Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 8680
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Sentenza 4 aprile 2017

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In materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell’art. 66 l.fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l.fall., a tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l’esercizio dell’azione avvenga “secondo le norme del codice civile”, così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l’azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 8680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8680
    Data del deposito : 4 aprile 2017

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