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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 25/03/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 1115/2024 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Stella Maria
VATICANO per delega dell'avv. VINCENZINA MANDAGLIO, e l'avv. Mariano PARISI, per delega degli avv.ti Guglielmo LENTINI e Caterina DAFFINOTI, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 25/03/2025 Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 429 c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato via PEC il 23.9.2024, e successivamente depositato l'1.10.2024, il propone appello avverso la sentenza n. 89/2024 del Parte_1
Giudice di pace di Palmi, pubblicata il 28.2.2024, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda di opposizione a verbale di contestazione per violazione del codice della strada, proposta dall'odierno appellato . Controparte_1
Premesso che con il verbale impugnato in primo grado, elevato dalla Polizia Municipale di si contesta l'infrazione dell'art. 21, comma 2, c.d.s., “ in quanto non venivano Parte_1 rimossi dalla sede stradale dei sassi accidentalmente caduti dall'autocarro” di proprietà dell'appellato, l'appellante censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il verbale 842/2022, “in quanto riportante una data errata e per mancata contestazione nell'immediatezza dei fatti, affermando che il non avrebbe Pt_1
fornito una diversa valutazione dei fatti”.
Illustra quindi i seguenti motivi di gravame: 1) errata valutazione delle difese articolate dal avendo il giudice a quo ritenuto che “come emerso dalla dichiarazione testimoniale Pt_1
assunta all'udienza del 25.09.2023, l'evento si sarebbe verificato in data 13 luglio e non già
15 luglio come risulta dal verbale di contravvenzione)...In argomento la resistente
Amministrazione non ha fornito una diversa valutazione di fatti e delle circostanze, come suo onere processuale, rinunciando all'audizione del testimone ammesso con ordinanza istruttoria”, senza considerare che, sin dalla memoria di costituzione, l'Ente aveva precisato che per mero errore di battitura il verbale DS 842/2022 riportava la data del 13.07.2022, anziché quella esatta del 15.07.2022, aggiungendo che detto errore materiale non aveva compromesso la difesa del ricorrente, in quanto quest'ultimo, nel proprio atto introduttivo, aveva ben individuato e descritto il luogo, il tempo e i modi con cui la contestazione si era concretizzata (precisamente, in ricorso si dava atto che: “in data 15.07.22 intorno alle 12:00 circa, il Sig. si trovava alla guida dell'autoveicolo modello IVECO Parte_2
380 targato CD290VG di proprietà del Sig. in compagnia del collega Controparte_1 CP_2
in località S.P. 1 del Comune di quando, a causa della rottura del fermo
[...] Parte_1
del portellone del cassone, del materiale presente nel veicolo cadeva sulla carreggiata…”);
2) erronea valutazione sulla necessità di contestazione immediata (nel punto ove si legge:
“…Inoltre il verbale sarebbe stato redatto successivamente e non già nell'immediatezza dei fatti come previsto dal codice della strada…”), perché – come pacificamente ammesso da entrambe le parti - nell'immediatezza dei fatti non era possibile contestare alcunché, in quanto il conducente dell'autocarro stava rimuovendo i sassi dalla carreggiata stradale, ottemperando al richiamo verbale della Polizia Municipale, mentre solo a seguito del sopralluogo, in data 02.08.2022, si era accertato che i sassi persistevano ai margini della carreggiata.
Chiede pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l'appellato eccepisce l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello per difetto di specificità di motivi, ovvero per omessa indicazione dalla violazione di legge, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, contesta i motivi di gravame, sostenendo che: a) l'omissione o l'errata indicazione della data e dell'ora in cui è avvenuta l'infrazione costituiscono vizi formali tali da comportare la nullità del verbale, non sanabile con la proposizione del ricorso, anche perché la data di accertamento non può essere desunta da altri riferimenti contenuti nell'atto; b) la contestazione differita è giustificata, nel verbale, con riferimento al fatto che gli agenti fossero sprovvisti di apposito modulario in quanto impegnati in un altro servizio, e non dalle ragioni esposte da controparte nell'atto di appello, dalle quali comunque emerge che, al momento dell'accertamento, il conducente non trasgrediva alcuna normativa, sicchè non si comprende come il 02.08.2022 la Polizia Municipale abbia ricondotto i sassi presenti sulla carreggiata agli stessi sassi caduti dall'autocarro del Sig. ; c) non sussiste la contestata CP_1
infrazione, poichè il teste sentito dinanzi al primo giudice, aveva confermato che la CP_2 caduta dei sassi dall'autocarro del Sig. è avvenuta in data 15.07.2022 (mentre nel CP_1
verbale è indicata la data del 13.07.2022) e che, dopo la caduta delle pietre, assieme al collega, egli si era adoperato a rimuovere immediatamente le stesse dalla sede stradale, posizionandole sul margine della strada.
2. L'appello è infondato.
Come già illustrato nell'esposizione che precede, la sentenza oggetto di gravame ha accolto la domanda di opposizione a verbale di contestazione di infrazione stradale, ritenendo fondate almeno due delle censure di illegittimità spiegate dallo , precisamente quelle CP_1 attinenti l'errore nell'indicazione della data del fatto e l'assenza dei presupposti per la contestazione differita della violazione (questa la motivazione: “Preliminarmente si deve dare atto che, come emerso dalla dichiarazione testimoniale assunta all'udienza del
25.09.2023, l'evento si sarebbe verificato in data 13 luglio e non già 15 luglio come risulta dal verbale di contravvenzione. Inoltre il verbale sarebbe stato redatto successivamente e non già nell'immediatezza dei fatti come previsto dal codice della strada. Le predette circostanze, attese le violazioni di legge che rappresentano, conducono, già in via preliminare, a far ritenere l'illegittimità del verbale notificato (errore nella data e presenza del trasgressore in loco). In argomento la resistente Amministrazione non ha fornito una diversa valutazione di fatti e delle circostanze, come suo onere processuale, rinunciando all'audizione del testimone ammesso con ordinanza istruttoria”).
L'appello è dunque volto a contrastare il ragionamento logico – giuridico del giudice a quo, sotto entrambi i profili considerati, posto che ciascuno di essi rappresenta un vizio di legittimità, da solo sufficiente a travolgere la validità del verbale opposto.
Tuttavia, pur nella fondatezza del motivo d'appello inerente l'irrilevanza dell'errata indicazione della data nel verbale di contestazione – dal momento che quella indicazione non ha impedito al trasgressore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, descrivendo e prendendo posizione sui fatti, sui quali ha pure chiesto ed è stato ammesso alla prova per testi (cfr. Cassazione civ. sez. II, sentenza n. 462 del 14/01/2016, secondo la quale “in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione”; v. anche sez. VI - II, Ordinanza n. 28516 del 20/12/2013) -, la prospettazione del motivo d'appello sulla contestazione differita non consente di accogliere il gravame.
Invero, secondo la tesi sostenuta nell'atto di gravame, non solo la contestazione, ma anche l'accertamento del fatto, sarebbero stati “differiti”, ovvero sarebbero in realtà avvenuti il
2.8.2022 (“Il giudicante non ha tenuto conto della descrizione del fatto. Orbene, sia il ricorrente che il resistente concordano nell'affermare che al momento del fatto il conducente stava rimuovendo i sassi caduti sulla carreggiata, pertanto non c'era necessità di redigere alcun verbale. Successivamente, in data 02.08.2022, al momento di verificare se effettivamente erano stati rimossi i sassi dalla carreggiata, la Polizia Municipale constatava la presenza dei sassi, e pertanto procedeva a redigere il verbale e alla contestazione dell'art. 21 comma 2 c.d.s. Dunque se il giudicante, ripetiamo avesse valutato attentamente gli atti di causa, sarebbe giunto alla conclusione che nell'immediatezza dei fatti la Polizia Municipale non poteva contestare alcunché…”).
In realtà, dall'esame del verbale (in atti), si evince che la contestazione era avvenuta oralmente e che non si era proceduto alla consegna immediata per la duplice causa della mancanza di apposito modulario e del contemporaneo impegno in altro servizio (questo il testo del verbale “Mancata contestazione immediata (art. 201 c. 1 bis lettera d) d. lgs.
285/92): Infrazione contestata oralmente. Non si è proceduto alla consegna immediata del verbale in quanto gli Agenti operanti al momento dell'accertamento si trovavano sprovvisti di apposito modulario ed impegnati in altro servizio”).
