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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7249/2024 R.G. promossa da
, C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER CA C.F. e dall'avv. BAVARO C.F._2
PASQUALE ); C.F._3
contro
, C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PA IO UR C.F. C.F._4
e
Controparte_2
, contumace;
[...]
e contumace. Controparte_3
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti costituite hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza Parte_1
resa in data 20/2/2024 dal G.E. nell'esecuzione presso terzi promossa dal
Comune di sul patrimonio della debitrice CP_1 CP_1 [...]
con l'intervento della stessa Controparte_2 Parte_1
ed il terzo pignorato costituito dalla
[...] Controparte_3
.
[...]
In particolare, contestava la legittimità dell'ordinanza di assegnazione Pt_1
in data 20/2/2024 nella parte in cui l'aveva ammessa alla distribuzione del ricavato di quanto oggetto di pignoramento riconoscendo in suo favore il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. (limitando dunque la prelazione agli ultimi due anni di attività lavorativa), invece di riconoscere in suo favore il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., applicabile al caso di specie avendo ella svolto attività di addetta alla gestione delle pratiche amministrative con la qualifica di lavoratore subordinato alle dirette dipendenze della
[...]
Controparte_2
Si costituiva nella fase cautelare avanti al G.E. il Controparte_1
contestando ogni argomentazione avversaria e in particolare rilevando che il titolo ottenuto da , ossia ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo Pt_1
decreto, espressamente qualificava l'opera prestata dall'opponente quale collaborazione professionale e non già quale lavoro subordinato.
In conclusione, il chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Il giudice dell'esecuzione, rilevata l'assenza di domanda di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente introduceva dunque il giudizio di merito, riproponendo le medesime difese e conclusioni della fase cautelare.
Si costituiva altresì il riproponendo anch'esso le Controparte_1
medesime difese e conclusioni.
Restavano contumaci sia la debitrice Controparte_2
che il terzo pignorato .
[...] Controparte_3
Il giudice, rigettate le istanze di prova orale, fissava udienza per il trattenimento a decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Va infatti dato atto che l'opponente stessa ha qualificato il proprio rapporto contrattuale con la quale Controparte_2
collaborazione professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di assistenza e gestione delle pratiche amministrative.
Tale qualificazione è stata prospettata dall'opponente stessa in sede di ricorso per decreto ingiuntivo richiesto contro la debitrice esecutata, ove ella ha affermato che: “in data 20.09.2028 la sig.ra concludeva con la Pt_1 [...]
[…] contratto di collaborazione Controparte_4
per lo svolgimento di attività di 'assistenza e gestione delle pratiche amministrative' […] destinato a spiegare la propria efficacia per il periodo compreso tra il 25.09.2018 ed il 30.07.2019 […] la parti pattuivano un compenso lordo complessivo […] detto vincolo contrattuale di collaborazione veniva prorogato […] anche in riferimento alle annualità successive […]
[...]
restava negligente nel rispetto Controparte_4
pagina 3 di 6 della propria obbligazione di corrispondere al collaboratore il previsto e pattuito compenso”.
Come evidente, l'odierna opponente chiariva in tale ricorso per decreto ingiuntivo come il proprio rapporto di lavoro fosse sussumibile nell'alveo di un contratto di collaborazione, a tempo determinato per il periodo compreso tra il
25.09.2018 ed il 30.07.2019, collaborazione “concretamente posta in essere”,
dunque corrispondente a quella pattuita e con compenso pattuito non pagato.
È stata dunque l'opponente stessa a dichiarare in un proprio atto difensivo – cui
è peraltro è seguito pedissequo decreto ingiuntivo passato in giudicato – che la propria attività fosse, non già quella del lavoratore subordinato, bensì quella del
“collaboratore”, dunque del prestatore d'opera, con attività “concretamente posta in essere” corrispondente a quella pattuita, ossia appunto di mera collaborazione professionale.
Tali deduzioni difensive si pongono in netta contraddizione con la tesi oggi sostenuta dall'opponente circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a maggior ragione tenendo in considerazione che proprio il ricorso per decreto ingiuntivo ora esaminato ed il pedissequo decreto ingiuntivo costituiscono il titolo esecutivo fatto valere dall'odierna opponente in un'esecuzione in cui pretende l'applicazione di un privilegio non applicabile per sua stessa affermazione.
