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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19153/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Assietta n. 21, Torino presso lo studio dell'avv. UGHETTO
NICOLETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN PIETRO Parte_1 Pt_2 Parte_2
VAL LEMINA il 20/06/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/05/2012 e il 16/12/2013. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il marito rimarrà nella casa già coniugale sita in San Pietro Val Lemina via Papa
Giovanni XXIII n. 4 e la moglie si trasferirà in un appartamento che ha acquistato in proprietà sito in
Abbadia Alpina (Fraz. Di Pinerolo), via Nazionale 108. Tutti gli arredi ed i beni esistenti nell'abitazione già coniugale rimangono assegnati al marito ad eccezione dei seguenti beni: televisore marca Samsung da 36 pollici, lavatrice, aspirapolvere e scopa elettrica, scrivania dei figli minori, scrivania sita nella camera da letto, scrivania sita in salotto. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie un contributo per l'acquisto di mobili nuovi per la casa in cui andrà ad abitare, nella misura di euro 1.500,00.
DISPONE che la responsabilità genitoriale sui figli minori e venga esercitata Per_1 Per_2 congiuntamente da entrambi i genitori, precisando che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente. I figli minori di anni 12 e di anni 10, Per_1 Per_2 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in
Pinerolo, Fraz. Abbadia Alpina, via Nazionale n. 108.
DISPONE che i minori vivano con ciascun genitore a settimane alternate, a partire dal lunedì dall'uscita di scuola (in periodo scolastico), sino al riaccompagno a scuola il lunedì successivo. Durante le vacanze estive, la settimana avrà inizio dal lunedì alle ore 9,30 sino al lunedì successivo con riaccompagno dall'altro genitore sempre alle ore 9,30.
Ciascun genitore, durante la settimana in cui non ha i figli con sé, potrà vederli e trascorrere con loro una sera alla settimana (da concordarsi secondo le esigenze lavorative), con cena e pernottamento e riaccompagno dall'altro genitore (o a scuola) al mattino successivo.
Vacanze Natalizie: i figli trascorreranno, secondo le tradizioni delle rispettive famiglie, con il padre la cena del 24 dicembre, con la madre il pranzo del 25 dicembre, mentre il 26 dicembre faranno pranzo con la madre e cena con il padre.
Il resto delle vacanze scolastiche seguirà l'alternanza settimanale consueta.
Vacanze Pasquali: i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni consecutivi, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Vacanze estive: i minori trascorreranno con la madre due settimane consecutive- secondo il piano-ferie della stessa- nelle date che dovranno essere comunicate al padre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 3 DISPONE che ciascun genitore provveda al 100% alle spese ordinarie di mantenimento, accudimento, vitto e abbigliamento dei figli minori nella settimana di propria competenza, precisandosi sin da ora che il padre presta il suo consenso a che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico per i figli, che ammonta ad euro 423,00=, nonché il rimborso fiscale sul Mod. 730 dell'anno in corso, che ammonta ad euro 2.169,00=. Nessun genitore verserà alcun assegno di mantenimento, dandosi atto che entrambi si fanno carico per ugual tempo e in egual misura dei figli. Le spese straordinarie di cui al Protocollo di Intesa in vigore tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno divise nella misura del 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, e ciò per anni quattro.
A partire dal 1° agosto 2029 le spese saranno divise nella misura del 50% per ciascuno.
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi, essendo dotati di reddito proprio, rinunciano a richiedere l'attribuzione di un contributo economico mensile.
PRENDE ATTO che l'auto Dacia Duster tg. ED 097CM rimane assegnata in via esclusiva al marito.
PRENDE ATTO che l'auto Peugeot 107 tg. DX 086ZA rimane assegnata in via esclusiva alla moglie.
PRENDE ATTO che il Caravan Laika tg. AB 59822, rimane assegnato in via esclusiva alla moglie, ma i coniugi stabiliscono che verrà utilizzato da entrambi per le vacanze estive con i figli.