Secondo l'attestazione degli agenti verbalizzanti, sostenuta dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, l'accertamento e la contestazione dell'infrazione erano avvenuti il 13 (rectius 15) luglio 2022, mentre solo la redazione del verbale era stata curata successivamente, per le ragioni pure esplicitate nell'atto: si trattava, in altri termini, di una contestazione immediata ma orale (ritenuta perfettamente legittima dalla S.C., secondo cui
“In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore: nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuta nulla la contestazione immediata in forma orale, seguita dalla notifica del verbale, contenente l'espressa spiegazione dell'omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito: così, Cass. civile sez. II, Sentenza n. 14668 del
03/06/2008; cfr. anche ibidem, Ordinanza n. 37855 del 28/12/2022).
Da quanto detto, consegue l'infondatezza del motivo d'appello, con cui si sostiene l'esistenza dei presupposti per una contestazione “differita”, a fronte di un verbale che espressamente reca prova della contestazione immediata (orale).
Deve a questo punto precisarsi che l'ambito del presente giudizio, caratterizzato dall'effetto devolutivo del mezzo di gravame, è strettamente limitato alla prospettazione dei motivi d'appello, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. civile, Sez. III, Sentenza n. 7629 del 16/05/2003: “Il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.; cfr. anche, ex multis, Cassazione civile, Sez. III,
Ordinanza n. 26305 del 07/11/2017, secondo la quale “Incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione”): non residua alcuno spazio, dunque, per riformare la sentenza appellata, per motivi diversi da quelli introdotti dall'appellante.
In conclusione, l'appello va rigettato.
3. In considerazione della soccombenza, le spese di lite vanno poste in capo all'appellante e liquidate, sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con l'eliminazione della fase di istruzione in appello, perché non svolta, e con l'applicazione dei valori minimi per le rimanenti fasi, in ragione anche della semplicità dei motivi dell'impugnazione, nel complessivo importo di euro 852,00 per onorari (euro 213 per ciascuna fase di studio e introduttiva, euro 426,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Caterina Daffinoti e Guglielmo
Lentini, dichiaratisi antistatari.
4. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello avverso la sentenza n. 89/2024, emessa dal Giudice di Pace di Palmi il 28.02.2024, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Parte_1 CP_1
, così decide:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di Pt_1 lite del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 852,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
Caterina Daffinoti e Guglielmo Lentini, procuratori antistatari;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 25 marzo 2025
Il giudice
Maria Teresa Gentile
Sezione Civile
All'udienza del 25/03/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 1115/2024 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Stella Maria
VATICANO per delega dell'avv. VINCENZINA MANDAGLIO, e l'avv. Mariano PARISI, per delega degli avv.ti Guglielmo LENTINI e Caterina DAFFINOTI, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 25/03/2025 Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 429 c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato via PEC il 23.9.2024, e successivamente depositato l'1.10.2024, il propone appello avverso la sentenza n. 89/2024 del Parte_1
Giudice di pace di Palmi, pubblicata il 28.2.2024, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda di opposizione a verbale di contestazione per violazione del codice della strada, proposta dall'odierno appellato . Controparte_1
Premesso che con il verbale impugnato in primo grado, elevato dalla Polizia Municipale di si contesta l'infrazione dell'art. 21, comma 2, c.d.s., “ in quanto non venivano Parte_1 rimossi dalla sede stradale dei sassi accidentalmente caduti dall'autocarro” di proprietà dell'appellato, l'appellante censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il verbale 842/2022, “in quanto riportante una data errata e per mancata contestazione nell'immediatezza dei fatti, affermando che il non avrebbe Pt_1
fornito una diversa valutazione dei fatti”.
Illustra quindi i seguenti motivi di gravame: 1) errata valutazione delle difese articolate dal avendo il giudice a quo ritenuto che “come emerso dalla dichiarazione testimoniale Pt_1
assunta all'udienza del 25.09.2023, l'evento si sarebbe verificato in data 13 luglio e non già
15 luglio come risulta dal verbale di contravvenzione)...In argomento la resistente
Amministrazione non ha fornito una diversa valutazione di fatti e delle circostanze, come suo onere processuale, rinunciando all'audizione del testimone ammesso con ordinanza istruttoria”, senza considerare che, sin dalla memoria di costituzione, l'Ente aveva precisato che per mero errore di battitura il verbale DS 842/2022 riportava la data del 13.07.2022, anziché quella esatta del 15.07.2022, aggiungendo che detto errore materiale non aveva compromesso la difesa del ricorrente, in quanto quest'ultimo, nel proprio atto introduttivo, aveva ben individuato e descritto il luogo, il tempo e i modi con cui la contestazione si era concretizzata (precisamente, in ricorso si dava atto che: “in data 15.07.22 intorno alle 12:00 circa, il Sig. si trovava alla guida dell'autoveicolo modello IVECO Parte_2
380 targato CD290VG di proprietà del Sig. in compagnia del collega Controparte_1 CP_2
in località S.P. 1 del Comune di quando, a causa della rottura del fermo
[...] Parte_1
del portellone del cassone, del materiale presente nel veicolo cadeva sulla carreggiata…”);
2) erronea valutazione sulla necessità di contestazione immediata (nel punto ove si legge:
“…Inoltre il verbale sarebbe stato redatto successivamente e non già nell'immediatezza dei fatti come previsto dal codice della strada…”), perché – come pacificamente ammesso da entrambe le parti - nell'immediatezza dei fatti non era possibile contestare alcunché, in quanto il conducente dell'autocarro stava rimuovendo i sassi dalla carreggiata stradale, ottemperando al richiamo verbale della Polizia Municipale, mentre solo a seguito del sopralluogo, in data 02.08.2022, si era accertato che i sassi persistevano ai margini della carreggiata.
Chiede pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l'appellato eccepisce l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello per difetto di specificità di motivi, ovvero per omessa indicazione dalla violazione di legge, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, contesta i motivi di gravame, sostenendo che: a) l'omissione o l'errata indicazione della data e dell'ora in cui è avvenuta l'infrazione costituiscono vizi formali tali da comportare la nullità del verbale, non sanabile con la proposizione del ricorso, anche perché la data di accertamento non può essere desunta da altri riferimenti contenuti nell'atto; b) la contestazione differita è giustificata, nel verbale, con riferimento al fatto che gli agenti fossero sprovvisti di apposito modulario in quanto impegnati in un altro servizio, e non dalle ragioni esposte da controparte nell'atto di appello, dalle quali comunque emerge che, al momento dell'accertamento, il conducente non trasgrediva alcuna normativa, sicchè non si comprende come il 02.08.2022 la Polizia Municipale abbia ricondotto i sassi presenti sulla carreggiata agli stessi sassi caduti dall'autocarro del Sig. ; c) non sussiste la contestata CP_1
infrazione, poichè il teste sentito dinanzi al primo giudice, aveva confermato che la CP_2 caduta dei sassi dall'autocarro del Sig. è avvenuta in data 15.07.2022 (mentre nel CP_1
verbale è indicata la data del 13.07.2022) e che, dopo la caduta delle pietre, assieme al collega, egli si era adoperato a rimuovere immediatamente le stesse dalla sede stradale, posizionandole sul margine della strada.
2. L'appello è infondato.
Come già illustrato nell'esposizione che precede, la sentenza oggetto di gravame ha accolto la domanda di opposizione a verbale di contestazione di infrazione stradale, ritenendo fondate almeno due delle censure di illegittimità spiegate dallo , precisamente quelle CP_1 attinenti l'errore nell'indicazione della data del fatto e l'assenza dei presupposti per la contestazione differita della violazione (questa la motivazione: “Preliminarmente si deve dare atto che, come emerso dalla dichiarazione testimoniale assunta all'udienza del
25.09.2023, l'evento si sarebbe verificato in data 13 luglio e non già 15 luglio come risulta dal verbale di contravvenzione. Inoltre il verbale sarebbe stato redatto successivamente e non già nell'immediatezza dei fatti come previsto dal codice della strada. Le predette circostanze, attese le violazioni di legge che rappresentano, conducono, già in via preliminare, a far ritenere l'illegittimità del verbale notificato (errore nella data e presenza del trasgressore in loco). In argomento la resistente Amministrazione non ha fornito una diversa valutazione di fatti e delle circostanze, come suo onere processuale, rinunciando all'audizione del testimone ammesso con ordinanza istruttoria”).
L'appello è dunque volto a contrastare il ragionamento logico – giuridico del giudice a quo, sotto entrambi i profili considerati, posto che ciascuno di essi rappresenta un vizio di legittimità, da solo sufficiente a travolgere la validità del verbale opposto.
