Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, piazza
Marconi 8, presso gi avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti, APPELLANTE
CONTRO
RT
,
[...] in persona del legale rappresentante, con domicilio elettivo digitale all'indirizzo rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fanni in Email_1 forza di procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, in tema di azione di regresso per infortunio sul lavoro.
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità della RT
, in persona del Commissario Liquidatore, in solido, o in sostituzione
[...]
[... di (già CP_1 Controparte_2
, in persona del Commissario Liquidatore, nella determinazione CP_3 dell'infortunio sul lavoro del proprio dipendente avvenuto in data Persona_1 16/5/07; 2) per l'effetto, condannarle, in solido tra loro o in sostituzione, al pagamento in favore dell' della somma di € 1.080.928,14, ovvero quell'altra, Pt_1 maggiorata di interessi e rivalutazione, che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
3) con vittoria di spese di entrambe i gradi del giudizio”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“- rigettare le domande della parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 9/2023, pronunciata dal TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO – SEZIONE LAVORO nel giudizio NRG
31/2018, mandando esente da qualsivoglia responsabilità la
[...]
[...]
è causa;
- in ogni caso, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “1. Con ricorso depositato il 26.1.2018, l' ha Pt_1 convenuto, davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l'
[...]
(datrice di lavoro, nel 2007, di ), spiegando, nei suoi CP_1 Persona_1 confronti, azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U. Infortuni sul Lavoro (d.p.r. n. 1124/1965).
1.1. A sostegno della domanda, l' ha esposto: § Pt_1 che, in data 16.5.2007, il dott. , anestesista-rianimatore e Persona_1 dipendente dell' di Lanusei, si trovava presso la sala operatoria B Pt_2 dell'Ospedale di quest'ultima città, impegnato, con la sua equipe chirurgica, al primo dei due interventi programmati per la giornata;
§ che, conclusa l'operazione, il personale si era subito occupato di iniziare ad allestire la sala A, dove si sarebbe dovuto procedere ad un altro intervento;
§ che, in un primo momento, mentre il personale ausiliario e infermieristico stava procedendo alla pulizia e sanificazione della sala B, il dott. , per poter monitorare il decorso Per_1 post operatorio del primo paziente, aveva stazionato per un certo tempo in prossimità della stessa sala B;
§ di essersi a questo punto trasferito, coi suoi collaboratori, nella prospiciente sala A, e di aver somministrato l'anestesia al paziente;
§ che, immediatamente dopo, il dott. aveva iniziato a accusare Per_1 una sensazione di malessere e nausea, tanto da dover interrompere la sua attività lavorativa e chiedere di essere sostituito;
§ che anche altri membri dell'equipe (segnatamente: i chirurghi e , l'infermiere CP_5 CP_6 Per_2
avevano avvertito fastidio, senso irritazione delle vie aeree e cefalea, e che,
[...] tuttavia, essi erano comunque riusciti a portare a termine l'intervento; § che lo stato del dott. , invece, nelle ore successive si era notevolmente aggravato, Per_1 finché, il giorno dopo, egli si era reso conto di aver subito una seria riduzione della capacità visiva;
§ che, dopo accurati esami specialistici, gli erano state diagnosticate gravi lesioni corneali, una lesione bilaterale del nervo ottico, disturbi della memoria e depressione reattiva (tutt'ora in corso e per la quale assume farmaci); § che, dagli accertamenti svolti dallo SPRESAL e dal servizio ispettivo dell' , è emerso che, nell'occasione, l'attività di sanificazione della Pt_1 sala B era stata effettuata con un detergente chiamato MO (composto di acido bromidrico al 48%) e con acqua ossigenata, la cui combinazione aveva generato vapori di sali di bromo;
§ che questi erano stati inalati dal dott. , Per_1 dapprima mentre questi stazionava nella saletta post operatoria attigua alla sala B, successivamente quando si trovava all'interno della stessa sala A, fino alla quale tali vapori si erano propagati (attraverso le porte, rimaste aperte, attraverso l'andito, per alcune finestrelle che affacciano sul ripostiglio della sala operatoria e, infine, tramite l'impianto di aerazione); § che la responsabilità dei fatti è da ascriversi al datore di lavoro, non avendo, quest'ultimo, dato al personale istruzioni specifiche sulle caratteristiche e la pericolosità del prodotto, nonché sulle procedure da seguire nella pulizia delle sale operatorie;
§ che sulle confezioni del è riportata l'avvertenza di non mescolare il prodotto con Pt_3 altri detersivi e detergenti, raccomandandosi di diluirlo in sola acqua potabile allo 0,25% e indicandone espressamente grado e tipo di pericolosità [“inalazione di
2 vapori, irritazioni delle vie respiratorie. Sostanza molto corrosiva… per contatto oculare: bruciature, cecità (lesione irreversibile del nervo ottico) …”]; § che l'ATS ha violato l'art. 21 del D. Lgs. 626/1994 (“Il datore di lavoro provvede affinché‚ ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: … c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica …”), nonché l'art. 22 del medesimo decreto (“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore … riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni…”) e l'art. 4 del D.p.r. n. 547/1955 (il quale stabilisce che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle proprie competenze, devono “…rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi…”); § che la dipendente che effettuò la sanificazione della sala operatoria,
, era stata assunta da pochissimo tempo (circa 2 mesi), e che ciò Controparte_7 avrebbe dovuto indurre la convenuta ad affiancarla, in questa prima fase, con personale più esperto;
§ che, ancora, l'art. 227 del D. Lgs n. 81/2008 (n.d.r.: varato successivamente ai fatti di cui si discute) ha confermato l'impianto normativo appena richiamato, prevedendo che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che i lavoratori dispongano di “…b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni”; § di aver riscontrato, gli agenti dello SPRESAL, che il DVR non conteneva alcun accenno alla procedura inerente la sanificazione e la pulizia delle sale operatorie;
§ di essere in ogni caso rimasto inosservato l'art. 2087 c.c., che, con clausola aperta, fa gravare sul datore di lavoro l'obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione che, secondo miglior scienza e esperienza, risultino idonee a impedire eventi dannosi in pregiudizio dei lavoratori;
§ che e ex Direttori Generali dell' di Lanusei, Controparte_8 CP_9 Pt_2 sono stati tratti a giudizio, in sede penale, per i fatti in parola, e che il procedimento penale, però, si è concluso con sentenza n. 125/2014, irrevocabile il
21.2.2015, in forza di cui il Tribunale di Lanusei ha dichiarato il reato estinto per prescrizione;
§ che, in conseguenza del sinistro, ha subito lesioni Persona_1 tali (92% di invalidità) che l' ha dovuto costituire, in suo favore, un Pt_1 indennizzo in rendita, il quale, secondo capitalizzazione calcolata al mese di luglio 2017, ammonta ad euro 1.080.928,14. 1.2. L' , quindi, reputando sussistenti i Pt_1 presupposti per esperire l'azione di regresso di cui agli artt. 10 e 11 del DPR. 30 giugno del 1965, n. 1124 (T.U. infortuni sul lavoro), ha concluso domandando al Tribunale di Nuoro (oltreché l'accertamento della responsabilità della convenuta
3 nella causazione dell'infortunio sul lavoro, costituente reato perseguibile d'ufficio), di voler condannarla a pagare, in proprio favore, l'equivalente delle prestazioni assicurative erogate alla vittima, oltre interessi e rivalutazione.
1.3. L'ATS, regolarmente costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 18.5.2018, ha resistito alla domanda, invocandone il rigetto e, a sostegno, eccependo e osservando (in estrema sintesi): § che i fatti non si sono svolti così come descritto dal ricorrente, giacché le operazioni di pulizia della sala B non sono state effettuate col bensì con una limitata dose di acqua Pt_3 ossigenata;
§ che le lesioni che hanno colpito il dott. , quindi, non sono e Per_1 non possono essere collegate ad un incauto e/o errato utilizzo del prodotto citato da controparte;
§ che, a riprova dell'insussistenza della ricostruzione fornita dall' , deve considerarsi, da un lato, che la dott. ssa , all'epoca Pt_1 Pt_4
Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, è sopraggiunta pochi minuti dopo e, pur essendosi trattenuta dentro i locali per un certo tempo, non ha avvertito alcun malessere, e, dall'altro, che l'intervento in essere presso la sala B è stato portato normalmente a compimento;
§ che nessun altro operatore sanitario, nell'occasione, ha subito conseguenze, e che lo stesso dott. , presente CP_5 nella circostanza e citato dal ricorrente, fu sì ricoverato in ospedale 4 giorni dopo, ma senza che venisse riscontrata alcuna correlazione tra sintomatologia lamentata ed asserite esalazioni;
§ che, in ogni caso, non soltanto non vi è nessuna prova dell'utilizzo del e del nesso di causalità, ma è la stessa scheda tecnica Pt_3 del prodotto, depositata dall' , a far emergere che la commistione tra il Pt_1 detergente e l'acqua ossigenata non avrebbe mai potuto sprigionare vapori tossici;
§ che, comunque, per caratteristiche, il non è in grado di provocare le Pt_3 conseguenze supposte dal ricorrente, quanto meno non nelle condizioni specifiche allegate in questo giudizio (cioè a dire per inalazione, anziché per contatto, e con un'esposizione temporalmente così limitata); § che il procedimento penale non ha consentito di accertare la fondatezza delle accuse mosse ai Direttori Generali dell' di Lanusei;
§ di essere probabilmente dovute, le lesioni riportate dal Pt_2 dott. , a cause del tutto diverse da quelle ipotizzate dall' , preesistenti Per_1 Pt_1 ai fatti oggetto di questa causa [così si legge in memoria difensiva: “La tanto acclamata neuropatia oculare non poteva trarre origine dai fatti asseritamente verificatisi in data 16.5.2007, in quanto già presente nel paziente in epoca precedente. Infatti, dalla certificazione datata 12.2.2007 emerge con assoluta chiarezza la presenza di un difetto perimetrico il quale è un chiaro sintomo della neurite. Dalla relazione di visita medica del 14.7.2017 emerge che il Dott. Pt_1
