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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3795/2022, promossa
da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. EMILIANO D'ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
San Nicolò a Tordino (TE), via F. Bucci n. 15;
ATTRICE
contro
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale i germani e Controparte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare che la istante è proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile descritto in narrativa, distinto al N.C.E.U. del Comune di Cermignano al foglio
12 particella 297 subalterno 2 come da visura e planimetria catastale di cui all'allegato sub1) e sub2).
Con ordine al Conservatore dei R.R. I.I. competente di procedere alla trascrizione della emananda Tribunale di Teramo
sentenza e con ogni connesso provvedimento di ragione e dileggi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto:
- di possedere uti dominus la porzione immobiliare adibita ad abitazione, catastalmente intestata alla defunta madre sita in Controparte_3
Cermignano (TE), alla frazione Santa Maria, distinta al N.C.E.U. del Comune di
Cermignano al foglio 12 particella 297 subalterno 2;
- di avere mantenuto il possesso continuato, libero, pieno e indisturbato per oltre quarant'anni dell'immobile, tanto da averlo adibito a regolare uso abitativo, e di averne quindi acquistato la proprietà a titolo originario per maturata usucapione;
- che gli unici coeredi legittimi della defunta madre, intestataria catastale, avevano prestato acquiescenza all'usucapione in parola.
All'udienza del 18.4.2023, all'esito delle verifiche circa la regolarità del contraddittorio, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di e di . Controparte_1 Controparte_2
Fallito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali.
All'udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate da parte attrice, con assegnazione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il possesso protratto per un certo lasso di tempo fa acquisire al possessore, attraverso l'istituto dell'usucapione, la titolarità del diritto corrispondente alla situazione di fatto esercitata: l'usucapione costituisce, dunque, un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, fatta eccezione per le servitù non apparenti.
La ratio dell'usucapione risiede nella necessità, dal punto di vista sociale, di favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo, svolgendo di fatto un'attività utile, non solo nel suo interesse, ma in quello generale, a fronte del proprietario che trascura la cosa.
I presupposti necessari ai fini del configurarsi dell'usucapione sono 1) il possesso continuato e ininterrotto del bene;
2) il tempo, che la legge stabilisce debba essere di vent'anni per il perfezionarsi dell'usucapione ordinaria.
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 30/7/2019, n. 20508: “È onere di chi invoca
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella
2 Tribunale di Teramo
disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”).
L'elemento soggettivo, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire.
Come già evidenziato, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Sulla scorta di tali premesse, è ora necessario verificare se sussistano – nella specie – i presupposti per affermare che l'attrice sia divenuta proprietaria, per intervenuta Parte_1 usucapione, dei beni oggetto di causa.
Invero, le risultanze probatorie acquisite al giudizio depongono per l'infondatezza della domanda: i due testimoni escussi, hanno reso dichiarazioni caratterizzate da una insuperabile genericità.
Nello specifico il teste ha dichiarato “Si è vera la circostanza. Ciò posso riferire in Testimone_1 quanto abito sin dalla mia infanzia nella casa affianco a quella di cui al capitolo e da sempre ho visto la
IG.ra abitare la predetta abitazione ed occuparsene in ogni modo, pulendo Parte_1
l'appartamento, curandola e coltivando erbe aromatiche. Ricordo che sei o sette anni fa la IG.ra Pt_1 si è anche occupata di rifare l'intonaco esterno dell'abitazione e l'aveva arredata con una cucina ed una camera da letto. Ricordo che ogni anno in quella casa la IG.ra vi fa le Parte_1 conserve di pomodoro ed altro, abitandola ancora oggi” e che “Posso riferire che la IG.ra
[...]
ha sempre goduto ed abitato l'abitazione in questione da oltre quarant'anni ed Parte_1 almeno da quando io avevo sedici anni, (ora ne ho sessanta) senza contestazione di nessuno ed occupandosi anche del pagamento delle utenze che erano ad essa intestate, procedendo anche ai lavori di ordinaria manutenzione. Ricordo che una volta quando c'era la IG.ra sono stato invitato in Pt_1 questa casa, ma circa vent'anni fa”.
