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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Pubblico Impiego La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 11 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, con gli Avv.ti Raffaela Bruno e Graziella Arena, che la Parte_1 dono in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante E
Controparte_1 appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità di vestizione e svestizione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:> FATTO E DIRITTO
§1
grava d'appello la sentenza del Tribunale di Cosenza, Parte_1
Giudice del lavoro, di rigetto del ricorso da lei proposto nei confronti dell' CP_1
alle cui dipendenze lavora presso l'Ospedale Beato Angelo di A
[...] ca professionale di infermiere ed inquadramento nella categoria DS del CCNL di settore, con turno di lavoro dalle 8,00 alle 14,00 per complessive 36 ore settimanali, finalizzato ad ottenere la remunerazione, per gli anni a decorrere dal 1.1.2017 fino al 31.12.2021, nonché fino alla data del deposito del ricorso di primo grado, del tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, ai sensi dell'art. 27 ccnl, in quanto tempo “eterodiretto”, atteso che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali ella doveva giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio del
1 turno assegnato e che potendo lasciare il reparto soltanto a fine turno, doveva compiere le operazioni di svestizione successivamente alla fine del turno di lavoro.
§2 Alla prima udienza dell'11 febbraio 2025, l'appellante non è comparsa, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Va dunque dichiarata l'improcedibilità dell'appello: cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui <Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>.
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 4 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...] za, giudice del lavoro, n. 1215/23, resa in data 6 luglio 2023, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. Dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 11 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, con gli Avv.ti Raffaela Bruno e Graziella Arena, che la Parte_1 dono in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante E
Controparte_1 appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità di vestizione e svestizione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:
§1
grava d'appello la sentenza del Tribunale di Cosenza, Parte_1
Giudice del lavoro, di rigetto del ricorso da lei proposto nei confronti dell' CP_1
alle cui dipendenze lavora presso l'Ospedale Beato Angelo di A
[...] ca professionale di infermiere ed inquadramento nella categoria DS del CCNL di settore, con turno di lavoro dalle 8,00 alle 14,00 per complessive 36 ore settimanali, finalizzato ad ottenere la remunerazione, per gli anni a decorrere dal 1.1.2017 fino al 31.12.2021, nonché fino alla data del deposito del ricorso di primo grado, del tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, ai sensi dell'art. 27 ccnl, in quanto tempo “eterodiretto”, atteso che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali ella doveva giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio del
1 turno assegnato e che potendo lasciare il reparto soltanto a fine turno, doveva compiere le operazioni di svestizione successivamente alla fine del turno di lavoro.
§2 Alla prima udienza dell'11 febbraio 2025, l'appellante non è comparsa, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Va dunque dichiarata l'improcedibilità dell'appello: cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui <Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>.
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 4 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...] za, giudice del lavoro, n. 1215/23, resa in data 6 luglio 2023, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. Dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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