di prima approssimazione- solo Parte_1
il rimborso, non già di tutti i costi (diretti e indiretti) per assicurare il servizio di linea, bensì solo di quelli contenuti entro la soglia di euro 4.728.521,86, offerta in sede di gara (euro 4.298.656,24, oltre i.v.a.).
Tale ultima somma, infatti, deve essere oggetto di rideterminazione alla luce della previsione del bando di gara che, all'art.
6.2 stabilisce che, nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione,
la compensazione sia proporzionalmente ridotta.
Atteso che è pacifico che abbia assicurato il servizio per il Parte_1
periodo di mesi sette e giorni dieci (27 ottobre 2013-6 giugno 2014), il citato importo di euro 4.728.521,86 annui deve essere proporzionalmente ridetermi-
nato sulla durata del servizio reso (sette mesi interi più un terzo di mese) e,
dunque, in euro 2.888.338,80 (euro 4.728.521,86/12X 7,33), che costituisce, in definitiva, il limite massimo della compensazione spettante alla Parte_3 pagina 12 di 21 ston.
4.2 Riconosciuto il diritto dell'appellante al rimborso (seppure nei limiti in-
dicati), deve ritenersi che sussistano i presupposti per determinare la misura delle spese sopportate dalla . Parte_1
A questo riguardo deve muoversi dal rilievo che questa Corte, con l'ordinanza 1-3 giugno 2021, ha ritenuto, contrariamente a quanto valutato dal giudice in primo grado, che le allegazioni dell'appellante principale, apprezzate alla luce della documentazione contabile complessivamente prodotta, giustifi-
cassero un accertamento volto a verificare se le spese invocate fossero riferibili al servizio svolto sulla tratta per cui è causa nel periodo indicato.
Osservato che la c.t.u. non è un mezzo di prova, sicché a essa non si appli-
cano i principi invocati dalla in ordine alle prove disattese dal primo CP_1
giudice e non ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, deve rilevarsi che delle risultanze della c.t.u. può tenersi conto ai fini della decisione sulla misura del rimborso spettante alla . Parte_1
Per quanto riguarda i costi diretti, deve ritenersi corretta la valutazione com-
piuta dal c.t.u. in euro 8.044.555 (tab. 85 c.t.u.).
A fronte di una forbice tra euro 11.851.538 ( ) ed euro Parte_1
7.736.559,00 il c.t.u. ha convincentemente e prudentemente determina- CP_2
to nella somma indicata l'esborso per costi diretti documentato da Parte_4
, prendendo specifica posizione su ogni singola obiezione sollevata dai
[...]
consulenti di parte (cfr. pagg. 32-80 c.t.u.)
Per quanto riguarda le spese personale (tab. 86 c.t.u.) deve riconoscersi
Contr l'importo riconosciuto dallo stesso perito della il quale ha ricostruito in euro 1.209.600,00 gli esborsi patiti dal vettore, sicché, in difetto di determina- pagina 13 di 21 zioni diverse del c.t.u., questa costituisce la somma da computare per tale voce di rimborso.
Nulla può riconoscersi a , invece, per quanto riguarda le Parte_1
spese indirette.
Contr A fronte della ferma opposizione da parte della circa la possibilità di effettuare, sulla base della documentazione agli atti, una valutazione di ineren-
za e congruità delle spese indirette richieste dal perito dell'appellante principa-
le, il c.t.u. ha escluso di potere identificare gli elementi sufficienti a determina-
re in maniera certa e univoca la riconducibilità alla tratta delle spese in esame.
Di conseguenza, il tecnico ha paventato che tale valore corrisponda a zero,
per quanto lo stesso abbia riconosciuto non essere possibile che Parte_4
non abbia sostenuto tale tipologia di spesa nel periodo di riferimento.
[...]
Tanto considerato, per la voce in questione non può riconoscersi alcunché
all'appellante principale, non avendo il c.t.u. rinvenuto nella documentazione in atti elementi sufficienti a quantificare tale voce di costi.
Il credito da rimborso della ammonta, pertanto, a euro Parte_1
9.254.155,00 (di cui euro 8.044.555,00 per costi diretti ed euro 1.209.600,00
per spese personale).
Da questo importo devono essere detratti i ricavi (indicati in euro
6.383.566,00 e non contestati), sicché emerge una differenza di euro
2.870.589,00, appena inferiore all'importo di euro 2.888.338,80, che costitui- sce il limite massimo della compensazione finanziaria spettante all'odierna ap-
pellante.
* * *
Il secondo motivo d'appello principale è infondato. pagina 14 di 21 Per comune insegnamento, l'esercizio del potere discrezionale di liquida-
re il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l'esistenza di
danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
Per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la parte interes-
sata ha onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento
(ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa), ma anche ogni ele-
mento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la rico-
nosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass., 23 luglio 2020,
n. 15680).
Nella fattispecie, deve escludersi che abbia assolto l'onere Parte_1
indicato.
Neanche tramite la scrupolosa c.t.u. espletata in questo giudizio è stato pos-
sibile individuare elementi fattuali sufficienti per addivenire alla sollecitata va-
lutazione in via equitativa, atteso che:
- non risulta depositata agli atti alcuna fattura o altra documentazio-
ne a supporto prodotta da terzi al fine di verificare gli importi indi-
cati dal CTP NL nelle tabelle estratte dalla contabilità industriale
(o, in alternativa, nella sola ricostruzione e relativa quantificazione
effettuata dal CTP NL) e l'eventuale inerenza delle spese in esame
alla Tratta e/o a rotte differenti da quelle della Tratta;
- non è stata fornita documentazione di contabilità analitica che evi-
denziasse la ripartizione delle spese indirette per singolo centro di
costo e che permettesse, quindi, di identificare e isolare la quota at-
tribuita alla Tratta e/o specifica documentazione a supporto pagina 15 di 21 dell'importo richiesto dal CTP NL in quadratura con la documenta-
zione di contabilità generale (c.t.u. pag. 106).