soffriva di neuropatia deficit bilaterale, ma detta patologia era Persona_1 anche presente, come visto, in data 12 febbraio 2007, quindi ben tre mesi prima il verificarsi dei fatti che avrebbero comportato il tanto decantato infortunio. Di manifesto interesse appare essere lo “SCHEMA PER LA PERIMETRIA QUANTITATIVA CINETICA” rilevata dal “Servizio Oculistico” dell' di Pt_2
Lanusei in data 31.05.2007 sul paziente Dott. , il quale fornisce Persona_1 ulteriore argomentazione sulla inesistenza della riconducibilità dei danni agli eventi asseritamente lesivi dedotti nell'avverso ricorso”]; § di doversi, pertanto, rigettare la domanda”. La causa, istruita con produzioni documentali, prova orale e ctu medico-legale, è stata decisa con la sentenza n. 9/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice
4 del lavoro, il quale, ritenendo la domanda infondata per difetto del nesso di causalità materiale fra l'evento dedotto in lite e le lesioni riportate dal dott. Per_1
l'ha integralmente respinta con spese legali e di consulenza a carico dell' . Pt_1 Segnatamente, il Tribunale ha recepito le argomentazioni dell'ausiliario secondo il quale: in base agli esami strumentali e alla valutazione oculistica effettuata risulta evidente come le problematiche concernenti l'apparato visivo del periziando siano legate esclusivamente, in entrambi gli occhi, alla condizione della lente corneale per una marcata ectasia (distrofia corneale o cheratocono in fase avanzata), motivo per il quale l'interessato è stato sottoposto al trattamento di Cross Linking all'occhio destro riferito in anamnesi;
il cheratocono è una malattia degenerativa conseguente ad una minore resistenza della struttura corneale, che in quanto tale non può essere riferita ad un evento traumatico acuto;
con particolare riguardo all'allegata inalazione da parte del di vapori scaturiti dalla mistura di Per_1
e acqua ossigenata, gli esami OCT strutturale e AngioOCT hanno Pt_3 dimostrato in maniera inequivocabile l'assoluta normalità delle strutture retiniche maculari e del nervo ottico, consentendo di escludere lesioni conseguenti a pregressi episodi di neurite ottica tossica;
l'esame del campo visivo binoculare mostra un restringimento periferico non suggestivo di neurite pregressa, non risultando che il EI sia in terapia per glaucoma e potendosi ritenere che tali alterazioni siano determinate dalla difficoltà di percezione dovuta all'elevato astigmatismo;
del resto, difetti del campo visivo erano già stati documentati in entrambi gli occhi tre mesi prima dell'infortunio in oggetto, come risulta dal referto dell'esame del campo visivo del 12.02.2007: “OD: lieve riduzione generalizzata della sensibilità retinica associata a difetti localizzati pare centrali di medio grave
… OS: difetto di tipo misto (generalizzato e localizzato) con ampio scotoma relativo nei quadranti temporali e riduzione del valore di soglia foveale”; con la precisazione che il è una sostanza caustica, sicché, se il paziente fosse Pt_3 entrato in contatto con essa, avrebbe riportato delle vere e proprie ustioni, mentre non risultano agli atti esiti cicatriziali riferibili a pregresso contatto con una sostanza caustica, bensì un'alterazione della cornea di grado avanzato (il cheratocono, appunto), su base distrofica e degenerativa, endogena e costituzionale, che porta nel tempo a deficit visivi importanti;
anche per quanto concerne il disturbo psichiatrico sofferto (depressione bipolare o bipolarismo), non è possibile affermare alcuna relazione causale con i fatti in questione, sia perché i disagi riferiti dal ed il basso visus rilevato all'esame peritale in entrambi gli occhi non Per_1 possono essere correlati a una pregressa intossicazione per contatto oculare con l'acido bromidrico, sia perché trattasi di un disordine rientrante nella categoria dei disturbi dell'umore la cui causa è complessa e condizionata da fattori genetici, biologici e psicologici, che ne costituiscono aspetti di vulnerabilità ma anche di mantenimento. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito mediante Pt_1 memoria la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio nonché ctu, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
5 Il ricorrente muove all'indirizzo della sentenza impugnata, in uno con la valutazione peritale recepita in parte qua, le seguenti censure: (i) la considerazione secondo la quale “difetti del campo visivo erano già stati documentati in entrambi gli occhi tre mesi prima dell'infortunio in oggetto (cfr. referto esame del campo visivo del 12.02.2007…..)” è errata;
(ii) il certificato datato 12.2.2007 preso in considerazione dal ctu non è supportato da alcun esame strumentale campimetrico, mentre lo è il certificato del 12.6.2007 preso in considerazione dai sanitari dell' ; (iii) già con le osservazioni alla bozza di relazione il consulente di Pt_1 parte ricorrente aveva evidenziato come il referto del campo visivo del Centro