Parimenti, la teste ha riferito che: “…conosco la IG.ra da Testimone_2 Parte_1 quando eravamo ragazze. Posso riferire che già all'epoca, ovvero oltre quarant'anni fa abitavamo lo stesso immobile, io al piano superiore e lei a quello inferiore di cui al capitolo e da sempre ho visto la
3 Tribunale di Teramo
IG.ra abitare la predetta abitazione ed occuparsene in ogni modo, pulendo Parte_1
l'appartamento, curandola e coltivando l'orticello. Ricordo che l'aveva arredata con una cucina ed una camera da letto dove abitava. Ricordo che ogni anno in quella casa la IG.ra Parte_1 aveva in uso di spezzarci il maiale e ci faceva le conserve di pomodoro come ancora oggi. Posso confermare poiché ancora oggi siamo vicini e le nostre finestre sono dirimpettaie” e che
[...]
ha sempre goduto ed abitato l'abitazione in questione da oltre quarant'anni ed Parte_1 almeno da quando noi eravamo ragazze, senza contestazione di nessuno ed occupandosi anche del pagamento delle utenze che erano ad essa intestate, occupandosi anche dei lavori di ordinaria manutenzione dell'appartamento”.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno Giudicante ritiene che non sia stato superato lo standard probatorio del “più probabile che non” in ordine alla verificazione dei presupposti dell'acquisto dei beni a titolo originario.
Invero, poichè la sentenza di usucapione rappresenta una pronuncia che incide sul diritto di proprietà che, com'è noto, è costituzionalmente tutelato (art. 42 Cost.), si pretende dall'attore in usucapionem una prova rigorosa: 1) dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, 2) di quale sia l'immobile in relazione al quale siffatto possesso è stato esercitato, 3) di quali siano i soggetti contro i quali il titolo costituito dalla sentenza deve essere trascritto ai fini del rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita adeguata prova della natura della relazione tra l'attrice ed i beni immobili, non essendo emerso in modo inequivocabile che costei abbia mantenuto un godimento giuridicamente qualificabile quale possesso idoneo ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
È onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, ribadendosi come la prova della disponibilità materiale del bene non sia sufficiente a questi fini, essendo necessario anche dimostrare
l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire, mediante la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e incompatibile con il possesso e la signoria altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849;
Cass. civ. sez. II, 11/06/2010, n. 14092).
Nel caso di specie l'attrice non ha in alcun modo provato di avere utilizzato l'immobile uti dominus e con animus possidendi, esercitando una situazione di fatto incompatibile con la signoria altrui, non essendo in tale prospettiva sufficienti gli elementi acquisiti a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, atteso che i due testi escussi si sono limitati a confermare, in sostanza, come la si Parte_1 fosse occupata della coltivazione delle piante officinali nell'orticello insito nell'immobile oggetto giudizio, in cui abita da quarant'anni, e della relativa manutenzione ordinaria, senza fornire elementi essenziali in
4 Tribunale di Teramo
ordine all'animus possidendi e, quindi, all'esercizio di una situazione di fatto compatibile con l'intento inequivoco di comportarsi da titolare della res.
Che l'attrice si occupi della coltivazione dell'orto, che abiti nell'immobile, pagando le relative utenze, e che vi produca conserve e salsicce, sono fatti che, se non corroborati da ulteriori riscontri documentali o dichiarativi, da soli non appaiono sufficienti quale prova del possesso esclusivo, ininterrotto ed escludente dell'altrui diritto di proprietà, ancor più alla luce del rapporto di parentela intercorrente tra le parti.
I giudici di legittimità e di merito affermano, costantemente, che per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà è necessaria una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte
d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che non è possibile inferire né dalla contumacia del convenuto nè dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n.
10947).
Si rammenti, poi, come – ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione – occorra la prova chiara e priva di margini di incertezza e genericità, del quando e delle modalità con cui sia avvenuta l'interversione del possesso e, cioè, quando la detenzione (non qualificata) si sia tramutata in una relazione di fatto idonea ai fini dell'usucapione, dovendosi sempre sottolineare che la dedotta generica “cura” e
“manutenzione” dell'immobile non è – di per sé e senza adeguati ulteriori riscontri – indice specifico di una condotta idonea a qualificare la quale titolare del bene con esclusione dell'esercizio Parte_2 del possesso (che può essere anche estrinsecato in via mediata) da parte di chiunque potesse vantare diritti sul bene.
Tale rigorosa prova, nei termine appena delineati, non è stata raggiunta nel caso di specie, dal momento che parte attrice si è limitata a sottoporre ai due testi escussi due capitoli di prova dai quali non sono derivate dichiarazioni sufficientemente precise sul quando e sul quomodo dell'interversione del possesso ma solo generiche deduzioni sull'intervento di una protratta condotta di abitazione, cura e manutenzione dell'immobile, circostanza astrattamente non incompatibile con la sussistenza ed il pieno riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà; nulla poi è stato allegato, in via documentale, al fine di comprovare le anzidette circostanze.
Del resto, l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituiscono solo elementi indiziari in ordine all'esercizio del possesso rilevante ai fini dell'acquisto per usucapione (Cass. n. 6910 del 2001; Cass.
n. 3081 del 1998), che può avere valore quale prova indiretta dei fatti posti alla base del diritto avanzato in
5 Tribunale di Teramo
giudizio, ma solo se e nella misura in cui tali elementi siano corroborati da ulteriori circostanze idonee emerse in sede istruttoria.
A tal proposito, giova ribadire: “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
(L'aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, ha osservato la Suprema corte, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus)” (v. Cass. 2021 n. 31238).
A quanto sopra, si aggiunga che l'attrice, a sostegno della domanda, non ha prodotto né la documentazione ipocatastale, né la relazione notarile ventennale, non potendo assurgere a pari certificazione la relazione del tecnico Geom. prodotta in atti (all. 2 all'atto introduttivo). Per_1
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3795/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_2
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3795/2022, promossa
da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. EMILIANO D'ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
San Nicolò a Tordino (TE), via F. Bucci n. 15;
ATTRICE
contro
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale i germani e Controparte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare che la istante è proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile descritto in narrativa, distinto al N.C.E.U. del Comune di Cermignano al foglio
12 particella 297 subalterno 2 come da visura e planimetria catastale di cui all'allegato sub1) e sub2).
Con ordine al Conservatore dei R.R. I.I. competente di procedere alla trascrizione della emananda Tribunale di Teramo
sentenza e con ogni connesso provvedimento di ragione e dileggi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto:
- di possedere uti dominus la porzione immobiliare adibita ad abitazione, catastalmente intestata alla defunta madre sita in Controparte_3
Cermignano (TE), alla frazione Santa Maria, distinta al N.C.E.U. del Comune di
Cermignano al foglio 12 particella 297 subalterno 2;
- di avere mantenuto il possesso continuato, libero, pieno e indisturbato per oltre quarant'anni dell'immobile, tanto da averlo adibito a regolare uso abitativo, e di averne quindi acquistato la proprietà a titolo originario per maturata usucapione;
- che gli unici coeredi legittimi della defunta madre, intestataria catastale, avevano prestato acquiescenza all'usucapione in parola.
All'udienza del 18.4.2023, all'esito delle verifiche circa la regolarità del contraddittorio, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di e di . Controparte_1 Controparte_2
Fallito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali.
All'udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate da parte attrice, con assegnazione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il possesso protratto per un certo lasso di tempo fa acquisire al possessore, attraverso l'istituto dell'usucapione, la titolarità del diritto corrispondente alla situazione di fatto esercitata: l'usucapione costituisce, dunque, un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, fatta eccezione per le servitù non apparenti.
La ratio dell'usucapione risiede nella necessità, dal punto di vista sociale, di favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo, svolgendo di fatto un'attività utile, non solo nel suo interesse, ma in quello generale, a fronte del proprietario che trascura la cosa.