Sotto tale profilo, non si tratta tanto, come sostenuto dall'opponente, di superare il dato formale del contratto di lavoro, invero comunque piuttosto rilevante,
quanto di superare, con operazione logicamente impossibile, l'evidente contraddizione in cui cade l'opponente, da un lato, nel qualificarsi come collaboratrice in forza di contratti di collaborazione professionale, e, dall'altro,
di invocare il privilegio spettante ai lavoratori subordinati.
Anche poi a scendere nell'esame del contratto, esso nuovamente riporta un contenuto contrario alle difese odierne dell'opponente nel sostenere l'esistenza pagina 4 di 6 di un contratto di lavoro subordinato, nella misura in cui esso prevede la piena e totale autonomia del collaboratore nel dirigere il proprio lavoro, nonché la libertà di svolgere concorrente attività di lavoro autonomo o subordinato senza vincoli sostanziali (art. 4 contratto).
Se a tale dato si aggiunge quello per cui l'opponente non ha ottenuto in altro giudizio la pronuncia di riqualificazione del proprio rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato dipendente, né ha impugnato nel rispetto delle preclusioni di legge i singoli contratti di collaborazione al fine del riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato, la conclusione, per cui la contraddittorietà delle difese dell'opponente tende necessariamente a dare rilievo a quanto affermato da ella stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo,
diventa insuperabile.
Ne discende che, correttamente, il G.E., in presenza di un rapporto di collaborazione professionale, ha escluso il privilegio previsto dall'art. 2751 bis
n. 1 c.c., riconoscendo di converso quello previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. nei limiti previsti dalla norma (ossia con prelazione insistente sulle somme relative all'ultimo biennio di attività prestata).
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite.
Le spese di lite, comprensive anche della limitata fase cautelare avanti al G.E.,
seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7249/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 6 così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento nei confronti del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
[...]
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7249/2024 R.G. promossa da
, C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER CA C.F. e dall'avv. BAVARO C.F._2
PASQUALE ); C.F._3
contro
, C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PA IO UR C.F. C.F._4
e
Controparte_2
, contumace;
[...]
e contumace. Controparte_3
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti costituite hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza Parte_1
resa in data 20/2/2024 dal G.E. nell'esecuzione presso terzi promossa dal
Comune di sul patrimonio della debitrice CP_1 CP_1 [...]
con l'intervento della stessa Controparte_2 Parte_1
ed il terzo pignorato costituito dalla
[...] Controparte_3
.
[...]
In particolare, contestava la legittimità dell'ordinanza di assegnazione Pt_1
in data 20/2/2024 nella parte in cui l'aveva ammessa alla distribuzione del ricavato di quanto oggetto di pignoramento riconoscendo in suo favore il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. (limitando dunque la prelazione agli ultimi due anni di attività lavorativa), invece di riconoscere in suo favore il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., applicabile al caso di specie avendo ella svolto attività di addetta alla gestione delle pratiche amministrative con la qualifica di lavoratore subordinato alle dirette dipendenze della
[...]
Controparte_2
Si costituiva nella fase cautelare avanti al G.E. il Controparte_1
contestando ogni argomentazione avversaria e in particolare rilevando che il titolo ottenuto da , ossia ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo Pt_1
decreto, espressamente qualificava l'opera prestata dall'opponente quale collaborazione professionale e non già quale lavoro subordinato.
In conclusione, il chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
pagina 2 di 6 Il giudice dell'esecuzione, rilevata l'assenza di domanda di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente introduceva dunque il giudizio di merito, riproponendo le medesime difese e conclusioni della fase cautelare.
Si costituiva altresì il riproponendo anch'esso le Controparte_1
medesime difese e conclusioni.
Restavano contumaci sia la debitrice Controparte_2
che il terzo pignorato .