Tuttavia, pur nella fondatezza del motivo d'appello inerente l'irrilevanza dell'errata indicazione della data nel verbale di contestazione – dal momento che quella indicazione non ha impedito al trasgressore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, descrivendo e prendendo posizione sui fatti, sui quali ha pure chiesto ed è stato ammesso alla prova per testi (cfr. Cassazione civ. sez. II, sentenza n. 462 del 14/01/2016, secondo la quale “in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione”; v. anche sez. VI - II, Ordinanza n. 28516 del 20/12/2013) -, la prospettazione del motivo d'appello sulla contestazione differita non consente di accogliere il gravame.
Invero, secondo la tesi sostenuta nell'atto di gravame, non solo la contestazione, ma anche l'accertamento del fatto, sarebbero stati “differiti”, ovvero sarebbero in realtà avvenuti il
2.8.2022 (“Il giudicante non ha tenuto conto della descrizione del fatto. Orbene, sia il ricorrente che il resistente concordano nell'affermare che al momento del fatto il conducente stava rimuovendo i sassi caduti sulla carreggiata, pertanto non c'era necessità di redigere alcun verbale. Successivamente, in data 02.08.2022, al momento di verificare se effettivamente erano stati rimossi i sassi dalla carreggiata, la Polizia Municipale constatava la presenza dei sassi, e pertanto procedeva a redigere il verbale e alla contestazione dell'art. 21 comma 2 c.d.s. Dunque se il giudicante, ripetiamo avesse valutato attentamente gli atti di causa, sarebbe giunto alla conclusione che nell'immediatezza dei fatti la Polizia Municipale non poteva contestare alcunché…”).
In realtà, dall'esame del verbale (in atti), si evince che la contestazione era avvenuta oralmente e che non si era proceduto alla consegna immediata per la duplice causa della mancanza di apposito modulario e del contemporaneo impegno in altro servizio (questo il testo del verbale “Mancata contestazione immediata (art. 201 c. 1 bis lettera d) d. lgs.
285/92): Infrazione contestata oralmente. Non si è proceduto alla consegna immediata del verbale in quanto gli Agenti operanti al momento dell'accertamento si trovavano sprovvisti di apposito modulario ed impegnati in altro servizio”).
Secondo l'attestazione degli agenti verbalizzanti, sostenuta dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, l'accertamento e la contestazione dell'infrazione erano avvenuti il 13 (rectius 15) luglio 2022, mentre solo la redazione del verbale era stata curata successivamente, per le ragioni pure esplicitate nell'atto: si trattava, in altri termini, di una contestazione immediata ma orale (ritenuta perfettamente legittima dalla S.C., secondo cui
“In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore: nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuta nulla la contestazione immediata in forma orale, seguita dalla notifica del verbale, contenente l'espressa spiegazione dell'omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito: così, Cass. civile sez. II, Sentenza n. 14668 del
03/06/2008; cfr. anche ibidem, Ordinanza n. 37855 del 28/12/2022).
Da quanto detto, consegue l'infondatezza del motivo d'appello, con cui si sostiene l'esistenza dei presupposti per una contestazione “differita”, a fronte di un verbale che espressamente reca prova della contestazione immediata (orale).
Deve a questo punto precisarsi che l'ambito del presente giudizio, caratterizzato dall'effetto devolutivo del mezzo di gravame, è strettamente limitato alla prospettazione dei motivi d'appello, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. civile, Sez. III, Sentenza n. 7629 del 16/05/2003: “Il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.; cfr. anche, ex multis, Cassazione civile, Sez. III,
Ordinanza n. 26305 del 07/11/2017, secondo la quale “Incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione”): non residua alcuno spazio, dunque, per riformare la sentenza appellata, per motivi diversi da quelli introdotti dall'appellante.
In conclusione, l'appello va rigettato.
3. In considerazione della soccombenza, le spese di lite vanno poste in capo all'appellante e liquidate, sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con l'eliminazione della fase di istruzione in appello, perché non svolta, e con l'applicazione dei valori minimi per le rimanenti fasi, in ragione anche della semplicità dei motivi dell'impugnazione, nel complessivo importo di euro 852,00 per onorari (euro 213 per ciascuna fase di studio e introduttiva, euro 426,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Caterina Daffinoti e Guglielmo
Lentini, dichiaratisi antistatari.
4. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello avverso la sentenza n. 89/2024, emessa dal Giudice di Pace di Palmi il 28.02.2024, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Parte_1 CP_1
, così decide:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di Pt_1 lite del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 852,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
Caterina Daffinoti e Guglielmo Lentini, procuratori antistatari;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 25 marzo 2025
Il giudice
Maria Teresa Gentile