I presupposti necessari ai fini del configurarsi dell'usucapione sono 1) il possesso continuato e ininterrotto del bene;
2) il tempo, che la legge stabilisce debba essere di vent'anni per il perfezionarsi dell'usucapione ordinaria.
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 30/7/2019, n. 20508: “È onere di chi invoca
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella
2 Tribunale di Teramo
disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”).
L'elemento soggettivo, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire.
Come già evidenziato, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Sulla scorta di tali premesse, è ora necessario verificare se sussistano – nella specie – i presupposti per affermare che l'attrice sia divenuta proprietaria, per intervenuta Parte_1 usucapione, dei beni oggetto di causa.
Invero, le risultanze probatorie acquisite al giudizio depongono per l'infondatezza della domanda: i due testimoni escussi, hanno reso dichiarazioni caratterizzate da una insuperabile genericità.
Nello specifico il teste ha dichiarato “Si è vera la circostanza. Ciò posso riferire in Testimone_1 quanto abito sin dalla mia infanzia nella casa affianco a quella di cui al capitolo e da sempre ho visto la
IG.ra abitare la predetta abitazione ed occuparsene in ogni modo, pulendo Parte_1
l'appartamento, curandola e coltivando erbe aromatiche. Ricordo che sei o sette anni fa la IG.ra Pt_1 si è anche occupata di rifare l'intonaco esterno dell'abitazione e l'aveva arredata con una cucina ed una camera da letto. Ricordo che ogni anno in quella casa la IG.ra vi fa le Parte_1 conserve di pomodoro ed altro, abitandola ancora oggi” e che “Posso riferire che la IG.ra
[...]
ha sempre goduto ed abitato l'abitazione in questione da oltre quarant'anni ed Parte_1 almeno da quando io avevo sedici anni, (ora ne ho sessanta) senza contestazione di nessuno ed occupandosi anche del pagamento delle utenze che erano ad essa intestate, procedendo anche ai lavori di ordinaria manutenzione. Ricordo che una volta quando c'era la IG.ra sono stato invitato in Pt_1 questa casa, ma circa vent'anni fa”.
Parimenti, la teste ha riferito che: “…conosco la IG.ra da Testimone_2 Parte_1 quando eravamo ragazze. Posso riferire che già all'epoca, ovvero oltre quarant'anni fa abitavamo lo stesso immobile, io al piano superiore e lei a quello inferiore di cui al capitolo e da sempre ho visto la
3 Tribunale di Teramo
IG.ra abitare la predetta abitazione ed occuparsene in ogni modo, pulendo Parte_1
l'appartamento, curandola e coltivando l'orticello. Ricordo che l'aveva arredata con una cucina ed una camera da letto dove abitava. Ricordo che ogni anno in quella casa la IG.ra Parte_1 aveva in uso di spezzarci il maiale e ci faceva le conserve di pomodoro come ancora oggi. Posso confermare poiché ancora oggi siamo vicini e le nostre finestre sono dirimpettaie” e che
[...]
ha sempre goduto ed abitato l'abitazione in questione da oltre quarant'anni ed Parte_1 almeno da quando noi eravamo ragazze, senza contestazione di nessuno ed occupandosi anche del pagamento delle utenze che erano ad essa intestate, occupandosi anche dei lavori di ordinaria manutenzione dell'appartamento”.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno Giudicante ritiene che non sia stato superato lo standard probatorio del “più probabile che non” in ordine alla verificazione dei presupposti dell'acquisto dei beni a titolo originario.
Invero, poichè la sentenza di usucapione rappresenta una pronuncia che incide sul diritto di proprietà che, com'è noto, è costituzionalmente tutelato (art. 42 Cost.), si pretende dall'attore in usucapionem una prova rigorosa: 1) dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, 2) di quale sia l'immobile in relazione al quale siffatto possesso è stato esercitato, 3) di quali siano i soggetti contro i quali il titolo costituito dalla sentenza deve essere trascritto ai fini del rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita adeguata prova della natura della relazione tra l'attrice ed i beni immobili, non essendo emerso in modo inequivocabile che costei abbia mantenuto un godimento giuridicamente qualificabile quale possesso idoneo ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
È onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, ribadendosi come la prova della disponibilità materiale del bene non sia sufficiente a questi fini, essendo necessario anche dimostrare
l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire, mediante la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e incompatibile con il possesso e la signoria altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849;
Cass. civ. sez. II, 11/06/2010, n. 14092).
Nel caso di specie l'attrice non ha in alcun modo provato di avere utilizzato l'immobile uti dominus e con animus possidendi, esercitando una situazione di fatto incompatibile con la signoria altrui, non essendo in tale prospettiva sufficienti gli elementi acquisiti a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, atteso che i due testi escussi si sono limitati a confermare, in sostanza, come la si Parte_1 fosse occupata della coltivazione delle piante officinali nell'orticello insito nell'immobile oggetto giudizio, in cui abita da quarant'anni, e della relativa manutenzione ordinaria, senza fornire elementi essenziali in
4 Tribunale di Teramo
ordine all'animus possidendi e, quindi, all'esercizio di una situazione di fatto compatibile con l'intento inequivoco di comportarsi da titolare della res.
Che l'attrice si occupi della coltivazione dell'orto, che abiti nell'immobile, pagando le relative utenze, e che vi produca conserve e salsicce, sono fatti che, se non corroborati da ulteriori riscontri documentali o dichiarativi, da soli non appaiono sufficienti quale prova del possesso esclusivo, ininterrotto ed escludente dell'altrui diritto di proprietà, ancor più alla luce del rapporto di parentela intercorrente tra le parti.
I giudici di legittimità e di merito affermano, costantemente, che per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà è necessaria una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte
d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che non è possibile inferire né dalla contumacia del convenuto nè dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n.
10947).
Si rammenti, poi, come – ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione – occorra la prova chiara e priva di margini di incertezza e genericità, del quando e delle modalità con cui sia avvenuta l'interversione del possesso e, cioè, quando la detenzione (non qualificata) si sia tramutata in una relazione di fatto idonea ai fini dell'usucapione, dovendosi sempre sottolineare che la dedotta generica “cura” e
“manutenzione” dell'immobile non è – di per sé e senza adeguati ulteriori riscontri – indice specifico di una condotta idonea a qualificare la quale titolare del bene con esclusione dell'esercizio Parte_2 del possesso (che può essere anche estrinsecato in via mediata) da parte di chiunque potesse vantare diritti sul bene.
Tale rigorosa prova, nei termine appena delineati, non è stata raggiunta nel caso di specie, dal momento che parte attrice si è limitata a sottoporre ai due testi escussi due capitoli di prova dai quali non sono derivate dichiarazioni sufficientemente precise sul quando e sul quomodo dell'interversione del possesso ma solo generiche deduzioni sull'intervento di una protratta condotta di abitazione, cura e manutenzione dell'immobile, circostanza astrattamente non incompatibile con la sussistenza ed il pieno riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà; nulla poi è stato allegato, in via documentale, al fine di comprovare le anzidette circostanze.
Del resto, l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituiscono solo elementi indiziari in ordine all'esercizio del possesso rilevante ai fini dell'acquisto per usucapione (Cass. n. 6910 del 2001; Cass.
n. 3081 del 1998), che può avere valore quale prova indiretta dei fatti posti alla base del diritto avanzato in
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giudizio, ma solo se e nella misura in cui tali elementi siano corroborati da ulteriori circostanze idonee emerse in sede istruttoria.
A tal proposito, giova ribadire: “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
(L'aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, ha osservato la Suprema corte, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus)” (v. Cass. 2021 n. 31238).
A quanto sopra, si aggiunga che l'attrice, a sostegno della domanda, non ha prodotto né la documentazione ipocatastale, né la relazione notarile ventennale, non potendo assurgere a pari certificazione la relazione del tecnico Geom. prodotta in atti (all. 2 all'atto introduttivo). Per_1
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3795/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_2
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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