Articolo 187 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 210 bisArticolo 210 quater
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
>
Versione
1 ottobre 2018
>
Versione
16 giugno 2023
>
Versione
12 marzo 2025
Art. 187. (( (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo). )) ((1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo' chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.)) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 12 marzo 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente