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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
10.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
APPELLANTE- APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore rappresentata e difesa dagli
[...] Controparte_3
avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 10.11.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3363/2023, pubblicata in data 18.5.2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente le domande del lavoratore, dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e collocazione in CIGS del ricorrente dal 9.11.2010 al 9.7.2013 e, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, condannava la società al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante allo CP_4
stesso dal 24.8.2011 al 9.7.2023 ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, compensando per tre quarti le spese di lite, che per il resto poneva a carico della soccombente.
Esponeva in primo grado il che era stato dipendente di Pt_1 Controparte_5
con contratto a tempo indeterminato e assunzione convenzionale al
[...]
12.9.2005 fino al 51.5.2016, epoca in cui era passato alle dipendenze della società Controparte_6
che dal 2009 al 2017 aveva fatto ricorso più volte alla CIGS per crisi aziendale, con
[...] CP_5
conseguente sospensione dei rapporti di lavoro, per evento improvviso e imprevisto e per riorganizzazione-ristrutturazione aziendale: in particolare, la società aveva con comunicazione del
13.10.2010 avviato una prima procedura di CIGS per 9 mesi (dal 09.11.2010 al 09.07.2011), conclusasi con accordo del 03.11.2010, e in virtù della citata comunicazione l'istante e tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di Napoli venivano sospesi dal rapporto di lavoro;
successivamente, con comunicazione del 15.6.2011 aveva avviato una procedura, conclusasi con accordo del
29.6.2011, per ottenere una proroga della CIGS per 24 mesi (dal 10.7.2011 al 9.7.2013), cui avevano fatto seguito una proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.7.2013 al 9.7.2014 ed una ulteriore proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.4.2014 al 9.7.2015; infine, aveva richiesto ed ottenuto CP_5 nuovamente l'ammissione alla CIGS per ristrutturazione per ulteriori 24 mesi, dall'11.8.2015 al
10.8.2017.
Dal 09.11.2010 al 31.05.2016 quasi tutti i dipendenti della erano stati richiamati in CP_5
servizio a rotazione. Durante tale periodo, nonostante gli accordi sindacali prevedessero un regime di alternanza tra il personale e nonostante l'azienda avesse richiamato al lavoro circa 250 unità al mese in tutti i reparti e in tutte le attività, già a partire dal gennaio 2011, l'istante, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non era mai stato richiamato né aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo coperto da CIGS (09.11.2010 - 31.05.2016), se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni.
Tanto premesso, rilevava, in punto di diritto, che l'azienda aveva violato gli obblighi procedurali imposti dall'art. 1, commi 7 e 8, l. 223/1991, giacché in tutte le comunicazioni preventive, così come nei successivi esami congiunti, pur essendo annunciata la rotazione del personale sospeso in conseguenza delle richieste che sarebbero pervenute dai committenti, non era mai stato indicato alcun criterio specifico circa le modalità con le quali la suddetta rotazione sarebbe stata attuata, né eventuali altre ragioni che giustificassero la mancata adozione del meccanismo della rotazione.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro disposti da nei suoi confronti, per il complessivo periodo dal 9.11.2010 al 31.5.2016, e, per CP_5
l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore delle differenze tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di CIGS percepito, da quantificarsi in separato giudizio.
Si costituiva eccepita in via preliminare la prescrizione, contestava la circostanza CP_5
secondo cui il ricorrente sarebbe stato indebitamente escluso dalla rotazione del personale sospeso, atteso che, come risultava dalla documentazione prodotta, egli era rientrato per molti giorni al lavoro ed aveva anche fruito di congedi per ferie, permessi e festività retribuiti, per un totale di n.
277 giornate nell'arco dell'intero periodo.
Sulla dedotta illegittimità delle procedure per difetto di comunicazione, ricordava che CP_5
è una società del Gruppo Fiat Automotive s.p.a., che svolge attività di produzione di CP_7 componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo;
che il settore automotive e il relativo indotto hanno sofferto, nel periodo dedotto in giudizio, una gravissima crisi, da cui sono scaturite le richieste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di interventi straordinari;
che le conseguenti sospensioni hanno interessato tutti gli stabilimenti campani e tutti i lavoratori ivi addetti;
che nel corso delle suddette sospensioni era stata sempre adottata la modalità della rotazione secondo quanto previsto nelle comunicazioni iniziali e negli accordi sottoscritti in sede di esame congiunto con le OO.SS., tenendo conto delle esigenze di produzione e di eventuali richieste di produzione da parte delle committenti, nonché del livello di fungibilità lavorativa dei prestatori e dell'appartenenza degli stessi alle diverse aree di attività dello stabilimento.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale riteneva, con riferimento al periodo di sospensione in CIGS dal 9.11.2010 al 9.7.2013, che le comunicazioni del 14.10.2009 e del 15.6.2011 di avvio della procedura contenessero formule assolutamente generiche per individuare i criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, il che rendeva del tutto “impossibile” la conoscibilità e verificabilità ex ante dei criteri stessi: in particolare, non appariva sufficiente il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive” nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, mancando qualsiasi riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva dalla resistente in relazione al criterio della “fungibilità”.
Né il vizio di genericità poteva dirsi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale, che parimenti appariva, sul punto, generico, riproducendo le stesse espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura.
Mancava, in definitiva, la prova di quello “sforzo organizzativo” che la prevalente giurisprudenza di legittimità richiede al fine di consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei ad evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
Riguardo, invece, al periodo di CIGS disposto per effetto della proroga a seguito di comunicazione iniziale del 14.6.2013, il Tribunale rilevava come il tenore della comunicazione fosse molto più specifico, facendosi riferimento, ai fini della rotazione, non più al criterio della mera fungibilità delle mansioni o delle esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'azienda, ma al criterio dell'appartenenza di ciascun lavoratore a una determinata area di attività, con la garanzia di una
“presenza equilibrata” nell'ambito di ciascuna area ivi indicata;
la suddivisione, inoltre, era stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione, allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo
“equilibrato”.
Analoga modalità di individuazione era stata operata negli ultimi periodi di CIGS, dal 10.4.2014 al
9.7.2015 e dall'11.8.2015 al 31.12.2016.
