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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONA LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3057 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione – ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il Parte_1
CP_ provvedimento di con il quale veniva contesta l'indebita percezione dell'indennità
di disoccupazione per la somma di € 16.598,96 dal 2013 al 2018
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della indennità di disoccupazione, la correttezza dei calcoli effettuati, per l'incompatibilità tra la pensione e la detta indennità.
Entrambe le parti, ad ogni modo, chiedevano disporsi CTU al fine di verificare e determinare con certezza l'importo effettivamente dovuto dal ricorrente
Veniva pertanto disposta Ctu e nominato il dott . Persona_1
Il Ctu con la propria relazione prospettava due ipotesi: se si considerano le settimane di prolungamento (PROL), il requisito al trattamento di pensione anticipato matura al
13/06/2015; infatti a quella data risulta che il ricorrente ha già compiuto i 55 anni di età
e risultano versati 1040 settimane contributive;
in tal caso l'ammontare da restituire ammonterebbe ad € 8191,66; nel caso in cui invece non si considerano i periodi di prolungamento il raggiungimento delle 1040 settimane contributive si avrebbe alla data del 21.10.2017 ed in questo caso l'indebita prestazione della disoccupazione sarebbe dal 22.10.2017 al 31.03.2018 e quella dal 14.06.2018 al 12.07.2018; in tal caso l'ammontare da restituire ammonterebbe ad € 3188,40.
Va evidenziato come la Corte Costituzionale intervenuta sul punto con sentenza n. 224
del 2022, ha stabilito che i periodi di prolungamento risultanti dall'estratto contributivo possono essere neutralizzati, ovvero esclusi dal calcolo, se il loro computo determina un trattamento pensionistico meno favorevole per l'assicurato: neutralizzazione possibile solo se i requisiti per il diritto alla pensione risultano perfezionati indipendentemente da tali periodi di prolungamento.
Se il soggetto interessato non richiede la neutralizzazione delle 153 settimane di prolungamento dei periodi di navigazione, queste:
Pagina 2 1. Verranno automaticamente computate nel calcolo del montante contributivo e, di conseguenza, nel calcolo dell'importo della pensione.
2. Se il loro computo comporta una riduzione dell'importo pensionistico (ad esempio perché si riferiscono a periodi con retribuzioni basse o assenza di contribuzione reale), il soggetto subirà un trattamento meno favorevole.
3. Non c'è automatismo nella neutralizzazione: spetta all'interessato presentare un'istanza per chiedere l'esclusione di quei periodi.
In mancanza di questa richiesta, l' considera validi tutti i periodi risultanti CP_1
dall'estratto conto, inclusi quelli prolungati.
Ne deriva che tale computo è automatico e, nel caso di specie, non risulta essere stata presentata alcuna istanza da parte del ricorrente volta alla loro esclusione.
Pertanto va presa in considerazione la prima ipotesi di conteggio effettuata dal Ctu pari ad € 8191,66
Alla luce delle risultanze della Ctu, il ricorso deve ritenersi fondato nel ricalcolo delle somme dovute con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rideterminazione delle somme dovute a titolo di pensione.
Le spese seguono la soccombenza
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierno ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 12 aprile e 23 settembre 2019
CP_ 2) Dichiara dovuta ad per l'indebito contestato, la somma di € 8191,66;
CP_ 3) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra alla data odierna;
Pagina 3 CP_ 4) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ 5) pone definitivamente a carico di le spese dell'accertamento peritale
Così deciso in Ragusa il 22.5.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONA LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3057 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione – ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il Parte_1
CP_ provvedimento di con il quale veniva contesta l'indebita percezione dell'indennità
di disoccupazione per la somma di € 16.598,96 dal 2013 al 2018
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della indennità di disoccupazione, la correttezza dei calcoli effettuati, per l'incompatibilità tra la pensione e la detta indennità.
Entrambe le parti, ad ogni modo, chiedevano disporsi CTU al fine di verificare e determinare con certezza l'importo effettivamente dovuto dal ricorrente
Veniva pertanto disposta Ctu e nominato il dott . Persona_1
Il Ctu con la propria relazione prospettava due ipotesi: se si considerano le settimane di prolungamento (PROL), il requisito al trattamento di pensione anticipato matura al
13/06/2015; infatti a quella data risulta che il ricorrente ha già compiuto i 55 anni di età
e risultano versati 1040 settimane contributive;
in tal caso l'ammontare da restituire ammonterebbe ad € 8191,66; nel caso in cui invece non si considerano i periodi di prolungamento il raggiungimento delle 1040 settimane contributive si avrebbe alla data del 21.10.2017 ed in questo caso l'indebita prestazione della disoccupazione sarebbe dal 22.10.2017 al 31.03.2018 e quella dal 14.06.2018 al 12.07.2018; in tal caso l'ammontare da restituire ammonterebbe ad € 3188,40.
Va evidenziato come la Corte Costituzionale intervenuta sul punto con sentenza n. 224
del 2022, ha stabilito che i periodi di prolungamento risultanti dall'estratto contributivo possono essere neutralizzati, ovvero esclusi dal calcolo, se il loro computo determina un trattamento pensionistico meno favorevole per l'assicurato: neutralizzazione possibile solo se i requisiti per il diritto alla pensione risultano perfezionati indipendentemente da tali periodi di prolungamento.
Se il soggetto interessato non richiede la neutralizzazione delle 153 settimane di prolungamento dei periodi di navigazione, queste:
Pagina 2 1. Verranno automaticamente computate nel calcolo del montante contributivo e, di conseguenza, nel calcolo dell'importo della pensione.
2. Se il loro computo comporta una riduzione dell'importo pensionistico (ad esempio perché si riferiscono a periodi con retribuzioni basse o assenza di contribuzione reale), il soggetto subirà un trattamento meno favorevole.
3. Non c'è automatismo nella neutralizzazione: spetta all'interessato presentare un'istanza per chiedere l'esclusione di quei periodi.
In mancanza di questa richiesta, l' considera validi tutti i periodi risultanti CP_1
dall'estratto conto, inclusi quelli prolungati.
Ne deriva che tale computo è automatico e, nel caso di specie, non risulta essere stata presentata alcuna istanza da parte del ricorrente volta alla loro esclusione.
Pertanto va presa in considerazione la prima ipotesi di conteggio effettuata dal Ctu pari ad € 8191,66
Alla luce delle risultanze della Ctu, il ricorso deve ritenersi fondato nel ricalcolo delle somme dovute con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rideterminazione delle somme dovute a titolo di pensione.
Le spese seguono la soccombenza
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierno ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 12 aprile e 23 settembre 2019
CP_ 2) Dichiara dovuta ad per l'indebito contestato, la somma di € 8191,66;
CP_ 3) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra alla data odierna;
Pagina 3 CP_ 4) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ 5) pone definitivamente a carico di le spese dell'accertamento peritale
Così deciso in Ragusa il 22.5.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4