* * *
5. Il terzo motivo dell'appello principale è infondato e deve essere respinto, seppure debba essere revocata la condanna dell'appellante al pagamento di eu-
ro 722.588,73 in favore della CP_1
In disparte la questione della tempestività della contestazione effettuata dal-
la società attrice solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non alla prima udienza di comparizione delle parti pur a fronte di una specifica domanda ri-
convenzionale, occorre osservare come non avesse, in realtà, Parte_1
contestato la sussistenza dei pignoramenti né l'esistenza dei debiti nei confronti del creditore pignorante gestore dell'aeroporto di Alghero. Pt_5
Anzi, la stessa odierna appellante spiegò che la pretesa creditoria era relativa a spese aeroportuali, per cui era stato compiuto un pignoramento presso la Re-
gione per conseguirne il versamento, in quanto [essa attrice] non aveva prov-
veduto al loro pagamento. Va tenuto presente che [essa] non [aveva] pagato
Cont anche in ragione del fatto che la non [aveva] versato le rate mensili della
compensazione.
Non è, dunque, vero che l'attrice avesse contestato la sussistenza del credito, ma è piuttosto vero che essa lo riconobbe, salvo invocare l'inadempimento del-
Contr la per giustificare il proprio mancato versamento delle somme al gestore dell'aeroporto.
A fronte di un sostanziale riconoscimento dei presupposti della pretesa cre-
ditoria, la determinazione di pagamento costituisce certamente atto sufficiente a dimostrare il pagamento a favore del soggetto pignorante. pagina 16 di 21 In definitiva, deve riconoscersi che la abbia, effettivamente, corri- CP_1
sposto al terzo pignorante parte delle somme spettanti a Pt_5 [...]
a titolo di rimborso e, pertanto, l'importo corrispondente deve essere Pt_6
detratto da quello riconosciuto dovuto per il titolo trattato nel paragrafo 4 che precede.
Stante la sussistenza di un maggiore credito di , la condanna Parte_1
al pagamento a favore della –come anticipato- non trova giustificazio- CP_1
ne e deve essere oggetto di riforma.
* * *
6. Il quarto motivo dell'appello principale è infondato, seppure debba esse- re revocata la condanna dell'appellante al pagamento di euro 3.450,00 in favo-
re della CP_1
La circostanza che il credito (incontestato) della sia stato pacifica- CP_1
mente ammesso al concordato della tra i crediti prededucibili Parte_1
non ne comporta l'inesigibilità né, tanto meno, l'estinzione.
Contr Per paralizzare la pretesa della l'odierna appellante avrebbe dovuto al- legare e provare l'avvenuto soddisfacimento del credito in sede concorsuale.
Anche con riguardo a tale pretesa, la sussistenza di un maggiore credito di comporta che la condanna al pagamento a favore della Parte_1 CP_6
ne debba essere oggetto di riforma.
* * *
7. All'esame del quinto motivo dell'appello principale, occorre fare prece- dere l'esame del primo motivo dell'appello incidentale.
In disparte la questione sulla natura della responsabilità invocata dalla Re-
gione, non risulta fondata la doglianza sollevata in ordine alla (alternativa) ra- pagina 17 di 21 tio decidendi di rigetto della domanda (mancata prova dei maggiori esborsi a favore di nel quadriennio di durata contrattuale del servizio). CP_3
Contr In primo grado, la si limitò a produrre alcune determinazioni di paga-
mento ma non i relativi mandati a favore di (i mandati prodotti non in- CP_3
dicano il nominativo di quale ente creditore) né altri documenti che CP_3
dessero riscontro del pagamento invocato.
Pur dolendosi del fatto che il Tribunale avesse ritenuto mancante di prova l'allegazione di maggiore esborso, la non ha indicato quali documenti CP_1
contenessero la prova dell'esborso sostenuto e ha contraddittoriamente invoca-
to un generico disguido tecnico nel deposito degli atti del primo grado.
Ai fini dell'accoglimento dell'appello non è, però, sufficiente la deduzione di un asserito mancato caricamento dei documenti inviati e che avrebbero fon-
dato l'accoglimento della domanda da parte del primo giudice.
La parte che procede al deposito di documenti o memorie deve sincerarsi del buon esito dell'adempimento e deve diligentemente e tempestivamente adope-
rarsi nel caso in cui questo non vada a buon fine.
Del resto, la doglianza contenuta nell'atto di appello è generica in quanto non indica neanche quali documenti determinanti essa avrebbe depositato agli atti del primo grado e quale sarebbe stato il loro contenuto probatorio.
Ai fini dell'accoglimento (anche solo parziale) dell'appello non rilevano poi le produzioni, pur ammissibili, effettuate in secondo grado e relative a paga-
menti eseguiti a favore di successivamente allo scadere dei termini per CP_3
il deposito delle memorie istruttorie (in tale senso, Cass., ord. 11 marzo 2022,
n. 7977, la quale esclude che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di pri- pagina 18 di 21 mo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma pri-
ma del passaggio della causa in decisione).
Avendo agito per ottenere la differenza tra il maggior esborso per compen-
sazione finanziaria spettante ad e quello che sarebbe spettato a CP_3 [...]
