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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11055/2025
Il Giudice RA M.C. PE, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1 C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'Avv.to MARAIA FRANCESCO
ricorrente contro
Controparte_1 P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ROVELLI STEFANO e dall'avv. to SERAFINO FRANCESCO C.F._2 VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 CC la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento dell'indennità sostitutivaControparte_2 ferie non godute.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente - supplente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2015 al 2024 lamenta nel presente giudizio di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Secondo la prospettazione in ricorso, se nel 2013 la normativa all'epoca vigente prevedeva la liquidazione delle ferie, successivamente alla c.d. spending review sono stati considerati ex officio come fruiti sei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Secondo la tesi di parte ricorrente, nei restanti giorni di sospensione dell'attività didattica il docente sarebbe comunque disponibile e avrebbe diritto alla relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Si è costituito ritualmente in giudizio il CP_3, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite. In particolare in CP_1 ha sostenuto che la normativa stabilisce che il personale docente deve fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che le festività soppresse non possono essere monetizzate. Le disposizioni normative più recenti hanno limitato la monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato. Le ferie devono essere godute durante le sospensioni delle lezioni.
Le festività soppresse non sono monetizzabili al termine del rapporto di lavoro.
La L. n. 228/12 ha introdotto una clausola derogatoria per i supplenti brevi.
Le disposizioni contrattuali precedenti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Ha inoltre eccepito errori nei Conteggi della parte ricorrente.
Alla udienza in data odierna nessuno è comparso per il CP_3
Parte ricorrente sulle osservazioni del CP_3 ha ridotto la domanda ad euro 7839,57 in quanto rinuncia alle domande relative ai periodi 15-16 per euro 1873,00 e 12 giorni per gli anni 16/17 e 17/18 per ammontare di 525,96 euro.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione.
All'esito ha deciso la causa come da dispositivo che ha depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche diqualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012
n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54
(obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma
55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che "le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013".
In proposito la Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715 ha chiarito che : «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giu stizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno».
Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715-
Anche la Corte di Appello di Milano è di recente intervenuta sul punto mutando il precedente orientamento e chiarendo quanto segue
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
-
della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (così Cass., 17 giugno 2024
n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440).
Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937.
Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare. Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di "motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi", che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre
1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che "poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime" (cfr. Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). C.d.A Milano Sentenza n. 1012/2024 pubbl. il
09/01/2025 RG n. 627/2024
Applicando i principi sopra detti, mutando il precedente orientamento questo giudice ritiene che nel caso di specie, la domanda in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Le spese di lite attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal CP_1 e considerato che solo di recente si è pronunciata la Corte di
Cassazione debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 10 2025 così dispone: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. indicati per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente di € 7839,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Compensa le spese di lite.
6/12/2025 Il Giudice
RA AR DI PE
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11055/2025
Il Giudice RA M.C. PE, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1 C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'Avv.to MARAIA FRANCESCO
ricorrente contro
Controparte_1 P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ROVELLI STEFANO e dall'avv. to SERAFINO FRANCESCO C.F._2 VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 CC la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento dell'indennità sostitutivaControparte_2 ferie non godute.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente - supplente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2015 al 2024 lamenta nel presente giudizio di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Secondo la prospettazione in ricorso, se nel 2013 la normativa all'epoca vigente prevedeva la liquidazione delle ferie, successivamente alla c.d. spending review sono stati considerati ex officio come fruiti sei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Secondo la tesi di parte ricorrente, nei restanti giorni di sospensione dell'attività didattica il docente sarebbe comunque disponibile e avrebbe diritto alla relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Si è costituito ritualmente in giudizio il CP_3, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite. In particolare in CP_1 ha sostenuto che la normativa stabilisce che il personale docente deve fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che le festività soppresse non possono essere monetizzate. Le disposizioni normative più recenti hanno limitato la monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato. Le ferie devono essere godute durante le sospensioni delle lezioni.
Le festività soppresse non sono monetizzabili al termine del rapporto di lavoro.
La L. n. 228/12 ha introdotto una clausola derogatoria per i supplenti brevi.
Le disposizioni contrattuali precedenti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Ha inoltre eccepito errori nei Conteggi della parte ricorrente.
Alla udienza in data odierna nessuno è comparso per il CP_3
Parte ricorrente sulle osservazioni del CP_3 ha ridotto la domanda ad euro 7839,57 in quanto rinuncia alle domande relative ai periodi 15-16 per euro 1873,00 e 12 giorni per gli anni 16/17 e 17/18 per ammontare di 525,96 euro.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione.
All'esito ha deciso la causa come da dispositivo che ha depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche diqualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012
n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54
(obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma
55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che "le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013".
In proposito la Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715 ha chiarito che : «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giu stizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno».
Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715-
Anche la Corte di Appello di Milano è di recente intervenuta sul punto mutando il precedente orientamento e chiarendo quanto segue
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
-
della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (così Cass., 17 giugno 2024
n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440).
Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937.
Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare. Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di "motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi", che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre
1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che "poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime" (cfr. Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). C.d.A Milano Sentenza n. 1012/2024 pubbl. il
09/01/2025 RG n. 627/2024
Applicando i principi sopra detti, mutando il precedente orientamento questo giudice ritiene che nel caso di specie, la domanda in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Le spese di lite attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal CP_1 e considerato che solo di recente si è pronunciata la Corte di
Cassazione debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 10 2025 così dispone: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. indicati per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente di € 7839,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Compensa le spese di lite.
6/12/2025 Il Giudice
RA AR DI PE