Quanto alla violazione in concreto, in sede di applicazione, dei criteri di rotazione ivi previsti, risultava effettivamente inammissibile la diversa e ulteriore censura di illegittimità dei predetti provvedimenti di sospensione in CIGS per la mancata rotazione e/o rientro al lavoro del ricorrente nel periodo indicato in ricorso (e, quindi, per violazione dei criteri di rotazione indicati). In particolare, l'assunto attoreo della violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori, stante l'asserita fungibilità delle mansioni svolte presso lo stabilimento di Napoli e l'ingiustificato rientro al lavoro di soli alcuni dipendenti, con esclusione del ricorrente, risultava del tutto generico, rendendo impossibile accertare se, in concreto, l'azienda avesse o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Per le ragioni esposte, il Tribunale, in accoglimento solo parziale della domanda, che per il resto rigettava, accertava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del ricorrente dal
9.11.2010 al 09.07.2013 e, accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società, condannava questa al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente dal 24.8.2011 al 9.7.2013 ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
A sostegno dell'appello, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva Parte_1
ritenuto illegittima soltanto le comunicazioni di sospensione relative al periodo fino al 9.7.2023, rilevando come gli obblighi di comunicazione imposti dalla legge, così come esplicati dalla giurisprudenza di legittimità, fossero stati violati anche per tutti i successivi provvedimenti di sospensione ritenuti, invece, legittimi. In particolare, non appariva idoneo il mero richiamo alle aree di attività dello stabilimento, tanto è vero che lo stesso datore di lavoro, in tutte le suddette comunicazioni, precisava che la determinazione e definizione delle modalità di rotazione sarebbe avvenuta in seguito. Inoltre, in nessuna delle comunicazioni suddette veniva fatta menzione del diagramma di polivalenza invocato dalla società, di cui, comunque, si contestava la conoscenza e conoscibilità da parte dei lavoratori. Ai fini di compiere quello “sforzo organizzativo” e informativo maggiore, il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto riportare da subito, a suo dire, all'interno delle comunicazioni di avvio delle procedure, le indicazioni, per tutto il personale applicato in ciascun reparto, delle competenze nello svolgimento di una determinata attività lavorativa in relazione ad una specifica postazione di lavoro: tale indicazione avrebbe potuto aiutare il singolo lavoratore ad operare la dovuta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Contestava, inoltre, la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto generiche le deduzioni a sostegno della violazione dei criteri di rotazione.
Si doleva, infine, dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice di lavoro.
già si costituiva in giudizio resistendo all'appello principale, Controparte_1 CP_5
del quale chiedeva il rigetto sulla base di articolate argomentazioni. Proponeva, altresì, appello incidentale impugnando il capo di sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità della procedura di
CIGS del 2011, rilevando che la società avesse compiuto il massimo sforzo organizzativo e comunicativo esigibile e che, in ogni caso, era intervenuto un accordo tra le parti nel quale erano stati inseriti ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione. Censurava, inoltre, la sentenza per assoluta carenza di motivazione in ordine alla illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 13.10.2010.
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
2.- L'appello principale e quello incidentale devono essere entrambi rigettati per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Il lavoratore appellante chiede che la Corte dichiari illegittime anche le procedure di CIGS oggetto delle comunicazioni iniziali del 14.6.2013, 9.6.2014 e 26.6.2015, ravvisando i medesimi vizi formali di comunicazione riscontrati dal Tribunale per la procedura di cui alla comunicazione di avvio del 15.6.2011.
Con l'appello incidentale, la società impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la procedura di CIGS del 2011 sia viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione, lamentando, altresì, l'omessa motivazione in ordine alla illegittimità della procedura di cui alla comunicazione del 13.10.2010.
Appare, dunque, opportuno esaminare congiuntamente le suddette censure, in quanto involgenti valutazioni analoghe sulla ricorrenza dei presupposti formali richiesti dalla legge.
I fatti dedotti in giudizio, rispetto alla cronologia delle procedure, sono pacifici tra le parti e ricostruiti negli atti introduttivi, ai quali basta fare rinvio. È invece imprescindibile il richiamo ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in relazione alla specifica questione che qui interessa, ovvero in merito al corretto assolvimento degli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro nell'avvio della procedura di CIGS, con riferimento alla legislazione vigente ratione temporis.
Com'è noto, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata a seguito dell'intervento di Cass.,
SS.UU., 11 maggio 2000 n. 302.
Nella pronuncia richiamata, il giudice di legittimità ricordava che con la l. 23 luglio 1991 n. 223 e successive modifiche e integrazioni, emanata per dare attuazione alla direttiva del consiglio Cee n.
129 del 1975, il legislatore ha in modo organico disciplinato diversi istituti giuridici, tutti attinenti alla materia dell'occupazione (CIGS, licenziamenti collettivi, mobilità, trattamenti di disoccupazione, pensionamenti anticipati, collocamento dei lavoratori licenziati mediante misure alternative di reimpiego), e che agli artt. 1 e 2 è stato regolato il procedimento, scandito in varie fasi, che deve essere posto in essere per il conseguimento del beneficio.
In particolare, al 2° comma dell'art. 1 è disposto che la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale “deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale”; al 7° comma del medesimo articolo è stabilito che, prima dell'emanazione del decreto di concessione o di diniego del beneficio da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, debbono essere portate a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia), ai fini del successivo esame congiunto di cui all'art. 5, 5° comma, l. n. 164 del 1975, (anche) i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione: “ … i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164”.
Con quest'ultima locuzione è stato reso palese che – contrariamente a quanto si affermava nella vigenza della precedente normativa, nella quale non era fatto cenno al criterio della rotazione, sicché, come comunemente si riteneva, tale criterio poteva trovare applicazione solamente se il datore di lavoro si fosse assunto lo specifico impegno – il legislatore, almeno di norma e salvo che,
a giudizio dell'impresa, vi ostino ragioni contrarie, ha fatto obbligo al datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere mediante l'adozione di meccanismi di rotazione tra dipendenti che svolgono le medesime mansioni e si trovano occupati nell'unità produttiva interessata;
tanto è vero che in dottrina è stato affermato che con la nuova normativa, che impone un generale obbligo di rotazione, si sia voluto dare attuazione ai principî enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno 1988, n. 694, con la quale era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della previgente disciplina (sollevata proprio perché nell'ordinamento della CIGS non era previsto alcun meccanismo di rotazione), in base al rilievo che tale meccanismo, pur idoneo ad assicurare la razionale obiettività e l'equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione, non costituiva l'unico rimedio in grado di assicurare razionalità ed obiettività al sistema, la sua generalizzazione potendo essere stabilita solamente dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità e in previsione delle finalità di politica economico-sociale perseguite.
L'impresa, come dispone il comma 8, non è in assoluto vincolata ad adottare il sistema della rotazione, dato che, se ritiene di non applicare tale sistema “per ragioni di ordine tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”, deve indicarne i motivi nel programma sopra indicato. In tal caso (ma solo se, in sede di approvazione del programma, i motivi addotti siano ritenuti non fondati), all'interno della procedura viene innestato un subprocedimento volto a promuovere l'accordo tra le parti e, ove tale accordo non venga raggiunto, il ministro “stabilisce con proprio decreto meccanismi di rotazione, sulla base di specifiche proposte formulate dalle parti”.
Infine, il meccanismo della rotazione, come si evince dallo stesso art. 1, comma 8, cit., trova applicazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni – da intendersi in senso relativo, attraverso un giudizio interpretativo di comparabilità/similarità – e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni.
Sulla base di queste considerazioni si deve ritenere che la comunicazione sia stata prevista per assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
A fronte di tale rilievo, è ormai affermazione costante della S.C. che il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7,e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. (ex plurimis: Cass.. 19235/2011; Cass. 15393/2009; Cass. 10236/2009; Cass. 7720/2004).
