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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2701 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marretta e con Parte_1
elezione di domicilio a Palermo, via della Libertà n. 56 ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1
Romano e con elezione di domicilio a Roma, via Claudio Monteverdi n. 20 resistente
Controparte_2
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.02.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.23 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620210073295348000, avente ad oggetto la somma di € 43.938,90, pretesa dal Controparte_2 per il tramite dell'Agente della riscossione a titolo di canoni e/o indennità di occupazione per il godimento dell'immobile di proprietà comunale adibito ad edilizia residenziale pubblica, sito a Palermo in Via Alia n. 22, scala F.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che con sentenza n.
1910/22 del 21.11.2022 la Corte di Appello di Palermo ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 848213 del 04.06.2018, ossia il titolo presupposto alla cartella impugnata;
indi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento della stessa.
Si è costituita l' , la quale si è opposta Controparte_3
all'accoglimento delle domande di controparte eccependo il proprio difetto di legittimazione, attesa l'assenza di censure circa il suo operato ed invocando la responsabilità dell'ente impositore.
Il è rimasto contumace ancorché regolarmente evocato Controparte_2
in giudizio.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' , osserva il Tribunale che Controparte_4
nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale (anche ove si censurino vizi inerenti l'atto presupposto), la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della
Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, né può darsi seguito alla richiesta di chiamata in Controparte_1
causa del (ente impositore), in quanto già regolarmente Controparte_2
evocato in giudizio dal ricorrente.
Passando al merito, dalla documentazione in atti risulta che l'ordinanza ingiunzione n. 848213 del 04.06.2018 emessa dal , Controparte_2
costituente il titolo in forza del quale è stata emessa la cartella di pagamento opposta, è stata annullata con sentenza n. 1910/22 emessa dalla Corte
d'Appello di Palermo.
Consegue che la cartella impugnata va annullata per sopravvenuta carenza del titolo ad essa sotteso.
È sufficiente a tal proposito richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza secondo cui “il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione, che determinano, entrambe, l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, difatti, non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata, essendo invece necessario che esso permanga per tutto il corso della fase esecutiva. Ne consegue che, se il titolo in base al quale si procede forzosamente viene annullato, l'esecuzione deve arrestarsi e non può più proseguire” (in tal senso Cass. 15363/11,
20789/17, 22430/04, 9293/01 e 3728/00).
In forza di tali principi, quindi, la presente opposizione va accolta e la cartella annullata.
Infine, osservato che mentre l'Ente impositore ha iscritto a ruolo la pretesa creditoria quando il titolo su sui essa si fondava era ancora valido, essendo stato fra l'altro confermato dalla sentenza di primo grado n. 2856/19 emessa dal Tribunale di Palermo ed invece, la cartella esattoriale è stata notificata dall'Agente della Riscossione soltanto in data 10.02.2023, quando il titolo ad essa sotteso era stato già annullato dalla Corte di Appello di Palermo (giusta sentenza n. 1910/22 in riforma della sentenza di primo grado), le spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 4.354,00 (di cui € 545,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge, in favore dell'avv.
Marretta, (dichiaratosi antistatario), vanno poste esclusivamente a carico dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n. 29620210073295348000. Condanna l'Agente della Riscossione al pagamento in favore dell'avv.
Marretta, (dichiaratosi antistatario), delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.354,00 (di cui € 545,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 24.05.25
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2701 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marretta e con Parte_1
elezione di domicilio a Palermo, via della Libertà n. 56 ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1
Romano e con elezione di domicilio a Roma, via Claudio Monteverdi n. 20 resistente
Controparte_2
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.02.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.23 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620210073295348000, avente ad oggetto la somma di € 43.938,90, pretesa dal Controparte_2 per il tramite dell'Agente della riscossione a titolo di canoni e/o indennità di occupazione per il godimento dell'immobile di proprietà comunale adibito ad edilizia residenziale pubblica, sito a Palermo in Via Alia n. 22, scala F.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che con sentenza n.
1910/22 del 21.11.2022 la Corte di Appello di Palermo ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 848213 del 04.06.2018, ossia il titolo presupposto alla cartella impugnata;
indi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento della stessa.
Si è costituita l' , la quale si è opposta Controparte_3
all'accoglimento delle domande di controparte eccependo il proprio difetto di legittimazione, attesa l'assenza di censure circa il suo operato ed invocando la responsabilità dell'ente impositore.
Il è rimasto contumace ancorché regolarmente evocato Controparte_2
in giudizio.
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' , osserva il Tribunale che Controparte_4
nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale (anche ove si censurino vizi inerenti l'atto presupposto), la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della
Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, né può darsi seguito alla richiesta di chiamata in Controparte_1
causa del (ente impositore), in quanto già regolarmente Controparte_2
evocato in giudizio dal ricorrente.
Passando al merito, dalla documentazione in atti risulta che l'ordinanza ingiunzione n. 848213 del 04.06.2018 emessa dal , Controparte_2
costituente il titolo in forza del quale è stata emessa la cartella di pagamento opposta, è stata annullata con sentenza n. 1910/22 emessa dalla Corte
d'Appello di Palermo.
Consegue che la cartella impugnata va annullata per sopravvenuta carenza del titolo ad essa sotteso.
È sufficiente a tal proposito richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza secondo cui “il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione, che determinano, entrambe, l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, difatti, non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata, essendo invece necessario che esso permanga per tutto il corso della fase esecutiva. Ne consegue che, se il titolo in base al quale si procede forzosamente viene annullato, l'esecuzione deve arrestarsi e non può più proseguire” (in tal senso Cass. 15363/11,
20789/17, 22430/04, 9293/01 e 3728/00).
In forza di tali principi, quindi, la presente opposizione va accolta e la cartella annullata.
Infine, osservato che mentre l'Ente impositore ha iscritto a ruolo la pretesa creditoria quando il titolo su sui essa si fondava era ancora valido, essendo stato fra l'altro confermato dalla sentenza di primo grado n. 2856/19 emessa dal Tribunale di Palermo ed invece, la cartella esattoriale è stata notificata dall'Agente della Riscossione soltanto in data 10.02.2023, quando il titolo ad essa sotteso era stato già annullato dalla Corte di Appello di Palermo (giusta sentenza n. 1910/22 in riforma della sentenza di primo grado), le spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 4.354,00 (di cui € 545,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge, in favore dell'avv.
Marretta, (dichiaratosi antistatario), vanno poste esclusivamente a carico dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n. 29620210073295348000. Condanna l'Agente della Riscossione al pagamento in favore dell'avv.
Marretta, (dichiaratosi antistatario), delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.354,00 (di cui € 545,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 24.05.25
Il Giudice
Emanuela Piazza