[...] Controparte_3
Il giudice, rigettate le istanze di prova orale, fissava udienza per il trattenimento a decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Va infatti dato atto che l'opponente stessa ha qualificato il proprio rapporto contrattuale con la quale Controparte_2
collaborazione professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di assistenza e gestione delle pratiche amministrative.
Tale qualificazione è stata prospettata dall'opponente stessa in sede di ricorso per decreto ingiuntivo richiesto contro la debitrice esecutata, ove ella ha affermato che: “in data 20.09.2028 la sig.ra concludeva con la Pt_1 [...]
[…] contratto di collaborazione Controparte_4
per lo svolgimento di attività di 'assistenza e gestione delle pratiche amministrative' […] destinato a spiegare la propria efficacia per il periodo compreso tra il 25.09.2018 ed il 30.07.2019 […] la parti pattuivano un compenso lordo complessivo […] detto vincolo contrattuale di collaborazione veniva prorogato […] anche in riferimento alle annualità successive […]
[...]
restava negligente nel rispetto Controparte_4
pagina 3 di 6 della propria obbligazione di corrispondere al collaboratore il previsto e pattuito compenso”.
Come evidente, l'odierna opponente chiariva in tale ricorso per decreto ingiuntivo come il proprio rapporto di lavoro fosse sussumibile nell'alveo di un contratto di collaborazione, a tempo determinato per il periodo compreso tra il
25.09.2018 ed il 30.07.2019, collaborazione “concretamente posta in essere”,
dunque corrispondente a quella pattuita e con compenso pattuito non pagato.
È stata dunque l'opponente stessa a dichiarare in un proprio atto difensivo – cui
è peraltro è seguito pedissequo decreto ingiuntivo passato in giudicato – che la propria attività fosse, non già quella del lavoratore subordinato, bensì quella del
“collaboratore”, dunque del prestatore d'opera, con attività “concretamente posta in essere” corrispondente a quella pattuita, ossia appunto di mera collaborazione professionale.
Tali deduzioni difensive si pongono in netta contraddizione con la tesi oggi sostenuta dall'opponente circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a maggior ragione tenendo in considerazione che proprio il ricorso per decreto ingiuntivo ora esaminato ed il pedissequo decreto ingiuntivo costituiscono il titolo esecutivo fatto valere dall'odierna opponente in un'esecuzione in cui pretende l'applicazione di un privilegio non applicabile per sua stessa affermazione.
Sotto tale profilo, non si tratta tanto, come sostenuto dall'opponente, di superare il dato formale del contratto di lavoro, invero comunque piuttosto rilevante,
quanto di superare, con operazione logicamente impossibile, l'evidente contraddizione in cui cade l'opponente, da un lato, nel qualificarsi come collaboratrice in forza di contratti di collaborazione professionale, e, dall'altro,
di invocare il privilegio spettante ai lavoratori subordinati.
Anche poi a scendere nell'esame del contratto, esso nuovamente riporta un contenuto contrario alle difese odierne dell'opponente nel sostenere l'esistenza pagina 4 di 6 di un contratto di lavoro subordinato, nella misura in cui esso prevede la piena e totale autonomia del collaboratore nel dirigere il proprio lavoro, nonché la libertà di svolgere concorrente attività di lavoro autonomo o subordinato senza vincoli sostanziali (art. 4 contratto).
Se a tale dato si aggiunge quello per cui l'opponente non ha ottenuto in altro giudizio la pronuncia di riqualificazione del proprio rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato dipendente, né ha impugnato nel rispetto delle preclusioni di legge i singoli contratti di collaborazione al fine del riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato, la conclusione, per cui la contraddittorietà delle difese dell'opponente tende necessariamente a dare rilievo a quanto affermato da ella stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo,
diventa insuperabile.
Ne discende che, correttamente, il G.E., in presenza di un rapporto di collaborazione professionale, ha escluso il privilegio previsto dall'art. 2751 bis
n. 1 c.c., riconoscendo di converso quello previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. nei limiti previsti dalla norma (ossia con prelazione insistente sulle somme relative all'ultimo biennio di attività prestata).
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite.
Le spese di lite, comprensive anche della limitata fase cautelare avanti al G.E.,
seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
7249/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 6 così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento nei confronti del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
[...]
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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