Contr
, la avrebbe dovuto dare prova di tutti i pagamenti effettuati, Parte_1
almeno per singoli anni contrattuali, a favore di , al fine di dare prova di CP_3
essersi effettivamente fatta carico di una compensazione finanziaria superiore a quella che avrebbe sostenuto con l'odierna appellante.
Entro il limite dell'importo 4.728.521,86 annui (oggetto dell'offerta
[...]
), infatti, gli esborsi a favore di non comporterebbero alcun Parte_1 CP_3
danno.
In questa prospettiva, i mandati di pagamento per complessivi euro
1.770.762,16 effettuati ad , in acconto per il periodo 1° ottobre 2017 – CP_3
26 ottobre 2017 e successivamente a saldo (determinazioni n. 20 del 22 gen-
naio 2018 e n. 208 del 24 aprile 2018 e correlate estrazioni dal sistema SAP
comprovanti le quietanze, cfr. docc. nn.
2-8 in grado di appello) non sono, evi-
dentemente, idonei a dimostrare il pagamento della maggiore compensazione finanziaria determinata dall'affidamento del servizio a società succeduta all'aggiudicataria poi dichiarata decaduta.
* * *
8. In conclusione, la deve essere condannata a corrispon- Controparte_1
dere all'odierna appellante l'importo di euro 2.870.589,00, oltre interessi al tas-
so legale dalla costituzione in mora del 19 novembre 2014 (doc. 9 Parte_4
).
[...] pagina 19 di 21 Non spetta la rivalutazione monetaria atteso che quello per cui è causa è un credito di valuta.
* * *
9. Il quinto motivo dell'appello principale e il secondo motivo
dell'appellante incidentale sono assorbiti, in quanto il giudice d'appello che riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pro-
nunzia di merito adottata (da ultimo, Cass., ord. 13 giugno 2024, n. 16526).
Nella fattispecie, in considerazione del criterio della soccombenza, la Re-
gione deve essere condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudi-
zio.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono deter-
minati:
1. per il primo grado ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per le fasi di trattazione (in ogni caso ineludibile, ex
Cass., ord. 26 maggio 2021, n. 14483) e di decisione;
2. per questo grado ai valori medi per le prime tre fasi e al valore minimo per la fase di decisione.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto in data odierna, nei rapporti tra le parti, devono essere poste a carico della soccombente, che ha dato causa all'accertamento.
* * *
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versa-
mento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- pagina 20 di 21 vuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in totale accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1
concordato preventivo, condanna la al pagamento Controparte_1
l'importo di euro 2.870.589,00, oltre interessi al tasso legale dal 19 no-
vembre 2014;
2. rigetta l'appello incidentale della CP_1
3. condanna la alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi:
i. euro 37.511,35, di cui euro 31.129,00 per compensi ed euro 1.713,00 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.;
ii. euro 44.141,75, di cui euro 36.185,00 per compensi, eu-
ro 2.529,00 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
e alla rifusione delle spese di c.t.u., liquidate con decreto in data odierna, even-
tualmente anticipate;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo uni-
ficato a carico dell'appellante incidentale.
Cagliari, 10 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 436 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2020 promossa da
(c.f. e p.i. Parte_1
), con sede a Cardano al Campo (VA) ed elettivamente domicilia- P.IVA_1
ta a Cagliari presso lo studio dell'avv. Paoloefisio Corrias che, unitamente agli avv.ti Massimo Confortini, Luca Marcello e Marco Francesco Campagna, la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso il proprio ufficio legale a Cagliari, rappresentata e difesa da-
gli avv.ti Mattia Pani e Andrea Secchi, in forza di procura speciale in atti,
appellata pagina 1 di 21 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, previe le necessarie declaratorie del caso e in parziale riforma della sentenza impugnata:
i) accertare e dichiarare che la Controparte_1
è debitrice, per il titolo come sopra dedotto, di € 10.761.890,00, o della maggiore o minore somma che sarà verificata, nei confronti della
[...]
in concordato preventivo, quale rimborso spese del Parte_1
servizio d'urgenza da questa svolto per il collegamento aereo Alghero-
Roma Fiumicino e viceversa nel periodo 27 ottobre 2013 - 6 giugno
2014;
ii) per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favo-
re della in concordato preventivo della somma Parte_1
di € 10.761.890,00, ovvero di quella maggiore o minore verificata o,
comunque, ritenuta di giustizia secondo valutazione equitativa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 19 novembre 2014;
iii) in ogni caso, rigettare, per i motivi tutti sin qui svolti, ciascuna e tutte le domande azionate in via riconvenzionale della Regione Auto-
noma della Sardegna, in quanto infondate in fatto e in diritto,
iv) in ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese, an-
che generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessorî di legge;
pagina 2 di 21 In via istruttoria:
disporre, per le ragioni indicate in narrativa, una CTU contabile per la veri-
fica della congruità delle somme richieste a titolo di rimborso.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- in merito all'appello principale e a conferma della sentenza impugnata
dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato e/o nullo l'atto di ap-
pello proposto con conseguente rigetto di tutte le domande proposte;
- in merito all'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata
dichiarare la responsabilità di per i danni subiti dalla Parte_1 CP_1
e per l'effetto condannare la medesima società al pagamento delle ulteriori voci di danno nella misura di euro 1.215.545,24 oltre ad accessori come per legge;
- in merito all'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata
procedere alla rimodulazione e alla ripartizione delle spese di giudizio nei ter-
mini indicati.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2017, la Parte_1
in concordato preventivo (in breve, ) convenne in giudi-
[...] Parte_1
zio davanti al Tribunale di Cagliari la al fi- Controparte_1
ne di ottenere il pagamento di euro 10.761.890,00, pari al rimborso delle spese del servizio d'urgenza da essa svolto per il collegamento aereo sulla tratta Al-
ghero-Roma Fiumicino nel periodo 27 ottobre 2013 - 6 giugno 2014 in regime di c.d. continuità territoriale.
