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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG 2513/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2513 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Sant'Arpino alla via Censorino n. 47, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Raffaele Lettera che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ATTORE -
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Cosenza alla Controparte_1 via Ugo Cavalcanti n. 9/13, presso lo studio dell'avv. Emanuela Tucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202300003252000, si opponeva rilevando che la stessa faceva riferimento a importi prescritti e in parte oggetto di rottamazione, nonché che il valore dell'ipoteca era superiore al debito e mancava la indicazione specifica dei beni da ipotecare ed infine eccepiva l'omessa notifica delle cartelle sottese.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria. 2
Con comparsa depositata in data 11.09.2024 si costituiva l Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g. adita a favore
[...] della Corte di Giustizia tributaria essendo i crediti sottesi inerenti a tributi, e in subordine l'infondatezza della opposizione.
Con provvedimento del 12.06.2025, pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia tributaria.
Va preliminarmente evidenziato che, alla luce dell'arresto della Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass., ord. S.U., n. 15354 del 2015 e seguenti conformi), non ci sono ormai dubbi sulla circostanza per cui l'ipoteca (come il fermo) non costituisce vera e propria misura esecutiva e avverso la stessa, dunque, non va proposta opposizione (seppur preventiva) all'esecuzione, ma va instaurato un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito dinanzi al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile.
Per cui assolutamente inconferenti sono le pronunce richiamate da parte attrice sulle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Passando alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili relativamente ai tributi si propone alla Corte di Giustizia tributaria.
E nel caso di specie si verte in tema di tributi (IMU, TARES, TARI e imposta di registro).
Pertanto, nel caso de quo, tutte le contestazioni relative al preavviso di iscrizione ipotecaria rientrano nella cognizione della Corte di Giustizia tributaria in virtù della natura dei crediti ad essa sottesi.
Si impone pertanto pronuncia declinatoria di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria, senza necessità di fissare termine per la riassunzione della lite innanzi l'A.G. munita di giurisdizione, alla luce del disposto dell'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori minimi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore della iscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede: 3
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado competente per territorio;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio CP_2 che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Aversa, 11 luglio 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2513 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Sant'Arpino alla via Censorino n. 47, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Raffaele Lettera che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ATTORE -
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Cosenza alla Controparte_1 via Ugo Cavalcanti n. 9/13, presso lo studio dell'avv. Emanuela Tucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202300003252000, si opponeva rilevando che la stessa faceva riferimento a importi prescritti e in parte oggetto di rottamazione, nonché che il valore dell'ipoteca era superiore al debito e mancava la indicazione specifica dei beni da ipotecare ed infine eccepiva l'omessa notifica delle cartelle sottese.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria. 2
Con comparsa depositata in data 11.09.2024 si costituiva l Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g. adita a favore
[...] della Corte di Giustizia tributaria essendo i crediti sottesi inerenti a tributi, e in subordine l'infondatezza della opposizione.
Con provvedimento del 12.06.2025, pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia tributaria.
Va preliminarmente evidenziato che, alla luce dell'arresto della Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass., ord. S.U., n. 15354 del 2015 e seguenti conformi), non ci sono ormai dubbi sulla circostanza per cui l'ipoteca (come il fermo) non costituisce vera e propria misura esecutiva e avverso la stessa, dunque, non va proposta opposizione (seppur preventiva) all'esecuzione, ma va instaurato un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito dinanzi al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile.
Per cui assolutamente inconferenti sono le pronunce richiamate da parte attrice sulle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Passando alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili relativamente ai tributi si propone alla Corte di Giustizia tributaria.
E nel caso di specie si verte in tema di tributi (IMU, TARES, TARI e imposta di registro).
Pertanto, nel caso de quo, tutte le contestazioni relative al preavviso di iscrizione ipotecaria rientrano nella cognizione della Corte di Giustizia tributaria in virtù della natura dei crediti ad essa sottesi.
Si impone pertanto pronuncia declinatoria di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria, senza necessità di fissare termine per la riassunzione della lite innanzi l'A.G. munita di giurisdizione, alla luce del disposto dell'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori minimi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore della iscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede: 3
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado competente per territorio;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio CP_2 che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Aversa, 11 luglio 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione