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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 708/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 7.4.2023, vertente
TRA
, C.F. , RT C.F._1 in persona del curatore, dott.ssa autorizzato con provvedimento del Parte_2
G.D. n. 63/2023, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Pastorelli, con studio in Venezia – Dorsoduro 3464, elettivamente domiciliato presso l'indicato indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 appellante principale/attore in primo grado
E
, C.F. rappresentata e difesa dagli avvocati CP C.F._2
Salvatore Raciti e Fabrizio Calesso, con domicilio eletto presso i difensori, in Treviso, via Olivi, n. 2/E, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa il
6.3.2023 dal G.U. del Tribunale di Treviso, dott.ssa Petra Uliana, a definizione del procedimento n. 6359/2022 R.G. Tribunale Treviso, promosso dal
[...]
con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data RT
21.10.2022; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 conclusioni di parte appellante principale [ : RT
“In totale riforma dell'appellata Ordinanza del Tribunale di Treviso ex art. 702 ter emessa nel giudizio n. 6359/R.G. e comunicata in data 8.3.2023: 1. in accoglimento dell'appello proposto dal , accertarsi e Parte_3 dichiararsi ai sensi dell'art. 64 L.F. l'inefficacia dell'atto del Notaio Persona_1
21.11.2017 n. rep 108718 e n. racc. 35151 costituivo del diritto
[...] di abitazione in favore della sig.ra sull'immobile così catastalmente CP identificato: “Comune di Lavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato: due cantine, posto auto e terrapieno P.M. 15 (quindici) a piano terra: ingresso, cucina - soggiorno, w.c., una stanza, disbrigo, bagno, studio, giardino, marciapiede, corte e posto auto” esteso alle “parti comuni quali risultanti nel libro fondiario per le carature millesimali afferenti le dette unità” e “sulle relative accessioni
e pertinenze, fissi ed infissi, con le esistenti servitù attive e passive”, e conseguentemente disporsi la cancellazione delle relative intavolazioni a carico delle
p.e. 1535 del c.c. Lavarone, p.m. 11 e 15, G.N. 16/1 e 16/2, di data 2.1.2018, e/o
l'annotazione della inefficacia della costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra nei libri fondiari di competenza.
2. Respingersi l'appello incidentale CP ed ogni avversaria domanda ed eccezione.
3. Con vittoria di competenze professionali
e spese di lite, ivi incluse quelle generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: CP
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'ecc.ma Corte adita: 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
[...]
per tutti i motivi in atti dedotti;
2) rigettare, per i motivi RT dedotti, l'appello proposto dal in quanto RT infondato in fatto e in diritto;
3) in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado
Repert. n. 841/2023 del Tribunale di Treviso, comunicata in data 8/3/2023, resa nella causa n. 6359/2022, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata, accogliere le conclusioni rassegnate dalla signora CP innanzi al giudice di prime cure che qui si precisano nuovamente a ogni effetto: A)
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse ad agire del
, e/o la carenza di legittimazione attiva del RT
, e/o la carenza di legittimazione passiva RT della convenuta , e/o la decadenza del CP RT
ex art. 69 bis L.F. per il decorso del termine triennale dalla
[...] dichiarazione di fallimento e conseguentemente rigettare le domande tutte formulate
2 dal ricorrente, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili;
in via RT subordinata, dichiararsi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, essendo competente il Tribunale di Trento;
B) Nel merito: rigettare le domande formulate dal
Fallimento ricorrente, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti dedotti. C) Con vittoria delle spese e competenze di lite. 4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi del giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 20.10.2022, notificato il
28.10.2022, il curatore del Fallimento della ditta individuale RT
, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso (quale foro concorsuale) la
[...] sig.ra chiedendo: “accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 64 L.F. CP
l'inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali del RT
e dei loro aventi causa, dell'atto del notaio
[...] Persona_1
21.11.2017, n. rep 108718, e n. racc. 35151, costituivo del
[...] diritto di abitazione in favore della sig.ra sull'immobile così catastalmente CP identificato: “Comune di Lavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato: due cantine, posto auto e terrapieno P.M. 15 (quindici) a piano terra: ingresso, cucina - soggiorno, w.c., una stanza, disbrigo, bagno, studio, giardino, marciapiede, corte e posto auto” esteso alle “parti comuni quali risultanti nel libro fondiario per le carature millesimali afferenti le dette unità” e “sulle relative accessioni
e pertinenze, fissi ed infissi, con le esistenti servitù attive e passive”, e conseguentemente disporsi la cancellazione delle intavolazioni descritte in narrativa
a carico delle p.e. 1535 del CC Lavarone, p.m. 11 e 15, G.N. 16/1 e 16/2, di data
02.01.2018, e/o l'annotazione della intervenuta inefficacia della costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra nei libri fondiari di competenza”. CP
Nello specifico, a fondamento della domanda deduceva:
i) che nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento della ditta
[...]
, disposta dal Tribunale di Treviso con sentenza n. RT
53/2019 dell'8.5.2019, il , con atto del notaio RT Persona_1 del 21.11.2017, n. rep 108718 e n. racc. 35151, aveva costituito “a titolo
[...] di liberalità” in favore della moglie, , per l'intera durata della vita di CP questa, il diritto di abitazione sull'alloggio di sua proprietà catastalmente identificato:
“Comune di Lavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato: due
3 cantine, posto auto e terrapieno P.M. 15 (quindici) a piano terra: ingresso, cucina - soggiorno, w.c., una stanza, disbrigo, bagno, studio, giardino, marciapiede, corte e posto auto”, esteso alle “parti comuni quali risultanti nel libro fondiario per le carature millesimali afferenti le dette unità” e “sulle relative accessioni e pertinenze, fissi ed infissi, con le esistenti servitù attive e passive”;
ii) che l'atto di costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra CP
era stato intavolato in data 2.1.2018 sul Libro fondiario di Trento a carico delle
[...]
p.e. 1535 del CC Lavarone, p.m. 11 e 15, G.N. 16/1 e 16/2;
iii) che una volta intavolata la sentenza di fallimento nel Registro Tavolare, la
Procedura, a seguito di aggiudicazione disposta all'esito di procedura competitiva di vendita in ambito fallimentare, aveva venduto l'immobile con atto dell'8.9.2021, stipulato avanti al Notaio di Treviso (n. rep. 92316 e n. racc. 37817), Per_2 contestualmente impegnandosi ad ottenere il decreto di cancellazione delle formalità sul medesimo gravanti, compresa la costituzione del diritto di abitazione di cui al punto i), in quanto inefficace ai sensi dell'art. 64, co. 1, L.F., essendo stato costituito con atto a titolo gratuito stipulato nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento
(l'atto di costituzione del diritto di abitazione data 21.11.2017, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata depositata l'8.5.2019); iv) che i tentativi esperiti in forza del secondo comma dell'art. 64 L.F. per ottenere la cancellazione del diritto di abitazione erano risultati vani;
v) che era pertanto interesse del ottenere per via giudiziale la RT dichiarazione di inefficacia del diritto gravante sull'immobile venduto.
2. La convenuta ( ) si costituiva in causa: CP
i) eccependo, ex art. 69-bis L.F., la decadenza del dall'azione ex art. RT
64 L.F. sul presupposto del vano decorso del termine triennale previsto da detta disposizione per l'esperibilità delle azioni revocatorie e di inefficacia, considerato che la sentenza di fallimento era stata pronunciata l'8.5.2019, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato depositato il 20.10.2022, sottolineando ulteriormente, in tale prospettiva, l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle azioni revocatorie fallimentari e, parimenti, l'inapplicabilità della sospensione emergenziale prevista dalla legislazione speciale adottata in relazione alla pandemia da covid-19, e segnatamente quella prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. n.
18/2020, in quanto il Presidente del Tribunale non aveva adottato misure organizzative limitanti la possibilità di introdurre il giudizio mediante il deposito telematico dell'atto;
4 ii) eccependo il difetto di interesse del alla proposizione dell'azione, RT avendo il curatore già alienato l'immobile interessato dal diritto di abitazione, sicché, anche laddove la domanda fosse stata accolta, non si sarebbe comunque prodotto un corrispondente acquisto vantaggioso per la massa dei creditori, costituente il presupposto necessario dell'azione revocatoria, che non ha ad oggetto l'atto in sé, ma la reintegrazione della garanzia generica mediante l'inopponibilità alla massa dei creditori, la cui funzione tipica non sarebbe stata, quindi, in concreto perseguita;
iii) eccependo il difetto di legittimazione ad agire del essendo stata fatta RT valere l'inefficacia di un diritto reale minore su un bene di proprietà altrui, che non potrebbe pertanto mai essere acquisito alla massa fallimentare, anche in considerazione del fatto che il diritto di abitazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1024 c.c., non è pignorabile, né, quindi, espropriabile;
iv) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto con la vendita del bene immobile gravato dal diritto di abitazione è stata trasferita in capo agli acquirenti ogni facoltà, potere e diritto relativo alla proprietà del cespite e che gli acquirenti ben erano a conoscenza dell'esistenza del diritto di abitazione della convenuta essendo stato questo individuato e valutato nella perizia di stima (datata
10.1.2020) svolta su incarico del curatore in vista e in funzione della cessione dell'immobile;
v) eccependo l'incompetenza del Tribunale adito per essere invece competente il
Tribunale di Trento, nel cui circondario è situato l'immobile oggetto di revocatoria;
vi) contestando, nel merito, il fondamento della domanda sul presupposto che il diritto di abitazione è sopravvissuto all'alienazione e che secondo le regole del sistema tavolare solo con l'intavolazione della sentenza di fallimento (e non del mero estratto) si determina l'effetto acquisitivo in capo al fallimento, adempimento che non
è stato eseguito dal Curatore prima dell'alienazione, sicché il diritto di abitazione non
è stato acquisito al patrimonio del fallimento ed è stata ceduta la sola nuda proprietà del bene in applicazione del principio nemo plur iuris in alium transferre potest quam ipse habet, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'ill.mo Tribunale adito: A) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare: — la carenza di interesse ad agire del Controparte_2
— la carenza di legittimazione attiva del
[...] Controparte_2
— la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...] [...]
— la decadenza del ex art. 69 CP_3 RT bis L.F. per il decorso del termine triennale dalla dichiarazione di fallimento,
5 conseguentemente rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente, RT siccome improponibili, improcedibili, inammissibili;
in via subordinata, dichiararsi
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, essendo competente il Tribunale di
Trento; B) Nel merito: rigettare le domande formulate dal Fallimento ricorrente, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti dedotti. C) Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
3. Il Giudice, instaurato il contraddittorio in relazione all'individuazione della normativa applicabile alla controversia – sul rilievo, ritenuto critico e rilevante, che la domanda, pur autorizzata dal G.D. il 5.5.2022, era poi stata in concreto proposta solo in data 20.10.2022, e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.L.gs n.
14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), nel testo del quale è espressamente previsto, all'art. 170, che il termine di decadenza triennale è applicabile anche alle azioni di inefficacia – fissava la data per la discussione della causa e all'esito si riservava, decidendo quindi la controversia con l'ordinanza decisoria qui appellata, con la quale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta sul rilievo che, pur nella loro diversità, le fattispecie di cui agli artt. 64, 65, 67 e 69 L.F. sono accomunate sotto la stessa denominazione di azioni revocatorie e così unitariamente considerate dal legislatore all'art. 69 bis, comma 1, L.F. laddove ha previsto il termine di decadenza triennale, richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 2610/2021 di questa Corte d'Appello, sezione prima civile, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda del Fallimento attore siccome tardivamente proposta, assorbita ogni altra questione, compensando integralmente le spese di lite.
4. Ha proposto appello la curatela sulla base di cinque motivi – da (5.a) a (5.e) – chiedendo, in integrale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda, concludendo nei termini sopra trascritti.
5. Si è costituita l'originaria convenuta chiedendo dichiararsi il gravame inammissibile e nel merito prendendo comunque posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto. Per l'ipotesi di accoglimento del gravame ha riproposto, anche in via di appello incidentale, le difese ed eccezioni già svolte nel primo grado rimaste assorbite e impugnato in ogni caso la decisione di compensare integralmente le spese di lite, sostenendo l'insussistenza del ritenuto presupposto affermando sul presupposto che il sarebbe risultato comunque RT soccombente, essendo fondate e non altrimenti superabili le eccezioni sollevate, sia in rito, che nel merito.
6 6. All'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione in relazione alle conclusioni come sopra precisate e quindi decisa nei termini di seguito esposti, assorbita ogni altra contestazione.
II
Ragioni della decisione.
A) La decisione impugnata.
7. Il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda del attore RT inammissibile sulla base delle seguenti considerazioni:
a) nella fattispecie in esame la disciplina di riferimento va individuata nella legge fallimentare: artt. 64 e ss.:
[“
1. Sulla legge applicabile. Le disposizioni finali del Codice della crisi di impresa recano la disciplina di diritto transitorio. In particolare, per quanto di interesse, all'art.
390, comma 2, c.c.i. prevede che “Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. La disposizione non prevede esplicitamente l'ultrattività delle azioni di revocatoria fallimentare non ancora esperite dal Curatore alla data di entrata in vigore del nuovo codice;
tuttavia, considerato che con l'azione revocatoria fallimentare si fa valere un effetto della dichiarazione di fallimento regolato dagli art. 64 e ss. l.f., è preferibile ritenere che le azioni che derivano dal fallimento debbano essere assoggettate alla legge che quella dichiarazione ha consentito e che quell'effetto ha previsto. Sulla questione è stato inoltre rinvenuto un precedente del Tribunale di Treviso che, pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 150 del D.L.gs 5/2006, disposizione di diritto transitorio di tenore analogo a quella in commento, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 69 bis
l.f., introdotto nella legge fallimentare con la novella del 2006, ai fallimenti dichiarati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'azione revocatoria, trattandosi di azione diretta alla ricostruzione dell'attivo mediante l'esercizio di un diritto di natura potestativa disciplinato dalla legge fallimentare (Trib. Tv, sent. 2/5/2007,
). L'azione esperita dal Curatore per ottenere l'inefficacia dell'atto di Persona_3 costituzione del diritto di usufrutto è quindi regolata dalle disposizioni di cui agli art.
64 e ss. della legge fallimentare”];
b) a differenza delle azioni revocatorie di cui agli art. 67 e 69 L.F., la pronuncia che priva di effetto un atto a titolo gratuito ha natura dichiarativa, e non costitutiva, con effetti ex tunc. Tuttavia, anche per le azioni previste dagli artt. 64 e 65 L.F. è
7 necessario un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei presupposti per l'inefficacia, non potendo il curatore acquisire la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Per l'effetto, pur nella loro diversità, le fattispecie di cui agli art. 64, 65, 67 e 69 L.F. sono accomunate sotto la stessa denominazione di azioni revocatorie e sono così state unitariamente considerate dal legislatore all'art. 69-bis, comma 1, L.F., laddove ha previsto, per il loro legittimo esercizio, il rispetto del termine di decadenza triennale:
[“l'art. 69 bis l.f. così stabilisce al primo comma: "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto".
Facendo leva sul dettato letterale, che non concerne tutte le azioni revocatorie, bensì esclusivamente a quelle "disciplinate", ovvero compiutamente regolate, nella sezione della legge fallimentare in cui la norma è situata, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità del termine decadenziale alle revocatorie ordinarie che, per espressa previsione dell'art. 66, comma 1, l.f., rimangono disciplinate dagli artt. 2901
-2904 c.c. Infatti la giurisprudenza è costante nel ribadire come le azioni revocatorie ordinarie promosse dal curatore siano soggette esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c. e non al termine decadenziale di cui all'art. 69 bis l.f. (Cass. Civ. sez. III, n. 8680 del 4.4.2017; Cass. n. 5619/2016;
Cass. n.5359/2009). Ugualmente esclusa dall'ambito di operatività dell'art. 69 bis l. fall. è la c.d. azione revocatoria penale ex artt. 192, 193, 194 e 195 c.p, la cui funzione risiede sempre nella necessità di neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo in pregiudizio dei creditori, ed è caratterizzata dal fatto di riferirsi ad atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall'autore del reato. Nella giurisprudenza di legittimità non è mai stato affrontato direttamente il tema dell'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 69 bis l.f. alle azioni di inefficacia di cui agli art.
64 l.f. e 65 l.f. Le azioni di inefficacia sono accomunate alle azioni revocatorie in senso tecnico di cui agli art. 67 e 69 l.f. per il presupposto della declaratoria di fallimento, per il compimento dell'atto revocando nel “periodo sospetto” da calcolarsi a ritroso rispetto all'apertura della procedura, per l'essere l'azione diretta a tutelare la par condicio creditorum attraverso lo strumento dell'inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore nel periodo sospetto. A differenza delle revocatorie di cui agli art. 67 e 69 l.f., la pronuncia che priva di effetto un atto a titolo gratuito ha natura dichiarativa con effetti ex tunc e non costitutiva. Anche per le azioni ex art. 64 e 65
l.f. è tuttavia necessario un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei
8 presupposti per l'inefficacia, non potendo il Curatore, nella vigenza della legge fallimentare, acquisire la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Pertanto, pur nella loro diversità, le fattispecie di cui agli art.
64, 65, 67 e 69 l.f. sono accomunate sotto la stessa denominazione di azioni revocatorie e così sono state unitariamente considerate dal legislatore all'art. 69 bis, comma 1, l.f. laddove ha previsto il termine di decadenza triennale”];
c) sussistono più argomenti a favore della tesi unitaria della applicabilità della disposizione di cui all'art. 69-bis, co. 1, L.F., anche alle azioni di inefficacia di cui agli artt. 64 e 65 L.F., e segnatamente:
i) si tratta di azioni disciplinate tutte dalla legge fallimentare, a differenza della revocatoria ordinaria, volte a perseguire l'interesse della massa dei creditori mediante lo strumento dell'inefficacia, secondo discipline previste dal titolo II, capo III, sezione
III, variamente modulate in ragione delle caratteristiche dell'atto compiuto dal debitore;
ii) non assume rilievo decisivo in senso contrario la diversa natura della sentenza pronunciata a conclusione dei giudizi instaurati ex artt. 64 e 65 L.F. in quanto esistono nel nostro ordinamento azioni di accertamento che soggiacciono a termini decadenziali per il loro esercizio, stante l'interesse di velocizzare la procedura ed evitare il protrarsi di stati di precarietà e di incertezza nei traffici giuridici;
iii) la contestata irragionevolezza dell'interpretazione unitaria trova smentita nell'art. 170 del C.C.I.I., che prevedendo l'applicabilità del termine decadenziale anche alle azioni di inefficacia smentisce la predicata ontologica incompatibilità tra azione di accertamento e termine decadenziale;
iv) ulteriore conferma indiretta in tal senso è costituita dal disposto del secondo comma dell'art. 69-bis L.F. (aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, secondo cui: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 e 65, art. 67, commi 1 e 2, e art. 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”), che per adeguare alla regola generale dettata dal precedente comma 1 la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di concordato preventivo, investe, indifferentemente tutte le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'art. 69-bis (e quindi: l'art. 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
l'art. 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti
9 nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
l'art. 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
l'art. 69, riguardante gli atti di cui all'art. 67 compiuti tra coniugi, di cui regola specificamente la revocatoria fallimentare) accumunate dalla comune caratteristica e funzione di essere strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento;
v) la soluzione unitaria è inoltre l'unica conforme ai principi impartiti e ai canoni ermeneutici espressi dalla Corte di Cassazione in seguito all'entrata in vigore del
Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, la quale ha affermato, in via generale, la portata interpretativa del nuovo Codice della Crisi, potendosi rinvenire nello stesso norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro, situazione effettivamente ricorrente nella fattispecie essendo ravvisabile una continuità tra gli artt. 64 L.F. e 163 C.C.I.I., essendo l'azione di inefficacia retta dai medesimi presupposti applicativi:
[“Un primo argomento a favore della tesi unitaria è che trattasi tutte di azioni disciplinate dalla legge fallimentare, a differenza della revocatoria ordinaria, volte a perseguire l'interesse della massa dei creditori mediante lo strumento dell'inefficacia, secondo discipline previste dal titolo II, capo III, sezione III, variamente modulate in ragione delle caratteristiche dell'atto compito dal debitore. Non pare decisiva la diversa natura della sentenza pronunciata a conclusione dei giudizi instaurati ex art.
64 e 65 l.f.: esistono infatti nel nostro ordinamento azioni di accertamento che soggiacciono a termini decadenziali per il loro esercizio, stante l'interesse di velocizzare la procedura ed evitare il protrarsi di stati di precarietà e di incertezza nei traffici giuridici. D'altro canto, l'irragionevolezza della proposta interpretazione è smentita dall'art. 170 c.c.i. che testualmente prevede l'applicabilità del termine decadenziale anche alle azioni di inefficacia, così smentendo la predicata ontologica incompatibilità tra azione di accertamento e termine decadenziale. Una conferma indiretta in tal senso scaturisce poi dal comma 2, aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n.
134 in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 e 65, art. 67, commi 1 e 2, e art. 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". In tal modo il secondo comma significativamente investe, per adeguare alla regola generale del comma precedente la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di
10 concordato preventivo, le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'art. 69 bis (l'art. 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
l'art. 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
l'art. 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
l'art. 69, riguardante gli atti di cui all'art. 67 compiuti tra coniugi, di cui regola specificamente la revocatoria fallimentare), così da confermare che l'applicazione dei termini indicati nell'art. 69 bis, comma 1 bis concerne (esclusivamente) quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. civ. sez. III, n.
8680 del 4.4.2017; Cass. n. 5619/2016; Cass. n.5359/2009). Recentemente, inoltre, la Corte di Appello di Venezia ha affermato l'applicabilità dell'istituto della decadenza alle azioni di inefficacia, ritenendo che essere rientrino nell'ampio genus delle azioni revocatorie volte alla ricostruzione dell'attivo fallimentare, accumunate dalla disciplina dell'art. 69 bis l.f., come confermato dall'introduzione del comma secondo in tale norma, disposizione che quindi detta una disciplina generale di tutti gli strumenti di stampo recuperatorio, disciplinate dalla sezione III, il cui imprescindibile presupposto è la dichiarazione di fallimento (Corte App. Ve sent. n. 2610/2021 pubbl.
14/10/21). L'interpretazione indicata è inoltre l'unica conforme ai principi impartiti e ai canoni ermeneutici espressi dalla Corte di Cassazione in seguito all'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza. La Corte di Cassazione ha affermato, in via generale, la portata interpretativa del nuovo Codice della Crisi, potendosi rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro
(Cass. S.U. n. 8504/2021; Cass. S.U. n. 12476/2020). Nel caso in esame, vi è continuità tra gli art. 64 l.f. e 163 c.c.i., essendo l'azione di inefficacia retta dai medesimi presupposti applicativi;
continuità esplicitata anche nella Relazione
Illustrativa 10/1/2019 sotto la voce “art. 163 Atti a titolo gratuito”. Vi è continuità anche tra l'art. 69 bis l.f. e l'art. 170 c.c.i.: quest'ultima disposizione codifica
l'interpretazione dell'istituto che deve ritenersi prevalente, ovvero l'applicabilità della decadenza anche alle azioni di inefficacia. Sul punto la Relazione Illustrativa, sotto la voce “art. 170” chiarisce che i termini di decadenza e prescrizione, valevoli per
l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia, “vengono confermati”, “al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui
11 confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”. L'antecedente logico della portata interpretativa del Codice della Crisi risiede nella natura non innovativa delle disposizioni ivi contemplate, le quali rappresentano, in larga misura, la codificazione degli indirizzi giurisprudenziali già formatisi sotto il vigore del regio decreto, rispetto ai quali viene data continuità. Conclusivamente, l'azione intrapresa dalla Curatela è da considerarsi inammissibile per intervenuta decadenza triennale, con assorbimento di ogni altra questione”].
B) L'appello principale.
8. L'appello è affidato a cinque motivi, tutti attinenti all'interpretazione data dal primo giudice all'art. 69-bis in combinazione con gli artt. 64 e ss. della legge fallimentare.
Nello specifico:
i) il primo motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69 bis L.F. per aver affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo
69-bis, comma 1, rientra anche l'azione di inefficacia di cui all'art. 64 con la motivazione che “anche per le azioni ex art. 64 e 65 L.F. è necessario un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei presupposti per l'inefficacia, non potendo il Curatore, nella vigenza della legge fallimentare, acquisire la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”. Il ragionamento del giudice partirebbe da un presupposto errato, in quanto contrastante con la chiara previsione di legge, e cioè che nella vigenza della legge fallimentare la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito non potrebbe essere acquisita al con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato RT
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”. Essendo errato il presupposto, lo sarebbe anche la conseguenza che il giudice ha ritenuto di potervi ritrarre. In ogni caso non sussisterebbe alcuna consequenzialità logica tra l'inesistente necessità dell'azione per esecuzione di massa e l'assoggettamento al termine decadenziale, né la collocazione dell'azione di accertamento nella sezione che prevede le revocatorie autorizza ad estendere alla prima la disciplina delle seconde quando, come nel caso, il legislatore fissa un termine di decadenza solo per queste ultime;
ii) il secondo motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per aver affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo dall'69-bis, comma 1, rientra anche l'azione di inefficacia di cui all'art. 64, con la motivazione che “le azioni di inefficacia sono accomunate alle azioni revocatorie in senso tecnico di cui agli art. 67 e 69 l.f. per il presupposto della declaratoria di
12 fallimento, per il compimento dell'atto revocando nel “periodo sospetto”, da calcolarsi a ritroso rispetto all'apertura della procedura, per l'essere l'azione diretta a tutelare la par condicio creditorum attraverso lo strumento dell'inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore nel periodo sospetto”. Il giudice, in parte qua, avrebbe fondato la decisione su postulati privi di inferenza con ciò che si vorrebbe dimostrare con la loro enunciazione. L'estensione all'una categoria delle regole dettate per l'altra, contro il dato normativo, costituirebbe un'operazione che non trova giustificazione nel fatto che entrambe le azioni sono contemplate dalla legge fallimentare, che le ha sì previste entrambe, ma le ha diversamente disciplinate, né troverebbe giustificazione (deponendo ciò, anzi, in senso opposto) nel fatto che con lo strumento della sentenza in un caso si giunga al risultato stabilito per legge nell'altro;
iii) il terzo motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per avere il giudice affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo dall'69-bis, comma 1, rientra l'azione di inefficacia di cui all'art. 64 con la motivazione che “esistono nel nostro ordinamento azioni di accertamento che soggiacciono a termini decadenziali per il loro esercizio”. L'argomento speso dal giudice, non solo si risolverebbe in una tautologia, peraltro basata su una premessa logica non pertinente, ma sarebbe contrario alle disposizioni di legge in materia di interpretazione delle norme, pervenendo ad un risultato ermeneutico impraticabile.
L'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”. Nel caso in esame, diversamente da quanto implicitamente ritenuto dal primo giudice, il significato fatto proprio dalle parole secondo la connessione di esse non presterebbe margini ad equivoci, disponendo l'articolo 69-bis L.F. in termini chiari che “le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”, il che esclude l'azione ex art. 64, che essendo un'azione di accertamento si colloca senza dubbio al di fuori del perimetro considerato. Non sussisterebbe nemmeno la possibilità di approdare, contro la lettera della legge, al risultato qui contestato attraverso il ricorso all'analogia o a interpretazioni estensive: in particolare, all'analogia non si potrebbe ricorrere perché
13 la controversia può essere decisa con la precisa disposizione che la regola;
in ogni caso la norma che si vorrebbe applicare alla fattispecie che si assume non disciplinata
è una norma che introduce una decadenza, il che impone un'interpretazione restrittiva poiché le norme sulla decadenza hanno natura eccezionale e sono, quindi, di stretta interpretazione, ossia non applicabili in via analogica;
iv) il quarto motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per avere il giudice affermato che l'interpretazione dell'art. 69-bis
L.F. secondo cui nella sua previsione è compresa anche l'azione ex art. 64 L.F. è
l'unica conforme ai principi impartiti e ai canoni ermeneutici espressi dalla Corte di
Cassazione in seguito all'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza. Non sarebbe, infatti, condivisibile la tesi per cui l'art. 170 C.C.I.I.
“codifica l'interpretazione dell'istituto che deve ritenersi prevalente, ovvero l'applicabilità della decadenza anche alle azioni di inefficacia”, e questo, in primo luogo in quanto vi è discontinuità tra i due testi normativi – il che già di per sé escluderebbe in radice il preteso carattere interpretativo della norma nuova rispetto alla precedente – e in secondo luogo in quanto non è vero che essa codifica l'interpretazione prevalente, essendo, al contrario, quella avversata dall'ordinanza impugnata che corrisponde alla interpretazione, se non unanime, assolutamente dominante in dottrina;
v) il quinto motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per aver affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo dall'69-bis, comma 1, rientra l'azione di inefficacia di cui all'art. 64 con la motivazione che l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 69-bis L.F. all'azione di cui all'art. 64 L.F. troverebbe una conferma indiretta dal comma 2, aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
L'argomento sarebbe privo di qualsiasi pertinenza, chiaro essendo che il secondo comma si riferisce a tutt'altro, stabilendo semplicemente qual è il dies a quo per il calcolo del cosiddetto “periodo sospetto”. Il secondo comma della norma in questione vale servirebbe, cioè, solo ad individuare quali sono gli atti pregiudizievoli relativamente ai quali possano essere esercitate le azioni revocatorie e le azioni di inefficacia, ma nulla direbbe in ordine alla estensione alle azioni di inefficacia del termine decadenziale fissato per le revocatorie. Andrebbe poi ulteriormente considerato che, avendo il legislatore ben chiara la differenza tra azioni revocatorie e azioni di inefficacia, ove mai avesse voluto estendere alle seconde il termine decadenziale delle prime sarebbe intervenuto nello stesso modo in cui è intervenuto con la riforma del 2019.
14 9. I riassunti motivi di impugnazione si basano tutti e ciascuno sull'assunto che la
Procedura non sarebbe decaduta dal diritto di chiedere la declaratoria di inefficacia della costituzione del diritto di abitazione a favore della signora , perché CP
l'azione esercitata dall'appellante, così come prevista e disciplinata dall'art. 64 L.F., non sarebbe assoggettata al regime decadenziale previsto dall'art. 69 bis L.F.
Ritiene il Collegio di dover confermare la lettura e l'interpretazione unitaria del complesso normativo di riferimento data dal primo giudice a favore della applicabilità del regime decadenziale di cui al primo comma dell'art. 69-bis L.F. anche all'azione esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 64 L.F., e ciò sulla base della considerazione che i presupposti, i principi informativi e la finalità dell'azione di inefficacia ex art. 64 sono eguali a quelli dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto entrambe: a) presuppongono di necessità la dichiarazione di fallimento;
b) integrano un'inefficacia relativa;
c) possono essere esercitate solo nel corso della procedura fallimentare;
d) rispondono a una finalità recuperatoria alla massa del bene oggetto della disposizione che si pretende inefficace;
e) vanno poste in essere in un tempo “certo” al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta la procedura concorsuale fallimentare (oggi di liquidazione giudiziale).
D'altra parte, dalla ricostruzione storica dell'istituto non emerge mai una diversità di fondamento tra la disciplina degli atti gratuiti e quella degli atti onerosi, concretizzandosi nella sostanza la distinzione tra “inefficacia” (art. 64) e
“revocabilità” (art. 67) solo nei diversi presupposti e nei diversi poteri attribuiti al giudice in ordine alla valutazione dei fatti, limitata all'accertamento della natura dell'atto.
Peraltro, se si vuole fondare sul dato normativo l'estraneità dell'art. 64 L.F. al sistema revocatorio la soluzione non sarebbe accettabile, provando troppo, in quanto afferma una inefficacia assoluta anche inter partes.
Sennonché, non può un evento futuro ed incerto, quale è la dichiarazione di fallimento, “creare” una causa di inefficacia del rapporto inter partes, in relazione a un contratto perfettamente valido.
Poiché deve ritenersi pacifico che se non interviene la dichiarazione di fallimento l'inefficacia non si produce, allora deve necessariamente concludersi che non si tratta di una inefficacia automatica, non potendo configurarsi una inefficacia assoluta da causa sopravvenuta.
Questa Corte d'Appello, esaminando un caso sotto più profili sovrapponibile a quello qui in esame, si è già pronunciata sulla applicabilità della disposizione dettata dall'art. 15 69-bis, co. 1, L.F. anche alle c.d. “azioni di inefficacia” ex artt. 64, 65 L.F. (v. Corte
d'Appello Venezia, prima sezione civile, pres. rel. Passarelli, sentenza n. 2610 del
14.10.2021), e in difetto di interventi della S.C. distonici rispetto a quanto già ritenuto, ritiene il Collegio di dare continuità all'interpretazione posta a base della richiamata decisione, che per opportunità si riporta: “(omissis) La sentenza impugnata ha accolto la domanda del fallimento sulla base delle seguenti argomentazioni: - circa l'eccezione di decadenza per essere maturato il termine di tre anni di cui all'art. 69 bis l.f., tale norma non poteva trovare applicazione essendo riferibile alle azioni revocatorie, tra le quali non rientravano le azioni di inefficacia ex art. 65 l.f., come nella specie;
- circa i pagamenti, questi erano desumibili dai bilanci di esercizio degli anni dal 2009 al 2012 che esponevano debiti per finanziamento dei soci progressivamente diminuiti nonostante il loro carattere di crediti postergati, con attendibile fondamento della tesi del secondo cui erano stati parzialmente rimborsati.
[omissis] lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)
Mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art 69bis l.f. dell'azione revocatoria;
2) Mancato mutamento del rito ai fini dell'accertamento della natura dei pagamenti in contestazione, destinati a consentire alla società di continuare
l'esercizio dell'attività alberghiera;
3) Mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo. Con il primo motivo di appello [omissis] sostengono l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha riconosciuto che la curatela era ormai decaduta dal diritto di esercitare l'azione ex art. 65 l.f. sul presupposto che l'art. 69 bis l.f. non fosse applicabile a tale azione in quanto non rientrante tra le azioni revocatorie, mentre, secondo le appellanti, l'art. 69 bis l.f. è direttamente applicabile
a tutti quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento. Il motivo è fondato. L'art. 65, inserito nel Titolo II, capo
III, sezione III della legge fallimentare, sancisce che “sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento
o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”. L'art.69 bis l.f. stabilisce che “Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'art. 65 l.f. non integri un'azione revocatoria, di natura costitutiva, ma sia un'azione di inefficacia ex lege dei pagamenti, azione di mero accertamento tendente ad una pronuncia dichiarativa, alla quale non sarebbe applicabile l'art.69 bis l.f. che si rivolge solo alle prime. Ora, è pur vero che il convincimento espresso dal primo giudice è coerente con
16 quell'orientamento dottrinale che esclude dal novero delle azioni revocatorie le azioni di inefficacia di cui agli artt. 64 e 65 l.f., alle quali, dunque, non si applicherebbe la disciplina prevista dall'art. 69 bis l.f. circa i termini di decadenza, tuttavia, ragioni di ordine sistematico e di coerenza logica conducono a non aderire al predetto orientamento. Innanzitutto, il fatto che l'azione di cui all'art.65 lf tenda a una pronuncia dichiarativa non esclude che la stessa rientri nel più ampio genere delle azioni revocatorie, distinguendosi tra queste unicamente per l'individuazione ope legis dei relativi presupposti atteso che essa presuppone unicamente il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza originaria del debito, sia essa convenzionale o legale (Cass. 16618/16; 15980/10; 17552/09), senza la necessaria compresenza di qualsiasi elemento soggettivo. Inoltre, va chiarito che l'azione revocatoria è uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio dell'impresa fallita idoneo a rendere inefficaci quegli atti dispositivi compiuti prima della dichiarazione di fallimento in violazione della regola della par condicio creditorum e, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra le azioni di stampo revocatorio sono certamente ricomprese le norme di cui all'articolo 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
all'articolo 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
all'articolo 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti
a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
all'articolo 69, riguardante gli atti di cui all'articolo 67 compiuti tra coniugi (cfr. Cass. 8680/17, in motivazione). Infine, che tali azioni siano accomunate dalla disciplina dettata dall'art. 69 bis l.f. è indirettamente confermato anche dal secondo comma di tale norma, aggiunto dalla
L. 7 agosto 2012 n. 134 in sede di conversione del D.L..22 giugno 2012 n. 83, in base al quale: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese": in tal modo, il secondo comma significativamente investe, per adeguare alla regola generale del comma precedente la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di concordato preventivo, le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'articolo 69 bis l.f. In altre parole, è confermato che l'applicazione dei termini indicati nel primo comma dell'articolo 69 bis l.f. concerne tutti quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento, ossia tutte le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione III, in cui è collocato appunto l'articolo
17 69 bis l.f. Pertanto, considerato che il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova n.247 del 15/10/13 e che l'azione ex art. 65 l.f. è stata proposta con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 2/3/18 e notificato in data
23/4/18, a tale data era ormai compiuto il termine triennale decorrente dalla dichiarazione di fallimento per l'esercizio dell'azione per la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla società fallita a favore di nel periodo tra il 20/4/12 ed il
19/9/13 per complessivi € 115.582,00 nonché a favore di nel periodo 18-22/7/13 per complessivi € 3.540,00. Il convincimento espresso rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza, da ritenersi assorbiti. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dal per intervenuta decadenza dall'azione”.
Ancora, nel senso della fondatezza della tesi unitaria già nel vigore della legge fallimentare appare opportuno sottolineare il contenuto della Relazione al Codice della
Crisi riguardo alla previsione di cui all'art. 170 C.C.I.I. (“Articolo 170. Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia. Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto per l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore”), che nell'utilizzare il termine “conferma [“vengono confermati”] in relazione ai termini di esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia evidenzia come queste fossero sottoposte alla medesima regolazione circa i tempi di possibile esercizio, non potendo ritenersi che mentre le azioni revocatorie siano esercitabili entro e non oltre gli indicati termini decadenziali, quelle di inefficacia potrebbero essere esercitate senza limiti di tempo per tutta la durata della procedura fallimentare.
Del pari significativo è il confronto tra la previsione di cui all'art. 64 L.F. [“Art. 64.
(Atti a titolo gratuito). Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi
i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”]
e quella di cui all'art. 69 L.F. [“Art. 69. (Atti compiuti tra i coniugi). Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa
18 commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito”].
Nel caso di specie l'atto costitutivo del diritto di abitazione è stato stipulato il
21.11.2017.
Il fallimento del concedente, , è stato dichiarato dal Tribunale di RT
Treviso l'8.5.2019, e quindi nel biennio anteriore alla stipulazione dell'atto che si assume inefficace.
Nella prospettiva sostenuta dal , tale atto sarebbe inefficace ope legis e RT comunque la domanda volta all'accertamento della sua inefficacia nei confronti della massa non sarebbe soggetta ad alcuna limitazione temporale.
Se però quello stesso atto fosse stato stipulato il 7.5.2017 (anziché, appunto, il
21.11.2017), allora l'azione esperibile (la revocatoria ex art. 69, seconda ipotesi,
L.F.) incontrerebbe il limite temporale di esercizio di cui all'art. 69-bis, co. 1, L.F. e questo nonostante si tratti dello stesso atto stipulato a titolo gratuito tra un soggetto che all'epoca esercitava un'impresa commerciale e il coniuge.
Appare evidente la discrasia che si produrrebbe in fatto pur a fronte di situazioni nella sostanza omogenee laddove dovesse respingersi la tesi unitaria ed invece soggette a diversi regimi temporali di esercitabilità le azioni revocatorie e quelle di inefficacia.
10. Ciò posto in una prospettiva di sintesi, i singoli motivi di impugnazione risultano comunque tutti e ciascuno inaccoglibili. Nello specifico:
10.1 il primo motivo (sub 5.a) presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può essere accolto.
Va in primo luogo rilevato in senso contrario che è la stessa curatela a smentire con la propria iniziativa processuale la fondatezza della tesi per cui l'intervento giudiziale sarebbe del tutto superfluo per il prodursi dell'effetto recuperatorio alla massa del diritto ceduto dal fallito a titolo gratuito, e segnatamente, nella specie, il diritto di abitazione determinante il rilevante abbattimento del valore corrispettivo del cespite immobiliare di riferimento sul quale quel diritto è stato costituito calcolato dal perito in sede di stima del valore di cessione.