Prendendo le mosse da questo principio è stato precisato, anche in recenti pronunce (cfr. Cass., ord.,
2289/2021; Cass., ord., 25541/2018), che la comunicazione di apertura della procedura che sia assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola il suddetto obbligo di comunicazione (in tal senso già Cass. 13240/2009 e 15393/2009; conf. Cass. 193/2016; 7459/2012;
19618/2011), e che la violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 13240/2009 e 15393/2009 citt.).
Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono in contraddizione - come chiarito da Cass.
28464/2008 - le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni, sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare, sia per le modalità della loro concreta applicazione (si vedano Cass.
25851/2010; 25892/2008; 12719/2006; 12307/2003; 8353/2004; 14721/2004).
Ciò premesso, la verifica dell'adeguatezza della comunicazione sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione è riservata al giudice di merito, il quale è tenuto a dare conto dei parametri concreti ai quali la verifica stessa è ancorata.
A tali fini, la Cassazione ha ribadito che, in coerenza con la disciplina e le finalità della L. n. 223 del 1991, la verifica del rispetto degli obblighi procedurali non può che collocarsi logicamente e cronologicamente in un momento antecedente a quello della concreta selezione dei lavoratori da sospendere e della applicazione della rotazione, escludendo ogni possibilità di verifica "in concreto", necessariamente successiva, del grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione (Cass.
25541/2018, cit.).
Da ciò il corollario che la specificità dei criteri è ravvisabile quante volte essi siano idonei ad operare la selezione dei lavoratori e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 6761/2020).
3.- Sulla base di tali principi deve ora essere esaminata la fattispecie concreta, che presenta aspetti di indubbia peculiarità.
3a.- La previsione datoriale iniziale, come si evince da tutte le comunicazioni in disamina
(del 13.10.2010; 15.6.2011; 14.6.2013; 9.6.2014; 26.6.2015), era nel senso della sospensione di tutti i dipendenti addetti agli stabilimenti interessati, a fronte della pesante flessione della domanda di produzione dei componenti da parte del cliente prevalente che Controparte_8 CP_5 invoca a fondamento dell'apertura delle procedure e che impone, per finalità prima organizzative (la razionalizzazione degli stabilimenti preesistenti, divenuti sovrabbondanti, con “arroccamento industriale” di essi presso il sito di Napoli, in quanto unico idoneo a concentrare le residue attività produttive, incentrate sui ricambi del Modello 244 OE, ossia il vecchio Ducato) e poi di rilancio delle attività (la auspicata partecipazione di lla fornitura per il progetto Alfa Romeo CP_9
Cont di ).
Tanto si legge con chiarezza nelle comunicazioni prodotte in giudizio.
La comunicazione del 13.10.2010 aveva ad oggetto la richiesta di CIG in deroga per sostenere il reddito dei lavoratori nel perdurante periodo di crisi;
nessuna possibilità di rotazione veniva prevista: “… in questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni”.
Il verbale di accordo del 3.11.2010 dava atto della eventualità della rotazione “…compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili…”
(docc. in prodd.).
Soltanto a partire dalla comunicazione del 15.6.2011, l'azienda faceva salvezza della possibilità che il programma di CIGS, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, potesse “… subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale”; quindi, si precisava che “ …anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere … saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
L'accordo in sede di esame congiunto del 29.6.2011 recepiva pedissequamente la comunicazione, con la precisazione che, a cadenza bimestrale, si sarebbero svolti incontri di verifica dei programmi produttivi tra le direzione e le R.S.U. di stabilimento, anche per consentire una efficace informativa ai lavoratori con sufficiente preavviso, nell'ambito dei quali sarebbero state ricercate, “…sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le soluzioni atte a realizzare una distribuzione equilibrata nell'avvicendamento di periodi di attività e di periodi di sospensione con ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la conseguente rotazione del personale”: a tali fini, si conviene che “.. saranno interessate dalla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o i reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_2
profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legale alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi” (doc. in prodd.).
3b.- Con le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, l'azienda preannunciava le richieste di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della CP_5
dal 10 luglio 2013 al 09 luglio 2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015.
[...]
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “… Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione,
l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto […] In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori […]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]”.
Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal 10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza. Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione.
3c.- Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva edotte le parti CP_5 dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di CIGS per ristrutturazione aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il Cont progetto Alfa Romeo di .
Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti:
“Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro) - Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
- Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione.
4.- Il Giudice di primo grado, esaminate le comunicazioni del 14.10.2009 e del 29.6.2011 e i successivi accordi, riteneva in primo luogo che le comunicazioni relative all'intero periodo da novembre 2009 a luglio 2013 (“Ebbene dalla lettura delle comunicazioni e degli accordi riportati
(relativi al periodo da novembre 2009 a luglio 2013), si riscontra l'assoluta genericità delle formule adottate dall'azienda resistente; …”; cfr. sentenza di primo grado) fossero generiche.
Osservava, invero, che l'azienda aveva fatto cenno alla possibilità di rotazione solo in via eventuale,
a seconda dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, nonché avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori;
che pertanto, dalla lettura del predetto documento, non risultava affatto chiaro quali fossero i criteri in base ai quali erano state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente, risultando “impossibile” identificare in maniera chiara ed univoca sia i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione, sia i criteri di operatività della rotazione stessa.
In particolare, non riteneva esaustivo il criterio della “fungibilità”, in quanto non accompagnato da alcuna indicazione che chiarisse in che termini detto requisito dovesse intendersi. A nulla valeva la specificazione offerta da all'atto della costituzione in giudizio, secondo cui il riferimento CP_5
alla fungibilità dei lavoratori andava letto in combinato disposto con il cd. diagramma di polivalenza, pubblicato in ciascuna UTE e da tempo condiviso con le OO.SS., predisposto in base alle prescrizioni degli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 001 e IATF 16949) e di cui l'azienda si avvaleva nella predisposizione della propria organizzazione produttiva: dirimente, infatti, era il rilievo che il diagramma di polivalenza non veniva mai menzionato espressamente nelle comunicazioni, il che escludeva che al lavoratore fosse garantita la conoscibilità ex ante del criterio di rotazione, nonché precludeva la verifica successiva della coerenza tra il criterio preannunciato e la sua pratica attuazione.
Per tali ragioni, riteneva la genericità ed indeterminatezza della comunicazione di avvio delle procedure, non sanabile né sanata nemmeno dagli accordi successivi, di tenore parimente generico.
In questo grado di giudizio, insiste nell'assunto di aver impiegato il massimo “sforzo CP_5 organizzativo” possibile, date le circostanze concrete, nell'individuazione del criterio (rotazione) e delle modalità (fungibilità, sulla base del diagramma di polivalenza) attraverso cui effettuare l'alternanza dei lavoratori, necessariamente subordinata alle esigenze di produzione e alle eventuali richieste di forniture da parte delle società committenti, entrambe non prevedibili.
La tesi non è condivisibile.
È indubbio che coesistono, nel materiale oggetto di valutazione ai fini del controllo giudiziale richiesto, elementi conosciuti e conoscibili a priori ed elementi legati a fattori imprevedibili e imponderabili.
