Articolo 35 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 34Articolo 36
Versione
14 agosto 1908
Art. 35.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento della Cassa anzidetta, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degl'immobili offerti alla Cassa in garanzia delle operazioni di anticipazioni, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908