A fondamento della pretesa, la società attrice illustrò che:
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 61 del 21 pagina 3 di 21 febbraio 2013, il citato collegamento aereo era stato sottoposto a one-
ri di servizio pubblico;
- per l'affidamento del servizio, con determinazione n. 355 del 26 giugno
Contr 2013, la aveva indetto una gara pubblica all'esito della quale es-
sa si era aggiudicata il servizio, mentre era risultata se- Controparte_3
conda in graduatoria;
- con determina del 10 ottobre 2013 la RAS le aveva imposto di procede- re, ai sensi dell'art. 11, nono comma, d.lgs. 163/2006, all'esecuzione d'urgenza del servizio a partire dal 27 ottobre 2013 fino a non oltre il ragionevole termine di tempo occorrente per la stipulazione del con-
tratto;
- sulla base del ribasso da essa offerto sull'importo massimo previsto dal bando, il contratto avrebbe dovuto prevedere una somma di euro
4.728.521,86 a titolo di compensazione annua che la RAS avrebbe dovuto versarle per il servizio reso;
- malgrado essa avesse svolto il servizio in via d'urgenza dal 27 ottobre
2013 al 6 giugno 2014 (ossia per sette mesi e dieci giorni) la RAS
non aveva effettuato alcun rimborso;
- dalla stesso 6 giugno 2014 il servizio era stato affidato ad . CP_3
Evidenziato come l'art. 11 citato preveda che, intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro esecuzione (al pari di quanto previsto dal relativo regola-
mento di esecuzione e attuazione), la lamentò di avere soste- Parte_1
nuto spese per euro 17.145.456, di avere ottenuto dallo svolgimento del servi-
zio ricavi per euro 6.383.566,00 e di avere, dunque, diritto al rimborso della pagina 4 di 21 differenza pari a euro 10.761.890,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta dal Tribunale.
*
Contr La resistette, eccependo come l'importo richiesto fosse più che doppio rispetto all'importo massimo di euro 4.728.521,86, offerto in sede di gara (euro
4.298.656,24 oltre i.v.a.), e, in via riconvenzionale, chiese la condanna dell'attrice al pagamento di:
- euro 1.215.545,24 pari al maggior costo da essa sopportato per il su-
bentro del vettore sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino, ri- CP_3
spetto a quello che avrebbe sopportato nel quadriennio nel caso in cui non fosse intervenuta la dichiarazione di decadenza della
[...]
dall'aggiudicazione per mancato versamento della cau- Parte_1
zione prevista nel bando di gara;
- euro 722.588,73, pari all'importo da essa corrisposto in qualità di terzo pignorato alla società di gestione dell'aeroporto, creditrice di
; Parte_1
- euro 3.450,00, pari all'ammontare del credito per cui era stata am- messa dal commissario giudiziale nell'elenco dei creditori del con-
cordato omologato della;
Parte_1
- euro 1.000.000,00 a titolo risarcitorio per il danno all'immagine, al decoro e all'affidabilità dell'attrattività turistica e della capacità di garantire la mobilità a residenti e non residenti.
*
Con la sentenza n. 2149 del 15 ottobre 2020, il Tribunale:
- rigettò la domanda attrice per mancato assolvimento dell'onere di pagina 5 di 21 individuare e specificare gli elementi indispensabili per verificare la fondatezza della pretesa creditoria;
- rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da maggiore compensazione annua dovuta ad in quanto: CP_3
i. tendente a fare conseguire alla convenuta lo stesso risul-
tato che essa avrebbe ottenuto stipulando il contratto con
[...]
(a tutela di un interesse positivo) in un caso in cui la Parte_1
decadenza dell'aggiudicataria avrebbe giustificato solo il risar- cimento del danno da lesione dell'interesse (negativo) a non in-
trattenere la relazione precontrattuale;
ii. non v'era prova del danno in questione per mancata di-
mostrazione e allegazione di quanto corrisposto ad a CP_3
quel titolo;
- accolse la domanda riconvenzionale di rimborso di euro 722.588,73 sul rilievo che l'attrice non avesse tempestivamente contestato nella prima difesa (prima udienza del 13 ottobre 2017) il pagamento alle-
Contr gato dalla quale debitor debitoris e che sussistesse un principio di prova costituito dalla determinazione di pagamento prot. n. 6955
del 24 giugno 2014;
- accolse la domanda di pagamento di euro 3.450,00 in quanto non specificamente contestata dall'attrice;
- respinse la domanda di risarcimento del danno all'immagine in quanto insussistente, data la mancata soluzione di continuità tra il servizio reso dall'attrice e quello reso da . CP_3
Infine, il primo giudice dispose la compensazione per un terzo delle spese, pagina 6 di 21 con condanna dell'attrice al pagamento dei residui due terzi.
* * *
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione l'attrice soccombente.