Rientrano in questi ultimi – stando alle allegazioni di parte datoriale, sostanzialmente non contestate dai lavoratori e confermate dalla documentazione raccolta – le richieste di fornitura da parte delle committenti, legate sostanzialmente al mercato ed alle variabili esigenze di produzione dei veicoli per i quali gli stabilimenti interessati realizzavano la componentistica.
La contrazione delle attività produttive, in altri termini, è dipesa dal ridursi delle richieste dei componenti da parte delle aziende committenti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles s.p.a., colpite a loro volta dalla grave crisi del settore, essendosi ridotta la produzione, sostanzialmente – come si legge anche negli accordi sindacali -, alla componentistica per il Ducato e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, con un residuo di attività quantificabile in misura pari a circa il 10% della normale attività dello stabilimento.
La circostanza è sostanzialmente pacifica, sicché può affermarsi che, effettivamente, l'entità della residua attività di produzione non era prevedibile ex ante e non poteva, nemmeno, formare oggetto di specifica comunicazione, se non con il riferimento a tutte le future commesse che sarebbero pervenute dalle società committenti.
Ciò che invece era senz'altro determinabile e conoscibile a priori era il criterio in base al quale, una volta pervenute le richieste e verificate le esigenze di impresa, i singoli lavoratori sarebbero stati richiamati al lavoro. In altre parole, dato per assunto che la quantità di attività di produzione non era pienamente prevedibile, occorreva che lo fosse il criterio con cui, in proporzione al primo dato, ciascun lavoratore potesse aspirare ad essere richiamato al lavoro o dovesse restare sospeso.
Secondo , il criterio esisteva ed era dato dalla “fungibilità”, poiché tale sostantivo sottendeva CP_5
il richiamo implicito al diagramma di polivalenze, attraverso cui ciascun lavoratore poteva e doveva conoscere il proprio rapporto di fungibilità con tutti gli altri.
La tesi, pur suggestiva, non è però condivisibile, a cagione del rigore con il quale la giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato l'onere di specificità della comunicazione.
Vero è, infatti, che non bisogna indulgere in interpretazioni eccessivamente formalistiche, ma neppure è consentito sottrarre spiragli di garanzia sostanziale ai lavoratori.
Nel caso di specie, in particolare, deve escludersi che la specificità del criterio possa evincersi da elementi esterni alla comunicazione e non espressamente indicati o richiamati nel corpo della stessa, poiché il mancato richiamo ad un elemento esterno, giammai menzionato, è di per sé un dato equivoco, suscettibile di contrapposte interpretazioni.
D'altro canto, il mero canone della “fungibilità”, senz'altra indicazione e in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la valutazione, può anch'esso intendersi in modo diverso a seconda che sia riferito, ad esempio, all'insieme di tutti i lavoratori dello stabilimento ovvero soltanto agli addetti ad un medesimo segmento di attività o settore di produzione.
A riprova di tanto, in più occasioni la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto generico il criterio della “fungibilità”, in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la valutazione (cfr. Cass. 25737/2018; 10485/2019; 3487/2020; 2289/2012 [ord.]).
In definitiva, ad avviso della Corte, la valutazione del primo Giudice appare pienamente condivisibile e non merita le censure proposte in questa fase.
5.- Quanto, invece, alle comunicazioni relative alla proroga del 2013 e successive procedure del 2014 e 2015, di tenore sostanzialmente identico, ritiene il Collegio - in adesione, ancor una volta, alle conclusioni della sentenza di primo grado - che l'onere di specificità delle modalità di rotazione sia stato assolto.
In particolare, l'azienda preannunciava, in primo luogo, l'intento di alternare, per tutti i lavoratori, periodi di sospensione e periodi di attività, sempre in ragione delle limitate attività di produzione conseguenti alla crisi ed alla riduzione di commesse, che impedivano il simultaneo reimpiego di tutto il personale.
Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione.
Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata”
“avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale…” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento.
Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità.
Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse, a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo.
Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere “impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
Al riguardo, opportunamente la difesa della società ricorda che la vicenda in esame non è sovrapponibile a quelle – esaminate in taluni dei precedenti invocati dai lavoratori - in cui la valutazione di specificità e conoscibilità richiesta al giudice riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, fondata su elementi già definiti al momento della scelta.
A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014 e 2015, così come ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità.
Del tutto condivisibili appaiono le argomentazioni del Tribunale anche in ordine alla genericità della doglianza attorea di violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori e all'assenza di allegazioni specifiche nel ricorso in merito alla valutazione comparativa dei rientri.
Ed invero, la mancanza di deduzioni circa l'eventuale scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate effettivamente lavorate dal ricorrente non rende possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia, come lamenta il , violato il meccanismo di Pt_1
rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
A ciò va aggiunto che la doglianza del ricorrente di non essere mai stato richiamato in servizio se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni (“In ben 7 anni l'istante, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità
d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non era mai stato richiamato né aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo coperto da CIGS (09.11.2010 -
31.05.2016), se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni”; cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.), oltre che generica, è stata smentita dalla società datrice di lavoro, che ha dedotto che “il ricorrente non solo è rientrato per molti giorni al lavoro (v. dettaglio al punto 24 e sub doc. 12), ma ha anche fruito di ferie, permessi e festività retribuiti (v. dettaglio al punto 24 e sub doc. 12), per un totale di
n. 277 giornate” (cfr. memoria di costituzione di primo grado).
Le specifiche deduzioni e la documentazione a suo sostegno offerta dalla convenuta non sono state oggetto di contestazione da parte del lavoratore.
Si aggiunga che, come affermato dalla Suprema Corte, «in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori" (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)» (Cass. 31943/2019). Sul punto nulla è stato dedotto e dimostrato da parte del lavoratore.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata anche in questa parte. 6.- Con l'ultimo motivo del gravame principale il lavoratore si duole dell'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione, con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti antecedenti al 24.8.2011, ovvero al decennio che ha preceduto il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso di primo grado. A sostegno della doglianza invoca il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la sentenza pubblicata in data
06/09/2022, n. 26246/2022.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
E' evidente che il principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità con espresso riferimento ai crediti retributivi di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., soggetti a prescrizione quinquennale, non è suscettibile di estensioni alla controversia in esame, ove si discute di pretese, derivanti da illegittimo collocamento in CIGS, di cui è indiscussa la natura risarcitoria.
Invero, come già osservato dal giudice di primo grado, senza che alcuna censura sul punto sia astata sollevata dall'odierno appellante in via principale, “La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. […]” (cfr. Cass., n. 13926/2001). …” (cfr. sentenza di primo grado).
Inoltre, per giurisprudenza costante, “la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per
l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (così, tra le altre, Cass. 13/12/2010, n. 25139; v., da ultimo, Cass. 20/04/2021, n. 10376, in motivazione)” (cfr., Cass. civ., Sez.Lav., ord. 28.10.2022 n.
31922).
