Sentenza 16 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A., in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MESTROVICH, giusta mandato a margina del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL NG LI & C. S.R.L., in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 658/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 21/11/2003 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente l'Avvocato FLAUTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato OZZOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento della S.r.l. LO AG & C., dichiarato il 19 febbraio 1992 dal Tribunale di Padova, conveniva in giudizio innanzi allo stesso Tribunale la S.p.A. RI chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto con cui la fallita società, in data 5 settembre 1991, aveva ceduto all'I.B.I., successivamente incorporato dalla convenuta, un credito di lire 120.547.000=; in particolare, il fallimento deduceva che la cessione era stata utilizzata per estinguere precedenti passività e costituiva, quindi, un mezzo anormale di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, 1^ co. n. 2, l. fall.. La S.p.A. RI si costituiva contestando la fondatezza della domanda e, ottenutane l'autorizzazione, chiamava in causa i fideiussori LO AG e TT TI. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 13 novembre 1996, accoglieva la domanda del fallimento e condannava la convenuta al pagamento della somma di lire 144.653.000=, oltre interessi legali dalla domanda;
inoltre, il Tribunale accoglieva la domanda della convenuta e condannava i chiamati al rimborso della somma di lire 120.547.000=. La sentenza era impugnata dalla S.p.A. RI con appello principale e dai chiamati AG e TI con appello incidentale. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 10 aprile 2000, rigettava entrambi gli appelli, osservando, per quanto qui ancora interessa, che: 1) l'operazione, come dedotto dalla banca appellante, aveva formalmente comportato: la cessione all'I.B.I. del credito di lire 120.547.000=, vantato dalla S.r.l. LO AG nei confronti di un terzo;
l'addebito sul conto anticipi, intrattenuto dalla società LO AG, della somma di lire 100.000.000= ed il contestuale accredito dello stesso importo sul conto corrente intrattenuto dalla società; la successiva estinzione del conto anticipi e l'accredito sul conto corrente dell'ulteriore importo di lire 23.998.000= dopo il pagamento effettuato dal debitore ceduto;
2) l'operazione, contrariamente a quanto assunto dalla banca, non aveva avuto lo scopo di anticipare somme garantite da una cessione, ma quello di estinguere debiti pregressi verso l'istituto di credito;
3) tale conclusione era confermata dal fatto che il conto corrente sul quale era affluita la somma di lire 100.000.000= aveva al 30 agosto 1991 un saldo passivo di lire 115.757.408= che doveva essere aumentato del saldo passivo di lire 33.050.000= del conto anticipi e dal fatto che, dopo l'accreditamento, il conto corrente non aveva subito modificazioni di rilievo se non per l'addebito di un assegno di poco più di due milioni. Da tali circostanze poteva desumersi, secondo la Corte di merito, che lo scopo dell'accredito non era stato quello di concedere un ulteriore finanziamento, ma quello di ripianare la pregressa posizione debitoria della S.r.l. LO AG, con conseguente natura solutoria dell'intera operazione, qualificabile come un mezzo anormale di pagamento. In tale situazione era irrilevante il preteso, ma non dimostrato, affidamento del quale avrebbe goduto il conto corrente;
4) la conoscenza dello stato di insolvenza era assistita da una presunzione che non poteva essere vinta dalla mera mancanza di protesti o altri dati sintomatici, considerato che lo stesso andamento del conto corrente conduceva a valutazioni sfavorevoli alla banca;
5) quanto alla condanna al risarcimento dal danno da svalutazione monetaria, contestata soltanto per la percentuale di rivalutazione applicata dal primo giudice, senza discutere la qualificazione del debito come debito di valore, l'importo liquidato dal Tribunale doveva ritenersi equo e doveva essere aumentato nella misura del dieci per cento in relazione alla svalutazione intervenuta tra la data della sentenza di primo grado e la data della decisione d'appello.
Avverso detta sentenza la S.p.A. Banca Intesa Banca Commerciale Italiana, già S.p.A. Banca Intesa ed incorporante per fusione la S.p.A. RI, propone ricorso per Cassazione, deducendo sei motivi. Il fallimento resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che la Corte di Appello aveva disatteso alcune circostanze pacifiche in causa;
in particolare, non era contestato che tra la fallita società e l'I.B.I. intercorrevano sia un conto corrente ordinario affidato sia un conto anticipi e che l'operazione di sconto di una fattura emessa dalla S.r.l. LO AG a carico di un terzo si collocava nell'ambito di tali rapporti, rimasti attivi, come risultava dal fatto che, se si aveva riguardo alla data materiale dell'operazione e non a quella di valuta, si potevano individuare, oltre a quella indicata dalla Corte di merito, altre due operazioni che avevano avuto luogo dopo la cessione e precisamente, in data 6 settembre 1991, il pagamento di effetti per lire 7.434.591= e, in data 9 settembre 1991, il pagamento di altri effetti per lire 12.014.816=. Inoltre, era pacifico che la società debitrice aveva presentato nel dicembre 1991 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, esponendo una situazione dalla quale risultava, oltre alla assenza di protesti e di ingiunzioni, l'esistenza di vari affidamenti presso diversi istituti di credito, compreso quello presso l'I.B.I..
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La Corte di merito, come riferito in narrativa, ha affermato la natura solutoria dell'operazione intercorsa tra la società LO AG e l'I.B.I. sulla base del presupposto della mancanza di prova che il conto corrente intrattenuto dalla prima fosse assistito da un affidamento a sulla base della considerazione che, comunque, l'andamento a rientro del conto corrente escludeva un reale ripristino di disponibilità. Le censure della ricorrente attengono ad entrambi i presupposti. Tuttavia, per ciò che concerne la pretesa mancata considerazione di circostanze decisive al fine di escludere il congelamento del rapporto di conto corrente, la ricorrente ha violato il principio di autosufficienza del ricorso poiché, senza riportarne il tenore nel ricorso, si è limitata ad indicare i numeri che in atti contrassegnano i documenti, dai quali risulterebbe l'attività del conto corrente;
a questa Corte, tuttavia, non è consentito un esame diretto dei documenti. Le proposte censura sono, quindi, in questa parte, inammissibili. Lo stesso deve dirsi per ciò che concerne la mancata considerazione dagli elementi risultanti dalla domanda con cui la società LO AG ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, atteso che non ne viene riportato il tenore in ricorso. Per ciò che concerne, invece, le variazioni dei tassi a debito, risultanti dagli estratti conto prodotti dal fallimento, la circostanza trascurata non ha carattere decisivo poiché l'indicazione di tassi debitori non presuppone necessariamente un conto affidato e si giustifica anche in relazione ad un conto scoperto. La censure sono, quindi, in questa parte infondate.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 67 l.f., lamentando che erroneamente la Corte di merito aveva qualificato la fattispecie come pagamento anormale, senza considerare che si trattava di una cessione di credito chiaramente contestuale ad una anticipazione, il cui importo era stato utilizzato non per un pagamento ma per ripristinare l'affidamento del conto corrente. Con il terso motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697, 2727 a 2729 cod. civ. nonché il vizio di motivazione, lamentando che il giudice d'appello non aveva tenuto conto esattamente delle vicende contrattuali e precisamente del fatto che la società AG aveva scontato una fattura nel rispetto del limite di lire 100.000.000= previsto per il conto anticipazioni;
dal fatto che la provvista era stata accreditata sul conto corrente operativo;
del fatto che dopo la riscossione del credito ceduto la differenza rispetto all'importo anticipato era stata accreditata sul conto corrente, contestualmente all'addebito degli interessi sull'anticipazione. La cessione, pertanto, non aveva avuto carattere solutorio poiché altrimenti la banca avrebbe trattenuto tutto l'importo e non avrebbe continuato ad operare nel rapporto di conto corrente effettuando operazioni per circa lire 22.000.000=. Trascurando tali elementi la Corte di merito aveva affermato erroneamente il congelamento del conto ed aveva affermato la finalità solutoria dell'accredito sulla base di presunzioni prive dei requisiti di legge.