Vista di via Peretti risultasse essere del 12.6.2007, non già del 12.02.2007, come suggerito dal fatto che nei referti stessi di tale Centro fosse apposto il timbro di una farmacia datato 13.06.2007; (iv) d'altro canto, se il deficit campimetrico fosse stato effettivamente rilevato fin dal febbraio 2007, come sostenuto dal ctu, sarebbe stato anomalo non procedere in breve tempo con gli ulteriori accertamenti e le cure del caso, permettendo che il dott. continuasse a lavorare in sala operatoria sino Per_1 al giorno dell'infortunio malgrado i rilevati difetti del campo visivo;
(v) del resto, il cheratocono indicato dal ctu quale unica patologia di cui il periziato sarebbe portatore è stato menzionato per la prima volta in un certificato del 16.3.2009 e, solitamente, si sviluppa nell'arco di uno o due decenni;
(vi) a ciò deve aggiungersi la considerazione che nel 2005 il si era sottoposto ad un intervento di Per_1 chirurgia refrattiva per la correzione della miopia (LASIX), che sarebbe stato impossibile se il paziente avesse presentato segni di cheratocono o alterazioni campimetriche e in esito al quale risultava acquisita un'acutezza visiva pari a 10/10 in entrambi gli occhi senza correzione;
(vii) dal momento che, alla luce delle deposizioni testimoniali e dei rapporti SPRESAL e , risulta provato che il Pt_1 16.5.2007 alcuni degli operatori della sala chirurgica A dell'Ospedale di Lanusei rimasero intossicati da agenti chimici, non può non concludersi che, quantomeno in termini di concausa, l'esposizione del dott. all'acido bromidrico (o ad altre Per_1 sostanze irritanti) sia in stretta correlazione con le patologie visive di cui è portatore;
invero, anche solo il bruciore e il prurito agli occhi, lamentato da un collega dell'infortunato nei giorni immediatamente successivi l'evento, potrebbe aver indotto il ad un continuo sfregamento della parte interessata, tale da Per_1 procurare lesioni alla cornea;
(viii) sotto il profilo psichiatrico, la condizione ante infortunio dell'assicurato era di mera deflessione dell'umore non trattata farmacologicamente, mentre successivamente al 2007 si è giunti al disturbo bipolare di tipo 1 in trattamento psicofarmacologico;
(ix) il grave e permanente deficit visivo da costui riportato e la perdita del lavoro per inidoneità alle mansioni che ne è conseguita hanno certamente rappresentato un fattore di aumentato rischio di nuovi episodi di alterazione dell'umore nonché, volendo ipotizzare la preesistenza di un disturbo bipolare non conclamato in capo all'assicurato, un fattore concausale rispetto al peggioramento e all'accelerazione dell'evoluzione negativa del quadro clinico generale, con l'innesto di una situazione depressiva reattiva su un substrato di disturbo bipolare;
(x) non senza considerare come il ctu sia giunto alle proprie conclusioni senza somministrare al periziato alcun test o altro esame specialistico, a distanza di oltre dieci dall'accaduto e senza effettuare un'accurata indagine retrospettiva.
6 Ciò posto, l'appellante ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con affidamento dell'incarico ad un collegio peritale composto da uno specialista in oculistica e da uno in psichiatria.
Tali motivi non meritano accoglimento. La tesi dell' si basa principalmente sull'assunto (a) che il 16 maggio 2007, Pt_1 concluso presso la sala “B” il primo degli interventi chirurgici in programma all'Ospedale di Lanusei, l'attività di sanificazione post-operatoria sia stata effettuata con un detergente denominato MO, a base di acido bromidrico al 48%, ed acqua ossigenata;
(b) che detto detergente, secondo le avvertenze riportate sulla confezione e i dati relativi alla sicurezza rilasciati dal produttore, da un lato, non dovesse essere miscelato con altri detersivi o disinfettanti, dovendo piuttosto essere diluito in sola acqua potabile allo 0,25%, dall'altro, potesse provocare irritazioni alle vie respiratorie tramite inalazione di vapori nonché bruciature e cecità con lesione irreversibile del nervo ottico mediante contatto oculare;
(c) che le lesioni corneali e la lesione bilaterale del nervo ottico diagnosticate a carico del dott. nei giorni e nelle settimane seguenti fossero da ricondurre Per_1 eziologicamente alla sua esposizione ai vapori di sali di bromo generati dalla commistione fra e acqua ossigenata. Pt_3
Sennonché, di tale assunto non vi è prova in atti. Invero, all'esito dell'istruttoria, se è corretto che può considerarsi sufficientemente provata l'attività di sanificazione post-operatoria della sala “B” mediante l'utilizzo dell'acqua ossigenata e del in rapida successione, è altresì indubbio Pt_3 che il non è composto da acido bromidrico al 48%, potenzialmente in Pt_3 grado di cagionare cecità per lesione irreversibile del nervo ottico, ma è composto da didecildimetilammoniobromuro al 10%, la cui pericolosità non si pone in relazione diretta con la lesione del nervo ottico. Segnatamente, l'utilizzo in rapida successione di acqua ossigenata e si Pt_3 apprende dalle seguenti fonti di prova.