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata anche nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta società, in relazione agli importi risarcitori relativi al periodo antecedente al 24.8.2011, ovvero al decennio che ha preceduto il primo atto interruttivo, costituito pacificamente dalla notifica del ricorso di primo grado. 7. - Quanto alle spese di lite del grado, tenuto conto del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in via principale e in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2014
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
10.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
APPELLANTE- APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore rappresentata e difesa dagli
[...] Controparte_3
avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 10.11.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3363/2023, pubblicata in data 18.5.2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente le domande del lavoratore, dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e collocazione in CIGS del ricorrente dal 9.11.2010 al 9.7.2013 e, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, condannava la società al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante allo CP_4
stesso dal 24.8.2011 al 9.7.2023 ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, compensando per tre quarti le spese di lite, che per il resto poneva a carico della soccombente.
Esponeva in primo grado il che era stato dipendente di Pt_1 Controparte_5
con contratto a tempo indeterminato e assunzione convenzionale al
[...]
12.9.2005 fino al 51.5.2016, epoca in cui era passato alle dipendenze della società Controparte_6
che dal 2009 al 2017 aveva fatto ricorso più volte alla CIGS per crisi aziendale, con
[...] CP_5
conseguente sospensione dei rapporti di lavoro, per evento improvviso e imprevisto e per riorganizzazione-ristrutturazione aziendale: in particolare, la società aveva con comunicazione del
13.10.2010 avviato una prima procedura di CIGS per 9 mesi (dal 09.11.2010 al 09.07.2011), conclusasi con accordo del 03.11.2010, e in virtù della citata comunicazione l'istante e tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di Napoli venivano sospesi dal rapporto di lavoro;
successivamente, con comunicazione del 15.6.2011 aveva avviato una procedura, conclusasi con accordo del
29.6.2011, per ottenere una proroga della CIGS per 24 mesi (dal 10.7.2011 al 9.7.2013), cui avevano fatto seguito una proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.7.2013 al 9.7.2014 ed una ulteriore proroga per ulteriori 12 mesi dal 10.4.2014 al 9.7.2015; infine, aveva richiesto ed ottenuto CP_5 nuovamente l'ammissione alla CIGS per ristrutturazione per ulteriori 24 mesi, dall'11.8.2015 al
10.8.2017.
Dal 09.11.2010 al 31.05.2016 quasi tutti i dipendenti della erano stati richiamati in CP_5
servizio a rotazione. Durante tale periodo, nonostante gli accordi sindacali prevedessero un regime di alternanza tra il personale e nonostante l'azienda avesse richiamato al lavoro circa 250 unità al mese in tutti i reparti e in tutte le attività, già a partire dal gennaio 2011, l'istante, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non era mai stato richiamato né aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo coperto da CIGS (09.11.2010 - 31.05.2016), se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni.
Tanto premesso, rilevava, in punto di diritto, che l'azienda aveva violato gli obblighi procedurali imposti dall'art. 1, commi 7 e 8, l. 223/1991, giacché in tutte le comunicazioni preventive, così come nei successivi esami congiunti, pur essendo annunciata la rotazione del personale sospeso in conseguenza delle richieste che sarebbero pervenute dai committenti, non era mai stato indicato alcun criterio specifico circa le modalità con le quali la suddetta rotazione sarebbe stata attuata, né eventuali altre ragioni che giustificassero la mancata adozione del meccanismo della rotazione.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro disposti da nei suoi confronti, per il complessivo periodo dal 9.11.2010 al 31.5.2016, e, per CP_5
l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore delle differenze tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di CIGS percepito, da quantificarsi in separato giudizio.
Si costituiva eccepita in via preliminare la prescrizione, contestava la circostanza CP_5
secondo cui il ricorrente sarebbe stato indebitamente escluso dalla rotazione del personale sospeso, atteso che, come risultava dalla documentazione prodotta, egli era rientrato per molti giorni al lavoro ed aveva anche fruito di congedi per ferie, permessi e festività retribuiti, per un totale di n.
277 giornate nell'arco dell'intero periodo.
Sulla dedotta illegittimità delle procedure per difetto di comunicazione, ricordava che CP_5
è una società del Gruppo Fiat Automotive s.p.a., che svolge attività di produzione di CP_7 componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo;
che il settore automotive e il relativo indotto hanno sofferto, nel periodo dedotto in giudizio, una gravissima crisi, da cui sono scaturite le richieste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di interventi straordinari;
che le conseguenti sospensioni hanno interessato tutti gli stabilimenti campani e tutti i lavoratori ivi addetti;
che nel corso delle suddette sospensioni era stata sempre adottata la modalità della rotazione secondo quanto previsto nelle comunicazioni iniziali e negli accordi sottoscritti in sede di esame congiunto con le OO.SS., tenendo conto delle esigenze di produzione e di eventuali richieste di produzione da parte delle committenti, nonché del livello di fungibilità lavorativa dei prestatori e dell'appartenenza degli stessi alle diverse aree di attività dello stabilimento.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale riteneva, con riferimento al periodo di sospensione in CIGS dal 9.11.2010 al 9.7.2013, che le comunicazioni del 14.10.2009 e del 15.6.2011 di avvio della procedura contenessero formule assolutamente generiche per individuare i criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, il che rendeva del tutto “impossibile” la conoscibilità e verificabilità ex ante dei criteri stessi: in particolare, non appariva sufficiente il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive” nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, mancando qualsiasi riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva dalla resistente in relazione al criterio della “fungibilità”.
Né il vizio di genericità poteva dirsi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale, che parimenti appariva, sul punto, generico, riproducendo le stesse espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura.
Mancava, in definitiva, la prova di quello “sforzo organizzativo” che la prevalente giurisprudenza di legittimità richiede al fine di consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei ad evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
Riguardo, invece, al periodo di CIGS disposto per effetto della proroga a seguito di comunicazione iniziale del 14.6.2013, il Tribunale rilevava come il tenore della comunicazione fosse molto più specifico, facendosi riferimento, ai fini della rotazione, non più al criterio della mera fungibilità delle mansioni o delle esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'azienda, ma al criterio dell'appartenenza di ciascun lavoratore a una determinata area di attività, con la garanzia di una
“presenza equilibrata” nell'ambito di ciascuna area ivi indicata;
la suddivisione, inoltre, era stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione, allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo
“equilibrato”.
Analoga modalità di individuazione era stata operata negli ultimi periodi di CIGS, dal 10.4.2014 al
9.7.2015 e dall'11.8.2015 al 31.12.2016.
