Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/2009, n. 17552
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Sentenza 29 luglio 2009

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La disposizione dell'art. 65 legge fall., a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo all'eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 cod. civ. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/2009, n. 17552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17552
    Data del deposito : 29 luglio 2009

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