La dott.ssa , direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Persona_3
Rianimazione del Presidio Ospedaliero della ASL 4 di Lanusei, che il 16 maggio 2007 sostituì il collega a causa del suo malessere, sentita a sommarie Per_1 informazioni dagli ufficiali di P.G. del locale SPreSAL il 5 aprile 2011, ha riferito:
“mi sono spostata alla Sala “B” per la verifica delle apparecchiature di quella sala, in quella si stavano svolgendo, ad opera del personale Parte_5
, le operazioni di pulizia e sanificazione con le porte aperte verso
[...] l'esterno, all'interno sono stata colta da tosse stizzosa e lacrimazione, in questa sala l'odore acre era molto più intenso, ho chiesto all'operatore addetto alle pulizie cosa avesse usato per la sanificazione, lei ha risposto di aver utilizzato prima l'acqua ossigenata sul pavimento per sciogliere il sangue e poi di aver spruzzato del “ , subito ho invitato l'operatore ad allontanare il carrello Pt_3 contenente i prodotti per la pulizia “ e risciacquare il tutto con acqua, Pt_3 ho avvertito subito la Direzione Sanitaria e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico”. Anni dopo la dott.ssa , sentita come testimone all'udienza del 4 luglio Per_3 2019, rispetto al capo 7 del ricorso introduttivo (“Vero che nell'esecuzione di tali attività venne usato il prodotto unitamente ad acqua ossigenata?”) ha Pt_3 dichiarato: “ora non me lo ricordo, ricordo quello che ho relazionato all'epoca cioè che stavano pulendo e che c'era un odore terribile”. Ebbene, ritiene il
7 Collegio che l'estraneità della dott.ssa rispetto all'attività di Per_3 sanificazione di cui trattasi, unitamente ad una rievocazione dei fatti ben dettagliata a ragionevole distanza di tempo da essi, ma evanescente quando ormai erano trascorsi oltre dodici anni, deponga per la genuinità e l'attendibilità delle evidenziate dichiarazioni. Senza omettere di considerare che l'indicato operatore addetto alle pulizie ha confermato di aver avuto una conversazione di tale tenore con la dott.ssa . Per_3
Invero, , ausiliaria socio-sanitaria presso il Presidio Ospedaliero Controparte_7 della ASL 4 di Lanusei, che il 16 maggio 2007 effettuò la sanificazione post- operatoria della sala “B”, sentita a sommarie informazioni dagli ufficiali di P.G. del locale SPreSAL il 4 aprile 2011, ha dichiarato: “nella mattinata del sedici maggio duemilasette successivamente a un intervento chirurgico di amputazione di una Cont gamba sono entrata nella sala operatoria di destra assieme a un'allieva di cui non ricordo il nome, per compiere la pulizia e sanificazione della sala mediante prodotti disinfettanti diversi da utilizzare diluiti, ad un certo punto è arrivata la dott.ssa la quale mi ha chiesto che prodotti stessi usando e io le Persona_3 ho risposto che stavo utilizzando prodotti in dotazione”. Successivamente, la
[...]
, sentita come testimone all'udienza del 4 febbraio 2020, rispetto al capo 10 CP_7 del ricorso introduttivo (“Vero che il giorno 16/5/07 lei effettuò la pulizia della sala operatoria B dell'Ospedale di Lanusei dopo un intervento di amputazione utilizzando il prodotto SA ed acqua ossigenata?”) ha ribadito: “Non ricordo la marca del prodotto […] Mi è stato riferito dopo che dei dottori erano svenuti a causa del miscuglio di alcuni prodotti, posso dire che non ho mischiato niente […] Per sanificare la sala dovevo miscelare il prodotto con acqua di rubinetto, non usavo l'acqua ossigenata. Non ricordo se usavo l'acqua ossigenata per pulire la sala. Io non mi sono sentita male”. Sentita, inoltre, su capi 2 e 4 della memoria difensiva (“2. “vero che a seguito dell'intervento di pulizia effettuato in sala B, la Sig.ra constatava la presenza di piccole gocce di sangue sulle CP_7 quali la stessa versava acqua ossigenata, rimuovendola attraverso l'uso di una garza che veniva riposta nel contenitore dei rifiuti speciali collocato nell'apposito locale “sporco” collegato tramite finestra ghigliottina con la sala B?”; […] 4.
“vero che la Dott.ssa ordinava di non eseguire il lavaggio del Parte_6 pavimento con l'utilizzo della soluzione diluita del detergente sanitizzante già preparata e posta nel carrello?””), ha confermato: “Non ricordo questa circostanza. Ricordo che mentre stavo lavando per terra la sala operatoria B l'anestesista mi ha chiesto che prodotti stavo utilizzando per la pulizia Per_3 ed io le ho detto quelli che mi avete consegnato” (sul capo 2), nonché “E' vero, mi ha detto di smettere perché alcuni dottori erano stati male. Io ho interrotto il lavoro” (sul capo 4). Orbene, ad avviso del Collegio il fatto che la non CP_7 abbia nominato il né in sede di sommarie informazioni nell'aprile Pt_3
2011 né in sede testimoniale nel febbraio 2020 può spiegarsi o con una falla nella memoria già a distanza di quattro anni dall'evento o con una certa difensività dovuta al proprio personale coinvolgimento nell'attività di sanificazione post- operatoria, ciò che, se da un lato può averla indotta a riferirsi genericamente ai prodotti che le erano stati consegnati dall' dall'altro si aggiunge al rilievo CP_2 che l' nel costituirsi in giudizio, non ha negato che fra tali prodotti vi fosse CP_2 il . Pt_3