Quanto alla violazione in concreto, in sede di applicazione, dei criteri di rotazione ivi previsti, risultava effettivamente inammissibile la diversa e ulteriore censura di illegittimità dei predetti provvedimenti di sospensione in CIGS per la mancata rotazione e/o rientro al lavoro del ricorrente nel periodo indicato in ricorso (e, quindi, per violazione dei criteri di rotazione indicati). In particolare, l'assunto attoreo della violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori, stante l'asserita fungibilità delle mansioni svolte presso lo stabilimento di Napoli e l'ingiustificato rientro al lavoro di soli alcuni dipendenti, con esclusione del ricorrente, risultava del tutto generico, rendendo impossibile accertare se, in concreto, l'azienda avesse o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Per le ragioni esposte, il Tribunale, in accoglimento solo parziale della domanda, che per il resto rigettava, accertava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del ricorrente dal
9.11.2010 al 09.07.2013 e, accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società, condannava questa al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente dal 24.8.2011 al 9.7.2013 ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
A sostegno dell'appello, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva Parte_1
ritenuto illegittima soltanto le comunicazioni di sospensione relative al periodo fino al 9.7.2023, rilevando come gli obblighi di comunicazione imposti dalla legge, così come esplicati dalla giurisprudenza di legittimità, fossero stati violati anche per tutti i successivi provvedimenti di sospensione ritenuti, invece, legittimi. In particolare, non appariva idoneo il mero richiamo alle aree di attività dello stabilimento, tanto è vero che lo stesso datore di lavoro, in tutte le suddette comunicazioni, precisava che la determinazione e definizione delle modalità di rotazione sarebbe avvenuta in seguito. Inoltre, in nessuna delle comunicazioni suddette veniva fatta menzione del diagramma di polivalenza invocato dalla società, di cui, comunque, si contestava la conoscenza e conoscibilità da parte dei lavoratori. Ai fini di compiere quello “sforzo organizzativo” e informativo maggiore, il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto riportare da subito, a suo dire, all'interno delle comunicazioni di avvio delle procedure, le indicazioni, per tutto il personale applicato in ciascun reparto, delle competenze nello svolgimento di una determinata attività lavorativa in relazione ad una specifica postazione di lavoro: tale indicazione avrebbe potuto aiutare il singolo lavoratore ad operare la dovuta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Contestava, inoltre, la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto generiche le deduzioni a sostegno della violazione dei criteri di rotazione.
Si doleva, infine, dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice di lavoro.
già si costituiva in giudizio resistendo all'appello principale, Controparte_1 CP_5
del quale chiedeva il rigetto sulla base di articolate argomentazioni. Proponeva, altresì, appello incidentale impugnando il capo di sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità della procedura di
CIGS del 2011, rilevando che la società avesse compiuto il massimo sforzo organizzativo e comunicativo esigibile e che, in ogni caso, era intervenuto un accordo tra le parti nel quale erano stati inseriti ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione. Censurava, inoltre, la sentenza per assoluta carenza di motivazione in ordine alla illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 13.10.2010.
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
2.- L'appello principale e quello incidentale devono essere entrambi rigettati per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Il lavoratore appellante chiede che la Corte dichiari illegittime anche le procedure di CIGS oggetto delle comunicazioni iniziali del 14.6.2013, 9.6.2014 e 26.6.2015, ravvisando i medesimi vizi formali di comunicazione riscontrati dal Tribunale per la procedura di cui alla comunicazione di avvio del 15.6.2011.
Con l'appello incidentale, la società impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la procedura di CIGS del 2011 sia viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione, lamentando, altresì, l'omessa motivazione in ordine alla illegittimità della procedura di cui alla comunicazione del 13.10.2010.
Appare, dunque, opportuno esaminare congiuntamente le suddette censure, in quanto involgenti valutazioni analoghe sulla ricorrenza dei presupposti formali richiesti dalla legge.
I fatti dedotti in giudizio, rispetto alla cronologia delle procedure, sono pacifici tra le parti e ricostruiti negli atti introduttivi, ai quali basta fare rinvio. È invece imprescindibile il richiamo ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in relazione alla specifica questione che qui interessa, ovvero in merito al corretto assolvimento degli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro nell'avvio della procedura di CIGS, con riferimento alla legislazione vigente ratione temporis.
Com'è noto, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata a seguito dell'intervento di Cass.,
SS.UU., 11 maggio 2000 n. 302.
Nella pronuncia richiamata, il giudice di legittimità ricordava che con la l. 23 luglio 1991 n. 223 e successive modifiche e integrazioni, emanata per dare attuazione alla direttiva del consiglio Cee n.
129 del 1975, il legislatore ha in modo organico disciplinato diversi istituti giuridici, tutti attinenti alla materia dell'occupazione (CIGS, licenziamenti collettivi, mobilità, trattamenti di disoccupazione, pensionamenti anticipati, collocamento dei lavoratori licenziati mediante misure alternative di reimpiego), e che agli artt. 1 e 2 è stato regolato il procedimento, scandito in varie fasi, che deve essere posto in essere per il conseguimento del beneficio.
In particolare, al 2° comma dell'art. 1 è disposto che la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale “deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale”; al 7° comma del medesimo articolo è stabilito che, prima dell'emanazione del decreto di concessione o di diniego del beneficio da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, debbono essere portate a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia), ai fini del successivo esame congiunto di cui all'art. 5, 5° comma, l. n. 164 del 1975, (anche) i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione: “ … i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164”.
Con quest'ultima locuzione è stato reso palese che – contrariamente a quanto si affermava nella vigenza della precedente normativa, nella quale non era fatto cenno al criterio della rotazione, sicché, come comunemente si riteneva, tale criterio poteva trovare applicazione solamente se il datore di lavoro si fosse assunto lo specifico impegno – il legislatore, almeno di norma e salvo che,
a giudizio dell'impresa, vi ostino ragioni contrarie, ha fatto obbligo al datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere mediante l'adozione di meccanismi di rotazione tra dipendenti che svolgono le medesime mansioni e si trovano occupati nell'unità produttiva interessata;
tanto è vero che in dottrina è stato affermato che con la nuova normativa, che impone un generale obbligo di rotazione, si sia voluto dare attuazione ai principî enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno 1988, n. 694, con la quale era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della previgente disciplina (sollevata proprio perché nell'ordinamento della CIGS non era previsto alcun meccanismo di rotazione), in base al rilievo che tale meccanismo, pur idoneo ad assicurare la razionale obiettività e l'equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione, non costituiva l'unico rimedio in grado di assicurare razionalità ed obiettività al sistema, la sua generalizzazione potendo essere stabilita solamente dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità e in previsione delle finalità di politica economico-sociale perseguite.
L'impresa, come dispone il comma 8, non è in assoluto vincolata ad adottare il sistema della rotazione, dato che, se ritiene di non applicare tale sistema “per ragioni di ordine tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”, deve indicarne i motivi nel programma sopra indicato. In tal caso (ma solo se, in sede di approvazione del programma, i motivi addotti siano ritenuti non fondati), all'interno della procedura viene innestato un subprocedimento volto a promuovere l'accordo tra le parti e, ove tale accordo non venga raggiunto, il ministro “stabilisce con proprio decreto meccanismi di rotazione, sulla base di specifiche proposte formulate dalle parti”.
Infine, il meccanismo della rotazione, come si evince dallo stesso art. 1, comma 8, cit., trova applicazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni – da intendersi in senso relativo, attraverso un giudizio interpretativo di comparabilità/similarità – e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni.
Sulla base di queste considerazioni si deve ritenere che la comunicazione sia stata prevista per assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
A fronte di tale rilievo, è ormai affermazione costante della S.C. che il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7,e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. (ex plurimis: Cass.. 19235/2011; Cass. 15393/2009; Cass. 10236/2009; Cass. 7720/2004).