Se infatti tale iniziativa non fosse necessaria e bastasse, per il prodursi dell'inefficacia nei confronti della massa, la sola trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento
(nella specie mediante intavolazione nel libro fondiario), non è dato comprendere per quale ragione la curatela abbia ritenuto ciò nondimeno necessario agire avanti al giudice ordinario per ottenere l'emanazione di una sentenza dichiarativa di tale inefficacia, in tesi invece superflua: invero, nel ricorso introduttivo (cfr. § 1) 4.) la curatela si è limitata a fare generico riferimento a “inutili tentativi esperiti in forza del
19 secondo comma dell'art. 64 L.F. di ottenere la cancellazione del diritto di abitazione citato, risultando pertanto interesse attuale del proporre il presente RT procedimento perché venga dichiarata l'inefficacia del diritto gravante sull'immobile venduto”, senza però spiegare quali sarebbero stati questi “tentativi” e perché il G.D.,
a seguito della aggiudicazione dell'immobile sul quale grava il diritto di abitazione non abbia disposto con decreto ex art. 108 L.F. la cancellazione di tale diritto, né, ancor prima, se detta cancellazione sia stata chiesta e per quale ragione, laddove rifiutata, il provvedimento negativo non sia stato reclamato ex art. 26 L.F.
In secondo luogo, la tesi secondo cui non sarebbe necessario l'intervento giurisdizionale per l'apprensione dei beni al fallimento ai sensi dell'art. 64 L.F., quand'anche in aderenza alla lettera della norma, equivarrebbe a privare tout court il titolare del diritto soggettivo che la norma dichiara inefficace, del diritto di difendere quello stesso diritto.
Per tali ragioni, o la norma è incostituzionale, ovvero, anche solo a posteriori l'intervento del giudice è necessario e ciò salvo intervenga acquiescenza da parte del soggetto che subisce la revoca, ma non è questo il caso.
Di conseguenza, pur se espresso in modo succinto, il ragionamento del giudice di primo grado è corretto.
Con l'ulteriore considerazione che se per il conseguimento della declaratoria di inefficacia non fosse necessario l'intervento del giudice, bastando la semplice trascrizione della sentenza di fallimento, la curatela non avrebbe interesse, né legittimazione, ad agire in giudizio per coltivare la domanda per cui è causa, perché,
a ben vedere, il “bene della vita” sarebbe stato raggiungibile senza l'intervento del giudice e, quindi, non avendolo acquisito prima, quando lo avrebbe potuto fare (e cioè prima della vendita coattiva), ora non può più farlo nemmeno attraverso l'intervento del giudice, proprio perché non necessario.
In ogni caso per l'infondatezza della censura appare decisivo il rilievo che la premessa contestata non rappresenta affatto l'antecedente logico giuridico della decisione e, pertanto, poiché la decisione si fonda anche su altre e autonome ragioni, la doglianza quand'anche accolta non inficerebbe la decisione impugnata;
10.2 il secondo motivo (sub 5.b) è infondato.
Va in primo luogo rilevato che le considerazioni svolte dal giudice non sono affatto errate, considerato che l'interpretazione sistematica non è vietata, né ostacolata dal tenore letterale della disposizione, né illogica, considerata l'assenza di un limite espresso all'applicabilità della norma, per cui sarebbe illogica l'applicazione di una
20 norma laddove impossibile il sillogismo tra la premessa maggiore, ossia la norma, e la premessa minore, vale a dire il fatto concreto.
D'altra parte, l'esistenza di una chiara formulazione grammaticale della norma non è sufficiente per limitare l'interpretazione all'elemento letterale, occorrendo, altresì, che il senso reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione non si ponga in contrasto con le argomentazioni logiche sull'intenzione del legislatore.
Oltretutto, è divenuto da tempo desueto il canone interpretativo “in claris non fit interpretatio”: invero, facendo riferimento all'intenzione del legislatore, l'art. 12 disp. prel. c.c. contiene un riferimento essenziale alla coerenza della norma e del sistema;
inoltre, dottrina e giurisprudenza dominanti hanno rilevato l'inadeguatezza della stessa idea di interpretazione letterale, dovendo l'interpretazione della legge avere anche una funzione evolutiva e adeguatrice.
Il ragionamento sviluppato dalla curatela è comunque errato.
Si sostiene che, stante la diversa classificazione dogmatica delle azioni (revocatorie e di inefficacia), l'art. 69-bis L.F. si applicherebbe alle sole azioni revocatorie e non anche alle azioni d'inefficacia, per cui il ragionamento del giudice del Tribunale di
Treviso sarebbe errato e comunque illogico.
Sennonché, è proprio la tesi del a essere viziata, poiché non è l'azione che RT disciplina la norma, ma è vero il contrario, ossia è la norma che disciplina l'azione.
La questione oggetto di causa attiene, a ben vedere, al perimetro applicativo della norma di cui all'art. 69 bis L.F.
Ora, mancando l'espressa esclusione di un elemento (le azioni di inefficacia ex art. 64 L.F.) da un insieme (le azioni improcedibili per intervenuta decadenza ex art 69 bis L.F.) non è possibile logicamente escludere tale elemento dall'insieme.
Il principio di identità secondo cui “A” è diverso da tutto ciò che “non è A” presuppone che si possa identificare “A”; nel momento in cui “A”, invece, non è identificabile, non
è identificabile nemmeno tutto ciò che “non è A”; di conseguenza, se una norma non esclude una fattispecie e al tempo stesso stabilisce caratteristiche che consentono la sua applicazione a plurime fattispecie, anche in ragione di taluni elementi di comunanza, non è possibile affermare che l'interpretazione sia illogica, semmai può risultare in violazione del principio per cui l'interprete non può pervenire al risultato di modificare la volontà della norma siccome inequivocabilmente espressa dal
Legislatore, ma non è il caso in esame.
Invero, il primo giudice non ha attribuito alla norma di cui all'art. 69-bis L.F. un significato diverso da quello attribuito alla norma dal Legislatore, e questo proprio
21 perché non sono incompatibili fra loro l'ordinanza impugnata e le norme che vengono in rilievo, ossia gli artt. 64 e 69-bis della legge fallimentare.
D'altro canto, nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretazione della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice è libero di non adeguarsi all'opinione espressa da altri giudici e può anche non seguire l'interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della Corte costituzionale non influenti direttamente sulla declaratoria di illegittimità o sul riconoscimento della legittimità di una specifica disposizione.
Tale libertà non esclude, peraltro, l'obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti per contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato.
Quindi, il contrasto fra più interpretazioni non va risolto in termini logici laddove gli orientamenti contrapposti non siano incompatibili con la norma, né siano in violazione della carta costituzionale o della normativa eurounitaria.
Ebbene, il non ha dedotto tale contrasto, ma ha semplicemente RT impugnato la decisione di primo grado sostenendo la correttezza di un'interpretazione diversa da quella formulata e applicata dal primo giudice;
10.3 il terzo motivo (sub 5.c) è infondato.
In primo luogo si osserva come l'affermazione fatta dal primo giudice secondo cui esistono azioni di accertamento assoggettate a termini decadenziali sia vera e finalizzata ad evidenziare che, quand'anche le azioni di accertamento siano accomunate dalla loro imprescrittibilità, non è altrettanto vero che siano tutte di conseguenza svincolate da termini decadenziali, prova ne sia che talune di esse lo sono;
per l'effetto, la categoria di appartenenza non può escludere limiti, preclusioni e decadenze.
In secondo luogo, va considerato che le azioni revocatorie non sono definite, ma solo disciplinate, dal Legislatore;
pertanto, affermare che l'azione ex art. 64 L.F. non è un'azione revocatoria, è un'affermazione che quand'anche possa affondare nella tradizione giuridica, non trova supporto nel dato normativo, ragion per cui affermare che l'azione di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F. sia una revocatoria, non viola alcuna disposizione di legge, ne è errata;
10.4 Il quarto motivo (sub 5.d) – con il quale il contesta ai fini di cui è RT causa la valorizzazione assegnata dal primo giudice alle disposizioni del Codice della
Crisi – è infondato.
22 Come in precedenza già evidenziato, la Relazione Illustrativa del Codice della Crisi afferma: in relazione all'art. 163: “Si pone invece in una linea di continuità con l'art. 64 della
l. fall. l'art. 163 che sancisce l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d'uso
e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Non è previsto il presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario dell'atto dal momento che non si ritiene necessario tutelare la buona fede in una situazione in cui il danno per il soggetto che subisce la perdita è pari al beneficio che ha gratuitamente ottenuto”;
e in relazione all'art. 170: “Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione 151 giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto per l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore”.
Appare evidente, sulla base della stessa illustrazione della novella fatta dal
Legislatore, come in parte qua vi sia piena continuità tra la disciplina fallimentare e quella del Codice della Crisi;
10.5 il quinto motivo (sub 5.e), infine, presenta concorrenti profili di inammissibilità
e di infondatezza e non può essere accolto.
Va in primo luogo sottolineato come l'argomento oggetto di contestazione non sia contenuto nel provvedimento impugnato, donde il difetto di specificità del motivo, non risultando “attaccata” una corrispondente statuizione dell'ordinanza.
Nel merito, la tesi dell'appellante per cui, avendo il Legislatore modificato solo il secondo comma dell'art. 69 bis L.F. (decorrenza) e non anche il primo (applicabilità del termine decadenziale), se ne dovrebbe dedurre che le due disposizioni, pur se contenute nello stesso articolo, sarebbero estranee l'una all'altra, non è condivisibile, risultando per contro fondata, oltre che coerente con le richiamate argomentazioni di sostegno già valorizzate dal primo giudice, la tesi per cui, avendo il Legislatore accomunato tutte le azioni richiamate nella norma, fra cui l'azione ex art. 64 L.F., ha con ciò dimostrato di ritenerle tutte e ciascuna di stampo revocatorio disciplinate nella sezione III.
C) L'appello incidentale.
23 11. L'appellata ha proposto a propria volta appello incidentale condizionato con riguardo a tutte le eccezioni sollevate in primo grado e rimaste assorbite, nonché, in via autonoma, in relazione alla decisione assunta in punto di spese di lite.
Sotto il primo profilo non vi è luogo a provvedere, trattandosi di appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale, sicché, non essendosi verificato l'evento condizionante, non vi è necessità di procedere alla disamina delle questioni assorbite.
Sotto il secondo profilo, l'appello va invece accolto.
Il giudice ha ritenuto di compensare le spese di lite in ragione della particolare complessità della questione.
L'appellante assume l'erroneità della decisione in parte qua in quanto la questione risolta dal giudice, la cui soluzione è stata posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea, non richiedeva comunque particolari approfondimenti, trattandosi solamente di adeguarsi all'uno o all'altro dei due orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito, difettando una corrispondente decisione di legittimità, nonché in quanto la domanda avrebbe dovuto comunque essere respinta sulla base delle altre eccezioni sollevate, da ritenersi, non solo fondate, ma tutte e ciascuna autonomamente decisive in senso contrario all'accoglimento della domanda del
. RT
Ritiene il Collegio che l'argomento posto a fondamento della decisione di compensare le spese di lite non trovi un pertinente riscontro normativo.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Ora, la “particolare complessità della questione”, a prescindere dalla valutazione che si possa in concreto fare in merito a quella sulla cui base il primo giudice ha ritenuto di risolvere la controversia, e che la Corte ritiene di confermare, non costituisce un argomento effettivamente valutabile ai fini della compensazione delle spese di lite, non rientrando in nessuna delle ipotesi enucleate dal secondo comma dell'art. 92
c.p.c.
Considerato, quindi, che nella specie la domanda attorea è stata (ed è) integralmente respinta e che non ricorre nessuna delle ipotesi alla cui ricorrenza il richiamato art. 92, co. 2, c.p.c. condiziona la facoltà del giudice di compensare (in tutto o in parte) le spese di lite (non vi è, infatti, soccombenza reciproca, né ricorre un'ipotesi di assoluta novità della questione, né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle
24 questioni dirimenti di causa, da intendersi come revirement della S.C. sulla questione decisiva oggetto della domanda, e non già come alternanza di decisioni da parte della giurisprudenza di merito), la decisione di primo grado va riformata in parte qua, ponendosi a carico del (soccombente) le RT spese di lite del primo grado. Parimenti a carico del appellante vanno RT coerentemente poste anche quelle del secondo grado, essendo risultata la Procedura soccombente anche nel giudizio di impugnazione.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno poste a carico del (attore RT appellante principale) e a favore di (convenuta appellata e appellante CP incidentale) secondo il principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore minimo per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Poiché l'impugnazione principale è stata proposta successivamente al 30 gennaio
2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante principale, RT
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 708/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto dal RT
;
[...]
b) accoglie l'appello incidentale proposto da con riguardo alla CP statuizione sulle spese di lite e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, che per il resto conferma, condanna l'attore,
[...]
, a rimborsare alla convenuta, sig.ra RT CP
, le spese di lite del primo grado, che liquida, per compensi, in € 3.562,00,
[...]
25 oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
c) condanna l'appellante , a rimborsare RT alla appellata, sig.ra , le spese di lite del secondo grado, che liquida: CP in € 4.236,00, per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 804 per rimborsi;
d) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale,
[...]
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, RT
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale)
a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 708/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 7.4.2023, vertente
TRA
, C.F. , RT C.F._1 in persona del curatore, dott.ssa autorizzato con provvedimento del Parte_2
G.D. n. 63/2023, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Pastorelli, con studio in Venezia – Dorsoduro 3464, elettivamente domiciliato presso l'indicato indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 appellante principale/attore in primo grado
E
, C.F. rappresentata e difesa dagli avvocati CP C.F._2
Salvatore Raciti e Fabrizio Calesso, con domicilio eletto presso i difensori, in Treviso, via Olivi, n. 2/E, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa il
6.3.2023 dal G.U. del Tribunale di Treviso, dott.ssa Petra Uliana, a definizione del procedimento n. 6359/2022 R.G. Tribunale Treviso, promosso dal
[...]
con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data RT
21.10.2022; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 conclusioni di parte appellante principale [ : RT
“In totale riforma dell'appellata Ordinanza del Tribunale di Treviso ex art. 702 ter emessa nel giudizio n. 6359/R.G. e comunicata in data 8.3.2023: 1. in accoglimento dell'appello proposto dal , accertarsi e Parte_3 dichiararsi ai sensi dell'art. 64 L.F. l'inefficacia dell'atto del Notaio Persona_1
21.11.2017 n. rep 108718 e n. racc. 35151 costituivo del diritto
[...] di abitazione in favore della sig.ra sull'immobile così catastalmente CP identificato: “Comune di Lavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato: due cantine, posto auto e terrapieno P.M. 15 (quindici) a piano terra: ingresso, cucina - soggiorno, w.c., una stanza, disbrigo, bagno, studio, giardino, marciapiede, corte e posto auto” esteso alle “parti comuni quali risultanti nel libro fondiario per le carature millesimali afferenti le dette unità” e “sulle relative accessioni
e pertinenze, fissi ed infissi, con le esistenti servitù attive e passive”, e conseguentemente disporsi la cancellazione delle relative intavolazioni a carico delle
p.e. 1535 del c.c. Lavarone, p.m. 11 e 15, G.N. 16/1 e 16/2, di data 2.1.2018, e/o
l'annotazione della inefficacia della costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra nei libri fondiari di competenza.
2. Respingersi l'appello incidentale CP ed ogni avversaria domanda ed eccezione.
3. Con vittoria di competenze professionali
e spese di lite, ivi incluse quelle generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: CP
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'ecc.ma Corte adita: 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
[...]
per tutti i motivi in atti dedotti;
2) rigettare, per i motivi RT dedotti, l'appello proposto dal in quanto RT infondato in fatto e in diritto;
3) in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado
Repert. n. 841/2023 del Tribunale di Treviso, comunicata in data 8/3/2023, resa nella causa n. 6359/2022, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata, accogliere le conclusioni rassegnate dalla signora CP innanzi al giudice di prime cure che qui si precisano nuovamente a ogni effetto: A)
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse ad agire del
, e/o la carenza di legittimazione attiva del RT
, e/o la carenza di legittimazione passiva RT della convenuta , e/o la decadenza del CP RT
ex art. 69 bis L.F. per il decorso del termine triennale dalla
[...] dichiarazione di fallimento e conseguentemente rigettare le domande tutte formulate
2 dal ricorrente, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili;
in via RT subordinata, dichiararsi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, essendo competente il Tribunale di Trento;
B) Nel merito: rigettare le domande formulate dal
Fallimento ricorrente, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti dedotti. C) Con vittoria delle spese e competenze di lite. 4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi del giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 20.10.2022, notificato il
28.10.2022, il curatore del Fallimento della ditta individuale RT
, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso (quale foro concorsuale) la
[...] sig.ra chiedendo: “accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 64 L.F. CP
l'inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali del RT
e dei loro aventi causa, dell'atto del notaio
[...] Persona_1
21.11.2017, n. rep 108718, e n. racc. 35151, costituivo del
[...] diritto di abitazione in favore della sig.ra sull'immobile così catastalmente CP identificato: “Comune di Lavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato: due cantine, posto auto e terrapieno P.M. 15 (quindici) a piano terra: ingresso, cucina - soggiorno, w.c., una stanza, disbrigo, bagno, studio, giardino, marciapiede, corte e posto auto” esteso alle “parti comuni quali risultanti nel libro fondiario per le carature millesimali afferenti le dette unità” e “sulle relative accessioni
e pertinenze, fissi ed infissi, con le esistenti servitù attive e passive”, e conseguentemente disporsi la cancellazione delle intavolazioni descritte in narrativa
a carico delle p.e. 1535 del CC Lavarone, p.m. 11 e 15, G.N. 16/1 e 16/2, di data
02.01.2018, e/o l'annotazione della intervenuta inefficacia della costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra nei libri fondiari di competenza”. CP
Nello specifico, a fondamento della domanda deduceva:
i) che nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento della ditta
[...]
, disposta dal Tribunale di Treviso con sentenza n. RT
53/2019 dell'8.5.2019, il , con atto del notaio RT Persona_1 del 21.11.2017, n. rep 108718 e n. racc. 35151, aveva costituito “a titolo
[...] di liberalità” in favore della moglie, , per l'intera durata della vita di CP questa, il diritto di abitazione sull'alloggio di sua proprietà catastalmente identificato:
“Comune di Lavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato: due
3 cantine, posto auto e terrapieno P.M. 15 (quindici) a piano terra: ingresso, cucina - soggiorno, w.c., una stanza, disbrigo, bagno, studio, giardino, marciapiede, corte e posto auto”, esteso alle “parti comuni quali risultanti nel libro fondiario per le carature millesimali afferenti le dette unità” e “sulle relative accessioni e pertinenze, fissi ed infissi, con le esistenti servitù attive e passive”;
ii) che l'atto di costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra CP
era stato intavolato in data 2.1.2018 sul Libro fondiario di Trento a carico delle
[...]
p.e. 1535 del CC Lavarone, p.m. 11 e 15, G.N. 16/1 e 16/2;
iii) che una volta intavolata la sentenza di fallimento nel Registro Tavolare, la
Procedura, a seguito di aggiudicazione disposta all'esito di procedura competitiva di vendita in ambito fallimentare, aveva venduto l'immobile con atto dell'8.9.2021, stipulato avanti al Notaio di Treviso (n. rep. 92316 e n. racc. 37817), Per_2 contestualmente impegnandosi ad ottenere il decreto di cancellazione delle formalità sul medesimo gravanti, compresa la costituzione del diritto di abitazione di cui al punto i), in quanto inefficace ai sensi dell'art. 64, co. 1, L.F., essendo stato costituito con atto a titolo gratuito stipulato nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento
(l'atto di costituzione del diritto di abitazione data 21.11.2017, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento è stata depositata l'8.5.2019); iv) che i tentativi esperiti in forza del secondo comma dell'art. 64 L.F. per ottenere la cancellazione del diritto di abitazione erano risultati vani;
v) che era pertanto interesse del ottenere per via giudiziale la RT dichiarazione di inefficacia del diritto gravante sull'immobile venduto.
2. La convenuta ( ) si costituiva in causa: CP
i) eccependo, ex art. 69-bis L.F., la decadenza del dall'azione ex art. RT
64 L.F. sul presupposto del vano decorso del termine triennale previsto da detta disposizione per l'esperibilità delle azioni revocatorie e di inefficacia, considerato che la sentenza di fallimento era stata pronunciata l'8.5.2019, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato depositato il 20.10.2022, sottolineando ulteriormente, in tale prospettiva, l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle azioni revocatorie fallimentari e, parimenti, l'inapplicabilità della sospensione emergenziale prevista dalla legislazione speciale adottata in relazione alla pandemia da covid-19, e segnatamente quella prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. n.
18/2020, in quanto il Presidente del Tribunale non aveva adottato misure organizzative limitanti la possibilità di introdurre il giudizio mediante il deposito telematico dell'atto;
4 ii) eccependo il difetto di interesse del alla proposizione dell'azione, RT avendo il curatore già alienato l'immobile interessato dal diritto di abitazione, sicché, anche laddove la domanda fosse stata accolta, non si sarebbe comunque prodotto un corrispondente acquisto vantaggioso per la massa dei creditori, costituente il presupposto necessario dell'azione revocatoria, che non ha ad oggetto l'atto in sé, ma la reintegrazione della garanzia generica mediante l'inopponibilità alla massa dei creditori, la cui funzione tipica non sarebbe stata, quindi, in concreto perseguita;
iii) eccependo il difetto di legittimazione ad agire del essendo stata fatta RT valere l'inefficacia di un diritto reale minore su un bene di proprietà altrui, che non potrebbe pertanto mai essere acquisito alla massa fallimentare, anche in considerazione del fatto che il diritto di abitazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1024 c.c., non è pignorabile, né, quindi, espropriabile;
iv) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto con la vendita del bene immobile gravato dal diritto di abitazione è stata trasferita in capo agli acquirenti ogni facoltà, potere e diritto relativo alla proprietà del cespite e che gli acquirenti ben erano a conoscenza dell'esistenza del diritto di abitazione della convenuta essendo stato questo individuato e valutato nella perizia di stima (datata
10.1.2020) svolta su incarico del curatore in vista e in funzione della cessione dell'immobile;
v) eccependo l'incompetenza del Tribunale adito per essere invece competente il
Tribunale di Trento, nel cui circondario è situato l'immobile oggetto di revocatoria;
vi) contestando, nel merito, il fondamento della domanda sul presupposto che il diritto di abitazione è sopravvissuto all'alienazione e che secondo le regole del sistema tavolare solo con l'intavolazione della sentenza di fallimento (e non del mero estratto) si determina l'effetto acquisitivo in capo al fallimento, adempimento che non
è stato eseguito dal Curatore prima dell'alienazione, sicché il diritto di abitazione non
è stato acquisito al patrimonio del fallimento ed è stata ceduta la sola nuda proprietà del bene in applicazione del principio nemo plur iuris in alium transferre potest quam ipse habet, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'ill.mo Tribunale adito: A) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare: — la carenza di interesse ad agire del Controparte_2
— la carenza di legittimazione attiva del
[...] Controparte_2
— la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...] [...]
— la decadenza del ex art. 69 CP_3 RT bis L.F. per il decorso del termine triennale dalla dichiarazione di fallimento,
5 conseguentemente rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente, RT siccome improponibili, improcedibili, inammissibili;
in via subordinata, dichiararsi
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, essendo competente il Tribunale di
Trento; B) Nel merito: rigettare le domande formulate dal Fallimento ricorrente, siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti dedotti. C) Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
3. Il Giudice, instaurato il contraddittorio in relazione all'individuazione della normativa applicabile alla controversia – sul rilievo, ritenuto critico e rilevante, che la domanda, pur autorizzata dal G.D. il 5.5.2022, era poi stata in concreto proposta solo in data 20.10.2022, e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.L.gs n.
14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), nel testo del quale è espressamente previsto, all'art. 170, che il termine di decadenza triennale è applicabile anche alle azioni di inefficacia – fissava la data per la discussione della causa e all'esito si riservava, decidendo quindi la controversia con l'ordinanza decisoria qui appellata, con la quale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta sul rilievo che, pur nella loro diversità, le fattispecie di cui agli artt. 64, 65, 67 e 69 L.F. sono accomunate sotto la stessa denominazione di azioni revocatorie e così unitariamente considerate dal legislatore all'art. 69 bis, comma 1, L.F. laddove ha previsto il termine di decadenza triennale, richiamato il precedente costituito dalla sentenza n. 2610/2021 di questa Corte d'Appello, sezione prima civile, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda del Fallimento attore siccome tardivamente proposta, assorbita ogni altra questione, compensando integralmente le spese di lite.
4. Ha proposto appello la curatela sulla base di cinque motivi – da (5.a) a (5.e) – chiedendo, in integrale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda, concludendo nei termini sopra trascritti.
5. Si è costituita l'originaria convenuta chiedendo dichiararsi il gravame inammissibile e nel merito prendendo comunque posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto. Per l'ipotesi di accoglimento del gravame ha riproposto, anche in via di appello incidentale, le difese ed eccezioni già svolte nel primo grado rimaste assorbite e impugnato in ogni caso la decisione di compensare integralmente le spese di lite, sostenendo l'insussistenza del ritenuto presupposto affermando sul presupposto che il sarebbe risultato comunque RT soccombente, essendo fondate e non altrimenti superabili le eccezioni sollevate, sia in rito, che nel merito.
6 6. All'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione in relazione alle conclusioni come sopra precisate e quindi decisa nei termini di seguito esposti, assorbita ogni altra contestazione.
II
Ragioni della decisione.
A) La decisione impugnata.
7. Il giudice di primo grado ha ritenuto la domanda del attore RT inammissibile sulla base delle seguenti considerazioni:
a) nella fattispecie in esame la disciplina di riferimento va individuata nella legge fallimentare: artt. 64 e ss.:
[“
1. Sulla legge applicabile. Le disposizioni finali del Codice della crisi di impresa recano la disciplina di diritto transitorio. In particolare, per quanto di interesse, all'art.
390, comma 2, c.c.i. prevede che “Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. La disposizione non prevede esplicitamente l'ultrattività delle azioni di revocatoria fallimentare non ancora esperite dal Curatore alla data di entrata in vigore del nuovo codice;
tuttavia, considerato che con l'azione revocatoria fallimentare si fa valere un effetto della dichiarazione di fallimento regolato dagli art. 64 e ss. l.f., è preferibile ritenere che le azioni che derivano dal fallimento debbano essere assoggettate alla legge che quella dichiarazione ha consentito e che quell'effetto ha previsto. Sulla questione è stato inoltre rinvenuto un precedente del Tribunale di Treviso che, pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 150 del D.L.gs 5/2006, disposizione di diritto transitorio di tenore analogo a quella in commento, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 69 bis
l.f., introdotto nella legge fallimentare con la novella del 2006, ai fallimenti dichiarati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'azione revocatoria, trattandosi di azione diretta alla ricostruzione dell'attivo mediante l'esercizio di un diritto di natura potestativa disciplinato dalla legge fallimentare (Trib. Tv, sent. 2/5/2007,
). L'azione esperita dal Curatore per ottenere l'inefficacia dell'atto di Persona_3 costituzione del diritto di usufrutto è quindi regolata dalle disposizioni di cui agli art.
64 e ss. della legge fallimentare”];
b) a differenza delle azioni revocatorie di cui agli art. 67 e 69 L.F., la pronuncia che priva di effetto un atto a titolo gratuito ha natura dichiarativa, e non costitutiva, con effetti ex tunc. Tuttavia, anche per le azioni previste dagli artt. 64 e 65 L.F. è
7 necessario un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei presupposti per l'inefficacia, non potendo il curatore acquisire la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Per l'effetto, pur nella loro diversità, le fattispecie di cui agli art. 64, 65, 67 e 69 L.F. sono accomunate sotto la stessa denominazione di azioni revocatorie e sono così state unitariamente considerate dal legislatore all'art. 69-bis, comma 1, L.F., laddove ha previsto, per il loro legittimo esercizio, il rispetto del termine di decadenza triennale:
[“l'art. 69 bis l.f. così stabilisce al primo comma: "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto".
Facendo leva sul dettato letterale, che non concerne tutte le azioni revocatorie, bensì esclusivamente a quelle "disciplinate", ovvero compiutamente regolate, nella sezione della legge fallimentare in cui la norma è situata, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità del termine decadenziale alle revocatorie ordinarie che, per espressa previsione dell'art. 66, comma 1, l.f., rimangono disciplinate dagli artt. 2901
-2904 c.c. Infatti la giurisprudenza è costante nel ribadire come le azioni revocatorie ordinarie promosse dal curatore siano soggette esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c. e non al termine decadenziale di cui all'art. 69 bis l.f. (Cass. Civ. sez. III, n. 8680 del 4.4.2017; Cass. n. 5619/2016;
Cass. n.5359/2009). Ugualmente esclusa dall'ambito di operatività dell'art. 69 bis l. fall. è la c.d. azione revocatoria penale ex artt. 192, 193, 194 e 195 c.p, la cui funzione risiede sempre nella necessità di neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo in pregiudizio dei creditori, ed è caratterizzata dal fatto di riferirsi ad atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall'autore del reato. Nella giurisprudenza di legittimità non è mai stato affrontato direttamente il tema dell'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 69 bis l.f. alle azioni di inefficacia di cui agli art.
64 l.f. e 65 l.f. Le azioni di inefficacia sono accomunate alle azioni revocatorie in senso tecnico di cui agli art. 67 e 69 l.f. per il presupposto della declaratoria di fallimento, per il compimento dell'atto revocando nel “periodo sospetto” da calcolarsi a ritroso rispetto all'apertura della procedura, per l'essere l'azione diretta a tutelare la par condicio creditorum attraverso lo strumento dell'inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore nel periodo sospetto. A differenza delle revocatorie di cui agli art. 67 e 69 l.f., la pronuncia che priva di effetto un atto a titolo gratuito ha natura dichiarativa con effetti ex tunc e non costitutiva. Anche per le azioni ex art. 64 e 65
l.f. è tuttavia necessario un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei
8 presupposti per l'inefficacia, non potendo il Curatore, nella vigenza della legge fallimentare, acquisire la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Pertanto, pur nella loro diversità, le fattispecie di cui agli art.
64, 65, 67 e 69 l.f. sono accomunate sotto la stessa denominazione di azioni revocatorie e così sono state unitariamente considerate dal legislatore all'art. 69 bis, comma 1, l.f. laddove ha previsto il termine di decadenza triennale”];
c) sussistono più argomenti a favore della tesi unitaria della applicabilità della disposizione di cui all'art. 69-bis, co. 1, L.F., anche alle azioni di inefficacia di cui agli artt. 64 e 65 L.F., e segnatamente:
i) si tratta di azioni disciplinate tutte dalla legge fallimentare, a differenza della revocatoria ordinaria, volte a perseguire l'interesse della massa dei creditori mediante lo strumento dell'inefficacia, secondo discipline previste dal titolo II, capo III, sezione
III, variamente modulate in ragione delle caratteristiche dell'atto compiuto dal debitore;
ii) non assume rilievo decisivo in senso contrario la diversa natura della sentenza pronunciata a conclusione dei giudizi instaurati ex artt. 64 e 65 L.F. in quanto esistono nel nostro ordinamento azioni di accertamento che soggiacciono a termini decadenziali per il loro esercizio, stante l'interesse di velocizzare la procedura ed evitare il protrarsi di stati di precarietà e di incertezza nei traffici giuridici;
iii) la contestata irragionevolezza dell'interpretazione unitaria trova smentita nell'art. 170 del C.C.I.I., che prevedendo l'applicabilità del termine decadenziale anche alle azioni di inefficacia smentisce la predicata ontologica incompatibilità tra azione di accertamento e termine decadenziale;
iv) ulteriore conferma indiretta in tal senso è costituita dal disposto del secondo comma dell'art. 69-bis L.F. (aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, secondo cui: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 e 65, art. 67, commi 1 e 2, e art. 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”), che per adeguare alla regola generale dettata dal precedente comma 1 la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di concordato preventivo, investe, indifferentemente tutte le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'art. 69-bis (e quindi: l'art. 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
l'art. 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti
9 nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
l'art. 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
l'art. 69, riguardante gli atti di cui all'art. 67 compiuti tra coniugi, di cui regola specificamente la revocatoria fallimentare) accumunate dalla comune caratteristica e funzione di essere strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento;
v) la soluzione unitaria è inoltre l'unica conforme ai principi impartiti e ai canoni ermeneutici espressi dalla Corte di Cassazione in seguito all'entrata in vigore del
Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, la quale ha affermato, in via generale, la portata interpretativa del nuovo Codice della Crisi, potendosi rinvenire nello stesso norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro, situazione effettivamente ricorrente nella fattispecie essendo ravvisabile una continuità tra gli artt. 64 L.F. e 163 C.C.I.I., essendo l'azione di inefficacia retta dai medesimi presupposti applicativi:
[“Un primo argomento a favore della tesi unitaria è che trattasi tutte di azioni disciplinate dalla legge fallimentare, a differenza della revocatoria ordinaria, volte a perseguire l'interesse della massa dei creditori mediante lo strumento dell'inefficacia, secondo discipline previste dal titolo II, capo III, sezione III, variamente modulate in ragione delle caratteristiche dell'atto compito dal debitore. Non pare decisiva la diversa natura della sentenza pronunciata a conclusione dei giudizi instaurati ex art.
64 e 65 l.f.: esistono infatti nel nostro ordinamento azioni di accertamento che soggiacciono a termini decadenziali per il loro esercizio, stante l'interesse di velocizzare la procedura ed evitare il protrarsi di stati di precarietà e di incertezza nei traffici giuridici. D'altro canto, l'irragionevolezza della proposta interpretazione è smentita dall'art. 170 c.c.i. che testualmente prevede l'applicabilità del termine decadenziale anche alle azioni di inefficacia, così smentendo la predicata ontologica incompatibilità tra azione di accertamento e termine decadenziale. Una conferma indiretta in tal senso scaturisce poi dal comma 2, aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n.
134 in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 e 65, art. 67, commi 1 e 2, e art. 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". In tal modo il secondo comma significativamente investe, per adeguare alla regola generale del comma precedente la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di
10 concordato preventivo, le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'art. 69 bis (l'art. 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
l'art. 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
l'art. 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
l'art. 69, riguardante gli atti di cui all'art. 67 compiuti tra coniugi, di cui regola specificamente la revocatoria fallimentare), così da confermare che l'applicazione dei termini indicati nell'art. 69 bis, comma 1 bis concerne (esclusivamente) quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. civ. sez. III, n.
8680 del 4.4.2017; Cass. n. 5619/2016; Cass. n.5359/2009). Recentemente, inoltre, la Corte di Appello di Venezia ha affermato l'applicabilità dell'istituto della decadenza alle azioni di inefficacia, ritenendo che essere rientrino nell'ampio genus delle azioni revocatorie volte alla ricostruzione dell'attivo fallimentare, accumunate dalla disciplina dell'art. 69 bis l.f., come confermato dall'introduzione del comma secondo in tale norma, disposizione che quindi detta una disciplina generale di tutti gli strumenti di stampo recuperatorio, disciplinate dalla sezione III, il cui imprescindibile presupposto è la dichiarazione di fallimento (Corte App. Ve sent. n. 2610/2021 pubbl.
14/10/21). L'interpretazione indicata è inoltre l'unica conforme ai principi impartiti e ai canoni ermeneutici espressi dalla Corte di Cassazione in seguito all'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza. La Corte di Cassazione ha affermato, in via generale, la portata interpretativa del nuovo Codice della Crisi, potendosi rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro
(Cass. S.U. n. 8504/2021; Cass. S.U. n. 12476/2020). Nel caso in esame, vi è continuità tra gli art. 64 l.f. e 163 c.c.i., essendo l'azione di inefficacia retta dai medesimi presupposti applicativi;
continuità esplicitata anche nella Relazione
Illustrativa 10/1/2019 sotto la voce “art. 163 Atti a titolo gratuito”. Vi è continuità anche tra l'art. 69 bis l.f. e l'art. 170 c.c.i.: quest'ultima disposizione codifica
l'interpretazione dell'istituto che deve ritenersi prevalente, ovvero l'applicabilità della decadenza anche alle azioni di inefficacia. Sul punto la Relazione Illustrativa, sotto la voce “art. 170” chiarisce che i termini di decadenza e prescrizione, valevoli per
l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia, “vengono confermati”, “al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui
11 confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”. L'antecedente logico della portata interpretativa del Codice della Crisi risiede nella natura non innovativa delle disposizioni ivi contemplate, le quali rappresentano, in larga misura, la codificazione degli indirizzi giurisprudenziali già formatisi sotto il vigore del regio decreto, rispetto ai quali viene data continuità. Conclusivamente, l'azione intrapresa dalla Curatela è da considerarsi inammissibile per intervenuta decadenza triennale, con assorbimento di ogni altra questione”].
B) L'appello principale.
8. L'appello è affidato a cinque motivi, tutti attinenti all'interpretazione data dal primo giudice all'art. 69-bis in combinazione con gli artt. 64 e ss. della legge fallimentare.
Nello specifico:
i) il primo motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69 bis L.F. per aver affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo
69-bis, comma 1, rientra anche l'azione di inefficacia di cui all'art. 64 con la motivazione che “anche per le azioni ex art. 64 e 65 L.F. è necessario un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei presupposti per l'inefficacia, non potendo il Curatore, nella vigenza della legge fallimentare, acquisire la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”. Il ragionamento del giudice partirebbe da un presupposto errato, in quanto contrastante con la chiara previsione di legge, e cioè che nella vigenza della legge fallimentare la disponibilità dei beni trasferiti a titolo gratuito non potrebbe essere acquisita al con la semplice trascrizione della sentenza che ha dichiarato RT
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”. Essendo errato il presupposto, lo sarebbe anche la conseguenza che il giudice ha ritenuto di potervi ritrarre. In ogni caso non sussisterebbe alcuna consequenzialità logica tra l'inesistente necessità dell'azione per esecuzione di massa e l'assoggettamento al termine decadenziale, né la collocazione dell'azione di accertamento nella sezione che prevede le revocatorie autorizza ad estendere alla prima la disciplina delle seconde quando, come nel caso, il legislatore fissa un termine di decadenza solo per queste ultime;
ii) il secondo motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per aver affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo dall'69-bis, comma 1, rientra anche l'azione di inefficacia di cui all'art. 64, con la motivazione che “le azioni di inefficacia sono accomunate alle azioni revocatorie in senso tecnico di cui agli art. 67 e 69 l.f. per il presupposto della declaratoria di
12 fallimento, per il compimento dell'atto revocando nel “periodo sospetto”, da calcolarsi a ritroso rispetto all'apertura della procedura, per l'essere l'azione diretta a tutelare la par condicio creditorum attraverso lo strumento dell'inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore nel periodo sospetto”. Il giudice, in parte qua, avrebbe fondato la decisione su postulati privi di inferenza con ciò che si vorrebbe dimostrare con la loro enunciazione. L'estensione all'una categoria delle regole dettate per l'altra, contro il dato normativo, costituirebbe un'operazione che non trova giustificazione nel fatto che entrambe le azioni sono contemplate dalla legge fallimentare, che le ha sì previste entrambe, ma le ha diversamente disciplinate, né troverebbe giustificazione (deponendo ciò, anzi, in senso opposto) nel fatto che con lo strumento della sentenza in un caso si giunga al risultato stabilito per legge nell'altro;
iii) il terzo motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per avere il giudice affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo dall'69-bis, comma 1, rientra l'azione di inefficacia di cui all'art. 64 con la motivazione che “esistono nel nostro ordinamento azioni di accertamento che soggiacciono a termini decadenziali per il loro esercizio”. L'argomento speso dal giudice, non solo si risolverebbe in una tautologia, peraltro basata su una premessa logica non pertinente, ma sarebbe contrario alle disposizioni di legge in materia di interpretazione delle norme, pervenendo ad un risultato ermeneutico impraticabile.
L'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”. Nel caso in esame, diversamente da quanto implicitamente ritenuto dal primo giudice, il significato fatto proprio dalle parole secondo la connessione di esse non presterebbe margini ad equivoci, disponendo l'articolo 69-bis L.F. in termini chiari che “le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”, il che esclude l'azione ex art. 64, che essendo un'azione di accertamento si colloca senza dubbio al di fuori del perimetro considerato. Non sussisterebbe nemmeno la possibilità di approdare, contro la lettera della legge, al risultato qui contestato attraverso il ricorso all'analogia o a interpretazioni estensive: in particolare, all'analogia non si potrebbe ricorrere perché
13 la controversia può essere decisa con la precisa disposizione che la regola;
in ogni caso la norma che si vorrebbe applicare alla fattispecie che si assume non disciplinata
è una norma che introduce una decadenza, il che impone un'interpretazione restrittiva poiché le norme sulla decadenza hanno natura eccezionale e sono, quindi, di stretta interpretazione, ossia non applicabili in via analogica;
iv) il quarto motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per avere il giudice affermato che l'interpretazione dell'art. 69-bis
L.F. secondo cui nella sua previsione è compresa anche l'azione ex art. 64 L.F. è
l'unica conforme ai principi impartiti e ai canoni ermeneutici espressi dalla Corte di
Cassazione in seguito all'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza. Non sarebbe, infatti, condivisibile la tesi per cui l'art. 170 C.C.I.I.
“codifica l'interpretazione dell'istituto che deve ritenersi prevalente, ovvero l'applicabilità della decadenza anche alle azioni di inefficacia”, e questo, in primo luogo in quanto vi è discontinuità tra i due testi normativi – il che già di per sé escluderebbe in radice il preteso carattere interpretativo della norma nuova rispetto alla precedente – e in secondo luogo in quanto non è vero che essa codifica l'interpretazione prevalente, essendo, al contrario, quella avversata dall'ordinanza impugnata che corrisponde alla interpretazione, se non unanime, assolutamente dominante in dottrina;
v) il quinto motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli
64 e 69-bis L.F. per aver affermato che nelle “azioni revocatorie” indicate nell'articolo dall'69-bis, comma 1, rientra l'azione di inefficacia di cui all'art. 64 con la motivazione che l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 69-bis L.F. all'azione di cui all'art. 64 L.F. troverebbe una conferma indiretta dal comma 2, aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
L'argomento sarebbe privo di qualsiasi pertinenza, chiaro essendo che il secondo comma si riferisce a tutt'altro, stabilendo semplicemente qual è il dies a quo per il calcolo del cosiddetto “periodo sospetto”. Il secondo comma della norma in questione vale servirebbe, cioè, solo ad individuare quali sono gli atti pregiudizievoli relativamente ai quali possano essere esercitate le azioni revocatorie e le azioni di inefficacia, ma nulla direbbe in ordine alla estensione alle azioni di inefficacia del termine decadenziale fissato per le revocatorie. Andrebbe poi ulteriormente considerato che, avendo il legislatore ben chiara la differenza tra azioni revocatorie e azioni di inefficacia, ove mai avesse voluto estendere alle seconde il termine decadenziale delle prime sarebbe intervenuto nello stesso modo in cui è intervenuto con la riforma del 2019.
14 9. I riassunti motivi di impugnazione si basano tutti e ciascuno sull'assunto che la
Procedura non sarebbe decaduta dal diritto di chiedere la declaratoria di inefficacia della costituzione del diritto di abitazione a favore della signora , perché CP
l'azione esercitata dall'appellante, così come prevista e disciplinata dall'art. 64 L.F., non sarebbe assoggettata al regime decadenziale previsto dall'art. 69 bis L.F.
Ritiene il Collegio di dover confermare la lettura e l'interpretazione unitaria del complesso normativo di riferimento data dal primo giudice a favore della applicabilità del regime decadenziale di cui al primo comma dell'art. 69-bis L.F. anche all'azione esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 64 L.F., e ciò sulla base della considerazione che i presupposti, i principi informativi e la finalità dell'azione di inefficacia ex art. 64 sono eguali a quelli dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto entrambe: a) presuppongono di necessità la dichiarazione di fallimento;
b) integrano un'inefficacia relativa;
c) possono essere esercitate solo nel corso della procedura fallimentare;
d) rispondono a una finalità recuperatoria alla massa del bene oggetto della disposizione che si pretende inefficace;
e) vanno poste in essere in un tempo “certo” al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta la procedura concorsuale fallimentare (oggi di liquidazione giudiziale).
D'altra parte, dalla ricostruzione storica dell'istituto non emerge mai una diversità di fondamento tra la disciplina degli atti gratuiti e quella degli atti onerosi, concretizzandosi nella sostanza la distinzione tra “inefficacia” (art. 64) e
“revocabilità” (art. 67) solo nei diversi presupposti e nei diversi poteri attribuiti al giudice in ordine alla valutazione dei fatti, limitata all'accertamento della natura dell'atto.
Peraltro, se si vuole fondare sul dato normativo l'estraneità dell'art. 64 L.F. al sistema revocatorio la soluzione non sarebbe accettabile, provando troppo, in quanto afferma una inefficacia assoluta anche inter partes.
Sennonché, non può un evento futuro ed incerto, quale è la dichiarazione di fallimento, “creare” una causa di inefficacia del rapporto inter partes, in relazione a un contratto perfettamente valido.
Poiché deve ritenersi pacifico che se non interviene la dichiarazione di fallimento l'inefficacia non si produce, allora deve necessariamente concludersi che non si tratta di una inefficacia automatica, non potendo configurarsi una inefficacia assoluta da causa sopravvenuta.
Questa Corte d'Appello, esaminando un caso sotto più profili sovrapponibile a quello qui in esame, si è già pronunciata sulla applicabilità della disposizione dettata dall'art. 15 69-bis, co. 1, L.F. anche alle c.d. “azioni di inefficacia” ex artt. 64, 65 L.F. (v. Corte
d'Appello Venezia, prima sezione civile, pres. rel. Passarelli, sentenza n. 2610 del
14.10.2021), e in difetto di interventi della S.C. distonici rispetto a quanto già ritenuto, ritiene il Collegio di dare continuità all'interpretazione posta a base della richiamata decisione, che per opportunità si riporta: “(omissis) La sentenza impugnata ha accolto la domanda del fallimento sulla base delle seguenti argomentazioni: - circa l'eccezione di decadenza per essere maturato il termine di tre anni di cui all'art. 69 bis l.f., tale norma non poteva trovare applicazione essendo riferibile alle azioni revocatorie, tra le quali non rientravano le azioni di inefficacia ex art. 65 l.f., come nella specie;
- circa i pagamenti, questi erano desumibili dai bilanci di esercizio degli anni dal 2009 al 2012 che esponevano debiti per finanziamento dei soci progressivamente diminuiti nonostante il loro carattere di crediti postergati, con attendibile fondamento della tesi del secondo cui erano stati parzialmente rimborsati.
[omissis] lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)
Mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art 69bis l.f. dell'azione revocatoria;
2) Mancato mutamento del rito ai fini dell'accertamento della natura dei pagamenti in contestazione, destinati a consentire alla società di continuare
l'esercizio dell'attività alberghiera;
3) Mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo. Con il primo motivo di appello [omissis] sostengono l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha riconosciuto che la curatela era ormai decaduta dal diritto di esercitare l'azione ex art. 65 l.f. sul presupposto che l'art. 69 bis l.f. non fosse applicabile a tale azione in quanto non rientrante tra le azioni revocatorie, mentre, secondo le appellanti, l'art. 69 bis l.f. è direttamente applicabile
a tutti quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento. Il motivo è fondato. L'art. 65, inserito nel Titolo II, capo
III, sezione III della legge fallimentare, sancisce che “sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento
o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”. L'art.69 bis l.f. stabilisce che “Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'art. 65 l.f. non integri un'azione revocatoria, di natura costitutiva, ma sia un'azione di inefficacia ex lege dei pagamenti, azione di mero accertamento tendente ad una pronuncia dichiarativa, alla quale non sarebbe applicabile l'art.69 bis l.f. che si rivolge solo alle prime. Ora, è pur vero che il convincimento espresso dal primo giudice è coerente con
16 quell'orientamento dottrinale che esclude dal novero delle azioni revocatorie le azioni di inefficacia di cui agli artt. 64 e 65 l.f., alle quali, dunque, non si applicherebbe la disciplina prevista dall'art. 69 bis l.f. circa i termini di decadenza, tuttavia, ragioni di ordine sistematico e di coerenza logica conducono a non aderire al predetto orientamento. Innanzitutto, il fatto che l'azione di cui all'art.65 lf tenda a una pronuncia dichiarativa non esclude che la stessa rientri nel più ampio genere delle azioni revocatorie, distinguendosi tra queste unicamente per l'individuazione ope legis dei relativi presupposti atteso che essa presuppone unicamente il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza originaria del debito, sia essa convenzionale o legale (Cass. 16618/16; 15980/10; 17552/09), senza la necessaria compresenza di qualsiasi elemento soggettivo. Inoltre, va chiarito che l'azione revocatoria è uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio dell'impresa fallita idoneo a rendere inefficaci quegli atti dispositivi compiuti prima della dichiarazione di fallimento in violazione della regola della par condicio creditorum e, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra le azioni di stampo revocatorio sono certamente ricomprese le norme di cui all'articolo 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento;
all'articolo 65, riguardante l'inefficacia dei pagamenti di crediti nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente;
all'articolo 67, concernente l'azione revocatoria fallimentare per atti
a titolo oneroso, pagamenti e garanzie;
all'articolo 69, riguardante gli atti di cui all'articolo 67 compiuti tra coniugi (cfr. Cass. 8680/17, in motivazione). Infine, che tali azioni siano accomunate dalla disciplina dettata dall'art. 69 bis l.f. è indirettamente confermato anche dal secondo comma di tale norma, aggiunto dalla
L. 7 agosto 2012 n. 134 in sede di conversione del D.L..22 giugno 2012 n. 83, in base al quale: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese": in tal modo, il secondo comma significativamente investe, per adeguare alla regola generale del comma precedente la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di concordato preventivo, le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l'articolo 69 bis l.f. In altre parole, è confermato che l'applicazione dei termini indicati nel primo comma dell'articolo 69 bis l.f. concerne tutti quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento, ossia tutte le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione III, in cui è collocato appunto l'articolo
17 69 bis l.f. Pertanto, considerato che il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova n.247 del 15/10/13 e che l'azione ex art. 65 l.f. è stata proposta con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 2/3/18 e notificato in data
23/4/18, a tale data era ormai compiuto il termine triennale decorrente dalla dichiarazione di fallimento per l'esercizio dell'azione per la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla società fallita a favore di nel periodo tra il 20/4/12 ed il
19/9/13 per complessivi € 115.582,00 nonché a favore di nel periodo 18-22/7/13 per complessivi € 3.540,00. Il convincimento espresso rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza, da ritenersi assorbiti. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dal per intervenuta decadenza dall'azione”.
Ancora, nel senso della fondatezza della tesi unitaria già nel vigore della legge fallimentare appare opportuno sottolineare il contenuto della Relazione al Codice della
Crisi riguardo alla previsione di cui all'art. 170 C.C.I.I. (“Articolo 170. Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia. Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto per l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore”), che nell'utilizzare il termine “conferma [“vengono confermati”] in relazione ai termini di esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia evidenzia come queste fossero sottoposte alla medesima regolazione circa i tempi di possibile esercizio, non potendo ritenersi che mentre le azioni revocatorie siano esercitabili entro e non oltre gli indicati termini decadenziali, quelle di inefficacia potrebbero essere esercitate senza limiti di tempo per tutta la durata della procedura fallimentare.
Del pari significativo è il confronto tra la previsione di cui all'art. 64 L.F. [“Art. 64.
(Atti a titolo gratuito). Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi
i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”]
e quella di cui all'art. 69 L.F. [“Art. 69. (Atti compiuti tra i coniugi). Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa
18 commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito”].
Nel caso di specie l'atto costitutivo del diritto di abitazione è stato stipulato il
21.11.2017.
Il fallimento del concedente, , è stato dichiarato dal Tribunale di RT
Treviso l'8.5.2019, e quindi nel biennio anteriore alla stipulazione dell'atto che si assume inefficace.
Nella prospettiva sostenuta dal , tale atto sarebbe inefficace ope legis e RT comunque la domanda volta all'accertamento della sua inefficacia nei confronti della massa non sarebbe soggetta ad alcuna limitazione temporale.
Se però quello stesso atto fosse stato stipulato il 7.5.2017 (anziché, appunto, il
21.11.2017), allora l'azione esperibile (la revocatoria ex art. 69, seconda ipotesi,
L.F.) incontrerebbe il limite temporale di esercizio di cui all'art. 69-bis, co. 1, L.F. e questo nonostante si tratti dello stesso atto stipulato a titolo gratuito tra un soggetto che all'epoca esercitava un'impresa commerciale e il coniuge.
Appare evidente la discrasia che si produrrebbe in fatto pur a fronte di situazioni nella sostanza omogenee laddove dovesse respingersi la tesi unitaria ed invece soggette a diversi regimi temporali di esercitabilità le azioni revocatorie e quelle di inefficacia.
10. Ciò posto in una prospettiva di sintesi, i singoli motivi di impugnazione risultano comunque tutti e ciascuno inaccoglibili. Nello specifico:
10.1 il primo motivo (sub 5.a) presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può essere accolto.
