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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4596/2024 R.G., promossa da:
e entrambi domiciliati in Biella, nella Via G. De Marchi, Parte_1 Parte_2
n. 4/A, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Rinaldi che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, per mandati depositati nel fascicolo telematico;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore ; Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni per i ricorrenti: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici:
2024/25 per ), Parte_1
2023/24 e 2024/25 per ( ), Parte_2
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta Cont al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 500,00, per ( ), Parte_1
€ 1.000,00, per ( ), Parte_2 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi Cont il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Cont Conclusioni per il : nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26.10.2024, i ricorrenti hanno, nuovamente, convenuto in giudizio il (di seguito, per Controparte_1 Cont Cont brevità, anche solo ”), deducendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, per i quali i medesimi non avevano ricevuto il beneficio c.d. “carta elettronica del docente” di cui alla l. 107/2015.
In ragione di ciò, essi hanno già adito codesto Tribunale al fine di ottenere il summenzionato beneficio per le annualità dal 2021/2022 al 2023/2024 per la ricorrente e dal 2017/2018 al 2022/2023 Pt_1 per il ricorrente beneficio loro riconosciuto dalle sentenze n. 17/2024, del 9.01.2024, della Pt_2
Dott.ssa e n.189/2024, del 09.02.2024, della Dott.ssa Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver stipulato con il convenuto, successivamente alle CP_1 suddette sentenze, ulteriori contratti a tempo determinato e precisamente:
quanto a : Parte_1
− a.s. 2024/2025: dal 6.9.2024 al 30.06.2025, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
quanto a : Parte_2
− a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.06.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
− a.s. 2024/2025: dal 6.9.2024 al 30.06.2025, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
e di non aver percepito, anche in riferimento agli anni indicati, la c.d. carta elettronica del docente, riconosciuta ex lege (D.L. 69/2023, art. 15, conv. con modif. in L. 103/2023), soltanto ai docenti che assumono supplenze annuali, ossia fino al 31.08 di ogni anno scolastico.
I ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni Cont del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Cont Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Cont
Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in nessuno dei giudizi, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore delle parti, che ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che i ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli anni scolastici e con le seguenti modalità già indicate sopra.
È, altresì, pacifico che i lavoratori non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda.
È ulteriormente pacifico che i ricorrenti non siano “usciti dal sistema scolastico”, in quanto entrambi stanno svolgendo una supplenza sino al 30.06.2025 come da doc. 1 del ricorso de quo.
1. Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise, (anche specificamente per gli odierni ricorrenti, in relazione a pregresse annualità rispetto a quelle oggetto del presente ricorso) e, anche in merito alle annualità da ultimo dedotte, a fondamento della presente decisione ci si richiama agli iter argomentativi dei precedenti di questo Tribunale (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il
14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 16/2024 del 9.1.2024 nella causa n. 1725/2023 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Va evidenziato, in particolare come, con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n.
29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
“dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al
31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Cont 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo Cont scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò
è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, entrambi i ricorrenti risultano ad oggi presenti nel sistema scolastico, in quanto ambedue stanno svolgendo una supplenza fino al termine delle attività didattiche.
3. Conclusivamente, le domande di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione ai seguenti ricorrenti e Pt_3
-per 2024/2025, per un solo anno scolastico;
Parte_1
- per 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 2 aa.ss.. Parte_2
Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione ai ricorrenti indicati della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento a beneficio dei ricorrenti della carta docente per l'a.s.
2024/2025.
Infatti, alla data della domanda giudiziale 26.10.2024), entrambi i ricorrenti avevano già intrapreso, dal 6.9.2024, le “supplenze”, conferite al 30.6.2024 e, dunque, non si può certamente dubitare della sussistenza del loro interesse ad agire anche in relazione a detto a.s. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014,
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), si deve praticare, inoltre, un aumento del 10% stante la redazione dei ricorsi con collegamenti ipertestuali, così da consentire la ricerca testuale dei documenti e poste Cont a carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore dei difensori delle parti ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro
500,00 per ogni anno scolastico in relazione agli aa.ss.:
- quanto a , 2024/2025, per un totale di 1 a.s. e, quindi, per Parte_1 complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto a 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per Parte_2 complessivi euro 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, ad assegnare ai ricorrenti sopraindicate la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 480,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dei legali, antistatari.
Genova, il 15 aprile 2025 Il giudice
Giovanna Golinelli