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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 29.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2697/2019 R.G. vertente
TRA
, nata l'[...] a [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Caserta alla via Roma n. 8 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca
Corriere che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Caserta alla Controparte_1 via Guido Dorso n. 16 presso l'avv.to Michele Marra che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 13.03.2019, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti della chiedendo di “accertare e dichiarare la natura Controparte_1
subordinata del rapporto intercorso con la ricorrente per il periodo dal 01.11.13 al 18.02.18
e per l'effetto condannare la in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
amministrazione nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_2
alla Via San Pasquale (C.F. , dom.ta per la qualità presso la sede C.F._1 della stessa in Via Manzoni 81028 Marcianise al pagamento della somma complessiva €
1 15.888,74 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge
(come da allegati conteggi); 1) Dichiararsi nulla, invalida, illegittima ed inefficace
l'apposizione del termine al contratto a tempo determinato de quo per le ragioni di cui ai punti 2) dei Motivi, e per l'effetto dichiararsi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.11.13, o in subordine dal 18.02.18 ovvero dalla data che dovesse risultare in corso di causa;
2) Condannare la al pagamento in favore del lavoratore ad una indennità CP_1
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minino di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo per il numero dei dipendenti occupati, per le dimensioni dell'impresa, per l'anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti.”. Spese vinte, con attribuzione.
A sostegno della propria pretesa ha esposto di aver lavorato come infermiera professionale alle dipendenze della presso il centro di emodialisi di Marcianise, senza Controparte_1 soluzione di continuità dal 1.11.2013 al 31.8.2018. Nel periodo dall'1.11.13 al 18.02.18 ha svolto attività lavorativa con formale contratto di lavoro autonomo e nel periodo dal 19.02.18 al 31.08.18 con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Ha poi dedotto di aver svolto per tutto il periodo indicato la propria prestazione lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della convenuta, secondo le direttive e sotto il controllo della responsabile della struttura osservando un orario di Parte_2
lavoro dalle 07.00 alle 13.00 oppure dalle 13.00 alle 18.30, per tre turni settimanali dal lunedì al sabato e per un totale di 18 ore settimanali, con mansioni di infermiera professionale, rientranti nel II livello del CCNL studi professionali;
di essere tenuta a rispettare i turni di lavoro indicati dalla responsabile del centro ed a giustificare le assenze;
di aver percepito, nel periodo in cui collaborava in virtù di contratto di prestazione d'opera professionale, una retribuzione fissa di € 50,00 per ogni turno lavorativo svolto;
di non aver fruito di ferie;
di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità; che il rapporto di lavoro cessava alla scadenza del termine formalmente apposto al contratto di lavoro da ultimo stipulato;
di non aver percepito alla cessazione del rapporto il TFR.
Ha altresì lamentato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato del
16.12.18. Ha quindi concluso come in ricorso.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società resistente contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto.
2 Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica contabile, la causa è decisa mediante sentenza all'esito dell'odierna udienza del 29 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Il compendio probatorio orale e documentale raccolto nel corso di giudizio evidenzia un complessivo quadro che conferma le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
Non contestato tra le parti l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente per il periodo dal 1.11.2013 al 18.2.2018, è tuttavia controversa la natura del rapporto intercorso tra le parti.
Parte ricorrente ha dedotto la natura subordinata del rapporto, mentre parte resistente ha evidenziato che nel suddetto periodo la ricorrente avrebbe collaborato in modo saltuario ed occasionale e di regola per la sostituzione di dipendenti della società (cfr. due contratti di collaborazione professionale prodotti dalla resistente per il periodo dall'8.1.2015 al
30.1.2015 e dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e ricevute prodotte dalla resistente).
Dunque, occorre richiamare i principi sanciti dalla Suprema Corte in tema di linea di demarcazione tra rapporto di lavoro subordinato e collaborazione autonoma, con specifico riferimento alla valenza del nomen iuris assegnato dalle parti al contratto, agli elementi caratterizzanti i due tipi di rapporto ed ai cosiddetti “indici rivelatori della subordinazione”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante, infatti, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro il suddetto elemento essere valutato in rapporto alla natura della prestazione resa (Cass. n. 9853/2002).
Elementi indicativi di tale soggezione sono la messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto
3 (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. n.5989/01; n. 4171/2006, n. 4500/2007,
n. 5645/2009).
La Corte di Cassazione (cfr. sentenza Cass. lav., 26/06/2020, n. 12871) ha altresì chiarito che “La natura del rapporto di lavoro, se subordinato o autonomo, deve essere determinata in base ad un accertamento compiuto esclusivamente sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo
e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con
l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. Non si può prescindere, inoltre, dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con
l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione. In caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare
4 singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata. Del resto, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro”.
Pertanto, occorre accertare il concreto atteggiarsi del rapporto per individuarne la reale ed effettiva natura, a prescindere dal nomen iuris che le parti hanno attribuito al contratto stipulato, sicché, in caso di discrasia tra l'elemento nominale e l'elemento fattuale, è a quest'ultimo che dovrà darsi prevalenza per la qualificazione del rapporto.
Ebbene, le concrete modalità di svolgimento del rapporto in controversia, come emergenti dall'esame della documentazione e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, confermano in maniera inequivocabile che ha lavorato, quale lavoratrice subordinata, alle Parte_1
dipendenze di nel periodo e con le mansioni indicate in ricorso, nonché con Controparte_1 stabile inserimento nell'organizzazione datoriale e con assoggettamento al potere direttivo del datore.
Difatti, i testi hanno dichiarato di aver conosciuto la ricorrente quale infermiera all'interno della struttura, confermando i periodi di lavoro e le mansioni espletate dalla stessa in conformità rispetto a quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio. Hanno poi riferito che la ricorrente era stabilmente inserita nella organizzazione e nella turnazione frutto delle decisioni provenienti dalla responsabile.