Prendendo le mosse da questo principio è stato precisato, anche in recenti pronunce (cfr. Cass., ord.,
2289/2021; Cass., ord., 25541/2018), che la comunicazione di apertura della procedura che sia assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola il suddetto obbligo di comunicazione (in tal senso già Cass. 13240/2009 e 15393/2009; conf. Cass. 193/2016; 7459/2012;
19618/2011), e che la violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 13240/2009 e 15393/2009 citt.).
Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono in contraddizione - come chiarito da Cass.
28464/2008 - le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni, sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare, sia per le modalità della loro concreta applicazione (si vedano Cass.
25851/2010; 25892/2008; 12719/2006; 12307/2003; 8353/2004; 14721/2004).
Ciò premesso, la verifica dell'adeguatezza della comunicazione sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione è riservata al giudice di merito, il quale è tenuto a dare conto dei parametri concreti ai quali la verifica stessa è ancorata.
A tali fini, la Cassazione ha ribadito che, in coerenza con la disciplina e le finalità della L. n. 223 del 1991, la verifica del rispetto degli obblighi procedurali non può che collocarsi logicamente e cronologicamente in un momento antecedente a quello della concreta selezione dei lavoratori da sospendere e della applicazione della rotazione, escludendo ogni possibilità di verifica "in concreto", necessariamente successiva, del grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione (Cass.
25541/2018, cit.).
Da ciò il corollario che la specificità dei criteri è ravvisabile quante volte essi siano idonei ad operare la selezione dei lavoratori e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 6761/2020).
3.- Sulla base di tali principi deve ora essere esaminata la fattispecie concreta, che presenta aspetti di indubbia peculiarità.
3a.- La previsione datoriale iniziale, come si evince da tutte le comunicazioni in disamina
(del 13.10.2010; 15.6.2011; 14.6.2013; 9.6.2014; 26.6.2015), era nel senso della sospensione di tutti i dipendenti addetti agli stabilimenti interessati, a fronte della pesante flessione della domanda di produzione dei componenti da parte del cliente prevalente che Controparte_8 CP_5 invoca a fondamento dell'apertura delle procedure e che impone, per finalità prima organizzative (la razionalizzazione degli stabilimenti preesistenti, divenuti sovrabbondanti, con “arroccamento industriale” di essi presso il sito di Napoli, in quanto unico idoneo a concentrare le residue attività produttive, incentrate sui ricambi del Modello 244 OE, ossia il vecchio Ducato) e poi di rilancio delle attività (la auspicata partecipazione di lla fornitura per il progetto Alfa Romeo CP_9
Cont di ).
Tanto si legge con chiarezza nelle comunicazioni prodotte in giudizio.
La comunicazione del 13.10.2010 aveva ad oggetto la richiesta di CIG in deroga per sostenere il reddito dei lavoratori nel perdurante periodo di crisi;
nessuna possibilità di rotazione veniva prevista: “… in questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni”.
Il verbale di accordo del 3.11.2010 dava atto della eventualità della rotazione “…compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili…”
(docc. in prodd.).
Soltanto a partire dalla comunicazione del 15.6.2011, l'azienda faceva salvezza della possibilità che il programma di CIGS, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, potesse “… subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale”; quindi, si precisava che “ …anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere … saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”.
L'accordo in sede di esame congiunto del 29.6.2011 recepiva pedissequamente la comunicazione, con la precisazione che, a cadenza bimestrale, si sarebbero svolti incontri di verifica dei programmi produttivi tra le direzione e le R.S.U. di stabilimento, anche per consentire una efficace informativa ai lavoratori con sufficiente preavviso, nell'ambito dei quali sarebbero state ricercate, “…sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le soluzioni atte a realizzare una distribuzione equilibrata nell'avvicendamento di periodi di attività e di periodi di sospensione con ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la conseguente rotazione del personale”: a tali fini, si conviene che “.. saranno interessate dalla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o i reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_2
profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legale alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi” (doc. in prodd.).
3b.- Con le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, l'azienda preannunciava le richieste di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della CP_5
dal 10 luglio 2013 al 09 luglio 2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015.
[...]
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “… Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione,
l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto […] In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori […]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]”.
Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal 10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza. Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione.
3c.- Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva edotte le parti CP_5 dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di CIGS per ristrutturazione aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il Cont progetto Alfa Romeo di .
Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti:
“Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro) - Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
- Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi…”.
L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione.
4.- Il Giudice di primo grado, esaminate le comunicazioni del 14.10.2009 e del 29.6.2011 e i successivi accordi, riteneva in primo luogo che le comunicazioni relative all'intero periodo da novembre 2009 a luglio 2013 (“Ebbene dalla lettura delle comunicazioni e degli accordi riportati
(relativi al periodo da novembre 2009 a luglio 2013), si riscontra l'assoluta genericità delle formule adottate dall'azienda resistente; …”; cfr. sentenza di primo grado) fossero generiche.
Osservava, invero, che l'azienda aveva fatto cenno alla possibilità di rotazione solo in via eventuale,
a seconda dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, nonché avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori;
che pertanto, dalla lettura del predetto documento, non risultava affatto chiaro quali fossero i criteri in base ai quali erano state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente, risultando “impossibile” identificare in maniera chiara ed univoca sia i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione, sia i criteri di operatività della rotazione stessa.
In particolare, non riteneva esaustivo il criterio della “fungibilità”, in quanto non accompagnato da alcuna indicazione che chiarisse in che termini detto requisito dovesse intendersi. A nulla valeva la specificazione offerta da all'atto della costituzione in giudizio, secondo cui il riferimento CP_5
alla fungibilità dei lavoratori andava letto in combinato disposto con il cd. diagramma di polivalenza, pubblicato in ciascuna UTE e da tempo condiviso con le OO.SS., predisposto in base alle prescrizioni degli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 001 e IATF 16949) e di cui l'azienda si avvaleva nella predisposizione della propria organizzazione produttiva: dirimente, infatti, era il rilievo che il diagramma di polivalenza non veniva mai menzionato espressamente nelle comunicazioni, il che escludeva che al lavoratore fosse garantita la conoscibilità ex ante del criterio di rotazione, nonché precludeva la verifica successiva della coerenza tra il criterio preannunciato e la sua pratica attuazione.
Per tali ragioni, riteneva la genericità ed indeterminatezza della comunicazione di avvio delle procedure, non sanabile né sanata nemmeno dagli accordi successivi, di tenore parimente generico.
In questo grado di giudizio, insiste nell'assunto di aver impiegato il massimo “sforzo CP_5 organizzativo” possibile, date le circostanze concrete, nell'individuazione del criterio (rotazione) e delle modalità (fungibilità, sulla base del diagramma di polivalenza) attraverso cui effettuare l'alternanza dei lavoratori, necessariamente subordinata alle esigenze di produzione e alle eventuali richieste di forniture da parte delle società committenti, entrambe non prevedibili.
La tesi non è condivisibile.
È indubbio che coesistono, nel materiale oggetto di valutazione ai fini del controllo giudiziale richiesto, elementi conosciuti e conoscibili a priori ed elementi legati a fattori imprevedibili e imponderabili.