8 Sennonché, dalla scheda tecnica del si apprende che è un disinfettante Pt_3 a base di Bromuro di didecildimetilammonio così composto: “100g di SA contengono: didecildimetilammoniobromuro g. 10; TE (acqua/alcool etilico den.) e suoi coadiuvanti q.b. a g. 100”, e che, benché corrosivo in concentrato, è nocivo per la salute soprattutto per ingestione. Il pertanto, non contiene Pt_3 affatto l'acido bromidrico, che invece, come risulta dalla scheda dei dati concernenti la sicurezza, è una sostanza molto corrosiva, pericolosa per la salute sia per inalazione, poiché può provocare irritazioni sulle vie respiratorie, sia a contatto con la pelle, poiché può causare bruciature, sia per contatto oculare giacché può provocare bruciature e cecità con lesione irreversibile del nervo ottico. Ciò posto, deve evidenziarsi come nella fattispecie in esame si sia certamente raggiunta la prova del fatto che il 16 maggio 2007, presso la sala B del Presidio Ospedaliero della di Lanusei, in seguito all'amputazione di un arto Pt_2 gangrenoso, alla detersione delle tracce ematiche presenti sul pavimento della sala con acqua ossigenata e alla successiva disinfezione tramite il si sia Pt_3 prodotto un fenomeno inconsueto, causa dei malesseri temporanei, ancorché d'intensità e durata variabili, accusati da molti dei presenti a livello respiratorio, gastrico e visivo, ma non sia stata affatto raggiunta la prova del fatto che tale evento abbia altresì cagionato, in primis, il danno ottico permanente lamentato dal dott. e, a cascata, il conseguente danno psichico. Per_1
Meritano, al riguardo, di essere recepite le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto chiare, coerenti, esaustive, metodologicamente corrette, basate su esami strumentali oggettivi e conformi ai documenti ritualmente acquisiti, sui quali si è sviluppato il contraddittorio. L'ausiliario, in particolare, ha svolto le seguenti considerazioni, qui condivise:
“L' denuncia che il Dott. , in conseguenza dell'accaduto, ha riportato Pt_1 Per_1 delle lesioni gravissime consistenti in una “neuropatia ottica con deficit bilaterale della acuità visiva (ODVc 2/50; OSVc 1/10) e del campo visivo” (grado d'invalidità assegnato pari a 77%) e in un “grave disturbo ciclico dell'umore complicato da pensieri di autosoppressione con deterioramento cognitivo” (grado d'invalidità assegnato pari a 27%), che hanno comportato per l'Istituto la costituzione di una rendita per invalidità dapprima al 68%, poi incrementata al 92% all'ultima visita di revisione del 05.01.2012. In merito al primo quesito posto da Giudice, ovvero stabilire se i danni e le lesioni denunciati da Persona_1 possano essere messi in correlazione coi fatti asseritamente occorsi in data 16.05.2007, è possibile così rispondere: Dagli esami strumentali, e dalla valutazione oculistica eseguita, è evidente che le problematiche riferite dal periziando, relativamente al suo apparato visivo, sono soltanto legate, in entrambi gli occhi, alla condizione della lente corneale per una marcata ectasia (distrofia corneale o cheratocono in fase avanzata) che è, tra l'altro, il motivo per cui l'interessato è stato sottoposto recentemente all'occhio destro al trattamento di Cross Linking riferito in anamnesi. Va detto che il cheratocono è una malattia degenerativa conseguente a una minore resistenza della struttura della cornea. Si manifesta nell'infanzia o nella pubertà e progredisce in buona parte dei casi fino ai 35-40 anni, in alcuni soggetti può progredire anche oltre. Sono frequenti associazioni con altre malattie come l'atopia (predisposizione ereditaria alle malattie allergiche), l'amaurosi congenita di Leber, distrofie corneali, trisomia 21
9 (sindrome di Down), malattia della tiroide, malattia del collagene (lassità dei legamenti articolari), ecc. In altre parole il cheratocono è un disturbo alla cornea, la membrana trasparente che compone la parte anteriore del bulbo oculare e che costituisce la prima lente naturale dell'occhio; è una patologia cronica ad andamento progressivo, che si verifica quando la cornea perde rigidità e resistenza e il suo tessuto si assottiglia e si deforma nella parte centrale, assumendo la forma di un cono. In genere colpisce entrambi gli occhi, anche se spesso in misura diversa. Questa malattia colpisce ogni anno circa cinquanta persone ogni centomila, sia uomini che donne, in prevalenza in età adolescenziale e giovanile. L'esordio e l'evoluzione della malattia sono molto variabili. Nei casi più avanzati, quando l'assottigliamento estremo del tessuto corneale comporta un rischio imminente di perforazione, si pone l'indicazione al trapianto di cornea. Il cheratocono è dovuto a un indebolimento indotto dall'eccessiva elasticità e deformazione delle cornee ammalate: le firme di collagene che formano l'architettura corneale perdono i legami che le tengono unite e tendono progressivamente a scivolare le une sulle altre, aumentando la curvatura e contemporaneamente riducendo lo spessore del tessuto corneale. È una patologia che ha carattere familiare e genetico, pertanto si riscontra una maggiore incidenza in pazienti con parenti già affetti da cheratocono. Predilige gli individui allergici, sia per il riacutizzarsi di cheratocongiuntiviti allergiche, sia per l'abitudine, sbagliata ma meccanica, di strofinarsi gli occhi che prudono con le mani, che può contribuire alla degenerazione del tessuto corneale. Colpisce in genere entrambi gli occhi, spesso con un livello di gravità differente. Il primo sintomo della patologia è la deformazione della cornea a forma di cono: la curvatura irregolare che si viene a creare cambia il potere refrattivo della cornea e produce distorsioni delle immagini e una visione confusa sia da vicino che da lontano. Se la cornea si opacizza e l'assottigliamento del tessuto corneale diventa estremo è necessario effettuare un trapianto di cornea per evitare la perforazione. Un'alternativa al trapianto è il Cross Linking Corneale, un'innovativa terapia chirurgica a bassa invalidità che si effettua in anestesia locale, dura circa un'ora e prevede l'installazione sulla superficie della cornea di un collirio a base di Vitamina B2 o riboflavina, attivato da un'irradiazione laser con raggi UVA, che consolida i vari strati lamellari che compongono la superficie della cornea. In questo modo la progressione della malattia viene contrastata irrigidendo e fortificando il tessuto corneale. In considerazione di quanto sopra è possibile escludere per questo genere di problematiche ogni qualsivoglia relazione causale con l'infortunio occorso il 16.05.2007 trattandosi di una malattia oculare a carattere degenerativo e che non può essere quindi riferita a un evento traumatico acuto. Riguardo all'allegata inalazione, da parte del , di vapori scaturiti dalla presenza e/o Per_1 dall'utilizzo delle sostanze citate in ricorso (detergente denominato Pt_3 mescolato a acqua ossigenata), gli esami OCT strutturale e AngioOCT, hanno dimostrato, in maniera inequivocabile, una assoluta normalità delle strutture retiniche maculari e del nervo ottico. In particolare, l'esame dello spessore delle fibre nervose papillari, consente di escludere lesioni conseguenti a pregressi episodi di neurite ottica tossica. L'esame del campo visivo binoculare mostra un restringimento periferico, ma non è suggestivo di neurite pregressa. Non risulta che il sia in terapia per glaucoma. E' pertanto possibile ritenere che le Per_1
10 alterazioni siano determinate dalla difficoltà di percezione per l'elevato astigmatismo. Del resto difetti del campo visivo erano già stati documentati in entrambi gli occhi tre mesi prima dell'infortunio in oggetto (cfr. referto esame del campo visivo del 12.02.2007: “OD: lieve riduzione generalizzata della sensibilità retinica associata a difetti localizzati pare centrali di medio grave…OS: difetto di tipo misto (generalizzato e localizzato) con ampio scotoma relativo nei quadranti temporali e riduzione del valore di soglia foveale”). Analogamente, anche per quanto concerne il disturbo psichiatrico sofferto, e in questo caso consistente in una depressione bipolare o bipolarismo, non è possibile affermare alcuna relazione causale con i fatti in questione, essendo un disordine che rientra nella categoria dei disturbi dell'umore e dato atto, altresì, che i forti disagi riferiti dal e il basso visus rilevato all'esame peritale, in entrambi gli occhi, non può Per_1 essere in alcun modo correlato a una pregressa intossicazione per contatto oculare con acido bromidrico, bensì soltanto a problematiche di natura degenerativa interessanti la lente corneale”. Oltre a ciò, nel dare riscontro alle osservazioni presentate dal consulente di parte ricorrente, l'ausiliario del Tribunale ha persuasivamente soggiunto: “Orbene, si deve ricordare che l'esame della cornea non mostra allo stato attuale alcun esito cicatriziale riferibile a pregresse bruciature da sostanze chimiche e, allo stesso modo, gli esami OCT strutturale e AngioOCT effettuati sul periziando, hanno consentito di dimostrate, in maniera inequivocabile, l'assoluta normalità delle strutture retiniche maculari e del nervo ottico. In particolare, l'esame dello spessore delle fibre nervose papillari, consente di escludere lesioni conseguenti a pregressi episodi di neurite ottica tossica. Lo scrivente non intende commentare come i sanitari dell' siano giunti in passato ad una diagnosi di neurite ottica, Pt_1 non figurando nel fascicolo acquisito documentazione sanitaria in proposito, va detto però che i responsi ottenuti dalla consulenza oculistica disposta (n.b. alla quale nessun sanitario dell' era presente) hanno consentito di dimostrare, in Pt_1 maniera oggettiva e quindi non influenzabili dall'operatore, l'assoluta assenza di lesioni compatibili o conseguenti a un pregresso contatto oculare con l'acido bromidrico. E' evidente, per contro, una marcata ectasia della cornea (cheratocono) che, al presente, sembra essere l'unica possibile causa del deficit visivo sofferto e che non può essere, in alcun modo, riferita ai fatti occorsi in data
16.05.2007, trattandosi di patologia cronica a carattere genetico. Vero è che del cheratocono si ha notizia per la prima volta soltanto nel referto oculistico del 04.07.2011 (n.b. già allora però veniva definito in forma avanzata il che fa presumere che si sia venuto a costituite già molti anni prima) e che nelle precedenti visite oculistiche del 31.05.2007 e del 12.06.2007 non è stato fatto alcun accenno ad una sua presenza, va detto però che in nessun di questi referti sono state descritte e certificate lesioni da precedente contatto con acido bromidrico. A questo proposito va rilevato, invece, come nel referto oculistico del 31.05.2007 (eseguito a distanza di poco più di due settimane dall'infortunio de quo) non siano state segnalate lesioni da recente bruciatura alle cornee e di come anche l'esame del fondo retina e delle papille (emergenza del nervo ottico all'interno del bulbo oculare) sia apparso del tutto normale ed esente da alterazioni patologiche a questo stesso livello (OOF: non alterazioni, papille rosee a margini netti). Va altresì rilevata l'assoluta normalità della retina e delle papille ottiche anche nei
11 successivi controlli del 12.06.2007 (papille rosee a margini netti, normali le sedi maculari) e del 04.07.2011 (OOF: non alterazioni), né in nessun di questi referti
(che sono poi quelli di cui si è potuto contare) viene espressamente riportata la diagnosi di neurite ottica. Nel referto oculistico del 12.06.2007 è riportata la dicitura “esiti di intervento LASIK in OO)” (n.b. l'intervento di LASIK prevede la creazione di un lembo corneale che viene tagliato con un particolare bisturi o più recentemente con un particolare Laser - FEMTOLASIK - definito Laser a