In particolare, il primo teste escussa all'udienza dell'11 marzo 2021, ha Testimone_1 riferito: “Mi chiamo , sono un medico;
ho lavorato presso la convenuta Testimone_1
dal marzo 2008 sino a luglio 2016 ma attualmente non lavoro più presso il centro convenuto;
ADR Conosco la ricorrente, l'ho conosciuta al centro dove lavorava come infermiera di turno nel 2013. Nel 2016 quando sono andata via lei ha continuato a lavorare;
ADR Il centro di dialisi si occupa di pazienti con insufficienza renale;
ADR Era un'infermiera professionale;
ADR Veniva regolarmente tre volte alla settimana e qualche volta veniva anche quattro volte alla settimana;
ADR I giorni era stabiliti dall'amministratrice ; Parte_2
ADR l'orario di lavoro variava ed i turni si articolavano dalle 7 alle 12 e dalle 14 fino alle
18;
5 ADR La ricorrente veniva al centro un poco prima del medico per accendere l'osmosi, verificava il macchinario, l'acqua e durante il turno si occupava di attaccare i pazienti e li assisteva, ed all'esito faceva le medicazioni e poi si occupava di mettere le macchine a lavaggio;
Il teste precisa che il turno degli infermieri era di sei ore lavorative.
ADR I turni venivano articolati per l'intero mese di lavoro;
e la ricorrente doveva contattare
l'amministrazione qualora avesse avuto un problema e aveva necessità di cambiare il turno;
ADR Le indicazioni relativa alla terapia veniva date dal medico di turno e le indicazioni relative all'attività lavorativa da svolgere erano date dall'amministratrice ; Controparte_3
ADR Ho una controversia in corso con la convenuta;
ADR I turni erano stabiliti il mese prima per il mese successivo o all'inizio del mese ed erano indicati i giorni fissi in cui la ricorrente doveva venire;
ADR C'erano altri addetti che svolgevano la stessa attività della ricorrente e ricordo anche che erano parecchi;
ADR I turni venivano affissi in bacheca;
i turni erano indicati mediante indicazione del giorno e dell'orario per tutti gli infermieri;
ADR Come dipendenti c'erano , , e per 9 pazienti a Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
turno di mattina e 9 per il turno di pomeriggio;
ADR Di solito gli infermieri di cui ho ricordato i nomi prima erano due il turno di mattina
e due il turno pomeridiano;
ADR La ricorrente svolgeva gli stessi turni;
era solita fare il turno insieme ad uno degli infermieri indicati in precedenza e poteva capitare che per qualche turno vi fossero la ricorrente e altri due infermieri;
ADR Ricordo dei collaboratori ed , , non ricordo Tes_2 Persona_5 Testimone_3
il periodo preciso in cui hanno lavorato;
ADR Oltre agli infermieri del centro c'erano anche altri due o tre infermieri;
ADR Per tutti gli infermieri venivano impartite le stesse indicazioni;
tutti svolgevano le stesse attività. La sala era comune e c'erano in media 8/9 pazienti e due infermieri ed io stessa impartivo le stesse indicazioni a tutti gli infermieri.
ADR Inizialmente gli infermieri che lavoravano da esterni portavano la loro divisa e poi dopo un po' di tempo che prestavano attività sono state ordinate le divise con il logo.
6 Il teste precisa che la ricorrente che è stata presso il centro diversi anni ha avuto la divisa con il logo del centro, mentre ad altri che si alternavano per breve tempo non era stata data la divisa.
ADR So che la ricorrente lavorava nello stesso periodo di tempo presso il centro Helios. Me lo ha riferito la ricorrente e poi sono andata a lavorare anche io presso il centro Helios.
ADR Non conosco i turni della ricorrente presso il centro Helios perché non sempre la incontravo. La ricorrente svolgeva tre turni presso il centro Helios.
ADR il teste precisa che gli infermieri erano quattro e si alternavano nei due turni;
c'erano oltre ai quattro infermieri c'erano uno esterno o due esterni, ma non ricordo i periodi con precisione”.
Il teste ha dichiarato: “Mi chiamo;
conosco la perché Tes_4 Tes_4 Parte_1
nel 2017 sono andato a lavorare come infermiere nel centro . Ho iniziato a settembre CP_1
fino a fine novembre del 2017.
ADR Non ho controversie in corso con il centro convenuto.
ADR La era infermiera di sala di dialisi;
Parte_1
ADR L'attività cominciava con la preparazione delle macchine, poi si effettuava il monitoraggio dei pazienti, connessione dei pazienti alle macchie, terapia dei pazienti, disconnessione degli stessi dalle macchine e poi si procedeva alla preparazione delle macchine;
ADR Gli infermieri stavano dalle 7 alle 13 e poi c'era turno dopo le 13 sino alle 18, 18.30; preciso che le ore erano sei;
ADR si occupava dell'amministrazione e del personale;
Controparte_3
ADR Dovevamo rivolgerci a lei per eventuali cambi di turno;
ADR Nel periodo in cui sono stato io gli infermieri dovevano essere fissi quattro, ma una era in maternità e per il numero di pazienti e l'unità mancante c'erano i collaboratori esterni. Nel periodo in cui ho lavorato io c'erano quattro o cinque collaboratori esterni incluso me.
ADR Alcuni avevano una turnazione fissa e regolare come la che aveva fissi Parte_1
tre/quattro turni a settimana e infatti lei portava anche la divisa;
ADR Gli orari erano gli stessi degli infermieri;
ADR Per ogni turno c'erano circa 9 pazienti e tre unità di infermieri a turno. Le tre unità prevedevano di regola due infermieri assunti ed un collaboratore;
preciso che quando ho
7 cominciato a lavorare per i turni svolti e per la divisa credevo che la ricorrente fosse assunta come dipendente;
ADR Gli infermieri e i collaboratori assunti svolgevano tutti le stesse attività;
ADR I turni erano affissi in bacheca con tutti i nominativi degli infermieri e dei collaboratori, oltre al registro ove erano indicate le presenze;
ADR La impartiva le stesse indicazioni a tutti gli infermieri. CP_3
ADR Ero infermiere di sala dialisi, ho fatto turni con la ricorrente e avevo un contratto di collaborazione occasionale”.
I testi di parte ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto a conoscenza diretta dei fatti di causa e non direttamente interessati all'esito del presente giudizio, hanno quindi confermato con dichiarazioni coerenti e non contraddittorie che la ricorrente era stabilmente inserita nell'attività e nell'organizzazione lavorativa della convenuta. La stessa svolgeva mansioni di infermiera addetta alla sala dialisi osservando in modo continuativo e fisso tre turni alla settimana di sei ore, secondo le turnazioni mensilmente determinate dalla responsabile del centro Parte_2
La fissità dei turni applicati alla ricorrente e la cadenza mensile della turnazione smentisce la tesi della natura autonoma del rapporto in controversia in quanto stabilire turni regolari e su base mensile comporta necessariamente una messa a disposizione costante e continuativa della forza lavoro della ricorrente ed esclude qualsiasi potere di autorganizzazione in capo a quest'ultima in ordine alle modalità di tempo in cui svolgere la propria prestazione.
Peraltro, la predisposizione di turni su base mensile contrasta in modo evidente con la ricostruzione dei fatti effettuata in memoria dalla parte resistente secondo la quale la ricorrente lavorava a chiamata.
Tale ricostruzione non è nella sostanza sconfessata neppure dalla teste di parte resistente,
, escussa all'udienza del 22.6.2021, la quale a sua volta ha riferito che la Testimone_5
ricorrente era inserita nei turni di lavoro predisposti dalla su base mensile e che Parte_2
la stessa svolgeva turni di sei ore.
Nessun rilievo assume poi la dichiarazione del teste di parte resistente , Testimone_6
il quale ha reso dichiarazioni del tutto generiche in ordine al rapporto intercorso tra le parti.
È altresì provato che l'attività si svolgesse con le stesse modalità per tutti gli infermieri addetti alla medesima sala dialisi e mediante l'utilizzo delle macchine messe a disposizione
8 dalla convenuta, presso la sede della e nel rispetto delle direttive dei CP_4 CP_1
medici.
Da tanto può desumersi l'assenza in capo alla lavoratrice di una sia pur minima struttura imprenditoriale e l'utilizzazione degli strumenti e attrezzature messe a diposizione dalla datrice di lavoro.
Non può poi tralasciarsi la circostanza che la lavoratrice ha percepito un importo fisso per ogni prestazione, corrisposto con cadenza mensile, come previsto all'interno dello stesso accordo di collaborazione stipulato tra le parti.
Rileva altresì la natura della mansione espletata dalla ricorrente, mansione consistita nell'attività di infermiera professionale con espletamento di funzioni in gran parte routinarie, risolvendosi nell'espletamento delle attività di avvio dei macchinari e di assistenza ai pazienti sottoposti a dialisi.
Infine, depongono nel senso della natura subordinata del rapporto la continuità del rapporto per un rilevante arco temporale e l'identità delle mansioni e delle modalità di organizzazione dell'attività per tutto il periodo oggetto del presente giudizio, sia nel periodo formalizzato con contratto di collaborazione professionale che nel periodo formalizzato con rapporto di lavoro subordinato.
Quindi, l'attività richiesta alla lavoratrice consisteva nel fornire assistenza infermieristica secondo le prescrizioni dettate dai medici, per un certo numero di ore settimanali. Tale attività, pertanto, non consisteva nella realizzazione di un risultato dell'attività organizzativa del lavoratore, né di un'opera a contenuto rigorosamente intellettuale, trattandosi di attività esecutiva di prescrizioni e istruzioni dei medici, il cui carattere subordinato emerge da elementi essenziali descritti sopra, quali l'inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte della lavoratrice delle proprie energie lavorative implicante la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ancorché attenuato dalle peculiarità dell'attività; nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate dal datore di lavoro, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile parametrato in maniera fissa.
9 La valutazione complessiva di tali elementi induce a ritenere quindi provato l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo della convenuta con la conseguenza che deve procedersi alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A fronte di quanto accertato, appare del tutto irrilevante quanto dedotto dalla parte resistente in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'istante anche presso altra struttura nel medesimo contesto temporale, non essendo lo svolgimento di quest'ultima attività incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in considerazione dell'orario di lavoro osservato.
Da tanto esposto sinora consegue la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato instaurato sin dal 1.11.2013, senza soluzione di continuità, con inquadramento nel II livello del CCNL Studi Professionali.
Deve di conseguenza essere riconosciuto il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione spettante in ragione delle concrete modalità in cui ha trovato esecuzione il rapporto lavorativo.
Ai fini della quantificazione delle chieste spettanze deve rilevarsi che la ricorrente ha invocato l'applicazione del Contratto collettivo Studi Professionali, assumendo a fondamento dei conteggi allegati all'atto introduttivo la qualifica ed i minimi contrattuali previsti dal detto CCNL.
A riguardo deve, anzitutto, rilevarsi che non è stata contestata dal datore l'adesione all'invocato contratto collettivo nazionale, peraltro richiamato anche nel contratto a tempo determinato stipulato tra le stesse parti per il periodo successivo, sicché la disciplina collettiva può essere utilizzata dal giudicante ai fini della quantificazione delle rivendicazioni economiche della lavoratrice.
Inoltre, va precisato che la mansione di infermiera ricoperta dalla ricorrente è espressamente prevista tra quelle proprie del secondo livello di cui al predetto CCNL Studi professionali – area medico-sanitaria e odontoiatrica.
Quanto all'orario di lavoro è poi provato lo svolgimento di tre turni di sei ore per complessive
18 ore settimanali.
Vanno quindi riconosciute in favore della lavoratrice le differenze retributive nonché la tredicesima e quattordicesima mensilità quali mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva.
10 Non può invece riconoscersi l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
L'istruttoria svolta non ha lasciato emergere alcuna dimostrazione in ordine alla mancata fruizione delle ferie da parte dell'istante. Pertanto, l'indennità richiesta in ricorso con riferimento a tali voci non è dovuta.
Sul punto va osservato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione delle stesse ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. lav. 03/12/2004, n. 22751; 21/08/2003,
n.12311).
Alla luce di quanto accertato nel presente giudizio, possono essere riconosciute in favore della lavoratrice le somme quantificate nei conteggi elaborati dalla consulente nominata, in risposta al quesito formulato con provvedimento del 4.2.2025.
La suddetta quantificazione, infatti, appare corrispondente a quanto accertato e quindi al quesito formulato dal giudicante con provvedimento del 4.2.2025.
Essa inoltre è elaborata dall'ausiliario secondo corretti criteri logico – matematici e pertanto può essere integralmente richiamata e posta a fondamento della presente decisione.
In particolare, non possono essere condivise le osservazioni formulate dalla parte ricorrente ai conteggi elaborati dal consulente tecnico in quanto dalle ricevute di pagamento versate in atti dalla resistente, sottoscritte dalla lavoratrice, e mai disconosciute né contestate dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, risulta corrisposto un compenso comprensivo delle ritenute fiscali.
Sicché la somma, che va quantificata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, secondo il consolidato orientamento di legittimità, deve essere calcolata nel caso
11 di specie sottraendo dalle spettanze dovute quanto percepito a lordo delle eventuali ritenute fiscali. Non rileva quindi se il datore di lavoro non abbia in concreto versato quanto ritenuto e ciò in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Peraltro, la fattispecie in esame è differente dal caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a fronte della deduzione di un rapporto del tutto non regolarizzato, nel qual caso dalle spettanze dovute, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, può essere detratto quanto effettivamente e concretamente percepito dal lavoratore, non essendo in siffatte ipotesi possibile che il datore di lavoro abbia operato alcuna ritenuta.
Nel caso di specie, invece, risultano corrisposti alla lavoratrice pagamenti al lordo, come provato dalla documentazione in atti.
In conclusione, parte resistente è tenuta, quindi, alla corresponsione di differenze retributive pari ad € 3.343,08 a titolo di differenze retributive maturate dal 01.11.13 al 18.02.18, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Va a questo punto precisato che in ragione della ritenuta sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per le ragioni che saranno esposte in seguito, non può riconoscersi il trattamento di fine rapporto, esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Venendo ora al periodo dal 19.02.2018 al 31.08.2018 la ricorrente ha eccepito l'illegittimità del contratto a termine sotto molteplici profili chiedendo così di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che la conversione in un rapporto a tempo indeterminato consegua alla già accertata sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1.11.2013 a seguito della riqualificazione del rapporto intercorso tra le parti in virtù di una formale collaborazione professionale.
Non può quindi condividersi l'assunto di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di una abusiva successione di contratti a termine, con conseguente violazione del limite di 36 mesi di cui all'art. 19 ratione temporis vigente e/o in violazione dell'art. 21 d.lgs. 81 del 2015.
12 Tali ipotesi che comportano l'applicazione di uno specifico apparato sanzionatorio sussistono se vi è una serie di contratti aventi ab origine natura subordinata e recanti l'apposizione di un termine.
Nella specie, invero, non è ravvisabile alcuna successione di contratti a termine poiché il rapporto formalmente autonomo riqualificato come subordinato non può essere convertito in contratto a termine, dovendo tale rapporto essere qualificato come rapporto a tempo indeterminato sin dal 1.11.2013.
Fatte tali premesse, in ordine alla dedotta illegittimità del termine, esclusa altresì la rilevanza della mancata indicazione del diritto di precedenza e della violazione della percentuale di assunzioni a tempo determinato rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art
.23 del d.lgs. 81 del 2015, violazioni queste che non danno luogo alla tutela della conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni dell'art. 20 d.lgs. 81 del 2015.
L'art. 20 d.lgs. n. 81/2015 contempla le ipotesi in cui è previsto l'espresso divieto di stipulazione di contratti a termine. In tali casi, l'apposizione del termine comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno. Difatti, il comma 2 dell'art. 20 espressamente commina la sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Nei casi in cui si contesta la legittimità del termine, incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto l'onere di provare di aver apposto il termine al contratto legittimamente.
Ebbene, nel caso di specie la resistente non ha assolto l'onere della prova producendo in giudizio esclusivamente il documento di valutazione dei rischi redatto in data anteriore alla stipulazione del contratto e caratterizzato dalla individuazione e valutazione dei rischi.
Dunque, quanto agli ulteriori divieti previsti dalle lettere da a) a c), nonostante la contestazione contenuta in memoria, nulla è provato né parte resistente ha inteso in realtà fornire la prova non avendo neppure articolato sul punto alcuna istanza istruttoria, sicché non può che ritenersi illegittima sotto tale profilo l'apposizione del termine.
Fermo quanto già detto in ordine alla conversione del rapporto, da tanto consegue il riconoscimento in favore della lavoratrice del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 comma 2 d.lgs n.81/2015 che prevede: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al
13 risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.
La norma precisa che la predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati inferiore a 15, delle dimensioni dell'impresa come risultanti dalla visura in atti, dell'anzianità di servizio della ricorrente in relazione al contratto a termine per cui è causa, del comportamento della resistente che ha fruito della prestazione lavorativa della ricorrente in violazione della normativa e per far fronte ad esigenze stabili della propria organizzazione lavorativa, appare equo determinare il risarcimento nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica, invece, si pongono in solido tra le stesse. Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 01.11.13 al 18.02.18 e per l'effetto condannare la in personale del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore della lavoratrice ricorrente della somma di € 3.343,08 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
14 b) dichiara la nullità del termine apposto al contratto del 16.2.2018;
c) condanna la al ripristino del rapporto di lavoro con la ricorrente con Controparte_1
inquadramento nel secondo livello di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro
“Studi professionali” applicato in azienda, con mansioni di infermiera professionale ed al risarcimento del danno patito dalla lavoratrice, commisurato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR percepita dalla ricorrente;
d) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al
15%, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
e) pone in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 29.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2697/2019 R.G. vertente
TRA
, nata l'[...] a [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Caserta alla via Roma n. 8 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca
Corriere che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Caserta alla Controparte_1 via Guido Dorso n. 16 presso l'avv.to Michele Marra che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 13.03.2019, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti della chiedendo di “accertare e dichiarare la natura Controparte_1
subordinata del rapporto intercorso con la ricorrente per il periodo dal 01.11.13 al 18.02.18
e per l'effetto condannare la in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
amministrazione nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_2
alla Via San Pasquale (C.F. , dom.ta per la qualità presso la sede C.F._1 della stessa in Via Manzoni 81028 Marcianise al pagamento della somma complessiva €
1 15.888,74 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge
(come da allegati conteggi); 1) Dichiararsi nulla, invalida, illegittima ed inefficace
l'apposizione del termine al contratto a tempo determinato de quo per le ragioni di cui ai punti 2) dei Motivi, e per l'effetto dichiararsi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.11.13, o in subordine dal 18.02.18 ovvero dalla data che dovesse risultare in corso di causa;
2) Condannare la al pagamento in favore del lavoratore ad una indennità CP_1
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minino di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo per il numero dei dipendenti occupati, per le dimensioni dell'impresa, per l'anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti.”. Spese vinte, con attribuzione.
A sostegno della propria pretesa ha esposto di aver lavorato come infermiera professionale alle dipendenze della presso il centro di emodialisi di Marcianise, senza Controparte_1 soluzione di continuità dal 1.11.2013 al 31.8.2018. Nel periodo dall'1.11.13 al 18.02.18 ha svolto attività lavorativa con formale contratto di lavoro autonomo e nel periodo dal 19.02.18 al 31.08.18 con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Ha poi dedotto di aver svolto per tutto il periodo indicato la propria prestazione lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della convenuta, secondo le direttive e sotto il controllo della responsabile della struttura osservando un orario di Parte_2
lavoro dalle 07.00 alle 13.00 oppure dalle 13.00 alle 18.30, per tre turni settimanali dal lunedì al sabato e per un totale di 18 ore settimanali, con mansioni di infermiera professionale, rientranti nel II livello del CCNL studi professionali;
di essere tenuta a rispettare i turni di lavoro indicati dalla responsabile del centro ed a giustificare le assenze;
di aver percepito, nel periodo in cui collaborava in virtù di contratto di prestazione d'opera professionale, una retribuzione fissa di € 50,00 per ogni turno lavorativo svolto;
di non aver fruito di ferie;
di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità; che il rapporto di lavoro cessava alla scadenza del termine formalmente apposto al contratto di lavoro da ultimo stipulato;
di non aver percepito alla cessazione del rapporto il TFR.
Ha altresì lamentato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato del
16.12.18. Ha quindi concluso come in ricorso.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società resistente contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto.
2 Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica contabile, la causa è decisa mediante sentenza all'esito dell'odierna udienza del 29 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Il compendio probatorio orale e documentale raccolto nel corso di giudizio evidenzia un complessivo quadro che conferma le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
Non contestato tra le parti l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente per il periodo dal 1.11.2013 al 18.2.2018, è tuttavia controversa la natura del rapporto intercorso tra le parti.
Parte ricorrente ha dedotto la natura subordinata del rapporto, mentre parte resistente ha evidenziato che nel suddetto periodo la ricorrente avrebbe collaborato in modo saltuario ed occasionale e di regola per la sostituzione di dipendenti della società (cfr. due contratti di collaborazione professionale prodotti dalla resistente per il periodo dall'8.1.2015 al
30.1.2015 e dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e ricevute prodotte dalla resistente).
Dunque, occorre richiamare i principi sanciti dalla Suprema Corte in tema di linea di demarcazione tra rapporto di lavoro subordinato e collaborazione autonoma, con specifico riferimento alla valenza del nomen iuris assegnato dalle parti al contratto, agli elementi caratterizzanti i due tipi di rapporto ed ai cosiddetti “indici rivelatori della subordinazione”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante, infatti, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro il suddetto elemento essere valutato in rapporto alla natura della prestazione resa (Cass. n. 9853/2002).
Elementi indicativi di tale soggezione sono la messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto
3 (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. n.5989/01; n. 4171/2006, n. 4500/2007,
n. 5645/2009).
La Corte di Cassazione (cfr. sentenza Cass. lav., 26/06/2020, n. 12871) ha altresì chiarito che “La natura del rapporto di lavoro, se subordinato o autonomo, deve essere determinata in base ad un accertamento compiuto esclusivamente sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo
e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con
l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. Non si può prescindere, inoltre, dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con
l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione. In caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare
4 singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata. Del resto, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro”.
Pertanto, occorre accertare il concreto atteggiarsi del rapporto per individuarne la reale ed effettiva natura, a prescindere dal nomen iuris che le parti hanno attribuito al contratto stipulato, sicché, in caso di discrasia tra l'elemento nominale e l'elemento fattuale, è a quest'ultimo che dovrà darsi prevalenza per la qualificazione del rapporto.
Ebbene, le concrete modalità di svolgimento del rapporto in controversia, come emergenti dall'esame della documentazione e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, confermano in maniera inequivocabile che ha lavorato, quale lavoratrice subordinata, alle Parte_1
dipendenze di nel periodo e con le mansioni indicate in ricorso, nonché con Controparte_1 stabile inserimento nell'organizzazione datoriale e con assoggettamento al potere direttivo del datore.
Difatti, i testi hanno dichiarato di aver conosciuto la ricorrente quale infermiera all'interno della struttura, confermando i periodi di lavoro e le mansioni espletate dalla stessa in conformità rispetto a quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio. Hanno poi riferito che la ricorrente era stabilmente inserita nella organizzazione e nella turnazione frutto delle decisioni provenienti dalla responsabile.
In particolare, il primo teste escussa all'udienza dell'11 marzo 2021, ha Testimone_1 riferito: “Mi chiamo , sono un medico;
ho lavorato presso la convenuta Testimone_1
dal marzo 2008 sino a luglio 2016 ma attualmente non lavoro più presso il centro convenuto;
ADR Conosco la ricorrente, l'ho conosciuta al centro dove lavorava come infermiera di turno nel 2013. Nel 2016 quando sono andata via lei ha continuato a lavorare;
ADR Il centro di dialisi si occupa di pazienti con insufficienza renale;
ADR Era un'infermiera professionale;
ADR Veniva regolarmente tre volte alla settimana e qualche volta veniva anche quattro volte alla settimana;
ADR I giorni era stabiliti dall'amministratrice ; Parte_2
ADR l'orario di lavoro variava ed i turni si articolavano dalle 7 alle 12 e dalle 14 fino alle
18;
5 ADR La ricorrente veniva al centro un poco prima del medico per accendere l'osmosi, verificava il macchinario, l'acqua e durante il turno si occupava di attaccare i pazienti e li assisteva, ed all'esito faceva le medicazioni e poi si occupava di mettere le macchine a lavaggio;
Il teste precisa che il turno degli infermieri era di sei ore lavorative.
ADR I turni venivano articolati per l'intero mese di lavoro;
e la ricorrente doveva contattare
l'amministrazione qualora avesse avuto un problema e aveva necessità di cambiare il turno;
ADR Le indicazioni relativa alla terapia veniva date dal medico di turno e le indicazioni relative all'attività lavorativa da svolgere erano date dall'amministratrice ; Controparte_3
ADR Ho una controversia in corso con la convenuta;
ADR I turni erano stabiliti il mese prima per il mese successivo o all'inizio del mese ed erano indicati i giorni fissi in cui la ricorrente doveva venire;
ADR C'erano altri addetti che svolgevano la stessa attività della ricorrente e ricordo anche che erano parecchi;
ADR I turni venivano affissi in bacheca;
i turni erano indicati mediante indicazione del giorno e dell'orario per tutti gli infermieri;
ADR Come dipendenti c'erano , , e per 9 pazienti a Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
turno di mattina e 9 per il turno di pomeriggio;
ADR Di solito gli infermieri di cui ho ricordato i nomi prima erano due il turno di mattina
e due il turno pomeridiano;
ADR La ricorrente svolgeva gli stessi turni;
era solita fare il turno insieme ad uno degli infermieri indicati in precedenza e poteva capitare che per qualche turno vi fossero la ricorrente e altri due infermieri;
ADR Ricordo dei collaboratori ed , , non ricordo Tes_2 Persona_5 Testimone_3
il periodo preciso in cui hanno lavorato;
ADR Oltre agli infermieri del centro c'erano anche altri due o tre infermieri;
ADR Per tutti gli infermieri venivano impartite le stesse indicazioni;
tutti svolgevano le stesse attività. La sala era comune e c'erano in media 8/9 pazienti e due infermieri ed io stessa impartivo le stesse indicazioni a tutti gli infermieri.
ADR Inizialmente gli infermieri che lavoravano da esterni portavano la loro divisa e poi dopo un po' di tempo che prestavano attività sono state ordinate le divise con il logo.
6 Il teste precisa che la ricorrente che è stata presso il centro diversi anni ha avuto la divisa con il logo del centro, mentre ad altri che si alternavano per breve tempo non era stata data la divisa.
ADR So che la ricorrente lavorava nello stesso periodo di tempo presso il centro Helios. Me lo ha riferito la ricorrente e poi sono andata a lavorare anche io presso il centro Helios.
ADR Non conosco i turni della ricorrente presso il centro Helios perché non sempre la incontravo. La ricorrente svolgeva tre turni presso il centro Helios.
ADR il teste precisa che gli infermieri erano quattro e si alternavano nei due turni;
c'erano oltre ai quattro infermieri c'erano uno esterno o due esterni, ma non ricordo i periodi con precisione”.
Il teste ha dichiarato: “Mi chiamo;
conosco la perché Tes_4 Tes_4 Parte_1
nel 2017 sono andato a lavorare come infermiere nel centro . Ho iniziato a settembre CP_1
fino a fine novembre del 2017.
ADR Non ho controversie in corso con il centro convenuto.
ADR La era infermiera di sala di dialisi;
Parte_1
ADR L'attività cominciava con la preparazione delle macchine, poi si effettuava il monitoraggio dei pazienti, connessione dei pazienti alle macchie, terapia dei pazienti, disconnessione degli stessi dalle macchine e poi si procedeva alla preparazione delle macchine;
ADR Gli infermieri stavano dalle 7 alle 13 e poi c'era turno dopo le 13 sino alle 18, 18.30; preciso che le ore erano sei;
ADR si occupava dell'amministrazione e del personale;
Controparte_3
ADR Dovevamo rivolgerci a lei per eventuali cambi di turno;
ADR Nel periodo in cui sono stato io gli infermieri dovevano essere fissi quattro, ma una era in maternità e per il numero di pazienti e l'unità mancante c'erano i collaboratori esterni. Nel periodo in cui ho lavorato io c'erano quattro o cinque collaboratori esterni incluso me.
ADR Alcuni avevano una turnazione fissa e regolare come la che aveva fissi Parte_1
tre/quattro turni a settimana e infatti lei portava anche la divisa;
ADR Gli orari erano gli stessi degli infermieri;
ADR Per ogni turno c'erano circa 9 pazienti e tre unità di infermieri a turno. Le tre unità prevedevano di regola due infermieri assunti ed un collaboratore;
preciso che quando ho
7 cominciato a lavorare per i turni svolti e per la divisa credevo che la ricorrente fosse assunta come dipendente;
ADR Gli infermieri e i collaboratori assunti svolgevano tutti le stesse attività;
ADR I turni erano affissi in bacheca con tutti i nominativi degli infermieri e dei collaboratori, oltre al registro ove erano indicate le presenze;
ADR La impartiva le stesse indicazioni a tutti gli infermieri. CP_3
ADR Ero infermiere di sala dialisi, ho fatto turni con la ricorrente e avevo un contratto di collaborazione occasionale”.
I testi di parte ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto a conoscenza diretta dei fatti di causa e non direttamente interessati all'esito del presente giudizio, hanno quindi confermato con dichiarazioni coerenti e non contraddittorie che la ricorrente era stabilmente inserita nell'attività e nell'organizzazione lavorativa della convenuta. La stessa svolgeva mansioni di infermiera addetta alla sala dialisi osservando in modo continuativo e fisso tre turni alla settimana di sei ore, secondo le turnazioni mensilmente determinate dalla responsabile del centro Parte_2
La fissità dei turni applicati alla ricorrente e la cadenza mensile della turnazione smentisce la tesi della natura autonoma del rapporto in controversia in quanto stabilire turni regolari e su base mensile comporta necessariamente una messa a disposizione costante e continuativa della forza lavoro della ricorrente ed esclude qualsiasi potere di autorganizzazione in capo a quest'ultima in ordine alle modalità di tempo in cui svolgere la propria prestazione.
Peraltro, la predisposizione di turni su base mensile contrasta in modo evidente con la ricostruzione dei fatti effettuata in memoria dalla parte resistente secondo la quale la ricorrente lavorava a chiamata.
Tale ricostruzione non è nella sostanza sconfessata neppure dalla teste di parte resistente,
, escussa all'udienza del 22.6.2021, la quale a sua volta ha riferito che la Testimone_5
ricorrente era inserita nei turni di lavoro predisposti dalla su base mensile e che Parte_2
la stessa svolgeva turni di sei ore.
Nessun rilievo assume poi la dichiarazione del teste di parte resistente , Testimone_6
il quale ha reso dichiarazioni del tutto generiche in ordine al rapporto intercorso tra le parti.
È altresì provato che l'attività si svolgesse con le stesse modalità per tutti gli infermieri addetti alla medesima sala dialisi e mediante l'utilizzo delle macchine messe a disposizione
8 dalla convenuta, presso la sede della e nel rispetto delle direttive dei CP_4 CP_1
medici.
Da tanto può desumersi l'assenza in capo alla lavoratrice di una sia pur minima struttura imprenditoriale e l'utilizzazione degli strumenti e attrezzature messe a diposizione dalla datrice di lavoro.
Non può poi tralasciarsi la circostanza che la lavoratrice ha percepito un importo fisso per ogni prestazione, corrisposto con cadenza mensile, come previsto all'interno dello stesso accordo di collaborazione stipulato tra le parti.
Rileva altresì la natura della mansione espletata dalla ricorrente, mansione consistita nell'attività di infermiera professionale con espletamento di funzioni in gran parte routinarie, risolvendosi nell'espletamento delle attività di avvio dei macchinari e di assistenza ai pazienti sottoposti a dialisi.
Infine, depongono nel senso della natura subordinata del rapporto la continuità del rapporto per un rilevante arco temporale e l'identità delle mansioni e delle modalità di organizzazione dell'attività per tutto il periodo oggetto del presente giudizio, sia nel periodo formalizzato con contratto di collaborazione professionale che nel periodo formalizzato con rapporto di lavoro subordinato.
Quindi, l'attività richiesta alla lavoratrice consisteva nel fornire assistenza infermieristica secondo le prescrizioni dettate dai medici, per un certo numero di ore settimanali. Tale attività, pertanto, non consisteva nella realizzazione di un risultato dell'attività organizzativa del lavoratore, né di un'opera a contenuto rigorosamente intellettuale, trattandosi di attività esecutiva di prescrizioni e istruzioni dei medici, il cui carattere subordinato emerge da elementi essenziali descritti sopra, quali l'inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte della lavoratrice delle proprie energie lavorative implicante la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ancorché attenuato dalle peculiarità dell'attività; nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate dal datore di lavoro, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile parametrato in maniera fissa.
9 La valutazione complessiva di tali elementi induce a ritenere quindi provato l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo della convenuta con la conseguenza che deve procedersi alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A fronte di quanto accertato, appare del tutto irrilevante quanto dedotto dalla parte resistente in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'istante anche presso altra struttura nel medesimo contesto temporale, non essendo lo svolgimento di quest'ultima attività incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in considerazione dell'orario di lavoro osservato.
Da tanto esposto sinora consegue la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato instaurato sin dal 1.11.2013, senza soluzione di continuità, con inquadramento nel II livello del CCNL Studi Professionali.
Deve di conseguenza essere riconosciuto il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione spettante in ragione delle concrete modalità in cui ha trovato esecuzione il rapporto lavorativo.
Ai fini della quantificazione delle chieste spettanze deve rilevarsi che la ricorrente ha invocato l'applicazione del Contratto collettivo Studi Professionali, assumendo a fondamento dei conteggi allegati all'atto introduttivo la qualifica ed i minimi contrattuali previsti dal detto CCNL.
A riguardo deve, anzitutto, rilevarsi che non è stata contestata dal datore l'adesione all'invocato contratto collettivo nazionale, peraltro richiamato anche nel contratto a tempo determinato stipulato tra le stesse parti per il periodo successivo, sicché la disciplina collettiva può essere utilizzata dal giudicante ai fini della quantificazione delle rivendicazioni economiche della lavoratrice.
Inoltre, va precisato che la mansione di infermiera ricoperta dalla ricorrente è espressamente prevista tra quelle proprie del secondo livello di cui al predetto CCNL Studi professionali – area medico-sanitaria e odontoiatrica.
Quanto all'orario di lavoro è poi provato lo svolgimento di tre turni di sei ore per complessive
18 ore settimanali.
Vanno quindi riconosciute in favore della lavoratrice le differenze retributive nonché la tredicesima e quattordicesima mensilità quali mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva.
10 Non può invece riconoscersi l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
L'istruttoria svolta non ha lasciato emergere alcuna dimostrazione in ordine alla mancata fruizione delle ferie da parte dell'istante. Pertanto, l'indennità richiesta in ricorso con riferimento a tali voci non è dovuta.
Sul punto va osservato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione delle stesse ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. lav. 03/12/2004, n. 22751; 21/08/2003,
n.12311).
Alla luce di quanto accertato nel presente giudizio, possono essere riconosciute in favore della lavoratrice le somme quantificate nei conteggi elaborati dalla consulente nominata, in risposta al quesito formulato con provvedimento del 4.2.2025.
La suddetta quantificazione, infatti, appare corrispondente a quanto accertato e quindi al quesito formulato dal giudicante con provvedimento del 4.2.2025.
Essa inoltre è elaborata dall'ausiliario secondo corretti criteri logico – matematici e pertanto può essere integralmente richiamata e posta a fondamento della presente decisione.
In particolare, non possono essere condivise le osservazioni formulate dalla parte ricorrente ai conteggi elaborati dal consulente tecnico in quanto dalle ricevute di pagamento versate in atti dalla resistente, sottoscritte dalla lavoratrice, e mai disconosciute né contestate dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, risulta corrisposto un compenso comprensivo delle ritenute fiscali.
Sicché la somma, che va quantificata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, secondo il consolidato orientamento di legittimità, deve essere calcolata nel caso
11 di specie sottraendo dalle spettanze dovute quanto percepito a lordo delle eventuali ritenute fiscali. Non rileva quindi se il datore di lavoro non abbia in concreto versato quanto ritenuto e ciò in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Peraltro, la fattispecie in esame è differente dal caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a fronte della deduzione di un rapporto del tutto non regolarizzato, nel qual caso dalle spettanze dovute, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, può essere detratto quanto effettivamente e concretamente percepito dal lavoratore, non essendo in siffatte ipotesi possibile che il datore di lavoro abbia operato alcuna ritenuta.
Nel caso di specie, invece, risultano corrisposti alla lavoratrice pagamenti al lordo, come provato dalla documentazione in atti.
In conclusione, parte resistente è tenuta, quindi, alla corresponsione di differenze retributive pari ad € 3.343,08 a titolo di differenze retributive maturate dal 01.11.13 al 18.02.18, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Va a questo punto precisato che in ragione della ritenuta sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per le ragioni che saranno esposte in seguito, non può riconoscersi il trattamento di fine rapporto, esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Venendo ora al periodo dal 19.02.2018 al 31.08.2018 la ricorrente ha eccepito l'illegittimità del contratto a termine sotto molteplici profili chiedendo così di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che la conversione in un rapporto a tempo indeterminato consegua alla già accertata sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1.11.2013 a seguito della riqualificazione del rapporto intercorso tra le parti in virtù di una formale collaborazione professionale.
Non può quindi condividersi l'assunto di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di una abusiva successione di contratti a termine, con conseguente violazione del limite di 36 mesi di cui all'art. 19 ratione temporis vigente e/o in violazione dell'art. 21 d.lgs. 81 del 2015.
12 Tali ipotesi che comportano l'applicazione di uno specifico apparato sanzionatorio sussistono se vi è una serie di contratti aventi ab origine natura subordinata e recanti l'apposizione di un termine.
Nella specie, invero, non è ravvisabile alcuna successione di contratti a termine poiché il rapporto formalmente autonomo riqualificato come subordinato non può essere convertito in contratto a termine, dovendo tale rapporto essere qualificato come rapporto a tempo indeterminato sin dal 1.11.2013.
Fatte tali premesse, in ordine alla dedotta illegittimità del termine, esclusa altresì la rilevanza della mancata indicazione del diritto di precedenza e della violazione della percentuale di assunzioni a tempo determinato rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art
.23 del d.lgs. 81 del 2015, violazioni queste che non danno luogo alla tutela della conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni dell'art. 20 d.lgs. 81 del 2015.
L'art. 20 d.lgs. n. 81/2015 contempla le ipotesi in cui è previsto l'espresso divieto di stipulazione di contratti a termine. In tali casi, l'apposizione del termine comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno. Difatti, il comma 2 dell'art. 20 espressamente commina la sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Nei casi in cui si contesta la legittimità del termine, incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto l'onere di provare di aver apposto il termine al contratto legittimamente.
Ebbene, nel caso di specie la resistente non ha assolto l'onere della prova producendo in giudizio esclusivamente il documento di valutazione dei rischi redatto in data anteriore alla stipulazione del contratto e caratterizzato dalla individuazione e valutazione dei rischi.
Dunque, quanto agli ulteriori divieti previsti dalle lettere da a) a c), nonostante la contestazione contenuta in memoria, nulla è provato né parte resistente ha inteso in realtà fornire la prova non avendo neppure articolato sul punto alcuna istanza istruttoria, sicché non può che ritenersi illegittima sotto tale profilo l'apposizione del termine.
Fermo quanto già detto in ordine alla conversione del rapporto, da tanto consegue il riconoscimento in favore della lavoratrice del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 comma 2 d.lgs n.81/2015 che prevede: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al
13 risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.
La norma precisa che la predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati inferiore a 15, delle dimensioni dell'impresa come risultanti dalla visura in atti, dell'anzianità di servizio della ricorrente in relazione al contratto a termine per cui è causa, del comportamento della resistente che ha fruito della prestazione lavorativa della ricorrente in violazione della normativa e per far fronte ad esigenze stabili della propria organizzazione lavorativa, appare equo determinare il risarcimento nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica, invece, si pongono in solido tra le stesse. Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 01.11.13 al 18.02.18 e per l'effetto condannare la in personale del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore della lavoratrice ricorrente della somma di € 3.343,08 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
14 b) dichiara la nullità del termine apposto al contratto del 16.2.2018;
c) condanna la al ripristino del rapporto di lavoro con la ricorrente con Controparte_1
inquadramento nel secondo livello di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro
“Studi professionali” applicato in azienda, con mansioni di infermiera professionale ed al risarcimento del danno patito dalla lavoratrice, commisurato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR percepita dalla ricorrente;
d) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al
15%, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
e) pone in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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