Articolo 1 della Legge 23 marzo 1998, n. 105
Articolo 2
Versione
18 aprile 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.
Entrata in vigore il 18 aprile 1998