Femtosecondi. Il lembo tagliato viene sollevato per eseguire il trattamento laser ad
Eccimeri e successivamente riposizionato in sede), il che dimostra che il Per_1 soffrisse, in precedenza, di una grave forma di miopia e conseguente deficit visivo refrattivo che ha richiesto un intervento correttivo alle cornee e questo potrebbe anche spiegare la successiva e progressiva evoluzione in cheratocono che è, tra l'altro, il motivo per cui l'interessato è stato sottoposto recentemente all'occhio destro al trattamento di Cross Linking riferito in anamnesi [omissis] In definitiva, da quanto sopra, appare chiaro e lampante di come il deficit alla vista sia, in questo caso, legato solamente alle problematiche di tipo degenerativo delle cornee e di come, per contro, non vi sia alcuna evidenza di lesioni da pregresso contatto con l'acido bromidrico;
ciò ha spinto e spinge tuttora lo scrivente a non voler richiedere all' un ulteriore supplemento di documentazione, a meno che il Pt_1
Signor Giudice non disponga per un supplemento di consulenza al riguardo che però questo C.T.U, in veste di Suo ausiliare tecnico, non ritiene necessario per i motivi anzidetti. Quanto al disturbo psichico, non si può escludere l'ipotesi che il già soffrisse in precedenza ai fatti in questione di una malattia psichiatrica Per_1 essendo egli, ormai da molti anni, affetto, come dallo stesso dichiarato in sede di visita medico peritale, da una forma psicotica di bipolarismo, che come tale non può esser ricondotta ad un particolare evento traumatico, essendo invece espressione di una severa ed innata alterazione dell'equilibrio psichico dell'individuo. Se anche poi volessimo ipotizzare un eventuale sua insorgenza per i noti problemi alla vista, acclarato che il deficit alla vista sofferto non è apparso in alcun modo essere legato al fatto infortunistico in questione, ne consegue che anche per questa affezione non può essere giustificata l'ammissione alle prestazioni assicurative”. In altre parole, una volta escluso il nesso eziologico fra l'evento in esame e la menomazione oculistica riscontrata nel dott. va esclusa anche la Per_1 correlazione causale fra il medesimo evento e la menomazione psichica riscontrata in costui, giacché strettamente legata - nella prospettazione da parte ricorrente - alla menomazione della vista e alla correlata perdita del lavoro. Va, da ultimo, rilevata la tardività delle contestazioni mosse dall' circa Pt_1 l'asserita erroneità della data apposta al referto dell'esame del campo visivo computerizzato emesso dal Centro Vista, ossia il 12 febbraio anziché (ha sostenuto l' ) il 12 giugno 2007, dal momento che detto referto è stato prodotto Pt_1 dall'Azienda convenuta come allegato alla memoria di costituzione del 18 maggio 2018, ma la correttezza della sua datazione è stata contestata per la prima volta in sede di osservazioni alla bozza di ctu, dopo che si erano svolte numerose udienze di trattazione ed istruttorie, a partire dalle udienze di discussione del 5 luglio e del 18 ottobre 2018, durante le quali si erano cristallizzati il thema probandum et
12 decidendum senza che l' prendesse posizione ed offrisse prova in relazione a Pt_1 ciò.
Né potrebbero influire sul convincimento del giudicante le argomentazioni svolte dall' con riferimento alla documentazione esaminata dall'Istituto Pt_1 assicuratore nella fase amministrativa in aggiunta a quella dallo stesso prodotta all'atto della propria costituzione in giudizio, e perciò sottratta al contraddittorio fra le parti, senza con ciò violare il principio dispositivo al quale anche il rito del lavoro, seppur con alcuni temperamenti di cui non si ravvisano i presupposti nel caso di specie, è improntato. Neanche persuade l'osservazione di parte ricorrente secondo la quale, se il deficit campimetrico fosse stato effettivamente rilevato fin dal febbraio 2007, come sostenuto dal ctu, sarebbe stato anomalo non procedere in breve tempo con gli ulteriori accertamenti e le cure del caso, permettendo che il dott. Per_1 continuasse a lavorare in sala operatoria sino al giorno dell'infortunio malgrado i rilevati difetti del campo visivo. Basti considerare che fra le violazioni accertate dallo SPreSAL dell' in occasione della vicenda per cui è causa, come Parte_7 risulta dall'informativa alla locale Procura della Repubblica prodotta proprio dall' , figura anche il “non aver inviato il lavoratore a visita Pt_1 Persona_1 medica entro le scadenze previste dal programma di Sorveglianza Sanitaria e richiesto al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, certificato di idoneità alla mansione scaduto in data 26/01/2001”. Tanto premesso, non appare necessario disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. La sentenza merita, quindi, di essere confermata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, secondo i parametri minimi (considerato l'esiguo numero e il carattere prettamente fattuale delle questioni trattate) vigenti per le cause previdenziali di valore compreso fra € 1.000.001 e € 2.000.000.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, avverso Pt_1 la sentenza n. 9/2023 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, in contraddittorio con l' , RT1 oggi Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di in persona del CP_1 legale rappresentante;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 15.986,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre spese generali e quant'altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 9.04.2025.
13 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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