2.1 Con un primo motivo d'appello, ha censurato la sen- Parte_1
tenza nella parte in cui aveva ritenuto l'insussistenza della pretesa creditoria e,
in tale prospettiva, ha evidenziato come fosse pacifico che essa avesse svolto il servizio nell'arco temporale indicato e come l'obbligo di rimborso potesse es- sere indifferentemente riconducibile tanto alla disciplina settoriale dell'art. 11,
nono comma, d.lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di esecuzione (art. 153, quarto comma, d.P.R. 207/2010), quanto alla clausola generale dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In punto di quantificazione del credito, ha obiettato di avere Parte_1
tempestivamente prodotto già con la citazione tutti i documenti e i dati utili per la quantificazione del rimborso oggetto della sua domanda, premurandosi di far precedere la documentazione da una tabella riassuntiva.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa motivazio-
Contr ne e l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna della al pagamento di una somma da determinare secondo giustizia, in quanto, ove pure avesse repu-
tato non quantificabili nel loro preciso ammontare le spese indiscutibilmente sostenute per un servizio svolto in regime di urgenza, il giudice avrebbe dovuto determinare la misura del rimborso secondo giustizia.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea pronuncia di accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale proposta
Contr dalla con riferimento alla somma di euro 722.588,73 oggetto di pignora-
mento. pagina 7 di 21 ha lamentato una errata applicazione del principio di non Parte_1
contestazione (atteso che essa aveva contestato la sussistenza del credito nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) e nel merito ha contestato l'esistenza di un
Contr danno, nel senso che il pagamento effettuato dalla come debitor debitoris
non avrebbe arrecato all'ente alcun pregiudizio, in quanto il pagamento a favo-
re del creditore pignorante avrebbe contestualmente estinto pro quota anche il debito della nei confronti del proprio creditore. CP_1
2.4 Con un quarto motivo, l'appellante ha denunciato l'erroneità della con-
danna di pagamento di euro 3.450,00, in quanto tale somma rientrava pacifi-
camente tra i crediti prededucibili già ammessi al concordato.
2.5 Con un quinto motivo d'appello, la ha lamentato Parte_1
l'erronea determinazione della condanna alle spese di lite, invocando maggiore equità e maggiore attenzione alla serietà delle proprie domande.
* * *
3. La ha resistito, contrastando i motivi di impugnazione e propo- CP_1
nendo appello incidentale affidato a due motivi.
3.1 Col primo, ha lamentato il mancato riconoscimento del danno coinci-
dente col maggior costo derivante dal subentro del vettore sulla tratta CP_3
(rispetto a un residuo periodo temporale di tre anni e mezzo sugli originali quattro previsti) quantificabile in euro 1.215.545,24.
Sotto un primo profilo, ha richiamando l'insegnamento dei giudici ammini-
strativi per cui, nel caso di aggiudicazione al concorrente successivo in gradua-
toria, spetta alla stazione appaltante il danno effettivo corrispondente al mag-
gior prezzo di aggiudicazione risultante dall'affidamento ad altra impresa.
Con riguardo al profilo di rigetto connesso alla mancata prova dei pagamen- pagina 8 di 21 ti eseguiti, la ha eccepito di avere verificato che nel fascicolo telema- CP_1
tico del procedimento di primo grado –malgrado il rituale invio telematico de-
gli atti- alcuni di essi non [era]no stati caricati nel fascicolo telematico e ha protesta la propria estraneità a tale carenza.
In ogni caso –ha aggiunto l'ente- in primo grado aveva potuto depositare esclusivamente i giustificativi di pagamento effettuati fino alla data di chiusura dell'istruttoria e ha depositato gli ulteriori pagamenti eseguiti dopo la scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie e ne ha domandato l'acquisizione (in par-
ticolare: i pagamenti effettuati ad in acconto, per il periodo 1 ottobre CP_3
2017 – 26 ottobre 2017 nonché quelli a saldo di cui alle determinazioni n. 20
del 22 gennaio 2018 e n. 208 del 24 aprile 2018 e correlate estrazioni dal si-
Cont stema comprovanti le quietanze, cfr. docc. nn.
2-8 in grado di appello, con le quali, in aggiunta alle precedenti assunte allegate in primo grado risultano i pagamenti effettuati ad per l'intero periodo di servizio 6 giugno 2014 – CP_3
26 ottobre 2017).
Contr
3.2 Col secondo motivo, la ha censurato la sentenza per avere ritenuto congruo, in esito al riconoscimento della reciproca soccombenza delle parti, di-
sporre la compensazione delle spese per un terzo residuo in ragione del valore
delle rispettive domande respinte e ha chiesto a questa Corte di rivedere il go-
verno delle spese.
* * *
4. Il primo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato e deve es-
sere accolto per quanto di ragione.
4.1 È pacifica (e risulta dalla documentazione in atti) la cornice fattuale su cui si fondano il petitum e la causa petendi della pretesa creditoria di Pt_2 pagina 9 di 21 . CP_5
Nella vigenza dell'art. 17, paragrafo 8 del regolamento CE n. 1008 del 24
settembre 2008 che consentiva la compensazione economica sulle rotte in con-
tinuità territoriale, col decreto 21 febbraio 2013 n. 61 il Ministero dei trasporti stabilì la sottoposizione ad oneri di servizio pubblico –tra le altre- della rotta
Alghero-Roma al fine di assicurare la continuità territoriale della CP_1
con collegamenti aerei adeguati, prevedendo all'art. 3 che tali gli oneri divenis-
sero obbligatori dal 27 ottobre 2013.
Per l'affidamento di tale servizio, partecipò, riuscendo ag- Parte_1
giudicataria in virtù di un ribasso percentuale dell'11,69% rispetto alla base d'asta di euro 4.867.689,09 oltre i.v.a. previsti come ammontare massimo della compensazione finanziaria annua del servizio gravato da oneri pubblicistici, al-
la gara indetta dalla per l'individuazione del(l'unico) vettore conces- CP_1
sionario del diritto di esercizio dei servizi aerei di linea sulla rotta per cui è
causa.
Il paragrafo 6.2 del bando di gara (doc. 2 RAS primo grado) prevedeva che,
in ogni caso, il vettore aereo non potesse richiedere a titolo di compensazione
finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione,
stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma com-
pensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicistici.
Con determinazione del 10 ottobre 2013, n. 644, la affidò alla CP_1 [...]
l'esecuzione d'urgenza dei servizi a far data dal 27 ottobre 2013 e Parte_1
la concessionaria svolse il servizio sino al 6 giugno 2014, ovverossia sino al subentro (doc. 103 RAS primo grado), senza soluzione di continuità, da parte di a seguito della dichiarazione di decadenza della aggiudicataria per CP_3 pagina 10 di 21 mancata prestazione della cauzione prevista dal bando di gara (doc. 37 RAS
primo grado) e conseguente mancata stipulazione del contratto.
Tanto precisato, occorre richiamare il pacifico e costante orientamento dei giudici amministrativi secondo il quale, qualora intervenga la c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto per ragioni di urgenza, si ha l'instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) il quale prefigura, sia pure in termini di anticipazione ri-
spetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali,
una fase propriamente esecutiva, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento (cfr. Cons. Stato 14 giugno 2022, n. 4857, 2 agosto 2019,
n. 5498 e 11 gennaio 2018, n. 120).
In particolare, la consegna dei lavori in via d'urgenza determina l'insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in rela-
zione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verba-
le di consegna.
Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna antici-
pata dei lavori -pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto desti-
nate a restare definitivamente suggellate nel contratto- devono ritenersi effetti-
vamente sorte e non può dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti (per l'affermazione della regola: Cons. Stato 6 giu-
gno 2012 n. 3320, ribadita anche dalla citata sentenza Cons. Stato n.
4857/2022). pagina 11 di 21 Alla luce di quanto precede, deve ritenersi fondata nell'an la pretesa credito- ria dell'odierna appellante, atteso che lo svolgimento del servizio aereo di linea gravato da oneri pubblicistici giustifica, ai sensi degli invocati art. 11, nono comma, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 153, quarto comma, d.P.R. 207/2010, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.
Per quanto sopra osservato, deve escludersi che la compensazione –come invece vorrebbe l'odierna appellante- attenga al regime che entra in vigore do-
po la firma del contratto e che la mancata sottoscrizione del contratto fondi la sua pretesa a ottenere la refusione di tutti i costi sostenuti.
Stante la previsione del bando di gara in ordine al contenimento entro una certa somma dell'ammontare massimo della compensazione finanziaria annua per il servizio, a spetta –in via di prima approssimazione- solo Parte_1
il rimborso, non già di tutti i costi (diretti e indiretti) per assicurare il servizio di linea, bensì solo di quelli contenuti entro la soglia di euro 4.728.521,86, offerta in sede di gara (euro 4.298.656,24, oltre i.v.a.).
Tale ultima somma, infatti, deve essere oggetto di rideterminazione alla luce della previsione del bando di gara che, all'art.
6.2 stabilisce che, nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione,
la compensazione sia proporzionalmente ridotta.
Atteso che è pacifico che abbia assicurato il servizio per il Parte_1
periodo di mesi sette e giorni dieci (27 ottobre 2013-6 giugno 2014), il citato importo di euro 4.728.521,86 annui deve essere proporzionalmente ridetermi-
nato sulla durata del servizio reso (sette mesi interi più un terzo di mese) e,
dunque, in euro 2.888.338,80 (euro 4.728.521,86/12X 7,33), che costituisce, in definitiva, il limite massimo della compensazione spettante alla Parte_3 pagina 12 di 21 ston.
4.2 Riconosciuto il diritto dell'appellante al rimborso (seppure nei limiti in-
dicati), deve ritenersi che sussistano i presupposti per determinare la misura delle spese sopportate dalla . Parte_1
A questo riguardo deve muoversi dal rilievo che questa Corte, con l'ordinanza 1-3 giugno 2021, ha ritenuto, contrariamente a quanto valutato dal giudice in primo grado, che le allegazioni dell'appellante principale, apprezzate alla luce della documentazione contabile complessivamente prodotta, giustifi-
cassero un accertamento volto a verificare se le spese invocate fossero riferibili al servizio svolto sulla tratta per cui è causa nel periodo indicato.
Osservato che la c.t.u. non è un mezzo di prova, sicché a essa non si appli-
cano i principi invocati dalla in ordine alle prove disattese dal primo CP_1
giudice e non ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, deve rilevarsi che delle risultanze della c.t.u. può tenersi conto ai fini della decisione sulla misura del rimborso spettante alla . Parte_1
Per quanto riguarda i costi diretti, deve ritenersi corretta la valutazione com-
piuta dal c.t.u. in euro 8.044.555 (tab. 85 c.t.u.).
A fronte di una forbice tra euro 11.851.538 ( ) ed euro Parte_1
7.736.559,00 il c.t.u. ha convincentemente e prudentemente determina- CP_2
to nella somma indicata l'esborso per costi diretti documentato da Parte_4
, prendendo specifica posizione su ogni singola obiezione sollevata dai
[...]
consulenti di parte (cfr. pagg. 32-80 c.t.u.)
Per quanto riguarda le spese personale (tab. 86 c.t.u.) deve riconoscersi
Contr l'importo riconosciuto dallo stesso perito della il quale ha ricostruito in euro 1.209.600,00 gli esborsi patiti dal vettore, sicché, in difetto di determina- pagina 13 di 21 zioni diverse del c.t.u., questa costituisce la somma da computare per tale voce di rimborso.
Nulla può riconoscersi a , invece, per quanto riguarda le Parte_1
spese indirette.
Contr A fronte della ferma opposizione da parte della circa la possibilità di effettuare, sulla base della documentazione agli atti, una valutazione di ineren-
za e congruità delle spese indirette richieste dal perito dell'appellante principa-
le, il c.t.u. ha escluso di potere identificare gli elementi sufficienti a determina-
re in maniera certa e univoca la riconducibilità alla tratta delle spese in esame.
Di conseguenza, il tecnico ha paventato che tale valore corrisponda a zero,
per quanto lo stesso abbia riconosciuto non essere possibile che Parte_4
non abbia sostenuto tale tipologia di spesa nel periodo di riferimento.
[...]
Tanto considerato, per la voce in questione non può riconoscersi alcunché
all'appellante principale, non avendo il c.t.u. rinvenuto nella documentazione in atti elementi sufficienti a quantificare tale voce di costi.
Il credito da rimborso della ammonta, pertanto, a euro Parte_1
9.254.155,00 (di cui euro 8.044.555,00 per costi diretti ed euro 1.209.600,00
per spese personale).
Da questo importo devono essere detratti i ricavi (indicati in euro
6.383.566,00 e non contestati), sicché emerge una differenza di euro
2.870.589,00, appena inferiore all'importo di euro 2.888.338,80, che costitui- sce il limite massimo della compensazione finanziaria spettante all'odierna ap-
pellante.
* * *
Il secondo motivo d'appello principale è infondato. pagina 14 di 21 Per comune insegnamento, l'esercizio del potere discrezionale di liquida-
re il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l'esistenza di
danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
Per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la parte interes-
sata ha onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento
(ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa), ma anche ogni ele-
mento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la rico-
nosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass., 23 luglio 2020,
n. 15680).
Nella fattispecie, deve escludersi che abbia assolto l'onere Parte_1
indicato.
Neanche tramite la scrupolosa c.t.u. espletata in questo giudizio è stato pos-
sibile individuare elementi fattuali sufficienti per addivenire alla sollecitata va-
lutazione in via equitativa, atteso che:
- non risulta depositata agli atti alcuna fattura o altra documentazio-
ne a supporto prodotta da terzi al fine di verificare gli importi indi-
cati dal CTP NL nelle tabelle estratte dalla contabilità industriale
(o, in alternativa, nella sola ricostruzione e relativa quantificazione
effettuata dal CTP NL) e l'eventuale inerenza delle spese in esame
alla Tratta e/o a rotte differenti da quelle della Tratta;
- non è stata fornita documentazione di contabilità analitica che evi-
denziasse la ripartizione delle spese indirette per singolo centro di
costo e che permettesse, quindi, di identificare e isolare la quota at-
tribuita alla Tratta e/o specifica documentazione a supporto pagina 15 di 21 dell'importo richiesto dal CTP NL in quadratura con la documenta-
zione di contabilità generale (c.t.u. pag. 106).
* * *
5. Il terzo motivo dell'appello principale è infondato e deve essere respinto, seppure debba essere revocata la condanna dell'appellante al pagamento di eu-
ro 722.588,73 in favore della CP_1
In disparte la questione della tempestività della contestazione effettuata dal-
la società attrice solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non alla prima udienza di comparizione delle parti pur a fronte di una specifica domanda ri-
convenzionale, occorre osservare come non avesse, in realtà, Parte_1
contestato la sussistenza dei pignoramenti né l'esistenza dei debiti nei confronti del creditore pignorante gestore dell'aeroporto di Alghero. Pt_5
Anzi, la stessa odierna appellante spiegò che la pretesa creditoria era relativa a spese aeroportuali, per cui era stato compiuto un pignoramento presso la Re-
gione per conseguirne il versamento, in quanto [essa attrice] non aveva prov-
veduto al loro pagamento. Va tenuto presente che [essa] non [aveva] pagato
Cont anche in ragione del fatto che la non [aveva] versato le rate mensili della
compensazione.
Non è, dunque, vero che l'attrice avesse contestato la sussistenza del credito, ma è piuttosto vero che essa lo riconobbe, salvo invocare l'inadempimento del-
Contr la per giustificare il proprio mancato versamento delle somme al gestore dell'aeroporto.
A fronte di un sostanziale riconoscimento dei presupposti della pretesa cre-
ditoria, la determinazione di pagamento costituisce certamente atto sufficiente a dimostrare il pagamento a favore del soggetto pignorante. pagina 16 di 21 In definitiva, deve riconoscersi che la abbia, effettivamente, corri- CP_1
sposto al terzo pignorante parte delle somme spettanti a Pt_5 [...]
a titolo di rimborso e, pertanto, l'importo corrispondente deve essere Pt_6
detratto da quello riconosciuto dovuto per il titolo trattato nel paragrafo 4 che precede.
Stante la sussistenza di un maggiore credito di , la condanna Parte_1
al pagamento a favore della –come anticipato- non trova giustificazio- CP_1
ne e deve essere oggetto di riforma.
* * *
6. Il quarto motivo dell'appello principale è infondato, seppure debba esse- re revocata la condanna dell'appellante al pagamento di euro 3.450,00 in favo-
re della CP_1
La circostanza che il credito (incontestato) della sia stato pacifica- CP_1
mente ammesso al concordato della tra i crediti prededucibili Parte_1
non ne comporta l'inesigibilità né, tanto meno, l'estinzione.
Contr Per paralizzare la pretesa della l'odierna appellante avrebbe dovuto al- legare e provare l'avvenuto soddisfacimento del credito in sede concorsuale.
Anche con riguardo a tale pretesa, la sussistenza di un maggiore credito di comporta che la condanna al pagamento a favore della Parte_1 CP_6
ne debba essere oggetto di riforma.
* * *
7. All'esame del quinto motivo dell'appello principale, occorre fare prece- dere l'esame del primo motivo dell'appello incidentale.
In disparte la questione sulla natura della responsabilità invocata dalla Re-
gione, non risulta fondata la doglianza sollevata in ordine alla (alternativa) ra- pagina 17 di 21 tio decidendi di rigetto della domanda (mancata prova dei maggiori esborsi a favore di nel quadriennio di durata contrattuale del servizio). CP_3
Contr In primo grado, la si limitò a produrre alcune determinazioni di paga-
mento ma non i relativi mandati a favore di (i mandati prodotti non in- CP_3
dicano il nominativo di quale ente creditore) né altri documenti che CP_3
dessero riscontro del pagamento invocato.
Pur dolendosi del fatto che il Tribunale avesse ritenuto mancante di prova l'allegazione di maggiore esborso, la non ha indicato quali documenti CP_1
contenessero la prova dell'esborso sostenuto e ha contraddittoriamente invoca-
to un generico disguido tecnico nel deposito degli atti del primo grado.
Ai fini dell'accoglimento dell'appello non è, però, sufficiente la deduzione di un asserito mancato caricamento dei documenti inviati e che avrebbero fon-
dato l'accoglimento della domanda da parte del primo giudice.
La parte che procede al deposito di documenti o memorie deve sincerarsi del buon esito dell'adempimento e deve diligentemente e tempestivamente adope-
rarsi nel caso in cui questo non vada a buon fine.
Del resto, la doglianza contenuta nell'atto di appello è generica in quanto non indica neanche quali documenti determinanti essa avrebbe depositato agli atti del primo grado e quale sarebbe stato il loro contenuto probatorio.
Ai fini dell'accoglimento (anche solo parziale) dell'appello non rilevano poi le produzioni, pur ammissibili, effettuate in secondo grado e relative a paga-
menti eseguiti a favore di successivamente allo scadere dei termini per CP_3
il deposito delle memorie istruttorie (in tale senso, Cass., ord. 11 marzo 2022,
n. 7977, la quale esclude che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di pri- pagina 18 di 21 mo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma pri-
ma del passaggio della causa in decisione).
Avendo agito per ottenere la differenza tra il maggior esborso per compen-
sazione finanziaria spettante ad e quello che sarebbe spettato a CP_3 [...]
Contr
, la avrebbe dovuto dare prova di tutti i pagamenti effettuati, Parte_1
almeno per singoli anni contrattuali, a favore di , al fine di dare prova di CP_3
essersi effettivamente fatta carico di una compensazione finanziaria superiore a quella che avrebbe sostenuto con l'odierna appellante.
Entro il limite dell'importo 4.728.521,86 annui (oggetto dell'offerta
[...]
), infatti, gli esborsi a favore di non comporterebbero alcun Parte_1 CP_3
danno.
In questa prospettiva, i mandati di pagamento per complessivi euro
1.770.762,16 effettuati ad , in acconto per il periodo 1° ottobre 2017 – CP_3
26 ottobre 2017 e successivamente a saldo (determinazioni n. 20 del 22 gen-
naio 2018 e n. 208 del 24 aprile 2018 e correlate estrazioni dal sistema SAP
comprovanti le quietanze, cfr. docc. nn.
2-8 in grado di appello) non sono, evi-
dentemente, idonei a dimostrare il pagamento della maggiore compensazione finanziaria determinata dall'affidamento del servizio a società succeduta all'aggiudicataria poi dichiarata decaduta.
* * *
8. In conclusione, la deve essere condannata a corrispon- Controparte_1
dere all'odierna appellante l'importo di euro 2.870.589,00, oltre interessi al tas-
so legale dalla costituzione in mora del 19 novembre 2014 (doc. 9 Parte_4
).
[...] pagina 19 di 21 Non spetta la rivalutazione monetaria atteso che quello per cui è causa è un credito di valuta.
* * *
9. Il quinto motivo dell'appello principale e il secondo motivo
dell'appellante incidentale sono assorbiti, in quanto il giudice d'appello che riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pro-
nunzia di merito adottata (da ultimo, Cass., ord. 13 giugno 2024, n. 16526).
Nella fattispecie, in considerazione del criterio della soccombenza, la Re-
gione deve essere condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudi-
zio.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono deter-
minati:
1. per il primo grado ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per le fasi di trattazione (in ogni caso ineludibile, ex
Cass., ord. 26 maggio 2021, n. 14483) e di decisione;
2. per questo grado ai valori medi per le prime tre fasi e al valore minimo per la fase di decisione.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto in data odierna, nei rapporti tra le parti, devono essere poste a carico della soccombente, che ha dato causa all'accertamento.
* * *
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versa-
mento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- pagina 20 di 21 vuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in totale accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1
concordato preventivo, condanna la al pagamento Controparte_1
l'importo di euro 2.870.589,00, oltre interessi al tasso legale dal 19 no-
vembre 2014;
2. rigetta l'appello incidentale della CP_1
3. condanna la alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi:
i. euro 37.511,35, di cui euro 31.129,00 per compensi ed euro 1.713,00 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.;
ii. euro 44.141,75, di cui euro 36.185,00 per compensi, eu-
ro 2.529,00 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
e alla rifusione delle spese di c.t.u., liquidate con decreto in data odierna, even-
tualmente anticipate;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo uni-
ficato a carico dell'appellante incidentale.
Cagliari, 10 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi pagina 21 di 21