Rientrano in questi ultimi – stando alle allegazioni di parte datoriale, sostanzialmente non contestate dai lavoratori e confermate dalla documentazione raccolta – le richieste di fornitura da parte delle committenti, legate sostanzialmente al mercato ed alle variabili esigenze di produzione dei veicoli per i quali gli stabilimenti interessati realizzavano la componentistica.
La contrazione delle attività produttive, in altri termini, è dipesa dal ridursi delle richieste dei componenti da parte delle aziende committenti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles s.p.a., colpite a loro volta dalla grave crisi del settore, essendosi ridotta la produzione, sostanzialmente – come si legge anche negli accordi sindacali -, alla componentistica per il Ducato e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, con un residuo di attività quantificabile in misura pari a circa il 10% della normale attività dello stabilimento.
La circostanza è sostanzialmente pacifica, sicché può affermarsi che, effettivamente, l'entità della residua attività di produzione non era prevedibile ex ante e non poteva, nemmeno, formare oggetto di specifica comunicazione, se non con il riferimento a tutte le future commesse che sarebbero pervenute dalle società committenti.
Ciò che invece era senz'altro determinabile e conoscibile a priori era il criterio in base al quale, una volta pervenute le richieste e verificate le esigenze di impresa, i singoli lavoratori sarebbero stati richiamati al lavoro. In altre parole, dato per assunto che la quantità di attività di produzione non era pienamente prevedibile, occorreva che lo fosse il criterio con cui, in proporzione al primo dato, ciascun lavoratore potesse aspirare ad essere richiamato al lavoro o dovesse restare sospeso.
Secondo , il criterio esisteva ed era dato dalla “fungibilità”, poiché tale sostantivo sottendeva CP_5
il richiamo implicito al diagramma di polivalenze, attraverso cui ciascun lavoratore poteva e doveva conoscere il proprio rapporto di fungibilità con tutti gli altri.
La tesi, pur suggestiva, non è però condivisibile, a cagione del rigore con il quale la giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato l'onere di specificità della comunicazione.
Vero è, infatti, che non bisogna indulgere in interpretazioni eccessivamente formalistiche, ma neppure è consentito sottrarre spiragli di garanzia sostanziale ai lavoratori.
Nel caso di specie, in particolare, deve escludersi che la specificità del criterio possa evincersi da elementi esterni alla comunicazione e non espressamente indicati o richiamati nel corpo della stessa, poiché il mancato richiamo ad un elemento esterno, giammai menzionato, è di per sé un dato equivoco, suscettibile di contrapposte interpretazioni.
D'altro canto, il mero canone della “fungibilità”, senz'altra indicazione e in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la valutazione, può anch'esso intendersi in modo diverso a seconda che sia riferito, ad esempio, all'insieme di tutti i lavoratori dello stabilimento ovvero soltanto agli addetti ad un medesimo segmento di attività o settore di produzione.
A riprova di tanto, in più occasioni la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto generico il criterio della “fungibilità”, in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la valutazione (cfr. Cass. 25737/2018; 10485/2019; 3487/2020; 2289/2012 [ord.]).
In definitiva, ad avviso della Corte, la valutazione del primo Giudice appare pienamente condivisibile e non merita le censure proposte in questa fase.
5.- Quanto, invece, alle comunicazioni relative alla proroga del 2013 e successive procedure del 2014 e 2015, di tenore sostanzialmente identico, ritiene il Collegio - in adesione, ancor una volta, alle conclusioni della sentenza di primo grado - che l'onere di specificità delle modalità di rotazione sia stato assolto.
In particolare, l'azienda preannunciava, in primo luogo, l'intento di alternare, per tutti i lavoratori, periodi di sospensione e periodi di attività, sempre in ragione delle limitate attività di produzione conseguenti alla crisi ed alla riduzione di commesse, che impedivano il simultaneo reimpiego di tutto il personale.
Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione.
Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata”
“avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale…” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento.
Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità.
Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse, a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo.
Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere “impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
Al riguardo, opportunamente la difesa della società ricorda che la vicenda in esame non è sovrapponibile a quelle – esaminate in taluni dei precedenti invocati dai lavoratori - in cui la valutazione di specificità e conoscibilità richiesta al giudice riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, fondata su elementi già definiti al momento della scelta.
A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014 e 2015, così come ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità.
Del tutto condivisibili appaiono le argomentazioni del Tribunale anche in ordine alla genericità della doglianza attorea di violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori e all'assenza di allegazioni specifiche nel ricorso in merito alla valutazione comparativa dei rientri.
Ed invero, la mancanza di deduzioni circa l'eventuale scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate effettivamente lavorate dal ricorrente non rende possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia, come lamenta il , violato il meccanismo di Pt_1
rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
A ciò va aggiunto che la doglianza del ricorrente di non essere mai stato richiamato in servizio se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni (“In ben 7 anni l'istante, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità
d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, non era mai stato richiamato né aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo coperto da CIGS (09.11.2010 -
31.05.2016), se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni”; cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.), oltre che generica, è stata smentita dalla società datrice di lavoro, che ha dedotto che “il ricorrente non solo è rientrato per molti giorni al lavoro (v. dettaglio al punto 24 e sub doc. 12), ma ha anche fruito di ferie, permessi e festività retribuiti (v. dettaglio al punto 24 e sub doc. 12), per un totale di
n. 277 giornate” (cfr. memoria di costituzione di primo grado).
Le specifiche deduzioni e la documentazione a suo sostegno offerta dalla convenuta non sono state oggetto di contestazione da parte del lavoratore.
Si aggiunga che, come affermato dalla Suprema Corte, «in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori" (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)» (Cass. 31943/2019). Sul punto nulla è stato dedotto e dimostrato da parte del lavoratore.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata anche in questa parte. 6.- Con l'ultimo motivo del gravame principale il lavoratore si duole dell'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione, con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti antecedenti al 24.8.2011, ovvero al decennio che ha preceduto il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso di primo grado. A sostegno della doglianza invoca il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la sentenza pubblicata in data
06/09/2022, n. 26246/2022.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
E' evidente che il principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità con espresso riferimento ai crediti retributivi di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., soggetti a prescrizione quinquennale, non è suscettibile di estensioni alla controversia in esame, ove si discute di pretese, derivanti da illegittimo collocamento in CIGS, di cui è indiscussa la natura risarcitoria.
Invero, come già osservato dal giudice di primo grado, senza che alcuna censura sul punto sia astata sollevata dall'odierno appellante in via principale, “La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. […]” (cfr. Cass., n. 13926/2001). …” (cfr. sentenza di primo grado).
Inoltre, per giurisprudenza costante, “la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per
l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (così, tra le altre, Cass. 13/12/2010, n. 25139; v., da ultimo, Cass. 20/04/2021, n. 10376, in motivazione)” (cfr., Cass. civ., Sez.Lav., ord. 28.10.2022 n.
31922).
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata anche nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta società, in relazione agli importi risarcitori relativi al periodo antecedente al 24.8.2011, ovvero al decennio che ha preceduto il primo atto interruttivo, costituito pacificamente dalla notifica del ricorso di primo grado. 7. - Quanto alle spese di lite del grado, tenuto conto del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in via principale e in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2014
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone