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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/03/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6832/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 18.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Massimo
Borrelli (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) AR C.F._3
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore elettivamente domiciliate, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Franco
Martellucci (c.f. ) che le rappresenta e difende per procura in CodiceFiscale_4
atti -APPELLATI-
E
” (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentate pro tempore
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
r.g. n. 1 (c.f. Parte_2 C.F._6
-APPELLATI NON COSTITUITI -
Oggetto: appello di nei confronti di insegna Parte_1 Controparte_3
”, , e CP_2 Controparte_3 Parte_2 AR Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2026/2020 pubblicata in data 10/11/2020, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n. R.G. 300031/2008 già R.G. 31/2008 della soppressa sezione distaccata di Terracina promosso da nei Parte_1
confronti della società , Controparte_3 Controparte_3 Parte_2
- oggetto: proprietà, risarcimento del danno- AR
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.01.2008, conviene in giudizio, Parte_1
dinanzi al primo giudice, e i soci, anche in proprio e Controparte_3
illimitatamente responsabili, , e per Controparte_3 Parte_2 AR
: “I Dichiarare la responsabilità dei convenuti in merito ai fatti narrati;
II Condannare la società convenuta insegna “ ” e i soci in proprio Controparte_3 CP_2
alla rimozione di tutti gli arredi di cui in premessa dalle zone antistanti le proprietà della istante nel rispetto anche delle distanze legali e del diritto alla veduta, alla luce, all'aria ed alla libera transitabilità per l'accesso ai propri immobili;
III condannare i convenuti al risarcimento del danno;
IV condannare i convenuti in solido od alternativamente al pagamento delle spese processuali, ovvero spese, competenze ed onorari;
V munire la emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione”.
premesso di essere proprietaria dell'immobile sito al primo ed al Parte_1
secondo piano di Via I Orticello 11, in ON (LT), adibito ad uso abitativo, nonché dell'immobile adiacente, sito al piano terra, con accesso dal civico 13 della medesima strada, adibito a studio legale, con annesso locale servizi igienici esterno, accessibile dallo slargo di Via Orticello, a sostegno delle rassegnate conclusioni, allega:
- La insegna ”, con sede in ON in Parte_3 CP_3 CP_2
Via I Orticello 15, i cui soci sono , e Controparte_3 AR
avente ad oggetto sociale attività commerciale di bar, trattoria, Parte_2
attività turistica e alberghiera ha installato sedie, tavoli, mobili e arredi vari a ridosso della proprietà dell'attrice, occupando anche la zona antistante il vano finestra e ostacolando il transito dall'immobile sito a Via I Orticello 11, a r.g. n. 2 quello sito a Via I Orticello 13 e al descritto vano bagno, nonché l'accesso ai suddetti immobili.
- Dette installazioni impediscono il libero transito di accesso agli immobili di sua proprietà, violano la sua privacy e impediscono l'esercizio dell'attività professionale. In particolare, i convenuti hanno installato, adiacente alla porta- finestra esistente in detta piazzetta e di proprietà dell'attrice, un pannello di legno e un mobile cassettiera, fissati al muro di proprietà attorea;
la normale vita di relazione dell'attrice viene disturbata dal rumore della posateria e dei bicchieri custoditi nel mobile cassettiera nonché dalla presenza continua di personale della società a ridosso della propria porta finestra;
tali installazioni limitano, altresì, l'ingresso di luce e di aria nell'immobile di sua proprietà; la propria riservatezza è pregiudicata dalla necessità di passare tra i tavoli occupati da clienti dell'esercizio commerciale, per accedere al vano servizi ubicato nello slargo di Via Orticello, poiché i tavoli sono posizionati in prossimità della porta di accesso al locale servizi igienici.
- La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è stata rilasciata nel 1995 alla società mentre il suolo pubblico attualmente è Parte_4
utilizzato dalla convenuta, diversa società con Controparte_3 insegna ”). CP_2
Con comparsa del 16.05.2008, si costituiscono la società e Controparte_3
i soci ( , e;
contestano la domanda Controparte_3 AR Parte_2 attorea e rassegnano le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 e 163 3 comma n.3 e 4 per l'assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e per la mancanza degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima;
2) nel merito rigettare le domande attrici in quanto inammissibili, improcedibili, completamente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
3) condannare l'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; 4) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La causa viene iscritta al n. R.G. 31/2008.
All'udienza di prima comparizione del 19.05.2008, sono assegnati termini ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c.
Espletate prove testimoniali, è disposta c.t.u.
In seguito alla soppressione della Sezione distaccata del Tribunale di Terracina, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale di Latina, rubricato con il n. R.G. 300031/2008.
r.g. n. 3 All'udienza del 13.10.2014, il procuratore costituito per la s.n.c. e per i tre soci della stessa deposita copia del preliminare in data 21.06.2013 (cessione quote della s.n.c. a
; copia dell'atto di cessione dell'azienda a rogito del notaio AR
, in data 10.04.2014, dalla società Persona_1 Controparte_3 insegna ”, alla s.r.l. ”, l.r.p.t. copia della vendita CP_2 CP_2 Persona_2
dei 2/6 del fabbricato in ON via Orticelli 1, in data 10.04.2014, per atto a rogito del Notaio , nonché copia dell'atto, a rogito del medesimo notaio, in Persona_1
data 07.08.2014 di scioglimento della s.n.c.
All'udienza del 07.12.2017 l'attrice dichiara che la società convenuta era stata cancellata dal Registro delle Imprese e il giudizio è dichiarato interrotto.
Con ricorso depositato il 02.03.2018, riassume la causa anche nei Parte_1 confronti della società cessionaria dell'azienda relativa all'attività di bar, Controparte_2
trattoria e ristorante della . Controparte_3
Nel costituirsi in giudizio, a seguito della riassunzione, i soci della s.n.c., CP_3
e eccepiscono l'estinzione del giudizio per tardività della
[...] Parte_2 riassunzione dello stesso e chiedono l'estromissione dal giudizio, avendo ceduto le CP_ proprie quote sociali alla “La ” cessionaria della s.n.c. e CP_1 CP_2
[...]
eccepiscono il difetto di legittimazione passiva. AR
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) condanna i convenuti alla rimozione delle staffe e del pannello di legno apposti sul muro di proprietà dell'attrice; rigetta le ulteriori domande proposte dall'avv.
[...]
compensa integramente le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le Pt_1 spese della CTU, liquidate con separato decreto, al 50% ciascuna tra l'attrice da un lato e i convenuti in riassunzione dall'altro>>.
A sostegno della decisione, per quanto di rilievo ai fini della valutazione dei motivi di appello, le seguenti considerazioni.
- L'eccezione di estinzione del giudizio, tempestivamente sollevata nella prima difesa da e come previsto dall'art. 307, ultimo Controparte_3 Parte_2
comma, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, antecedente alla modifica apportata dall'art. 46, comma 15, lettera c) della legge n. 69 del 2009 è infondata.
- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, pure sollevata dai convenuti sin dalla comparsa di costituzione depositata il 18.05.2008, per mancanza degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda attrice, è infondata.
r.g. n.
4 - La domanda di estromissione dei convenuti e è Controparte_3 Parte_2 infondata:”(…) I medesimi e (al pari di Controparte_3 Parte_2
sono pertanto successori a titolo universale della AR [...]
, e non successori particolari della società, onde agli stessi si Controparte_3 applica l'art.111comma II c.p.c., che prevede la prosecuzione del processo nei confronti del successore universale, anche in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso”.
- “(…) tanto le parti originarie (ovvero i soci della , Controparte_3
quali successori a titolo universale della società convenuta, cancellata dal registro delle imprese), quanto quale successore a titolo CP_2 particolare, siano legittimati passivamente rispetto alla domanda attrice.”.
- lamenta violazione delle distanze legali, nonché del proprio Parte_1 diritto alla veduta, alla luce, all'aria e alla libera transitabilità per l'accesso ai propri immobili, in conseguenza dell'apposizione, da parte dei convenuti, di staffe cementate, sul muro di sua proprietà, per la collocazione di un mobile cassettiera e di un pannello di legno, nonché dell'installazione degli arredi elencati nell'atto introduttivo (sedie e tavoli). In comparsa conclusionale, precisa che “l'azione trova la propria fonte, nel codice civile dagli artt. 873 al 907 c.c., nel regolamento Comunale, nell'art.9, comma 1 d.m. 1444 del 1968 ( rubricato:
”limiti di distanza tra i fabbricati), ed è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere
l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili anche di dar luogo a servitù ( Cass.27 maggio 1987 n.4737)” . Lo stato dei luoghi, con riferimento alla collocazione del mobile cassettiera, del pannello in legno, delle sedie e dei tavoli, è rappresentato da documentazione fotografica versata in atti dall'attrice; confermato dall'espletata CTU e non ha formato oggetto di contestazioni.
- La domanda è fondata limitatamente alla richiesta di rimozione delle staffe apposte sul muro, al fine di collocare il mobile cassettiera, nonché del pannello di legno, pure posizionato sul muro di proprietà della e i convenuti non Pt_1
hanno titolo ad utilizzare il suddetto muro.
- Le altre domande proposte dall'attrice sono infondate.
r.g. n. 5 Gli articoli 873 e seguenti del codice civile, dalla stessa invocati, nonché l'art.9 del D.M. n.1444 del 1968, disciplinano le distanze tra le costruzioni;
per costruzioni deve intendersi un manufatto che realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo deve escludersi che gli arredi del ristorante, in quanto amovibili, possano essere qualificati come costruzione, dunque non sono soggetti alla disciplina in tema di distanze legali tra costruzioni, né alle altre disposizioni contenute nella sezione VI, capo II, titolo II del libro terzo del codice civile, come pure al disposto dell'art. 907c.c.
“(…) Né, con riferimento al passaggio tra la porta del bagno esterno, e le altre porzioni del fabbricato dell'attrice, quest'ultima vanta un diritto di servitù, che sia stato leso dall'apposizione degli arredi da parte dei convenuti”.
- Per la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate.
- Spese di CTU, liquidate in atti, al 50% tra l'attrice e i convenuti in riassunzione, stante la reciproca soccombenza degli stessi.
- Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna dell'attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…): In riforma parziale della sentenza impugnata
I-Previa declaratoria di accertamento delle violazioni lamentate in merito ai fatti narrati
II– Condannare i convenuti
La società ” c.f.: con Controparte_3 P.IVA_2
sede in ON (LT) Via Orticello n. 15, in persona del legale rapp. te p.t. CP_3
nato a [...] il [...] residente in [...]di Fondi (LT),
[...]
Provinciale Fondi in Via Cerreto snc, CF: e/o i soci della stessa C.F._5
in proprio illimitatamente responsabili:
- nato a [...] il [...] residente in [...]di Fondi (LT), Controparte_3
Provinciale Fondi in Via Cerreto snc, CF: ; C.F._5
- nata a [...] residente in [...]di Fondi (LT), Parte_2
Provinciale Fondi in Via Cerreto snc CF: C.F._6
- nata a [...] il [...], CF: , res te AR C.F._3
in ON (LT) Via Romita II^ n. 17;
r.g. n. 6 nonché la cessionaria del predetto esercizio commerciale. La ” c.f.: CP_2
con sede in ON (LT) alla Via Orticello n. 15, in persona del legale P.IVA_1
rapp.te p.t. ed amministratore unico , residente in [...] Persona_2
alla via II Romita n. 17 C.F. C.F._7
tutti in solido tra loro o chi di ragione alla rimozione di tutti gli arredi mobili di cui in premessa dell'atto di citazione posti nelle zone antistanti le predette proprietà dell'attore nel rispetto della tutela del diritto di proprietà, del diritto alla veduta, alla luce, all'aria ed alla libera transitabilità per l'accesso ai propri immobili;
III - condannare i convenuti in solido tra loro o chi di ragione al pagamento delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio nonché di quelle per CTU eseguita in primo grado così come liquidate dal G.U. e regolarmente versate dalla istante comprensiva di iva e cpa nelle misure legali;
IV- munire la emananda sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà come per legge, il tutto con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge >>.
Con comparsa di costituzione del 21.04.2021, La e si CP_2 AR costituiscono e chiedono il rigetto dell'appello con favore delle spese del grado. propone due motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Erronea valutazione delle prove e degli altri elementi emersi in corso di causa. Omessa ed erronea valutazione degli elementi di diritto della controversia”. Sostiene l'appellante che “parte di detti accessi viene occupata ed impedita solo all'ingresso agli immobili dell'esponente dagli arredi dell'attività di ristorazione posti a ridosso della scala in pietra”, in assenza di qualsivoglia autorizzazione comunale. Aggiunge l'appellante che “fa un immobile prospiciente la via pubblica laddove si affacci, guardi e prospetti sulla stessa, ha diritto a nessuna barriera materiale, fissa o mobile, venga interposta che escluda un limiti tutte o alcune di tali attività, si da consentire al proprietario di accedere al proprio immobile da questo alla pubblica via, di guardare ed affacciarsi alla strada e di vederla senza usare strumenti artificiali ed in tutte le direzioni che la linea di consente ed impedire che altri con di CP_4
manufatti seppur mobili ma posti in maniera permanente possano limitare
l'esercizio del proprio diritto di proprietà fino a giungere anche a prospettare all'interno della stessa violandone finanche la privacy”. In sintesi, l'appellante, ribadisce il proprio diritto di entrare ed uscire di casa, guardare l'orizzonte, senza ostacoli e lamenta violazione del proprio diritto alla riservatezza.
r.g. n. 7 2) Rubricato: “Erronea statuizione sulle spese di lite”. L'appellante censura la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite e c.t.u. A tal fine, allega che il parziale accoglimento della domanda attorea non giustifica la compensazione delle spese di lite.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Motivo di appello sub 1).
Il motivo di appello non si pone in contrapposizione critica rispetto alla sentenza, limitandosi, l'appellante, a riproporre la propria domanda, per la parte in cui non è stata accolta dalla sentenza impugnata, in maniera assertiva e dunque è inidoneo ad inficiare la decisione.
Giova premettere che si tratta di controversia fra privati, promossa dal proprietario di un immobile per conseguire una condanna alla totale o parziale rimozione di tavolini dal suolo pubblico, in violazione delle distanze fissate dal
Codice civile, del diritto di affaccio e del diritto alla riservatezza. Non rileva che i tavolini siano stati collocati su suolo pubblico in assenza o previo provvedimento concessorio della pubblica amministrazione e per il soddisfacimento di interessi propri del concessionario, in quanto vertendosi in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo nell'ambito di un rapporto privatistico, il provvedimento di concessione di suolo pubblico, ove non risulti un'espressa volontà dell'amministrazione di consentire al concessionario la violazione delle predette distanze legali, deve intendersi adottato con salvezza dei diritti dei terzi. (Conf 1175/86, mass n 444663).
Che la situazione di fatto sia quella rappresentata nella documentazione fotografica versata in atti e allegata alla c.t.u. è accertato in sentenza e non oggetto di contestazione da parte dell'appellante, che si limita a sostenere l'intralcio in entrata e uscita dagli immobili di sua proprietà, richiamando una non meglio precisata “scala in pietra” senza neppure indicare quale dei documenti in atti rappresenta lo stato dei luoghi censurato.
Quanto al generico richiamo violazione di “privacy”.
La disciplina in materia di distanze legali, per altro, ripetesi, inapplicabile, non è diretta a tutelare la riservatezza.
L'attraversamento di un luogo pubblico, quale un pubblico slargo, in entrata o in uscita da qualsivoglia luogo privato (o pubblico) non è attività rispetto alla quale la appellante vanta un diritto alla riservatezza.
r.g. n. 8 Quanto al non meglio circostanziato diritto a guardare l'orizzonte: la servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.) , è condizionata alla sussistenza di presupposti neppure allegati dalla e tanto meno Pt_1
provati; quanto al diritto di veduta panoramica, consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio e anche sul punto difetta qualsivoglia allegazione e prova ( Cass.
n. 17922 del 22/06/2023)
Motivo di appello sub 2)
L'art. 91 c.p.c., prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese a favore dell'altra parte.
L'art. 92 c.p.c. prevedeva, nella formulazione precedente la modifica intervenuta nell'anno 2009, al secondo comma, la possibile compensazione in caso di soccombenza reciproca o per la sussistenza di giusti motivi da indicare nella motivazione.
Trattandosi di giudizio instaurato nel 2008, non si applica, dunque, il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., come modificato a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009,, art. 45, comma 11 per i procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge (cfr. art. 58 stessa legge), in ragione del quale per la compensazione si richiedono soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione.
Nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009) e prima del 04.07.2009, come quello in oggetto, il giudice può, invece, procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge citata (cfr. Cass. ord. 30 gennaio 2014,
n. 2033); nel concreto si verte in ipotesi di soccombenza reciproca (tale dovendosi ritenere il parziale accoglimento della domanda), con la conseguenza che la compensazione delle spese di lite è stata operata nell'ambito dei r.g. n. 9 presupposti richiesti secondo la normativa applicabile ratione temporis e come da esplicita motivazione sul punto.
Spese di lite.
Non ripetibili rispetto alla parte non costituita, tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e di bassa complessità; compensi minimi in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta e della semplicità delle questioni trattate).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di insegna ”, Parte_1 Controparte_3 CP_2 [...]
, e avverso la CP_3 Parte_2 AR Controparte_2
sentenza del Tribunale di Latina n. 2026/2020 pubblicata in data 10/11/2020, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n. R.G. 300031/2008 già R.G. 31/2008 della soppressa sezione distaccata di Terracina promosso da nei Parte_1
confronti della società , Controparte_3 Controparte_3 Pt_2
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...] AR
- Respinge l'appello.
- Dichiara non ripetibili le spese di lite rispetto agli appellati non costituiti e condanna a rifondere, a e , le Parte_1 Controparte_2 AR
spese di lite che liquida complessivamente, in euro 3.473,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, li 26.02.2025
Il Consigliere rel.
r.g. n. 10 Maria Speranza Ferrara
r.g. n.
Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
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