Il secondo ed il terzo motivo sono infondati;
con essi, infatti, il ricorrente, da un lato, ripropone questioni già prospettate nell'ambito del primo motivo e, dall'altro, censura la motivazione, nella parte in cui afferma la natura solutoria dell'operazione ed il sostanziale congelamento del conto corrente, con argomenti il cui rilievo presuppone un affidamento, che, invece, per effetto del rigetto del primo motivo, è rimasto indimostrato. Infatti, in assenza di un affidamento, viene meno la stessa possibilità di escludere la natura solutoria delle rimesse su conto corrente con saldo negativo affluite in virtù di una anticipazione ottenuta dal correntista nell'ambito di un diverso rapporto.
3. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e dell'art. 67 l. fall., nonché il vizio di motivazione, lamentando che la conoscenza dello stato di insolvenza era stata affermata in una situazione, caratterizzata dall'assenza di elementi sintomatici e dalla presenza di altri affidamenti bancari, nella quale la domanda di concordato preventivo era stata motivata soltanto con "l'indicazione negativa statistica delle vendite, destinata a far presumere l'impossibilità di contenere tendenze economicamente sfavorevoli".
Il motivo è inammissibile in quanto non ha attinenza con le ragioni della decisione. La Corte di merito ha, infatti, escluso la prova dell'inscientia decoctionis non negando l'assenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, della quale da invece atto, ma affermando l'insufficienza di tale circostanza, considerato l'andamento gravemente negativo del conto corrente, del quale l'I.B.I. aveva conoscenza diretta.
4. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 345 e 346 cod. proc. civ. nonché il vizio di motivazione in relazione alla concessione di un ulteriore dieci per cento a titolo di svalutazione monetaria, per tutto il periodo successivo alla sentenza di primo grado, malgrado la RI in data 11 febbraio 1998 avesse provveduto, salvo ripetizione, a pagare quanto richiestole e malgrado, per tale ragione, il fallimento non avesse avanzato al riguardo alcuna domanda.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché il vizio di motivazione in relazione all'incompleto esame dei motivi di appello ad al cumulo tra interessi legali e rivalutazione, lamentando che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto non censurata la natura del debito, non aveva spiegato l'iter logico ed argomentativo del cumulo tra interessi e rivalutazione, non aveva chiarito il criterio adottato per stabilirne la decorrenza, non aveva tenuto conto del fatto che il tasso legale del dieci per cento, in vigore dal 1992 al 1996 era di gran lunga superiore al tasso attivo riconosciuto dalle banche sui depositi fallimentari, con la conseguenza di escludere il danno da svalutazione.
Il sesto motivo, il cui esame è logicamente preliminare a quello del quinto, è fondato. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la ricorrente non ha affatto prestato acquiescenza alla qualificazione come debito di valore del debito di restituzione conseguente all'accoglimento della revocatoria di pagamento. Infatti, risulta dagli atti che l'odierna ricorrente con l'atto di appello, pur senza contestare espressamente la suddetta qualificazione, aveva escluso di dovere alcunché a titolo di mera svalutazione monetaria, atteso che la stessa spettava solo nei limiti del maggior danno ipotizzabile rispetto all'interesse legale. La censura dell'appellante, pertanto, lungi dal limitarsi a contestare soltanto la percentuale di rivalutazione applicata dal primo giudice, si muoveva nella prospettiva propria del debito di valuta, collegando la risarcibilità del danno da svalutazione monetaria soltanto all'esistenza del maggior danno previsto per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1224 cod. civ.. La Corte di Appello, pertanto, interpretando erroneamente la censura, ha omesso di pronunziarsi sulla natura del debito di restituzione.
All'accoglimento del sesto motivo consegue l'assorbimento del quinto, relativo ad una pronunzia che presuppone la natura di debito di valore del debito di restituzione, conseguente alla revoca di un pagamento.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione dalla Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo, dichiara assorbito il quinto e rigetta il ricorso nel resto;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004