PRENDE ATTO che il marito si accolla al 100% il pagamento della rata di finanziamento acceso con Unicredit dell'importo di euro 325,00=, sino ad estinzione dello stesso.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver già diviso i risparmi comuni ammontanti ad euro
20.000,00= nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio di documenti di identità e/o documenti equipollenti intestati ai figli minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19153/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Assietta n. 21, Torino presso lo studio dell'avv. UGHETTO
NICOLETTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN PIETRO Parte_1 Pt_2 Parte_2
VAL LEMINA il 20/06/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/05/2012 e il 16/12/2013. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il marito rimarrà nella casa già coniugale sita in San Pietro Val Lemina via Papa
Giovanni XXIII n. 4 e la moglie si trasferirà in un appartamento che ha acquistato in proprietà sito in
Abbadia Alpina (Fraz. Di Pinerolo), via Nazionale 108. Tutti gli arredi ed i beni esistenti nell'abitazione già coniugale rimangono assegnati al marito ad eccezione dei seguenti beni: televisore marca Samsung da 36 pollici, lavatrice, aspirapolvere e scopa elettrica, scrivania dei figli minori, scrivania sita nella camera da letto, scrivania sita in salotto. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie un contributo per l'acquisto di mobili nuovi per la casa in cui andrà ad abitare, nella misura di euro 1.500,00.
DISPONE che la responsabilità genitoriale sui figli minori e venga esercitata Per_1 Per_2 congiuntamente da entrambi i genitori, precisando che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente. I figli minori di anni 12 e di anni 10, Per_1 Per_2 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in
Pinerolo, Fraz. Abbadia Alpina, via Nazionale n. 108.
DISPONE che i minori vivano con ciascun genitore a settimane alternate, a partire dal lunedì dall'uscita di scuola (in periodo scolastico), sino al riaccompagno a scuola il lunedì successivo. Durante le vacanze estive, la settimana avrà inizio dal lunedì alle ore 9,30 sino al lunedì successivo con riaccompagno dall'altro genitore sempre alle ore 9,30.
Ciascun genitore, durante la settimana in cui non ha i figli con sé, potrà vederli e trascorrere con loro una sera alla settimana (da concordarsi secondo le esigenze lavorative), con cena e pernottamento e riaccompagno dall'altro genitore (o a scuola) al mattino successivo.
Vacanze Natalizie: i figli trascorreranno, secondo le tradizioni delle rispettive famiglie, con il padre la cena del 24 dicembre, con la madre il pranzo del 25 dicembre, mentre il 26 dicembre faranno pranzo con la madre e cena con il padre.
Il resto delle vacanze scolastiche seguirà l'alternanza settimanale consueta.
Vacanze Pasquali: i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni consecutivi, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Vacanze estive: i minori trascorreranno con la madre due settimane consecutive- secondo il piano-ferie della stessa- nelle date che dovranno essere comunicate al padre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 3 DISPONE che ciascun genitore provveda al 100% alle spese ordinarie di mantenimento, accudimento, vitto e abbigliamento dei figli minori nella settimana di propria competenza, precisandosi sin da ora che il padre presta il suo consenso a che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico per i figli, che ammonta ad euro 423,00=, nonché il rimborso fiscale sul Mod. 730 dell'anno in corso, che ammonta ad euro 2.169,00=. Nessun genitore verserà alcun assegno di mantenimento, dandosi atto che entrambi si fanno carico per ugual tempo e in egual misura dei figli. Le spese straordinarie di cui al Protocollo di Intesa in vigore tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno divise nella misura del 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, e ciò per anni quattro.
A partire dal 1° agosto 2029 le spese saranno divise nella misura del 50% per ciascuno.
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi, essendo dotati di reddito proprio, rinunciano a richiedere l'attribuzione di un contributo economico mensile.
PRENDE ATTO che l'auto Dacia Duster tg. ED 097CM rimane assegnata in via esclusiva al marito.
PRENDE ATTO che l'auto Peugeot 107 tg. DX 086ZA rimane assegnata in via esclusiva alla moglie.
PRENDE ATTO che il Caravan Laika tg. AB 59822, rimane assegnato in via esclusiva alla moglie, ma i coniugi stabiliscono che verrà utilizzato da entrambi per le vacanze estive con i figli.
PRENDE ATTO che il marito si accolla al 100% il pagamento della rata di finanziamento acceso con Unicredit dell'importo di euro 325,00=, sino ad estinzione dello stesso.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver già diviso i risparmi comuni ammontanti ad euro
20.000,00= nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio di documenti di identità e/o documenti equipollenti intestati ai figli minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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