Articolo 193 del Codice penale
Articolo 192Articolo 194
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1 luglio 1931
Art. 193.

(Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell'atto, e' necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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