Va in primo luogo rilevato in senso contrario che è la stessa curatela a smentire con la propria iniziativa processuale la fondatezza della tesi per cui l'intervento giudiziale sarebbe del tutto superfluo per il prodursi dell'effetto recuperatorio alla massa del diritto ceduto dal fallito a titolo gratuito, e segnatamente, nella specie, il diritto di abitazione determinante il rilevante abbattimento del valore corrispettivo del cespite immobiliare di riferimento sul quale quel diritto è stato costituito calcolato dal perito in sede di stima del valore di cessione.
Se infatti tale iniziativa non fosse necessaria e bastasse, per il prodursi dell'inefficacia nei confronti della massa, la sola trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento
(nella specie mediante intavolazione nel libro fondiario), non è dato comprendere per quale ragione la curatela abbia ritenuto ciò nondimeno necessario agire avanti al giudice ordinario per ottenere l'emanazione di una sentenza dichiarativa di tale inefficacia, in tesi invece superflua: invero, nel ricorso introduttivo (cfr. § 1) 4.) la curatela si è limitata a fare generico riferimento a “inutili tentativi esperiti in forza del
19 secondo comma dell'art. 64 L.F. di ottenere la cancellazione del diritto di abitazione citato, risultando pertanto interesse attuale del proporre il presente RT procedimento perché venga dichiarata l'inefficacia del diritto gravante sull'immobile venduto”, senza però spiegare quali sarebbero stati questi “tentativi” e perché il G.D.,
a seguito della aggiudicazione dell'immobile sul quale grava il diritto di abitazione non abbia disposto con decreto ex art. 108 L.F. la cancellazione di tale diritto, né, ancor prima, se detta cancellazione sia stata chiesta e per quale ragione, laddove rifiutata, il provvedimento negativo non sia stato reclamato ex art. 26 L.F.
In secondo luogo, la tesi secondo cui non sarebbe necessario l'intervento giurisdizionale per l'apprensione dei beni al fallimento ai sensi dell'art. 64 L.F., quand'anche in aderenza alla lettera della norma, equivarrebbe a privare tout court il titolare del diritto soggettivo che la norma dichiara inefficace, del diritto di difendere quello stesso diritto.
Per tali ragioni, o la norma è incostituzionale, ovvero, anche solo a posteriori l'intervento del giudice è necessario e ciò salvo intervenga acquiescenza da parte del soggetto che subisce la revoca, ma non è questo il caso.
Di conseguenza, pur se espresso in modo succinto, il ragionamento del giudice di primo grado è corretto.
Con l'ulteriore considerazione che se per il conseguimento della declaratoria di inefficacia non fosse necessario l'intervento del giudice, bastando la semplice trascrizione della sentenza di fallimento, la curatela non avrebbe interesse, né legittimazione, ad agire in giudizio per coltivare la domanda per cui è causa, perché,
a ben vedere, il “bene della vita” sarebbe stato raggiungibile senza l'intervento del giudice e, quindi, non avendolo acquisito prima, quando lo avrebbe potuto fare (e cioè prima della vendita coattiva), ora non può più farlo nemmeno attraverso l'intervento del giudice, proprio perché non necessario.
In ogni caso per l'infondatezza della censura appare decisivo il rilievo che la premessa contestata non rappresenta affatto l'antecedente logico giuridico della decisione e, pertanto, poiché la decisione si fonda anche su altre e autonome ragioni, la doglianza quand'anche accolta non inficerebbe la decisione impugnata;
10.2 il secondo motivo (sub 5.b) è infondato.
Va in primo luogo rilevato che le considerazioni svolte dal giudice non sono affatto errate, considerato che l'interpretazione sistematica non è vietata, né ostacolata dal tenore letterale della disposizione, né illogica, considerata l'assenza di un limite espresso all'applicabilità della norma, per cui sarebbe illogica l'applicazione di una
20 norma laddove impossibile il sillogismo tra la premessa maggiore, ossia la norma, e la premessa minore, vale a dire il fatto concreto.
D'altra parte, l'esistenza di una chiara formulazione grammaticale della norma non è sufficiente per limitare l'interpretazione all'elemento letterale, occorrendo, altresì, che il senso reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione non si ponga in contrasto con le argomentazioni logiche sull'intenzione del legislatore.
Oltretutto, è divenuto da tempo desueto il canone interpretativo “in claris non fit interpretatio”: invero, facendo riferimento all'intenzione del legislatore, l'art. 12 disp. prel. c.c. contiene un riferimento essenziale alla coerenza della norma e del sistema;
inoltre, dottrina e giurisprudenza dominanti hanno rilevato l'inadeguatezza della stessa idea di interpretazione letterale, dovendo l'interpretazione della legge avere anche una funzione evolutiva e adeguatrice.
Il ragionamento sviluppato dalla curatela è comunque errato.
Si sostiene che, stante la diversa classificazione dogmatica delle azioni (revocatorie e di inefficacia), l'art. 69-bis L.F. si applicherebbe alle sole azioni revocatorie e non anche alle azioni d'inefficacia, per cui il ragionamento del giudice del Tribunale di
Treviso sarebbe errato e comunque illogico.
Sennonché, è proprio la tesi del a essere viziata, poiché non è l'azione che RT disciplina la norma, ma è vero il contrario, ossia è la norma che disciplina l'azione.
La questione oggetto di causa attiene, a ben vedere, al perimetro applicativo della norma di cui all'art. 69 bis L.F.
Ora, mancando l'espressa esclusione di un elemento (le azioni di inefficacia ex art. 64 L.F.) da un insieme (le azioni improcedibili per intervenuta decadenza ex art 69 bis L.F.) non è possibile logicamente escludere tale elemento dall'insieme.
Il principio di identità secondo cui “A” è diverso da tutto ciò che “non è A” presuppone che si possa identificare “A”; nel momento in cui “A”, invece, non è identificabile, non
è identificabile nemmeno tutto ciò che “non è A”; di conseguenza, se una norma non esclude una fattispecie e al tempo stesso stabilisce caratteristiche che consentono la sua applicazione a plurime fattispecie, anche in ragione di taluni elementi di comunanza, non è possibile affermare che l'interpretazione sia illogica, semmai può risultare in violazione del principio per cui l'interprete non può pervenire al risultato di modificare la volontà della norma siccome inequivocabilmente espressa dal
Legislatore, ma non è il caso in esame.
Invero, il primo giudice non ha attribuito alla norma di cui all'art. 69-bis L.F. un significato diverso da quello attribuito alla norma dal Legislatore, e questo proprio
21 perché non sono incompatibili fra loro l'ordinanza impugnata e le norme che vengono in rilievo, ossia gli artt. 64 e 69-bis della legge fallimentare.
D'altro canto, nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretazione della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice è libero di non adeguarsi all'opinione espressa da altri giudici e può anche non seguire l'interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della Corte costituzionale non influenti direttamente sulla declaratoria di illegittimità o sul riconoscimento della legittimità di una specifica disposizione.
Tale libertà non esclude, peraltro, l'obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti per contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato.
Quindi, il contrasto fra più interpretazioni non va risolto in termini logici laddove gli orientamenti contrapposti non siano incompatibili con la norma, né siano in violazione della carta costituzionale o della normativa eurounitaria.
Ebbene, il non ha dedotto tale contrasto, ma ha semplicemente RT impugnato la decisione di primo grado sostenendo la correttezza di un'interpretazione diversa da quella formulata e applicata dal primo giudice;
10.3 il terzo motivo (sub 5.c) è infondato.
In primo luogo si osserva come l'affermazione fatta dal primo giudice secondo cui esistono azioni di accertamento assoggettate a termini decadenziali sia vera e finalizzata ad evidenziare che, quand'anche le azioni di accertamento siano accomunate dalla loro imprescrittibilità, non è altrettanto vero che siano tutte di conseguenza svincolate da termini decadenziali, prova ne sia che talune di esse lo sono;
per l'effetto, la categoria di appartenenza non può escludere limiti, preclusioni e decadenze.
In secondo luogo, va considerato che le azioni revocatorie non sono definite, ma solo disciplinate, dal Legislatore;
pertanto, affermare che l'azione ex art. 64 L.F. non è un'azione revocatoria, è un'affermazione che quand'anche possa affondare nella tradizione giuridica, non trova supporto nel dato normativo, ragion per cui affermare che l'azione di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F. sia una revocatoria, non viola alcuna disposizione di legge, ne è errata;
10.4 Il quarto motivo (sub 5.d) – con il quale il contesta ai fini di cui è RT causa la valorizzazione assegnata dal primo giudice alle disposizioni del Codice della
Crisi – è infondato.
22 Come in precedenza già evidenziato, la Relazione Illustrativa del Codice della Crisi afferma: in relazione all'art. 163: “Si pone invece in una linea di continuità con l'art. 64 della
l. fall. l'art. 163 che sancisce l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d'uso
e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Non è previsto il presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario dell'atto dal momento che non si ritiene necessario tutelare la buona fede in una situazione in cui il danno per il soggetto che subisce la perdita è pari al beneficio che ha gratuitamente ottenuto”;
e in relazione all'art. 170: “Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione 151 giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto per l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore”.
Appare evidente, sulla base della stessa illustrazione della novella fatta dal
Legislatore, come in parte qua vi sia piena continuità tra la disciplina fallimentare e quella del Codice della Crisi;
10.5 il quinto motivo (sub 5.e), infine, presenta concorrenti profili di inammissibilità
e di infondatezza e non può essere accolto.
Va in primo luogo sottolineato come l'argomento oggetto di contestazione non sia contenuto nel provvedimento impugnato, donde il difetto di specificità del motivo, non risultando “attaccata” una corrispondente statuizione dell'ordinanza.
Nel merito, la tesi dell'appellante per cui, avendo il Legislatore modificato solo il secondo comma dell'art. 69 bis L.F. (decorrenza) e non anche il primo (applicabilità del termine decadenziale), se ne dovrebbe dedurre che le due disposizioni, pur se contenute nello stesso articolo, sarebbero estranee l'una all'altra, non è condivisibile, risultando per contro fondata, oltre che coerente con le richiamate argomentazioni di sostegno già valorizzate dal primo giudice, la tesi per cui, avendo il Legislatore accomunato tutte le azioni richiamate nella norma, fra cui l'azione ex art. 64 L.F., ha con ciò dimostrato di ritenerle tutte e ciascuna di stampo revocatorio disciplinate nella sezione III.
C) L'appello incidentale.
23 11. L'appellata ha proposto a propria volta appello incidentale condizionato con riguardo a tutte le eccezioni sollevate in primo grado e rimaste assorbite, nonché, in via autonoma, in relazione alla decisione assunta in punto di spese di lite.
Sotto il primo profilo non vi è luogo a provvedere, trattandosi di appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale, sicché, non essendosi verificato l'evento condizionante, non vi è necessità di procedere alla disamina delle questioni assorbite.
Sotto il secondo profilo, l'appello va invece accolto.
Il giudice ha ritenuto di compensare le spese di lite in ragione della particolare complessità della questione.
L'appellante assume l'erroneità della decisione in parte qua in quanto la questione risolta dal giudice, la cui soluzione è stata posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea, non richiedeva comunque particolari approfondimenti, trattandosi solamente di adeguarsi all'uno o all'altro dei due orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito, difettando una corrispondente decisione di legittimità, nonché in quanto la domanda avrebbe dovuto comunque essere respinta sulla base delle altre eccezioni sollevate, da ritenersi, non solo fondate, ma tutte e ciascuna autonomamente decisive in senso contrario all'accoglimento della domanda del
. RT
Ritiene il Collegio che l'argomento posto a fondamento della decisione di compensare le spese di lite non trovi un pertinente riscontro normativo.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Ora, la “particolare complessità della questione”, a prescindere dalla valutazione che si possa in concreto fare in merito a quella sulla cui base il primo giudice ha ritenuto di risolvere la controversia, e che la Corte ritiene di confermare, non costituisce un argomento effettivamente valutabile ai fini della compensazione delle spese di lite, non rientrando in nessuna delle ipotesi enucleate dal secondo comma dell'art. 92
c.p.c.
Considerato, quindi, che nella specie la domanda attorea è stata (ed è) integralmente respinta e che non ricorre nessuna delle ipotesi alla cui ricorrenza il richiamato art. 92, co. 2, c.p.c. condiziona la facoltà del giudice di compensare (in tutto o in parte) le spese di lite (non vi è, infatti, soccombenza reciproca, né ricorre un'ipotesi di assoluta novità della questione, né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle
24 questioni dirimenti di causa, da intendersi come revirement della S.C. sulla questione decisiva oggetto della domanda, e non già come alternanza di decisioni da parte della giurisprudenza di merito), la decisione di primo grado va riformata in parte qua, ponendosi a carico del (soccombente) le RT spese di lite del primo grado. Parimenti a carico del appellante vanno RT coerentemente poste anche quelle del secondo grado, essendo risultata la Procedura soccombente anche nel giudizio di impugnazione.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno poste a carico del (attore RT appellante principale) e a favore di (convenuta appellata e appellante CP incidentale) secondo il principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore minimo per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Poiché l'impugnazione principale è stata proposta successivamente al 30 gennaio
2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante principale, RT
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 708/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto dal RT
;
[...]
b) accoglie l'appello incidentale proposto da con riguardo alla CP statuizione sulle spese di lite e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, che per il resto conferma, condanna l'attore,
[...]
, a rimborsare alla convenuta, sig.ra RT CP
, le spese di lite del primo grado, che liquida, per compensi, in € 3.562,00,
[...]
25 oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
c) condanna l'appellante , a rimborsare RT alla appellata, sig.ra , le spese di lite del secondo grado, che liquida: CP in € 4.236,00, per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 804 per rimborsi;
d) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale,
[...]
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, RT
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale)
a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
26